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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/03/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23255/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2023, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 12.2.2025 ed in pari data discussa in Camera di Consiglio promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CIAMPITTI ALESSANDRO e dall'avv. con studio in Indirizzo
Telematico presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE FLORIO FRANCESCA e dall'avv. con studio in VIA
CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni decreto ex art. 316 c.c.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
Per
“Fissare il contributo al mantenimento della figlia , dovuto dalla ricorrente al signor , in € CP_1
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del tribunale di Milano. Stante l'attuale e persistente inadempimento del signor alle proprie obbligazioni, e il CP_1 comportamento processuale dello stesso, condannarsi comunque e in ogni caso il ricorrente al pagamento dei diritti e degli onorari di procedura in favore della RA . Pt_1 Compensare tra le parti i diritti e gli onorari della fase cautelare, alla quale la ricorrente non si è opposta e che ha visto accolte le istanze della odierna ricorrente.”
Per: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Ferme restando le statuizioni dell'Ordinanza n. cronol. 2168/2022 del 26/09/2022 – R.G. 2534/2022, Per_ relativamente all'affidamento della figlia minore in via esclusiva al signor , Parte_2 con collocamento presso l'abitazione di quest'ultimo, nonché alla possibilità di riavviare il servizio di Spazio Neutro per la regolamentazione degli incontri madre/figlia rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare a carico della RA l'obbligo Parte_1Per_ di contribuire al mantenimento della figlia , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento in favore del signor dell'importo mensile di € 350,00, oltre aumento CP_1
ISTAT, ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alla quota del 50% per spese straordinarie;
confermare l'ordinanza del 23/12/2024 di sequestro cautelare a favore del ricorrente , Controparte_1 sui beni mobili, immobili e diritto di credito di sino alla concorrenza della somma di euro Parte_1
15.000,00; IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, anche relativamente al procedimento cautelare.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso del 20.6.2023 ha chiesto al Tribunale la modifica, in punto Parte_1
mantenimento della figlia minore, del decreto del Tribunale di Milano n.Cron. 2168/2022 del
29.9.2022 emesso nel giudizio ex art. 316 c.c. promosso dal Sig. , che nella Controparte_1 propria contumacia aveva affidato la figlia minore – di 16 anni - in via esclusiva al padre con Per_2
collocamento prevalente presso di lui ed incontri con la madre da svolgersi in spazio neutro e stabilito a suo carico un assegno perequativo da versarsi al padre per il mantenimento della ragazza nella misura di € 350,00 che chiedeva ridotto a misura non eccedente l'obbligo alimentare,
a sostegno della domanda deduceva di non avere avuto conoscenza del giudizio instaurato e pertanto di non essersi potuta costituire per espletare le proprie diverse domande;
evidenziava di non chiedere la modifica anche in relazione all'affidamento ed al collocamento della figlia, in considerazione della delicatezza della situazione e dell'età della ragazza, ormai quasi maggiorenne, ma di avere necessità assoluta di una riforma dell'entità del contributo in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche, con comparsa del 13.10.2023 si costituiva il resistente, rilevando e provando il corretto perfezionamento delle notifiche relativamente al ricorso ex art. 316 c.c. , evidenziando pertanto la correttezza della dichiarazione di contumacia della ricorrente in detto giudizio, nel contempo opponendosi alla chiesta riduzione sottolineando la piena capacità della ricorrente a pagare la somma stabilita dal Tribunale tenuto conto dei redditi percepiti, degli accantonamenti bancari ed assicurativi e perché peraltro creditrice nei propri confronti di una somma di € 38.000,00 circa, riconosciutale con un decreto ingiuntivo, tuttavia da lui opposto, fissata preliminarmente la comparizione delle parti innanzi al Got per un tentativo di conciliazione, tuttavia con esito negativo nonostante l'ampia discussione in udienza, la causa veniva rimessa al Giudice delegato per il giorno 29.11.2023, all'udienza indicata le parti insistevano nelle reciproche posizioni sicchè il Giudice, con ordinanza riservata del 29.12.2023, in via provvisoria e sommaria, valutati i redditi delle parti, ma nel contempo evidenziato l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere la prole secondo i parametri di cuui all'art. 337 c.c., pur non accogliendo la richiesta materna di limitazione dell'assegno all'importo alimentare rideterminava il contributo materno in € 250,00; nel contempo rigettava le istanze istruttorie delle parti, disponendo tuttavia ex art. 210 cpc il deposito da parte della della Pt_1
documentazione relativa alle polizze assicurative ed ai piani di accumulo analiticamente indicati dall' , e nel contempo rinviando all'udienza del 20.3.2024 per il prosieguo e CP_1 successivamente al 28.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per mancata produzione di alcuni documenti da parte della resistente, quindi con ordinanza del 5.7.2024 in accoglimento delle istanze di privacy della resistente venivano dettagliatamente indicati i documenti richiesti dal tribunale ex art.210 cpc onde consentire la notifica agli enti di un' ordinanza che non contenesse dati sensibili personali, con rinvio per il deposito degli esiti al 29.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
a seguito di scadenza dei termini per il deposito delle note scritte, con ordinanza del
23.12.2024 la causa, matura per la decisione veniva rinviata al 28.1.2025 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la discussione e decisione, nelle more a seguito di istanza di parte resistente, che richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis punto
36 cpc il sequestro di parte del credito vantato dalla nei suoi confronti, per mancato CP_2 versamento dell'assegno di mantenimento ed a garanzia del futuro adempimento, il Giudice concedeva la tutela cautelare fino alla concorrenza di € 15.000,00 anche in assenza di contestazione da parte della ricorrente, nelle note sostitutive dell'udienza del 28.1.2025 le parti precisavano le rispettive domande come in epigrafe riportate, quindi la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.D.
Invero il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione, avendo peraltro la figlia raggiunto la maggiore età in corso di causa. In particolare , con Per_2
riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha chiesto la riduzione dell'importo stabilito a proprio carico, con il decreto ex art. 316 c.c. emesso il 21.9.2022 dal Tribunale di Milano, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia stabilmente collocata con il padre e con la quale di fatto non aveva Per_2
alcun rapporto per vicissitudini che avevano investito il rapporto madre figlia.
A fondamento delle proprie richieste ha evidenziato l' impossibilità a sostenere gli oneri che il provvedimento giudiziale aveva quantificato, nella propria contumacia e senza dei dati certi reddituali ai quali fare riferimento, sicché l'importo risulta altamente penalizzante nei propri confronti, e quindi da riformare in riduzione.
La domanda della ricorrente non è fondata e non può essere accolta.
Il procedimento dal quale scaturisce l'assegno perequativo contestato è, infatti, esente da vizi che possano inficiarne il corretto svolgimento. La ricorrente non vi ha partecipato, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e, dunque, non ha potuto espletare le proprie difese. Eventuali doglianze circa la quantificazione dell'assegno avrebbero, pertanto, potuto essere avanzate con un eventuale reclamo, tuttavia non presentato nei termini processualmente previsti.
Il procedimento è, dunque, coperto da un giudicato che può ben può essere rivisto dal Tribunale, per il noto principio della pronunzia rebus sic stantibus, ma soltanto a determinate condizioni. Per agire in modifica, infatti, il presupposto è che vi sia un mutamento delle condizioni del soggetto obbligato, rispetto al momento della cristallizzazione dei pesi che il decreto gli impone, tale da comportare un importante squilibrio rispetto alla situazione originariamente considerata, si da non risultare più possibile adempiere.
Nel caso specifico la non ha mai evidenziato, e tanto meno provato, come invece Pt_1
sarebbe stato suo preciso onere processuale, il sopravvenire di nuovi elementi di fatto che avrebbero portato ad una contrazione reddituale rispetto al settembre 2022, data di emissione del decreto di cui chiede la modifica , limitandosi esclusivamente a depositare documentazione a sostegno delle proprie difficoltà a dare esecuzione all'ordine del Giudice.
Ma v'è di più: dalla semplice disamina della documentazione prodotta è evidenziata la circostanza dell'inesistente diminuzione reddituale dedotta, risultando, invece, un aumento del reddito a favore della Quest'ultima, invero, nell'anno 2020, periodo fiscale che sarebbe Pt_1
stato preso in considerazione dal Tribunale qualora la stessa si fosse costituita in giudizio, aveva un reddito lordo di circa € 9.200, mentre nel 2022, anno fiscale di riferimento al momento del deposito del ricorso per modifica, tale reddito era aumentato ad oltre € 14.000,00. A detto reddito si aggiunge il credito riconosciuto dal D.I. ottenuto dalla in danno del resistente, che le attribuisce Pt_1
ulteriore capacità economica.
La domanda, quindi, va respinta.
Le spese di lite
Le spese di lite, quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto vengono integralmente poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le domande di parte ricorrente
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.700,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 12.12.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2023, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 12.2.2025 ed in pari data discussa in Camera di Consiglio promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CIAMPITTI ALESSANDRO e dall'avv. con studio in Indirizzo
Telematico presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE FLORIO FRANCESCA e dall'avv. con studio in VIA
CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Modifica condizioni decreto ex art. 316 c.c.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
Per
“Fissare il contributo al mantenimento della figlia , dovuto dalla ricorrente al signor , in € CP_1
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del tribunale di Milano. Stante l'attuale e persistente inadempimento del signor alle proprie obbligazioni, e il CP_1 comportamento processuale dello stesso, condannarsi comunque e in ogni caso il ricorrente al pagamento dei diritti e degli onorari di procedura in favore della RA . Pt_1 Compensare tra le parti i diritti e gli onorari della fase cautelare, alla quale la ricorrente non si è opposta e che ha visto accolte le istanze della odierna ricorrente.”
Per: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Ferme restando le statuizioni dell'Ordinanza n. cronol. 2168/2022 del 26/09/2022 – R.G. 2534/2022, Per_ relativamente all'affidamento della figlia minore in via esclusiva al signor , Parte_2 con collocamento presso l'abitazione di quest'ultimo, nonché alla possibilità di riavviare il servizio di Spazio Neutro per la regolamentazione degli incontri madre/figlia rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare a carico della RA l'obbligo Parte_1Per_ di contribuire al mantenimento della figlia , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento in favore del signor dell'importo mensile di € 350,00, oltre aumento CP_1
ISTAT, ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alla quota del 50% per spese straordinarie;
confermare l'ordinanza del 23/12/2024 di sequestro cautelare a favore del ricorrente , Controparte_1 sui beni mobili, immobili e diritto di credito di sino alla concorrenza della somma di euro Parte_1
15.000,00; IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, anche relativamente al procedimento cautelare.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso del 20.6.2023 ha chiesto al Tribunale la modifica, in punto Parte_1
mantenimento della figlia minore, del decreto del Tribunale di Milano n.Cron. 2168/2022 del
29.9.2022 emesso nel giudizio ex art. 316 c.c. promosso dal Sig. , che nella Controparte_1 propria contumacia aveva affidato la figlia minore – di 16 anni - in via esclusiva al padre con Per_2
collocamento prevalente presso di lui ed incontri con la madre da svolgersi in spazio neutro e stabilito a suo carico un assegno perequativo da versarsi al padre per il mantenimento della ragazza nella misura di € 350,00 che chiedeva ridotto a misura non eccedente l'obbligo alimentare,
a sostegno della domanda deduceva di non avere avuto conoscenza del giudizio instaurato e pertanto di non essersi potuta costituire per espletare le proprie diverse domande;
evidenziava di non chiedere la modifica anche in relazione all'affidamento ed al collocamento della figlia, in considerazione della delicatezza della situazione e dell'età della ragazza, ormai quasi maggiorenne, ma di avere necessità assoluta di una riforma dell'entità del contributo in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche, con comparsa del 13.10.2023 si costituiva il resistente, rilevando e provando il corretto perfezionamento delle notifiche relativamente al ricorso ex art. 316 c.c. , evidenziando pertanto la correttezza della dichiarazione di contumacia della ricorrente in detto giudizio, nel contempo opponendosi alla chiesta riduzione sottolineando la piena capacità della ricorrente a pagare la somma stabilita dal Tribunale tenuto conto dei redditi percepiti, degli accantonamenti bancari ed assicurativi e perché peraltro creditrice nei propri confronti di una somma di € 38.000,00 circa, riconosciutale con un decreto ingiuntivo, tuttavia da lui opposto, fissata preliminarmente la comparizione delle parti innanzi al Got per un tentativo di conciliazione, tuttavia con esito negativo nonostante l'ampia discussione in udienza, la causa veniva rimessa al Giudice delegato per il giorno 29.11.2023, all'udienza indicata le parti insistevano nelle reciproche posizioni sicchè il Giudice, con ordinanza riservata del 29.12.2023, in via provvisoria e sommaria, valutati i redditi delle parti, ma nel contempo evidenziato l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere la prole secondo i parametri di cuui all'art. 337 c.c., pur non accogliendo la richiesta materna di limitazione dell'assegno all'importo alimentare rideterminava il contributo materno in € 250,00; nel contempo rigettava le istanze istruttorie delle parti, disponendo tuttavia ex art. 210 cpc il deposito da parte della della Pt_1
documentazione relativa alle polizze assicurative ed ai piani di accumulo analiticamente indicati dall' , e nel contempo rinviando all'udienza del 20.3.2024 per il prosieguo e CP_1 successivamente al 28.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc per mancata produzione di alcuni documenti da parte della resistente, quindi con ordinanza del 5.7.2024 in accoglimento delle istanze di privacy della resistente venivano dettagliatamente indicati i documenti richiesti dal tribunale ex art.210 cpc onde consentire la notifica agli enti di un' ordinanza che non contenesse dati sensibili personali, con rinvio per il deposito degli esiti al 29.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
a seguito di scadenza dei termini per il deposito delle note scritte, con ordinanza del
23.12.2024 la causa, matura per la decisione veniva rinviata al 28.1.2025 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la discussione e decisione, nelle more a seguito di istanza di parte resistente, che richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis punto
36 cpc il sequestro di parte del credito vantato dalla nei suoi confronti, per mancato CP_2 versamento dell'assegno di mantenimento ed a garanzia del futuro adempimento, il Giudice concedeva la tutela cautelare fino alla concorrenza di € 15.000,00 anche in assenza di contestazione da parte della ricorrente, nelle note sostitutive dell'udienza del 28.1.2025 le parti precisavano le rispettive domande come in epigrafe riportate, quindi la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.D.
Invero il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione, avendo peraltro la figlia raggiunto la maggiore età in corso di causa. In particolare , con Per_2
riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha chiesto la riduzione dell'importo stabilito a proprio carico, con il decreto ex art. 316 c.c. emesso il 21.9.2022 dal Tribunale di Milano, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figlia stabilmente collocata con il padre e con la quale di fatto non aveva Per_2
alcun rapporto per vicissitudini che avevano investito il rapporto madre figlia.
A fondamento delle proprie richieste ha evidenziato l' impossibilità a sostenere gli oneri che il provvedimento giudiziale aveva quantificato, nella propria contumacia e senza dei dati certi reddituali ai quali fare riferimento, sicché l'importo risulta altamente penalizzante nei propri confronti, e quindi da riformare in riduzione.
La domanda della ricorrente non è fondata e non può essere accolta.
Il procedimento dal quale scaturisce l'assegno perequativo contestato è, infatti, esente da vizi che possano inficiarne il corretto svolgimento. La ricorrente non vi ha partecipato, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e, dunque, non ha potuto espletare le proprie difese. Eventuali doglianze circa la quantificazione dell'assegno avrebbero, pertanto, potuto essere avanzate con un eventuale reclamo, tuttavia non presentato nei termini processualmente previsti.
Il procedimento è, dunque, coperto da un giudicato che può ben può essere rivisto dal Tribunale, per il noto principio della pronunzia rebus sic stantibus, ma soltanto a determinate condizioni. Per agire in modifica, infatti, il presupposto è che vi sia un mutamento delle condizioni del soggetto obbligato, rispetto al momento della cristallizzazione dei pesi che il decreto gli impone, tale da comportare un importante squilibrio rispetto alla situazione originariamente considerata, si da non risultare più possibile adempiere.
Nel caso specifico la non ha mai evidenziato, e tanto meno provato, come invece Pt_1
sarebbe stato suo preciso onere processuale, il sopravvenire di nuovi elementi di fatto che avrebbero portato ad una contrazione reddituale rispetto al settembre 2022, data di emissione del decreto di cui chiede la modifica , limitandosi esclusivamente a depositare documentazione a sostegno delle proprie difficoltà a dare esecuzione all'ordine del Giudice.
Ma v'è di più: dalla semplice disamina della documentazione prodotta è evidenziata la circostanza dell'inesistente diminuzione reddituale dedotta, risultando, invece, un aumento del reddito a favore della Quest'ultima, invero, nell'anno 2020, periodo fiscale che sarebbe Pt_1
stato preso in considerazione dal Tribunale qualora la stessa si fosse costituita in giudizio, aveva un reddito lordo di circa € 9.200, mentre nel 2022, anno fiscale di riferimento al momento del deposito del ricorso per modifica, tale reddito era aumentato ad oltre € 14.000,00. A detto reddito si aggiunge il credito riconosciuto dal D.I. ottenuto dalla in danno del resistente, che le attribuisce Pt_1
ulteriore capacità economica.
La domanda, quindi, va respinta.
Le spese di lite
Le spese di lite, quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto vengono integralmente poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Rigetta le domande di parte ricorrente
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.700,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 12.12.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni