Decreto cautelare 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 15/12/2022, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01374/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca Marittima dell'Acquacoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare, anche provvisoria:
del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima dell'Acquacoltura - a firma del Dirigente Generale Riccardo Rigillo e Dirigente Eleonora Iacovoni datato con prot. di uscita del 13.10.2022 pervenuto, a mezzo p.e.c., in data 13.10.2022, alla procuratrice e in data 21.10.2022 agli odierni ricorrenti, con il quale è stata rigettata l'istanza inviata al predetto Ministero, tramite la Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 21.07.2021, ad oggetto “accesso ai contributi di cui al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare previsto dall'art 5, comma 1 bis della Legge 11 marzo 2006 n.81 ss.mm” e presentata dagli odierni ricorrenti - quali eredi del sig. -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS- e deceduto il -OMISSIS- con la seguente motivazione: “con riferimento all'oggetto si comunica che l'istanza, acquisita al prot.nr.-OMISSIS-del 10.08.21 dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e, dalla medesima Autorità Marittima, trasmessa all'Amministrazione in epigrafe con nota prot.n.-OMISSIS-del 16.08.2021 è dichiarata irricevibile, essendo stata presentata oltre il termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta, e previsto dall'art.1 comma 2 del D.M.19 luglio 2006 ss.mm.;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 12 Dicembre 2022 e depositato in data 14 Dicembre 2022, alle ore 21,36;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non si ravvisa (e non viene dimostrata) nella vicenda di che trattasi la presenza del presupposto di legge (art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente costituito dal pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per le parti ricorrenti tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (10 Gennaio 2023), tenuto conto sia che la scomparsa in mare del Sig. -OMISSIS- (a seguito del naufragio dell’imbarcazione “-OMISSIS-” durante una battuta di pesca professionale) risale al 4 Febbraio 2019, sia che il provvedimento ministeriale impugnato è stato comunicato agli odierni ricorrenti (familiari ed eredi di -OMISSIS-) il 13-21 Ottobre 2022, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale provvisoria è stato depositato (per libera scelta dei ricorrenti) solo in data 14 Dicembre 2022.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali urgenti proposta dai ricorrenti.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 15 Dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO