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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°490 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 30.12.2024, e vertente tra sottoposta a confisca Parte_1 definitiva di prevenzione antimafia (Decreto R.M.P. n. 218/2010) (CF e P.IVA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv.to Giovanni Chinnici, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore dell'1.3.2022 attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Gabriella Barosi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e scritti conclusivi.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi
Con l'atto introduttivo del giudizio e in confisca Parte_2 definitiva (da qui in poi solo proponeva opposizione avverso il precetto in Pt_1
1 rinnovazione notificatole in data 23.1.2020, con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 15.326,19, oltre interessi moratori e spese successive occorrende, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1123/14 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 28.6.2014, notificato in data 8.8.2014 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 24.3.2017.
Si doleva la società opponente dell'inefficacia del precetto ex art. 1 comma 194 della legge n. 228/2012, il quale stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione, quale è la società opponente, sottoposta a sequestro con decreto n. 39/2004 R.M.P dal Tribunale di
Palermo, Sezione per l'applicazione delle Misure di Prevenzione nei confronti delle Persone
Socialmente Pericolose, del 10.3.2004, e, successivamente, a confisca con decreto n.
209/2010 R.M.P., divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del 15.5.2013.
Rilevava, invero, che la società opposta, effettivamente creditrice della A.T.I. per prestazioni svolte in funzione del procedimento di prevenzione, avrebbe dovuto partecipare alla procedura disciplinata dal Codice delle leggi antimafia per il soddisfacimento dei creditori, vigendo il divieto, per la società creditrice, di iniziare e/o proseguire azioni esecutive individuali.
Ciò posto, chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi in giudizio, contestava le difese assunte Controparte_1 dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto proprio sulla scorta dell'assunzione dell'obbligazione da parte dell'amministratore giudiziario della società nonché della non contestazione del credito.
Chiedeva, pertanto, previo rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rimasti invariati i termini del contendere, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18 dicembre 2024, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 30 dicembre 2024, ove veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il merito dell'opposizione
2 L'opposizione a precetto proposta da è fondata e deve essere accolta per le Pt_1 argomentazioni che infra si diranno.
Ed invero, la società odierna opponente risulta dapprima sottoposta a sequestro con decreto n. 39/2004 R.M.P., ex art. 1 e ss., del Tribunale Civile e Penale di Palermo, Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione nei confronti delle Persone Socialmente
Pericolose, del 10/03/2004, depositato il 20/03/2004; successivamente risulta sottoposta a confisca con decreto n. 209/2010 R.M.P., confisca divenuta definitiva con sentenza della
Corte di Cassazione del 15/05/2013.
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione la normativa sulle misure di prevenzione e sulla tutela dei terzi creditori contenuta nella Legge n. 228/2012 e, in quanto compatibili, le norme contenute nel D. Lgs. 159/2011, c.d. Codice Antimafia.
Il decreto di confisca, infatti, è stato disposto nei confronti della società opponente in data anteriore al 13/10/2011, data di entrata in vigore del D.lgs. 159 del 2011 (c.d. Codice
Antimafia), il cui ambito applicativo, ai sensi dell'art. 117 del medesimo decreto, riguarda i procedimenti nei quali, alla data del 13/10/2011 non era già stata richiesta l'applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame, quindi, trova applicazione, in materia di riconoscimento ed ammissione del credito di terzi, la disciplina di cui all'art. 1 commi da
194 a 206 della citata l. n. 228/2012.
Ora, ai sensi dell'art. 1 comma 194 della legge 228/2012, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.
Tale normativa prevede l'esperimento delle fasi procedurali che sono specificatamente indicate dai commi da 194 a 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 228/2012, invece, terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di 3 cui al comma 202.
In definitiva, il soddisfacimento del credito vantato nel caso di specie (credito sorto nel corso del procedimento di prevenzione per prestazioni richieste su autorizzazione del
Tribunale nell'interesse della procedura), è disciplinato ex l. 228/2012, che ha normato i rapporti con i terzi creditori per le procedure anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs.
159/2011.
Ed è proprio nella graduazione operata dall'art. 61 del D. Lgs. 159/2011, richiamata espressamente dall'art. 1 comma 203 della legge 228/2012 che trova posto la collocazione in via di prededuzione del credito di cui è causa, per via dell'espresso richiamo operato nei commi 2 e 3 del citato art. 61 ai crediti prededucibili.
I crediti prededucibili sono quelli liquidi (quantificabili), esigibili (non sottoposti a termini o condizioni) e non contestati “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione” come recita l'art. 61 del Codice, da individuarsi, mediante rinvio agli artt.
42 e 44 del Codice, in quelli relativi alle spese “necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni” e nelle obbligazioni contrattuali derivate dal decreto di prosecuzione d'impresa.
In definitiva, stante l'avvenuta confisca dell'intero compendio patrimoniale ed aziendale, non può prescindersi, nel soddisfacimento delle obbligazioni ad esso connesse, della normativa di settore sin qui ampiamente richiamata ed in particolare, nel caso di specie, dal combinato disposto dell'art.1 comma 203 della L. 228/2012 e dell'art. 61, commi 2 e 3 D.
Lgs. 159/2011.
L'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge.
Deve dunque negarsi all'odierno opposto il diritto di procedere esecutivamente in danno dell'opponente e nei riguardi del compendio aziendale che le pertiene. L'opposizione va dunque accolta con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto notificato in data 23 gennaio 2020.
3. Le spese di lite
L'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite dalla prima sostenute, le quali, calcolate ai sensi del D.M.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, 4 applicando parametri compresi tra i minimi e i medi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 3.264,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
• Accoglie l'opposizione a precetto proposta da Parte_2 avverso l'atto di precetto alla stessa notificato, in data 23 gennaio 2020, su istanza di e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dello stesso;
Controparte_1
• Per l'effetto, condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 3.264,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa
[...]
e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 23 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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