Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 28.05.2025
allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
letto l'art 281 sexies cpc;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5124 dell'anno 2024 avente ad oggetto "opposizione a decreto di liquidazione spese difensive ex art. 84 - 170 D.P.R. 115/2002"
TRA
nato ad [...] il [...], del Foro di Salerno (c.f. AVV. Parte 1
) quale difensore ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente C.F. 1
domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Vito Lembo 14;
RICORRENTE -
E
Controparte 1 in persona del Ministro e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE/ CONTUMACE -
nato a [...] il [...] e residente a [...]
F.Spirito 113;
nata a [...] il [...] e residente a [...]
(SA), via F.Spirito 113;
RESISTENTE/CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato l'avv. Pt 1 proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore d'ufficio di imputato irreperibile, emesso dal Tribunale di Salerno - 2' Sezione Penale – depositato in data 12.06.2024. Premetteva di
-
aver svolto attività difensiva ex art. 97 comma 4 c.p.p. quale difensore d'ufficio, nel procedimento penale n. 3416/2019 R.G. Trib. Salerno a carico di CP 2 CP 3
[...] Deduceva a sostegno del ricorso: che a seguito dell'attività svolta nel processo sopra indicato, il Tribunale, in ragione del protocollo vigente, liquidava l'importo di euro
790,00 per la fase di esecuzione, operando tuttavia, su tale importo, la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2002 per un compenso finale determinato in euro 526,67; che,
erroneamente, il Tribunale aveva operato una riduzione non prevista. Insisteva, pertanto,
l'annullamento del decreto impugnato e per la liquidazione dell'importo dovuto, pari per ad euro 790,00, già ridotto come per legge, oltre accessori, con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si costituivano né il Ministero né i sigg. CP 2
restando contumaci. All'esito della prima udienza, lette le note di e Controparte_3
trattazione scritta depositate, la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (D. lgs.
n. 149/2022). In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza). Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta intentata, con esito negativo per entrambi gli imputati, la procedura esecutiva per il recupero delle spettanze difensive (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
La Suprema Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale, ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
Con ordinanza pubblicata l'8.02.2024, R.G. 5824/2019, numero di raccolta generale
3606/2024, la Cassazione ha affermato: "in caso di applicazione dell'art. 116 del dpr 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo dpr 115/2002".
Va pertanto riformato il decreto impugnato con esclusione della riduzione di 1/3
sull'importo di euro 790,00 con liquidazione, per la fase di esecuzione, dell'importo intero di euro 790,00.
Nullaper le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo sul ricorso depositato dall'avv. Parte 1 avverso il decreto di
liquidazione dei compensi professionali del 12-06-2024, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, in parziale riforma del decreto di liquidazione del
12.6.2024, liquida in favore dell'Avv. Parte 1 la somma di euro 790,00 per la fase esecutiva oltre rimborso spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge da porre a carico dell'Erario
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara