TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANOVI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO A. C.F._2
PEDRINI N. 2 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
REGAZZONI MARCELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZALE BERTACCHI, 22 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2008, ed instauravano una relazione sentimentale. CP_1 Parte_1
1.1 Dall'unione è nata la figlia (12.12.2011). Persona_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, ed CP_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 26.11.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. 1 la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento della stessa, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio della madre in Tresivio (SO), Via Santa Casa 48;
pagina 2 di 4 2. il padre potrà tenere la figlia presso di sé ogni fine settimana, dal sabato fine scuola al lunedì mattina con accompagnamento alle lezioni;
se desidera, due volte al mese, potrà tenere la minore presso la propria abitazione anche il lunedì con accompagnamento a scuola il martedì mattina;
3. il signor potrà tenere con sé la figlia, durante il periodo estivo, dal Parte_1
20 luglio al 20 agosto. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà in alternanza con i genitori le date dal 24 al 26 e dal 30 dicembre al 1° gennaio;
ugualmente per i giorni di Pasqua e Pasquetta. In ogni caso, i genitori potranno concordemente stabilire una diversa regolamentazione in ragione delle rispettive esigenze anche lavorative;
4. il signor si impegna a provvedere al mantenimento di Pt_1 Persona_1
versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
300,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
il versamento dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla signora in essere presso la CP_1
Banca Intesa SanPaolo, IBAN: [...]. Il signor provvederà, altresì, entro il giorno 10 di ogni mese, al versamento della Pt_1
somma di €. 250,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, sulla
Postepay Green intestata alla figlia minore , n. 4023601010971406 Persona_1
valida fino al 4/26. La signora percepirà in via esclusiva l'assegno unico CP_1
per la figlia minore;
in tal senso, il signor presta sin d'ora il consenso. Pt_1
5. il signor parteciperà nella misura del 100% al pagamento di tutte le Parte_1
spese straordinarie della figlia, come da recente Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio e fino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa;
6. la signora e il signor si obbligano reciprocamente a CP_1 Parte_1
comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e prestano vicendevole preventivo assenso al rilascio di valido documento per l'espatrio della figlia minore . Persona_1
pagina 3 di 4 dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANOVI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO A. C.F._2
PEDRINI N. 2 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
REGAZZONI MARCELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
PIAZZALE BERTACCHI, 22 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nel 2008, ed instauravano una relazione sentimentale. CP_1 Parte_1
1.1 Dall'unione è nata la figlia (12.12.2011). Persona_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, ed CP_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 26.11.2024.
3. All'udienza del 19.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. 1 la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento della stessa, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio della madre in Tresivio (SO), Via Santa Casa 48;
pagina 2 di 4 2. il padre potrà tenere la figlia presso di sé ogni fine settimana, dal sabato fine scuola al lunedì mattina con accompagnamento alle lezioni;
se desidera, due volte al mese, potrà tenere la minore presso la propria abitazione anche il lunedì con accompagnamento a scuola il martedì mattina;
3. il signor potrà tenere con sé la figlia, durante il periodo estivo, dal Parte_1
20 luglio al 20 agosto. Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà in alternanza con i genitori le date dal 24 al 26 e dal 30 dicembre al 1° gennaio;
ugualmente per i giorni di Pasqua e Pasquetta. In ogni caso, i genitori potranno concordemente stabilire una diversa regolamentazione in ragione delle rispettive esigenze anche lavorative;
4. il signor si impegna a provvedere al mantenimento di Pt_1 Persona_1
versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
300,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
il versamento dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla signora in essere presso la CP_1
Banca Intesa SanPaolo, IBAN: [...]. Il signor provvederà, altresì, entro il giorno 10 di ogni mese, al versamento della Pt_1
somma di €. 250,00, rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, sulla
Postepay Green intestata alla figlia minore , n. 4023601010971406 Persona_1
valida fino al 4/26. La signora percepirà in via esclusiva l'assegno unico CP_1
per la figlia minore;
in tal senso, il signor presta sin d'ora il consenso. Pt_1
5. il signor parteciperà nella misura del 100% al pagamento di tutte le Parte_1
spese straordinarie della figlia, come da recente Protocollo di Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio e fino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa;
6. la signora e il signor si obbligano reciprocamente a CP_1 Parte_1
comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e prestano vicendevole preventivo assenso al rilascio di valido documento per l'espatrio della figlia minore . Persona_1
pagina 3 di 4 dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4