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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI PIO Parte_1 C.F._1
LANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO PERRONE 24, FOGGIA, presso il difensore avv. ALOI PIO LANFRANCO
Appellante
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Appellato contumace e
presso la Corte di Appello di Bari Controparte_2
Parte necessaria avverso
la sentenza n. 2062/2024 pubblicata il 9.9.2024, emessa nel procedimento n. 7744/2019 R.G. Trib.
Foggia.
All'udienza del 10.06.2025, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO pagina 1 di 2 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 24.04.1999 tra e ha revocato Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del contributo al mantenimento dei figli e imposto a , Per_1 Per_2 Controparte_1 ha revocato l'assegnazione della casa familiare a condannandola alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore di ivi comprese quelle del giudizio di reclamo. Controparte_1
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Nessuno si è costituito per l'appellato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
4. Subito dopo la costituzione in giudizio, l'appellante ha chiesto termine per la rinotifica del decreto di fissazione dell'udienza ed è stata quindi fissata, con apposito decreto, la nuova data di comparizione (13.05.2025) con concessione del chiesto termine all'appellante.
In occasione della prima udienza di trattazione, celebrata il 13.05.2025, dato atto della mancata comparizione delle parti e, in particolare, del fatto che l'appellante pur ritualmente costituitasi mediante il deposito della citazione, non ha depositato le note di trattazione, la Corte ha disposto il rinvio della causa al 10 giugno 2025, ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., con ordinanza comunicata all'appellante (cfr. atti). Neppure alla detta udienza le parti sono comparse.
5. Ciò detto, va rilevato che la mancata partecipazione alla prima udienza di trattazione da parte dell'appellante e la sua mancata comparizione anche a quella di rinvio, anche se siasi anteriormente costituito, come nella specie, comporta la improcedibilità dell'appello.
6. In seguito all'improcedibilità, dichiarata in contumacia della parte appellata, le spese restano a carico della parte che le ha anticpate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 2062/2024 pubblicata il 9.9.2024, emessa Controparte_1 nel procedimento n. 7744/2019 R.G. del Tribunale di Foggia, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) spese a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 10 giugno 2025
Il Presidente
Il Consigliere est. Maria Mitola
Maria Grazia Caserta pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALOI PIO Parte_1 C.F._1
LANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIO PERRONE 24, FOGGIA, presso il difensore avv. ALOI PIO LANFRANCO
Appellante
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Appellato contumace e
presso la Corte di Appello di Bari Controparte_2
Parte necessaria avverso
la sentenza n. 2062/2024 pubblicata il 9.9.2024, emessa nel procedimento n. 7744/2019 R.G. Trib.
Foggia.
All'udienza del 10.06.2025, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO pagina 1 di 2 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 24.04.1999 tra e ha revocato Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del contributo al mantenimento dei figli e imposto a , Per_1 Per_2 Controparte_1 ha revocato l'assegnazione della casa familiare a condannandola alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore di ivi comprese quelle del giudizio di reclamo. Controparte_1
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Nessuno si è costituito per l'appellato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
4. Subito dopo la costituzione in giudizio, l'appellante ha chiesto termine per la rinotifica del decreto di fissazione dell'udienza ed è stata quindi fissata, con apposito decreto, la nuova data di comparizione (13.05.2025) con concessione del chiesto termine all'appellante.
In occasione della prima udienza di trattazione, celebrata il 13.05.2025, dato atto della mancata comparizione delle parti e, in particolare, del fatto che l'appellante pur ritualmente costituitasi mediante il deposito della citazione, non ha depositato le note di trattazione, la Corte ha disposto il rinvio della causa al 10 giugno 2025, ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., con ordinanza comunicata all'appellante (cfr. atti). Neppure alla detta udienza le parti sono comparse.
5. Ciò detto, va rilevato che la mancata partecipazione alla prima udienza di trattazione da parte dell'appellante e la sua mancata comparizione anche a quella di rinvio, anche se siasi anteriormente costituito, come nella specie, comporta la improcedibilità dell'appello.
6. In seguito all'improcedibilità, dichiarata in contumacia della parte appellata, le spese restano a carico della parte che le ha anticpate.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disattesa e assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 2062/2024 pubblicata il 9.9.2024, emessa Controparte_1 nel procedimento n. 7744/2019 R.G. del Tribunale di Foggia, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) spese a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 10 giugno 2025
Il Presidente
Il Consigliere est. Maria Mitola
Maria Grazia Caserta pagina 2 di 2