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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. EN AR Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AM UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1944/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in IN LS (MI), Via Venticinque Aprile n. 235, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
AN LE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Sesto San Giovanni,
Via Fratelli Casiraghi n. 133, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(Anno 1995, numero 306, Parte 2, Serie A);
• dichiarare le spese legali compensate.
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione: SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso di sé. Le decisioni di maggiore importanza verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse della figlia quanto ad istruzione, educazione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. In considerazione dell'età di , la stessa vivrà prevalentemente con la mamma ma potrà Per_1 vedere e frequentare liberamente il padre, senza limitazione alcuna né in termini di giorni né in termini di tempo da trascorrere con lui, secondo la sua libera autodeterminazione.
3. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con il padre o/e con la madre per Per_1 il periodo che vorrà, senza limitazione alcuna. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo dove la minore trascorrerà le vacanze con loro.
4. I genitori si accorderanno di volta in volta, di concerto con , trascorrendo con lei, secondo Per_1 le regole dell'alternanza, le vacanze natalizie e le vacanze di Pasqua, oltre tutti i ponti e festività (25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre) che la ragazza potrà trascorrere con chi vuole.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Il signor contribuirà al mantenimento di versando alla madre tramite bonifico Pt_1 Per_1 bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e in via anticipata, la somma mensile di € 400,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
2. Entrambe le parti contribuiranno nella misura pari al 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da assumersi nell'interesse di previa presentazione dei documenti giustificativi. Per_1
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
3. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
4. La casa coniugale, sita in IN LS, Via XXV Aprile n.235 e di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_2 con , con facoltà del sig. di asportare dalla stessa tutti i propri effetti personali Per_1 Pt_1 eventualmente presenti.
5. Le spese condominiali e le utenze relative alla casa coniugale saranno interamente a carico della sig.ra Parte_2
6. I coniugi danno atto della volontà di mettere in vendita, in futuro, la casa coniugale, nel caso in cui le spese di gestione condominiali ordinarie dovessero diventare troppo onerose da sostenere per la sig.ra e/o dovessero essere necessarie opere di manutenzione straordinarie ritenute Parte_2 gravose per le parti.
7. I coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_1
8. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale intercorrente fra loro, di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
9. Le spese e competenze legali del presente giudizio di separazione si intendono a carico di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 25 giugno 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 21.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Milano il 10 settembre 1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno
1995, n. 306, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
AM UR
Il Presidente
EN AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. EN AR Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AM UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1944/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in IN LS (MI), Via Venticinque Aprile n. 235, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
AN LE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Sesto San Giovanni,
Via Fratelli Casiraghi n. 133, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(Anno 1995, numero 306, Parte 2, Serie A);
• dichiarare le spese legali compensate.
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione: SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza presso di sé. Le decisioni di maggiore importanza verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse della figlia quanto ad istruzione, educazione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. In considerazione dell'età di , la stessa vivrà prevalentemente con la mamma ma potrà Per_1 vedere e frequentare liberamente il padre, senza limitazione alcuna né in termini di giorni né in termini di tempo da trascorrere con lui, secondo la sua libera autodeterminazione.
3. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con il padre o/e con la madre per Per_1 il periodo che vorrà, senza limitazione alcuna. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo dove la minore trascorrerà le vacanze con loro.
4. I genitori si accorderanno di volta in volta, di concerto con , trascorrendo con lei, secondo Per_1 le regole dell'alternanza, le vacanze natalizie e le vacanze di Pasqua, oltre tutti i ponti e festività (25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre) che la ragazza potrà trascorrere con chi vuole.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Il signor contribuirà al mantenimento di versando alla madre tramite bonifico Pt_1 Per_1 bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e in via anticipata, la somma mensile di € 400,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
2. Entrambe le parti contribuiranno nella misura pari al 50% alle spese mediche, scolastiche e sportive da assumersi nell'interesse di previa presentazione dei documenti giustificativi. Per_1
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
3. La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
4. La casa coniugale, sita in IN LS, Via XXV Aprile n.235 e di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_2 con , con facoltà del sig. di asportare dalla stessa tutti i propri effetti personali Per_1 Pt_1 eventualmente presenti.
5. Le spese condominiali e le utenze relative alla casa coniugale saranno interamente a carico della sig.ra Parte_2
6. I coniugi danno atto della volontà di mettere in vendita, in futuro, la casa coniugale, nel caso in cui le spese di gestione condominiali ordinarie dovessero diventare troppo onerose da sostenere per la sig.ra e/o dovessero essere necessarie opere di manutenzione straordinarie ritenute Parte_2 gravose per le parti.
7. I coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Per_1
8. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale intercorrente fra loro, di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia motivo, ragione o causa.
9. Le spese e competenze legali del presente giudizio di separazione si intendono a carico di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 25 giugno 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 21.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Milano il 10 settembre 1995 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano, anno
1995, n. 306, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
AM UR
Il Presidente
EN AR