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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
R.G. n. 2259/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Marianna Serrao ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Oggetto: opposizione a precetto (C.F. , residente in [...] C.F._1
Cadia, n. 29, elettivamente domiciliata in Torrita di Siena, via Mazzini, n.18, presso e nello studio dell'Avv. Gianni Trabalzini del Foro di Siena (c.f. ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE CONTRO
Società a limitata con socio unico iscritta nel Controparte_1 CP_2 Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al avente codice fiscale e partita P.IVA_1 IVA n e per essa la mandataria società di diritto italiano, P.IVA_1 CP_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA P.IVA_2
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali (codice fiscale P.IVA_3
)in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in Firenze, Viale Alessandro Volta 72
Conclusioni: per parte opponente“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
Pagina 1 - per tutti i motivi meglio esposti in premessa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto da parte di e/o la nullità della procura conferita a e/o Controparte_1 CP_3 l'inefficacia come titolo esecutivo dei tre atti di mutuo azionati, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;
IN VIA SUBORDINATA:
- per tutti i motivi meglio esposti in premessa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di compensi professionali e spese di causa.
Per Parte opposta: “-Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte opponente per tutti i motivi dedotti in narrativa e, - nel merito: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex adverso interposta poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso atto di precetto su mutui per complessivi € 148.651,27. intimato da
[...] rappresentata da in data 20.10.2023 . CP_1 CP_3 Si è costituita e per essa la mandataria che ha Controparte_1 CP_3 chiesto il rigetto dell'opposizione Con la memoria depositata in data 2.2.2024 l'opponente ha sollevato eccezione di nullità in relazione al mancato rispetto dell'art. 106 TUB , contestata da parte opposta .
Il giudice ritenuto di dover decidere con sentenza sulla questione preliminare sollevata
,concernente la legittimazione ad agire , fissava per discussione ex art. 281 sexies u.c. La causa è stata però rimessa sul ruolo per dar conto della sopravvenuta Cass 72324/24 cui l'Ufficio ha prestato adesione e , rigettata la richiesta di consulenza contabile , la causa era rimessa nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di carenza di prova della cessione del credito. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva non è fondata. E' vero che è onere della parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) A fronte di specifica eccezione, occorre però rilevare che, alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta , risulta data la prova dell'effettiva cessione dello specifico credito. A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche
Pagina 2 e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo). Nella specie, tuttavia, la prova è stata fornita , come già rilevato nell'ordinanza del 19.12.2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con rimando a sito consultabile , con la produzione della dichiarazione della cedente Terre Etrusche di Val Di Chiana e Maremma Credito Cooperativo con indicazione di tutti i rapporti facenti capo a
[...]
, e con l'annotazione nel Registro imprese con indicazione della data Pt_1 dell'operazione .
2. L'eccezione di inidoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo.
L'opponente eccepisce in particolare l'inidoneità dei mutui a far ottenere alla parte mutuataria l'immediata e libera disponibilità delle somme e quindi a rappresentare un valido titolo esecutivo (contente un credito certo ed esigibile ex art.474 c.p.c.) con legittima apposizione della formula ex art. 475 c.p.c. trattandosi di mutui condizionati. Ebbene, detto assunto non può essere condiviso
Il contratto di mutuo del 10.8.2001 prevede quanto segue
Il contratto di mutuo del 5.10.2001 contiene identica formulazione per l'importo di € 56.810,26 , così come quello del 16.3.2006 per € 50.000, tutti qualificabili come mutui fondiari nonostante per l'ultimo si sia usata l'espressione mutuo ipotecario ma si tratta di
Pagina 3 mutuo fondiario in quanto connotato dalla concessione da parte della banca di finanziamento a medio termine garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili (cfr. art. 38 T.U.B.); In linea generale va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. tra le altre, Cass., sez. 1, 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cass., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Nel caso di specie, per quanto anzi detto, nell'atto notarile di mutuo la parte mutuataria ha dichiarato, con la quietanza, di avere ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata. A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., non avendo il reclamante indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). Né la carenza di esecutività può essere rinvenuta nell'impegno a non utilizzare la somma versata dalla banca in virtù del contratto di mutuo. Si ritiene, infatti, di dover condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione alle ipotesi in cui la somma mutuata sia versata su un deposito cauzionale infruttifero e applicabile anche al caso di specie, secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su detto deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632). Nel contratto, dunque, la mutuataria - che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte - ha dichiarato di aver ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata
Tale ricostruzione , in diritto ,pare confermata da Cassazione Sezioni Unite n 5841/25 che pur esaminando il mutuo cd solutorio , tuttavia conferma alcuni principi valevoli anche nella fattispecie che ci occupa ovvero
- Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
- Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─
Pagina 4 univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il UN .
- Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. - - - Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro», non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
3. L'eccezione relativa al terzo mutuo , che sarebbe , secondo l'opponente , mutuo ipotecario è stata già esaminata nel paragrafo precedente ( identità dei mutui in oggetto, qualificabili quali mutui fondiari) .
4.In merito al quantum dovuto, parte opponente eccepisce l'errato calcolo di quanto precettato, anche considerando la totale mancanza di specifiche sulle singole componenti dell'asserito credito per ciascun contratto di mutuo (capitale, interessi, rate scadute, oneri ecc.). L'eccezione non è condivisibile . Ciò in quanto, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nell'atto di precetto è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario, a pena di nullità, enunciare il procedimento logico-matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito, nel caso di obbligazione di denaro (in tale senso, ex multis, Cass. civ. 19.2.2013, n. 4008).
5. La domanda di nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, e di accertamento della somma effettivamente dovuta;
La domanda non è fornita di alcun supporto probatorio ( neppure in riferimento ai piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo) sul quale possa appuntarsi la valutazione giudiziale, a fronte dell'indicazione specifica delle singole voci costituenti il complessivo importo precettato da parte dell'opposta , così come può evincersi dall'atto di precetto
Pagina 5 6.L'eccezione di nullità per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB della mandataria . CP_3
La giudicante , aderisce, come detto nell'ordinanza di rimessione dela causa sul ruolo all'orientamento dell'Ufficio Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
-la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che “La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Pagina 6 Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla “imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i
“preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. L'opposizione non può essere accolta
7.Le spese di lite . Quanto alle spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( le ultime due su importo ridotto), può disporsene la compensazione parziale ex art. 92 comma II c.p.c. non potendosi disconoscere il diverso orientamento di merito sulla questione relativa alla nullità derivante dall'art. 106 TUB e il mancato consolidamento della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice opponente
2) Dichiara compensate per metà le spese processuali che liquidate in € 10.097,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come per legge, pone per metà a carico dell'opponente Così deciso in Siena, in data 11.3.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 7
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
R.G. n. 2259/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Marianna Serrao ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2259 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Oggetto: opposizione a precetto (C.F. , residente in [...] C.F._1
Cadia, n. 29, elettivamente domiciliata in Torrita di Siena, via Mazzini, n.18, presso e nello studio dell'Avv. Gianni Trabalzini del Foro di Siena (c.f. ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE CONTRO
Società a limitata con socio unico iscritta nel Controparte_1 CP_2 Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al avente codice fiscale e partita P.IVA_1 IVA n e per essa la mandataria società di diritto italiano, P.IVA_1 CP_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA P.IVA_2
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali (codice fiscale P.IVA_3
)in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato posto in Firenze, Viale Alessandro Volta 72
Conclusioni: per parte opponente“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE:
Pagina 1 - per tutti i motivi meglio esposti in premessa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto da parte di e/o la nullità della procura conferita a e/o Controparte_1 CP_3 l'inefficacia come titolo esecutivo dei tre atti di mutuo azionati, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto;
IN VIA SUBORDINATA:
- per tutti i motivi meglio esposti in premessa, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di compensi professionali e spese di causa.
Per Parte opposta: “-Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte opponente per tutti i motivi dedotti in narrativa e, - nel merito: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex adverso interposta poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso atto di precetto su mutui per complessivi € 148.651,27. intimato da
[...] rappresentata da in data 20.10.2023 . CP_1 CP_3 Si è costituita e per essa la mandataria che ha Controparte_1 CP_3 chiesto il rigetto dell'opposizione Con la memoria depositata in data 2.2.2024 l'opponente ha sollevato eccezione di nullità in relazione al mancato rispetto dell'art. 106 TUB , contestata da parte opposta .
Il giudice ritenuto di dover decidere con sentenza sulla questione preliminare sollevata
,concernente la legittimazione ad agire , fissava per discussione ex art. 281 sexies u.c. La causa è stata però rimessa sul ruolo per dar conto della sopravvenuta Cass 72324/24 cui l'Ufficio ha prestato adesione e , rigettata la richiesta di consulenza contabile , la causa era rimessa nuovamente in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di carenza di prova della cessione del credito. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva non è fondata. E' vero che è onere della parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) A fronte di specifica eccezione, occorre però rilevare che, alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta , risulta data la prova dell'effettiva cessione dello specifico credito. A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche
Pagina 2 e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo). Nella specie, tuttavia, la prova è stata fornita , come già rilevato nell'ordinanza del 19.12.2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con rimando a sito consultabile , con la produzione della dichiarazione della cedente Terre Etrusche di Val Di Chiana e Maremma Credito Cooperativo con indicazione di tutti i rapporti facenti capo a
[...]
, e con l'annotazione nel Registro imprese con indicazione della data Pt_1 dell'operazione .
2. L'eccezione di inidoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo.
L'opponente eccepisce in particolare l'inidoneità dei mutui a far ottenere alla parte mutuataria l'immediata e libera disponibilità delle somme e quindi a rappresentare un valido titolo esecutivo (contente un credito certo ed esigibile ex art.474 c.p.c.) con legittima apposizione della formula ex art. 475 c.p.c. trattandosi di mutui condizionati. Ebbene, detto assunto non può essere condiviso
Il contratto di mutuo del 10.8.2001 prevede quanto segue
Il contratto di mutuo del 5.10.2001 contiene identica formulazione per l'importo di € 56.810,26 , così come quello del 16.3.2006 per € 50.000, tutti qualificabili come mutui fondiari nonostante per l'ultimo si sia usata l'espressione mutuo ipotecario ma si tratta di
Pagina 3 mutuo fondiario in quanto connotato dalla concessione da parte della banca di finanziamento a medio termine garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili (cfr. art. 38 T.U.B.); In linea generale va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. tra le altre, Cass., sez. 1, 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cass., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194). Nel caso di specie, per quanto anzi detto, nell'atto notarile di mutuo la parte mutuataria ha dichiarato, con la quietanza, di avere ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata. A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., non avendo il reclamante indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). Né la carenza di esecutività può essere rinvenuta nell'impegno a non utilizzare la somma versata dalla banca in virtù del contratto di mutuo. Si ritiene, infatti, di dover condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in relazione alle ipotesi in cui la somma mutuata sia versata su un deposito cauzionale infruttifero e applicabile anche al caso di specie, secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su detto deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632). Nel contratto, dunque, la mutuataria - che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte - ha dichiarato di aver ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata
Tale ricostruzione , in diritto ,pare confermata da Cassazione Sezioni Unite n 5841/25 che pur esaminando il mutuo cd solutorio , tuttavia conferma alcuni principi valevoli anche nella fattispecie che ci occupa ovvero
- Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
- Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─
Pagina 4 univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il UN .
- Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. - - - Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro», non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.
3. L'eccezione relativa al terzo mutuo , che sarebbe , secondo l'opponente , mutuo ipotecario è stata già esaminata nel paragrafo precedente ( identità dei mutui in oggetto, qualificabili quali mutui fondiari) .
4.In merito al quantum dovuto, parte opponente eccepisce l'errato calcolo di quanto precettato, anche considerando la totale mancanza di specifiche sulle singole componenti dell'asserito credito per ciascun contratto di mutuo (capitale, interessi, rate scadute, oneri ecc.). L'eccezione non è condivisibile . Ciò in quanto, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nell'atto di precetto è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario, a pena di nullità, enunciare il procedimento logico-matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito, nel caso di obbligazione di denaro (in tale senso, ex multis, Cass. civ. 19.2.2013, n. 4008).
5. La domanda di nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, e di accertamento della somma effettivamente dovuta;
La domanda non è fornita di alcun supporto probatorio ( neppure in riferimento ai piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo) sul quale possa appuntarsi la valutazione giudiziale, a fronte dell'indicazione specifica delle singole voci costituenti il complessivo importo precettato da parte dell'opposta , così come può evincersi dall'atto di precetto
Pagina 5 6.L'eccezione di nullità per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB della mandataria . CP_3
La giudicante , aderisce, come detto nell'ordinanza di rimessione dela causa sul ruolo all'orientamento dell'Ufficio Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
-la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che “La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Pagina 6 Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla “imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i
“preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. L'opposizione non può essere accolta
7.Le spese di lite . Quanto alle spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( le ultime due su importo ridotto), può disporsene la compensazione parziale ex art. 92 comma II c.p.c. non potendosi disconoscere il diverso orientamento di merito sulla questione relativa alla nullità derivante dall'art. 106 TUB e il mancato consolidamento della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice opponente
2) Dichiara compensate per metà le spese processuali che liquidate in € 10.097,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come per legge, pone per metà a carico dell'opponente Così deciso in Siena, in data 11.3.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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