TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17729/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAADANI RANIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAADANI RANIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 22/1/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/9/2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data 18/05/2005 a
Fes (Marocco), trascritto in Italia presso il registro dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS)
1 (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2019), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/6/2008), Per_1
(n. 16/10/2009) e (n. 8/10/2015). Per_2 Per_3
Le parti hanno adito la giurisdizione italiana secondo il criterio della residenza abituale dei coniugi ex art. 3, lett. a), Reg. UE n. 2201/2003 (rectius Reg. UE n. 1111/2019) e contestualmente hanno chiesto l'applicazione della legge marocchina ex art. 5 Reg. UE n. 1259/2010, in quanto legge dello stato di cui i coniugi hanno la cittadinanza, al fine di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio, senza previo ottenimento del provvedimento di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22/1/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a.i), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a Travagliato (BS) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente sul territorio italiano.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge marocchina ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal Regolamento, fra le quali la legge dello
Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo: nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
La legge marocchina (cfr. L. n. 70/2003 di riforma del diritto di famiglia in Marocco) prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio. Presupposto per l'adozione di tale pronuncia è rappresentato esclusivamente dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni, non sia incompatibile con le norme di convivenza civile o l'istanza non venga presentata dal coniuge al quale è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di convivenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si è ormai completamente ed irrimediabilmente deteriorato, ciò anche perché i coniugi sono entrambi concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio
(scioglimento del matrimonio) e le condizioni appaiono adeguate, anche nell'interesse della prole, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
2 Tale domanda merita, quindi, accoglimento non sussistendo ragioni ostative alla pronuncia del divorzio (Cass. Civ. n. 24542/2016).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto altresì che le parti hanno inoltre espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17729/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAADANI RANIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. MAADANI RANIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 22/1/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/9/2024, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data 18/05/2005 a
Fes (Marocco), trascritto in Italia presso il registro dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS)
1 (atto n. 5, parte II, serie C, anno 2019), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/6/2008), Per_1
(n. 16/10/2009) e (n. 8/10/2015). Per_2 Per_3
Le parti hanno adito la giurisdizione italiana secondo il criterio della residenza abituale dei coniugi ex art. 3, lett. a), Reg. UE n. 2201/2003 (rectius Reg. UE n. 1111/2019) e contestualmente hanno chiesto l'applicazione della legge marocchina ex art. 5 Reg. UE n. 1259/2010, in quanto legge dello stato di cui i coniugi hanno la cittadinanza, al fine di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio, senza previo ottenimento del provvedimento di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22/1/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, lettera a.i), del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi stessi: le parti, infatti, sono residenti in Italia a Travagliato (BS) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente sul territorio italiano.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge marocchina ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal Regolamento, fra le quali la legge dello
Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo: nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
La legge marocchina (cfr. L. n. 70/2003 di riforma del diritto di famiglia in Marocco) prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio. Presupposto per l'adozione di tale pronuncia è rappresentato esclusivamente dalla constatazione che il matrimonio si è completamente e irrimediabilmente deteriorato purché ciò non danneggi l'interesse dei figli minorenni, non sia incompatibile con le norme di convivenza civile o l'istanza non venga presentata dal coniuge al quale è imputabile la responsabilità esclusiva del deterioramento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di convivenza civile.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si è ormai completamente ed irrimediabilmente deteriorato, ciò anche perché i coniugi sono entrambi concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio
(scioglimento del matrimonio) e le condizioni appaiono adeguate, anche nell'interesse della prole, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
2 Tale domanda merita, quindi, accoglimento non sussistendo ragioni ostative alla pronuncia del divorzio (Cass. Civ. n. 24542/2016).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto altresì che le parti hanno inoltre espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3