CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 517/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 517/2023;
promossa da:
, c.f. , in proprio e in qualità di amministratore Parte_1 C.F._1
e legale rappresentante pro tempore di c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Terni, via Del Serra, n. 21, , c.f. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Silenzi ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale Pasteur, n. 33 (p.e.c.:
; Email_1
- appellanti -
contro
2 con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, iscritta al Registro CP_2 delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con medesimo codice fiscale e P.IVA_2
Partita Iva, e per essa quale mandataria già incaricata e Controparte_3
pagina 1 di 20 per essa quale mandataria c.f. e p.i. , con Controparte_4 P.IVA_3 sede legale in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 6/A –6/B, e per essa con la successiva mandataria con sede legale in Controparte_5
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 c.f. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma , elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), via III P.IVA_4
Settembre s.n.c. presso lo studio dell'avv. Ida Bigerna che la rappresenta e difende
(p.e.c.: ; Email_2
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento delle rate insolute di mutuo fondiario e accertamento delle validità della cessione di crediti in blocco alla s.p.v.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(breviter anche “ o la “società” o la “mutuataria”), CP_1 CP_1 Parte_4 [...
e questa anche quale datrice di ipoteca, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 impugnato la sentenza n. 549/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 31.7.2023
(resa nel proc. R.G. n. 1416/2020) con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione azionata da e da e veniva CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 revocato il d.i. emesso in favore di e condannati gli opponenti, quali Controparte_6 fideiussori solidali, al pagamento della somma di € 264.146,39, oltre interessi a titolo di rate insolute e residuo debito capitale del mutuo fondiario stipulato in data 13.7.2009.
Col primo motivo gli appellanti hanno: impugnato la sentenza nella parte in cui ha
[... affermato la sussistenza della titolarità sostanziale del diritto controverso in capo a e, quindi, della legittimazione attiva ad azionare la pretesa creditoria nei CP_6 loro confronti, facendo riferimento alla violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto gli opponenti a d.i. avrebbero omesso di contestare, con la prima difesa utile, l'allegazione di in base alla quale la stessa agiva in Controparte_6 virtù di un contratto di cessione dei crediti in blocco concluso in data 12.6.2018; sostenuto che detto principio sarebbe inoperante quando trattasi di mere difese, come pagina 2 di 20 quella avanzata con la terza memoria istruttoria, sottolineando che, a fronte di tale
2 non avesse allegato il contratto di cessione dei crediti. Controparte_6 CP_2
Hanno aggiunto che: la società opposta (cessionaria), non avrebbe depositato l'elenco delle posizioni in tesi cedute da che è parte integrante del contratto CP_7 di cessione dei crediti in blocco, dandosi atto con esso dell'anagrafica, degli estremi identificativi di ciascun credito trasferito dalla banca alla società veicolo, mancanza idonea ad incidere sulla revoca della pretesa creditoria secondo il principio della ragione più liquida, data l'insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., mancante di ogni riferimento al rapporto di mutuo fondiario, di tal che sarebbe rimasto vago e alternativo sul trasferimento delle tipologie dei crediti nell'arco temporale compreso tra il 1970 ed il 2017 (la dicitura “e/o” non darebbe ertezza), limitandosi a rimandare al sito internet della Banca cedente al fine di verificare la cessione dei crediti.
Stessa censura hanno mosso alla comunicazione di cessione del credito, un documento in file “pdf” nativo, non sottoscritto, senza data, non spedito a mezzo servizio postale, ed allegato soltanto su ordine del Giudice nel procedimento monitorio.
Col secondo motivo hanno censurato il mancato accertamento della nullità del 3 mutuo per essere stato il capitale mutuato stato destinato a estinguere posizioni debitorie generate da contratti bancari affetti da usura, sostenendo che: il mutuo era stato erogato per far fronte a rapporti debitori pregressi (€ 156.089,44 quanto all'estinzione del finanziamento chirografario erogato da € 42.932,00 per CP_7 abbattere il saldo del c/c di cui era titolare che, in tesi, erano sorti per CP_1
l'applicazione di usura da parte di accertata con efficacia di giudicato formale in CP_7 altro giudizio;
in assenza di un valido mutuo verrebbe meno sia il vincolo obbligatorio assunto dai fideiussori sia il diritto reale di garanzia costituito a favore di sugli CP_7 immobili oggetto dell'ipoteca fondiaria, data la natura solutoria del mutuo perché stipulato per ripianare debiti preesistenti.
Col terzo motivo hanno avversato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di conversione in gratuità del mutuo fondiario a causa della pattuizione degli interessi e oneri usurari, per essere stata esclusa l'incidenza della commissione di estinzione anticipata sul calcolo del tasso effettivo globale, richiamando la pronuncia resa nel giudizio tra e CP_7 CP_1
pagina 3 di 20 Il quarto motivo di appello è stato incentrato sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui è stata omessa la statuizione sulla domanda di usura originaria del mutuo, anche per travisamento degli atti processuali.
Col quinto motivo hanno criticato la pronuncia per illegittimità ove è stato ritenuto che il disallineamento tra il tasso annuo effettivo globale indicato nel mutuo rispetto il valore reale, come rilevato dal c.t.u. fosse minimo, irrilevante, e trascurabile, per poi affermare che non sussisterebbe alcuna difformità tra i due valori sicché non vi sarebbe stata violazione delle norme in materia di usura o trasparenza bancaria.
Col sesto motivo hanno sollevato la censura di illegittimità per essere stata esclusa l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo e, quindi, l'inosservanza della disciplina in materia di trasparenza bancaria, così ritenendo il regolamento contrattuale conforme al paradigma normativo applicabile sostenendo, richiamando la propria c.t.p. che: il mutuo stipulato non prevedesse, con sufficiente chiarezza, il principio matematico che lo sorreggeva con conseguente inosservanza degli artt. 1346
c.c. e 117 t.u.b.; le leggi della matematica finanziaria prevederebbero che l'ammortamento alla francese in capitalizzazione composta, come quello di specie, 4 svilupperebbe un maggior debito per interessi rispetto allo stesso piano di ammortamento convenuto in regime di capitalizzazione semplice;
Il settimo motivo di appello è critico nei confronti della parte della sentenza in cui
è stata esclusa l'inosservanza del divieto di anatocismo, sollevando quindi le violazioni degli artt. 116, 117, 120, 127 del d. lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1283, 1284, 1325, 1346,
1418, 1419 c.c., oltre che degli artt. 2, 3 e 7 delibera comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9.2.2000, dato che anche la aveva riconosciuto CP_8 che gli interessi erano stati conteggiati sul debito residuo e non sul capitale in scadenza.
Hanno anche assunto: l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, sottolineando che la pattuizione composta non era percorribile poiché, anche in forza delle leggi attuariali, la stessa determinava un effetto anatocistico derivante dalla produzione di interessi sugli interessi;
la Banca concedente il credito non avesse chiarito né il regime finanziario applicabile, né il T.A.E. del contratto di mutuo – comunque superiore al T.A.N., così violando le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 t.u.b..
Con l'ottavo motivo - per logica connesso ai motivi sesto e settimo - hanno pagina 4 di 20 aggredito per illegittimità la sentenza nella parte in cui è stata esclusa l'indeterminatezza delle condizioni economiche, stavolta dovuta al vizio di omessa indicazione del regime finanziario del mutuo, deducendo così la violazione o l'errata applicazione degli artt. 116, 117, 120, 127, T.U.B., e degli artt. 1175, 1337, 1283, 1284,
1325, 1346, 1418, 1419 del c.c.. Hanno sostenuto che: la mancanza di trasparenza bancaria non renderebbe sufficientemente chiaro l'interesse pattuito, che risulterebbe indeterminato perché non sarebbe stata allegata al contratto di credito fondiario neppure la tabella sul tasso di ammortamento praticato.
Col nono motivo di appello, connesso logicamente a quelli precedenti, hanno censurato la pronuncia laddove sarebbe stata omessa la pronuncia in tema di violazione delle regole di buona fede contrattuale e sull'inosservanza degli obblighi di diligenza qualificata del banchiere sostenendo che: le condotte che la avrebbe perpetrato CP_9 nella conclusione del contratto di credito fondiario rileverebbero la malafede contrattuale ab origine col fine di far lievitare l'esposizione debitoria della società e di incassare interessi non dovuti sicché le obbligazioni convenute con l'istituto sarebbero invalide perché viziate e determinanti anche la loro risoluzione e la restituzione di 5 quanto non dovuto alla banca da parte della società e, per essa, dai garanti.
Col decimo motivo hanno mosso la censura di nullità o erroneità e, comunque, di illegittimità della pronuncia per essere stata rigettata l'istanza di esibizione della documentazione riferita al rapporto creditizio oggetto di causa, in specie con riferimento agli estratti conto del mutuo ed ai conteggi periodici e documenti informativi ex art. 210 c.p.c. e richiesta anche con atto di citazione in opposizione a d.i., esibizione ritenuta non esplorativo, trattandosi di documenti essenziali in rapporto alla prova da fornire in giudizio.
L'undicesimo motivo di appello è stato invece incentrato sulla denuncia di una asserita violazione istruttoria, laddove è stata ritenuta la causa matura per la decisione quando, invece, avevano chiesto, la riconvocazione del c.t.u. ovvero la rinnovazione della c.t.u., deducendo la lacunosità e la incompletezza dell'elaborato acquisito, istanze che hanno reiterato in appello.
Col dodicesimo motivo di gravame hanno criticato la sentenza per erroneità laddove è stata esclusa la nullità totale delle fideiussioni sostenendo che: i fideiussori si pagina 5 di 20 sarebbero dovuti liberare dalle garanzie prestate perché le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga dall'art. 1957 c.c., inserite nei rapporti accessori di fideiussione omnibus, erano conformi al c.d. schema ABI, censurato con provvedimenti della Banca
d'Italia del 2.5.2005, documentazione già allegata nel giudizio con conseguente soddisfo dell'onere probatorio richiesto ai correntisti e garanti, ciò che avrebbe consentito di pronunciare una nullità negoziale rilevabile anche d'ufficio.
Col tredicesimo motivo di appello, connesso a quello che precede tanto da potersi intendere quale ampliamento dello stesso, hanno assunto l'illegittimità della sentenza per omessa declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni, così negando la liberazione dei garanti in violazione della normativa sovranazionale e anticoncorrenziale dato che le fideiussioni oggetto d'esame, ovverosia le clausole pattizie derogate dalla stessa, erano state convenute in conformità (o riproduzione) dello Schema A.B.I..
Col quattordicesimo e ultimo motivo di gravame, hanno censurato la liquidazione delle spese di lite, giacché era stata considerata oltremodo onerosa la loro condanna ai
2/3, pur essendo stata parzialmente accolta l'opposizione avverso parte Controparte_6 ad ogni effetto soccombente e, comunque, esagerato l'importo di € 14.000,00, oltre 6 accessori di legge.
2 ovvero la assumendosi cessionaria del credito Controparte_6 CP_2 CP_10 di sostenendo la piena titolarità della società s.p.v. per essere cessionaria CP_7 dei crediti di eccependo la tardività della eccezione avanzata dagli CP_7 appellanti, nonché respingendo le tesi di usura (sia pattizia sia sopravvenuta) e illegittimità del mutuo fondiario per essere conforme il contratto alla normativa vigente.
Ha inoltre avversato le eccezioni di nullità delle fideiussioni perché insoddisfatto l'onere probatorio richiesto ai fideiussori/appellanti e sostenuto la correttezza della condanna alle spese di lite, proporzionata al valore della causa e all'attività svolta.
Con comparsa del 9.9.2025 si è costituito, in luogo di Controparte_3
e per esso di il nuovo mandatario della Controparte_4 CP_10 appellata, ovvero giuste procure speciali del Controparte_5
25.7.2025 e del 5.8.2025.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025.
pagina 6 di 20 La questione della titolarità del credito in capo a è stata sollevata Controparte_6 per la prima volta dagli odierni appellanti con la terza memoria istruttoria di primo grado, mentre, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avevano eccepito il difetto di rappresentanza della mandataria di Controparte_6
A seguito dell'ordinanza del 17.5.21, aveva ridepositato le procure Controparte_6 già prodotte nel procedimento monitorio in data 30.9.2021 integrando successivamente le produzioni documentali con la procura speciale registrata in data 10.3.2021 con la quale , nel revocare la procura speciale del 25.6.2018, aveva Controparte_11 conferito una nuova procura speciale a Già nel Controparte_4 ricorso monitorio la s.p.v. aveva invece prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. del 16.6.2018, n. 69 del Foglio delle inserzioni, oltre che la comunicazione della intervenuta cessione del credito (doc. n.
5 - fascicolo monitorio).
Dunque, già in sede monitoria aveva allegato di agire in virtù di Controparte_6 contratto di cessione di crediti individuati in blocco, concluso in data 12.6.2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, mediante il quale aveva acquistato dalla Banca PO di Spoleto s.p.a. anche il credito per cui è causa, 7 comprovando tale allegazione mediante il deposito dell'avviso di cessione.
Ora, la questione sulla titolarità e legittimazione della s.p.v. è da considerarsi mera difesa sicché sfugge anche alla c.d. preclusione di chiusura dell'istruttoria e la mancanza del diritto di cui la cessionaria si assume titolare è finanche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e proponibile senza preclusione alcuna perché atta a indagare sulla titolarità del rapporto giuridico dedotto in lite (cfr. Cass.,
SS.UU. n. 2951/2016), ragion per cui non opera il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. come vorrebbe l'appellata.
La questione fondamentale su cui si incentra la censura all'azione intrapresa dall'appellata riguarda la prova del relativo contratto di cessione dei crediti, mancante, come più volte sottolineato dagli appellanti, in qualsiasi fase del giudizio e mai allegato dalla che si assume cessionaria, sostenendo che la cessionaria, non avendo CP_10 prodotto il contratto di cessione di credito, non avrebbe provato l'avvenuta cessione dello specifico credito relativo al rapporto intercorrente tra la Inoltre, CP_12 hanno dedotto che la comunicazione di cessione consistesse in un documento pdf pagina 7 di 20 nativo, privo di sottoscrizione, quindi di paternità, e non comunicato neppure a mezzo servizio postale.
Sul punto, è noto che legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda e non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale. Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata.
Quindi, solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
L'art. 58 T.U.B. consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in
Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.
La suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui non si contesta l'esistenza 8 del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, posto che allegare la mancata produzione non vale ad affermare che il negozio di cessione, peraltro non soggetto a forme sacramentali per la sua validità (Cass n. 5617/2020), non sia mai stato concluso, rimanendo da dimostrare soltanto l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione,
pagina 8 di 20 tale per cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tal senso si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., 8.11.2024 n. 28790). Nel caso di specie l'avviso pubblicato indica che in virtù di due contratti di cessione Controparte_6 dei crediti conclusi con BA ES a.p.a. e Banca PO di Spoleto s.p.a. in data
12.6.2018 ha acquistato pro soluto “tutti i crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione, e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”, circostanza quest'ultima rimasta incontestata. Ma ciò che 9 qui più interessa, immediatamente dopo è specificato che “i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse le aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017” e soprattutto che “in particolare
è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, il che rimanda ad una cessione completa di tutti i crediti appartenenti alle categorie indicate nell'ampio arco temporale indicato.
Nel capoverso successivo è stata, infine, ulteriormente precisato che “ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, le HE DE e la società renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it. quanto a BA ES e www.bpsspoleto.it quanto a Banca PO di Spoleto fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti” con ciò fornendo ad ogni debitore eventualmente interessato alla cessione uno strumento agile e veloce di verifica dell'inclusione o meno del proprio credito.
Non solo, ma tale possibilità di dialogo con la cedente è stato ulteriormente rafforzato con la previsione di altro strumento. E' stato, infatti, ulteriormente previsto pagina 9 di 20 che “i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: ”. Email_3
Quanto esposto e documentato è sufficiente a non incontrare contestazioni sulla equivocità della intervenuta cessione, giacché la valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (cfr. Cass., n. 1234 del 17.01.2019 e Cass., n. 1216 del 23.1.2006) e l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (cfr. Cass., n. 12002 del
16.05.2017), costituendo attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., n. 27266 del 25.9.2023), conduce a riscontrare positivamente la prova dell'avvenuta cessione.
Non sposta nulla a tali considerazioni il rilievo che il mutuo di credito fondiario abbia subìto il declassamento a mero negozio di prestito rispetto alla validità di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., perché condizionato, perché ciò - documentato dal giudicato formale costituito dalla sentenza n. 486/2019 del Tribunale di Terni - depone per la mancanza di validità del titolo esecutivo ma non dell'esistenza del credito, già in capo a 10
vantato nei confronti di e dei propri garanti (cfr. Cass., n. 10501/2015 CP_7 CP_1
e Cass. n., 4047/2017). Ciò anche in considerazione di ciò che, a fronte della decadenza del beneficio del termine, che assumeva di aver tentato una rinegoziazione del CP_1 credito erogato dall'intermediario - e per essa i garanti - non ha mai asserito di non essere debitrice di per effetto del mutuo fondiario del 13.7.2009. Ne segue CP_7 che la cessione di credito oggetto di indagine presenta caratteri di non equivocità, riscontrandosi nelle emergenze processuali indizi precisi e concordanti sufficienti, tali per cui può dirsi raggiunta la prova della cessione del credito da a CP_7 CP_6
s.p.v. cessionaria.
[...]
Nel prosieguo, i motivi di appello da n. 2 a 13 possono essere trattati in forma unitaria, essendo attinenti a censure - anche di stampo econometrico - inerenti il mutuo di credito fondiario, l'assunta mancanza di trasparenza bancaria e le nullità parziali che affliggerebbero le fideiussioni stipulate dai mutuatari.
Per la questione inerente la nullità del mutuo perché erogato per ripianare debiti preesistenti e posizioni, in ipotesi, viziate da usura, vale richiamare il recente pagina 10 di 20 pronunciamento della Corte suprema in tema di mutuo solutorio.
L'orientamento che qui si recepisce in parte motiva salva dalla nullità il c.d. mutuo solutorio stabilendo che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento (cfr. Cass., SS.UU. n.
5841/2025 del 5.3.2025). e i garanti non hanno mai sostenuto che il credito non CP_1 fosse stato erogato dall'istituto bancario, fermo restando che la problematica inerente all'erogazione differita non involge la presente controversia, acquistando rilevanza decisiva ciò, che il titolo è stato comunque sostituto e che era già costituito dal decreto ingiuntivo emesso in favore della s.p.v.
Ed anche se vi fossero state pattuizioni usurarie collegate ai debiti cui far fronte con l'erogazione del mutuo fondiario oggetto di indagine, la qualifica della nullità del contratto di mutuo originario viziato da usura è, infine, problematica separata rispetto alla validità del mutuo solutorio, ragion per cui, anche qualora si accertasse che il debito estinto era viziato, ciò non comporterebbe di per sé la nullità del mutuo solutorio, ma piuttosto potrebbe dar luogo, al limite, alla restituzione o ad azioni diverse, mentre il 11 contratto di mutuo oggetto di cessione rimane valido ed efficace.
Per altro versante, rispetto al terzo motivo di appello, è parimenti da escludere la conversione del negozio in gratuità giacché per l'orientamento prevalente, la commissione (o penale) per estinzione anticipata del mutuo non rientra tra le
“remunerazioni a qualsiasi titolo” rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura (cfr. Cass., ord. n. 7384 del 19.3.2025 in cui si è stabilito che la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto” perché
è «un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale). Dunque, va disattesa la doglianza perché la stessa non può essere sommata agli interessi corrispettivi o moratori per il calcolo del TEG.
Ora, se è da escludere per i motivi anzidetti il conteggio della commissione per estinzione anticipata nel calcolo di usura (calcolo invece così effettuato dal c.t.p. degli appellanti), ove l'usura genetica fosse configurabile, giacché il TEG del mutuo fondiario, calcolato anteriormente all'attivazione dei flussi di cassa, superava notevolmente il limite invalicabile fissato dalla normativa antiusura, il c.t.u. lo avrebbe pagina 11 di 20 affermato. Invece nell'elaborato del 21.10.2022 il consulente ha rilevato che lo scoramento del tasso di interesse applicato in contratto è dipeso dal tasso variabile in rapporto con l'euribor di riferimento, tale per cui tali differenze di tasso avevano generato senza anche delle differenze sulle rate pagate dal mutuatario e, per tale motivo, aveva ricostruito il piano di ammortamento e il relativo calcolo degli interessi corrispettivi e (gli eventuali) interessi moratori.
La questione sulla paventata usura genetica è stata esclusa, peraltro, anche dall'indagine affidata al consulente in sede penale (v. ord. di archiviazione del 13.4.2018 del Tribunale penale di Terni: doc. n. 12 del fascicolo dell'appellata). Le estese motivazioni del g.i.p., corredate dalle conclusioni tecniche dei consulenti (della Procura
e della Banca già nominati nel giudizio civile di opposizione a precetto), depongono al più per uno sforamento del tasso soglia in relazione ad alcune rate e soltanto nell'ipotesi in cui si dovesse tenere conto non dell'intero importo finanziato dalla Banca ma del minore importo di € 214.000,00, ipotesi questa in cui il reato non era comunque ravvisabile stante l'inconfigurabilità della c.d. usura sopravvenuta in ossequio ai principi elaborati da Cass. SS. UU. n. 24675/2017. Tale indagine costituisce prova 12 atipica, apprezzabile e valutabile nel presente giudizio, pur non avendo il provvedimento natura di sentenza penale di condanna o assoluzione.
Giova anche citare la medesima pronuncia, quanto alla presunta illegittimità della sentenza ove la statuizione afferma che il disallineamento tra il tasso annuo effettivo globale (cioè, l'indicatore sintetico di costo) esposto nel mutuo rispetto il valore reale, come rilevato dal c.t.u. fosse minimo e, quindi, trascurabile. Infatti, nella citata sentenza, resa a SS.UU. la Corte suprema ha stabilito che se il tasso convenuto al momento della stipula non eccede la soglia, il fatto che successivamente durante la vita del rapporto si superi la soglia non implica di per sé la nullità della clausola. Il principio può essere Par rapportato (anche) all'ipotesi di difformità dell' (per meglio dire la leggera Par difformità dell' ricalcolata nella misura di 9,7798%), rispetto a quello riportato nel contratto di mutuo oggetto di causa (v. pag. n. 24 della relazione del c.t.u.) perché Par rimane irrilevante l'accertamento in ordine all'effettività dell'errore in quanto l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma assolve unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere pagina 12 di 20 preventivamente il costo effettivo del finanziamento;
ne segue che l'erronea indicazione dell' non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_6 un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, con la conseguenza che l'errata Par indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b.
Né è applicabile il settimo comma della citata disposizione, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Se ne trae, che esclusa in radice la nullità lamentata, diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell' Pt_5
Per quanto riguarda la mancanza di trasparenza bancaria sul piano matematico applicabile al finanziamento (piano di ammortamento alla francese) è oramai nota la pronuncia di Cass. SS.UU. n.15130/2024 con la quale era stato chiarito in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per 13 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali (art. 117 t.u.b.). Così è stata respinta l'ipotesi per cui la sola mancata specificazione del regime di ammortamento alla francese o del regime composto degli interessi implichi automatica nullità per indeterminatezza o per violazione del 117 t.u.b..
Cade per identico ragionamento anche il sesto motivo di appello, giacché la medesima pronuncia insegna anche come è impraticabile sostenere l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto quando risulti praticato un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, giacché la modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né la violazione della norma in materia di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, t.u.b. e dell'art. 1346 c.c.
Con sufficiente chiarezza nel mutuo oggetto di censure econometriche del
13.7.2009 si rinviene che: a) il finanziamento fondiario è a tasso variabile;
b) ha una durata di 15 anni;
c) il rimborso avviene con n.180 rate mensili d) il tasso di interesse pagina 13 di 20 variabile è legato all'andamento dell'Euribor 360 a 6 mesi – media percentuale mese precedente - rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio della maturazione degli interessi arrotondato ai cinque centesimi superiori più uno spread di 1,25 punti il valore dell'Euribor 360 a 6 mesi – media percentuale mese precedente-arrotondato ai cinque centesimi superiori, ad oggi, è pari al 1,45 %; e) il tasso dell'operazione è pari al
2,70%, il piano di rientro viene effettuato con il metodo di calcolo “francese” e l'ammortamento ha decorrenza dal giorno dell'erogazione; f) il tasso di mora è variabile, tempo per tempo pari al tasso medio risultante tempo per tempo dalla rilevazione- riferita alla categoria di appartenenza della presente operazione- pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. n.108/1996 aumentato della metà (cosiddetto tasso soglia) calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi con divisione 365.
E quanto al regime finanziario applicato, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite, il rapporto al piano di ammortamento “alla francese” lo stesso può addirittura essere implicito, purché il contratto dia indicazioni sufficienti (importo, durata, numero rate, composizione rata capitale/interessi), come nel caso che occupa. 14
La doglianza va, pertanto, rigettata, così come va rigettato il settimo motivo di appello destinato a sollevare il divieto di anatocismo connesso alla denunciata indeterminatezza del rapporto.
Sebbene la questione sia largamente dibattuta, si deve ritenere che l'ammortamento c.d. alla francese non comporti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ.,
n.7382/2025). Si avrebbe quindi anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame atteso che non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo perché gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e pagina 14 di 20 dunque anatocismo (cfr. Cass. n. 27823/2023).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né – come deducono gli odierni appellanti – un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale, diversamente, si vedrebbe, infatti, costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine.
Datasi la sufficiente enunciazione delle condizioni economiche applicate, tale inciso permette di respingere anche l'ottavo motivo di appello, soltanto ampliamento o specificazione di quello che precede, sotto il minimo comun denominatore di identica censura del contratto di mutuo per sua ritenuta indeterminatezza.
In ordine al nono motivo, in tema di mancata diligenza e buona fede contrattuale, si osserva che la ha fatto lievitare in modo abnorme l'esposizione debitoria di 15 CP_9 incassando alla scadenza del mutuo, in tesi, un monte interessi sproporzionato. CP_1
Non risulta, in tema, ferma la chiarezza desunta dalla letteralità del negozio stipulato, che i contraenti fossero stati indotti in errore dalla né si desume dagli CP_9 esiti della c.t.u. e del procedimento penale incardinato da e Parte_1 [...]
Non c'è, invero, assolvimento di alcun onere probatorio che possa suggerire di Pt_2 tacciare la di mancanza di trasparenza, mala fede, o induzione in errore della CP_9 società mutuataria e dei garanti (cfr. Cass., n. 20334/2019).
Le informazioni sottese alla erogazione del credito sono state fornite in modo sufficientemente chiaro e trasparente, il cliente che si è rivolto all'istituto di credito non
è stato indotto in errore, l'erogazione del credito richiesto è avvenuta e le condizioni accessorie del finanziamento sono state rispettate.
Rispetto all'istanza di riapertura dell'istruttoria, oggetto dei motivi nn. 10 e 11, non è chiara la richiesta cui era teso l'ordine di esibizione formulato, posto che il convincimento del primo Giudice era sufficientemente approfondito. Peraltro, posto che l'art. 210 c.p.c. prevede una mera facoltà riservata al Giudice e non invece ad un dovere pagina 15 di 20 (cfr. Cass., n. 1075/2019; Cass. ord. n. 27412 del 8.10.2021), va notato che la documentazione non era stata richiesta anche in sede stragiudiziale ma soltanto con la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sicché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., secondo l'orientamento prevalente non può essere accolta avendo l'istante potuto procurarsela autonomamente come previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. (cfr. Cass. ord. n. 9082 del 31.3.2023; Cass., n. 23861 dell'1.8.2022; Cass.
n. 24641/2021; Cass., n. 11554/2017; per l'orientamento minoritario v. Cass. ord. n.
11554/2017; Cass. 3875/2019; Cass. n.14231/2019 e Cass. n. 6975/2020).
Giova, altresì evidenziare che l'indagine su ulteriore documentazione bancaria appare superflua per sua natura, non avendo neppure il c.t.u. rilevato, nel corso delle operazioni peritali, la mancanza di documenti fondamentali per poter procedere ad una compiuta ricostruzione dell'andamento econometrico del rapporto.
Parimenti, non è determinata in via istruttoria la richiesta tesa a censurare l'elaborato del c.t.u., confondendo i termini e fondendo il concetto di “riconvocazione”
(ma non si comprenderebbe quali chiarimenti avrebbe potuto fornire il consulente oltre quelli già affiorati in consulenza) e di “rinnovazione”, ma non si comprende, su altro 16 versante, come mai si sarebbe dovuta rinnovare l'indagine econometrica censurata con doglianze generiche riferite all'elaborato d'ufficio, definito dagli appellanti “lacunoso”,
“decettivo”, “costellato di errori” e, infine, “insoddisfacente”.
Venendo ai motivi nn. 12 e 13, sulla questione della nullità parziale delle fideiussioni (omnibus) per intesa anticoncorrenziale, va rilevato che nonostante la produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (v. doc. n. 12 del fascicolo degli appellanti) e del c.d. Schema Abi 2003 (v. doc. n. 46 del fascicolo degli appellanti), data la naturale accessorietà delle fideiussioni, è vero che il mutuo fondiario non era stato considerato valido titolo esecutivo, ma è anche da rilevare che le fideiussioni restano comunque valide (Cass. SS.UU., n. 898/1996).
Ora, posto che la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve risultare “specifica e circostanziata”, tale per cui deve essere valutata la condotta della Banca in raffronto con l'art. 2 l. n. 287/90, al fine di declarare la nullità (assoluta o parziale) delle fideiussioni sottoscritte dai clienti, la produzione del modello A.B.I. e del provvedimento della
Banca d'Italia ad un primo approccio sembra condurre a ritenere non assolto l'onere pagina 16 di 20 probatorio che gravava sui fideiussori mancando la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione a valle.
Avendo gli appellanti dedotto che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia sarebbe conforme al modello predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) nel 2002, successivamente ritenuto dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, c. 2, lett. A) della l. 287/1990 (“legge Antitrust”) siffatta restrizione nasce dalla riproposizione dello schema vietato, riferito alle violazioni degli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr. provv. n. 55/2005 della Banca d'Italia) che disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8). Ma “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della 17
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Cass. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994). Ovvero la nullità è parziale è coinvolge l'intero contratto solo ove vi sia prova, ex art. 1419 c.c., che le parti non lo avrebbe stipulato senza quella clausola che viene colpita da nullità (c.d. principio di conservazione degli atti negoziali).
Nella fattispecie, pur ipotizzando una nullità parziale delle fideiussioni omnibus oggetto di accertamento, la stessa non potrebbe essere dichiarata, in quanto gli opponenti (qui appellanti) si sono limitati ad eccepire la sovrapponibilità contenutistica riferita agli articoli delle fideiussioni stipulate con gli articoli di cui al c.d. Schema A.B.I., ma non hanno compiutamente adempiuto l'onere probatorio sulla relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per ingiusto restringimento o lesione della concorrenza. Invero, è stato precisato dalla Corte suprema che “la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un
«collegamento funzionale» perché solo in tal caso i contratti a vale di accordi contrati alla pagina 17 di 20 normativa antitrust, “in quanto costituenti lo bocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte”. La funzionalità in parola si riscontra, infatti, quando il contratto a valle (nel nostro caso la fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust e con ciò l'ordine pubblico economico (che è l'effettivo oggetto della tutela), ovvero quando riproduca - come nel nostro caso - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E allora, ha sottolineato la Corte, “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt.
1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale”. Viceversa, il meccanismo distorsivo della concorrenza si verifica quanto le deroghe ai paradigmi codicistici “vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale 18 abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato”. Infatti, solo in tal caso “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza” (in termini: Cass. SS.UU.,
30.12.2021, n. 41994).
Inoltre, facendo attenzione alla data di sottoscrizione delle fideiussioni (18.2.2009) deve intendersi che il provvedimento n. 55/2025 della Banca di Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, con la conseguenza che tale valore rafforzato non può riscontrarsi per una fideiussione stipulata in un periodo pagina 18 di 20 rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto lo specifico arco temporale intercorrente tra il 2002 ed il maggio 2005.
Se ne trae, che gli appellanti avrebbero dovuto allegare e provare che nel periodo temporale di riferimento (2009) un numero non trascurabile di istituti di credito avrebbe identicamente coordinato la propria condotta proponendo alla clientela di riferimento modelli uniformi di fideiussioni privandola, in tal guisa, del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza, con l'effetto che tale tipologia di condotta costituisce la prova provata della c.d. intesa anticoncorrenziale a monte. Non è dunque possibile far insorgere problematiche anticoncorrenziali quando la stipula di una fideiussione con la Banca appare un caso isolato, come nel caso che occupa, dovendosi invece allargare l'indagine alla generalità dell'effetto anticoncorrenziale della intesa stipulata. Infatti, le deroghe al modello codicistico sarebbero state ritenute lecite, ove le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori.
In conclusione, senza poter applicare meri automatismi, in difetto della prova 19 della pratica anticoncorrenziale, anche tali motivi di gravame meritano dunque pieno rigetto.
Va rigettato anche l'ultimo motivo di appello. Invero, avuto riguardo al valore della controversia (la domanda è stata accolta per € 264.146,39), che va inquadrata nella fascia da € 260.00,00 ad € 520.000,00, e alle reciproche soccombenze risulta corretta la compensazione nella misura di 1/3 con condanna degli opponenti in solido a rifondere alla controparte i restanti 2/3, come risulta equa la liquidazione tenuto conto della media complessità delle questioni esaminate.
Stante la totale soccombenza gli appellanti vanno condannati in solido anche a rifondere all'appellata le spese del giudizio di appello che vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando lo stesso scaglione di riferimento utilizzato in primo grado.
pagina 19 di 20 Si dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da anche n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 di e avverso la sentenza n. 549/2023, CP_1 Parte_2 Parte_3 pubblicata dal Tribunale di Terni in data 31.7.2023; condanna gli appellanti anche n.q. di legale rappresentante p.t. di Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_6 le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 20
Perugia, 29.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 517/2023;
promossa da:
, c.f. , in proprio e in qualità di amministratore Parte_1 C.F._1
e legale rappresentante pro tempore di c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Terni, via Del Serra, n. 21, , c.f. e Parte_2 C.F._2 Parte_3
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Silenzi ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale Pasteur, n. 33 (p.e.c.:
; Email_1
- appellanti -
contro
2 con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, iscritta al Registro CP_2 delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , con medesimo codice fiscale e P.IVA_2
Partita Iva, e per essa quale mandataria già incaricata e Controparte_3
pagina 1 di 20 per essa quale mandataria c.f. e p.i. , con Controparte_4 P.IVA_3 sede legale in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 6/A –6/B, e per essa con la successiva mandataria con sede legale in Controparte_5
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 c.f. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma , elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), via III P.IVA_4
Settembre s.n.c. presso lo studio dell'avv. Ida Bigerna che la rappresenta e difende
(p.e.c.: ; Email_2
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento delle rate insolute di mutuo fondiario e accertamento delle validità della cessione di crediti in blocco alla s.p.v.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(breviter anche “ o la “società” o la “mutuataria”), CP_1 CP_1 Parte_4 [...
e questa anche quale datrice di ipoteca, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 impugnato la sentenza n. 549/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 31.7.2023
(resa nel proc. R.G. n. 1416/2020) con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione azionata da e da e veniva CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 revocato il d.i. emesso in favore di e condannati gli opponenti, quali Controparte_6 fideiussori solidali, al pagamento della somma di € 264.146,39, oltre interessi a titolo di rate insolute e residuo debito capitale del mutuo fondiario stipulato in data 13.7.2009.
Col primo motivo gli appellanti hanno: impugnato la sentenza nella parte in cui ha
[... affermato la sussistenza della titolarità sostanziale del diritto controverso in capo a e, quindi, della legittimazione attiva ad azionare la pretesa creditoria nei CP_6 loro confronti, facendo riferimento alla violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto gli opponenti a d.i. avrebbero omesso di contestare, con la prima difesa utile, l'allegazione di in base alla quale la stessa agiva in Controparte_6 virtù di un contratto di cessione dei crediti in blocco concluso in data 12.6.2018; sostenuto che detto principio sarebbe inoperante quando trattasi di mere difese, come pagina 2 di 20 quella avanzata con la terza memoria istruttoria, sottolineando che, a fronte di tale
2 non avesse allegato il contratto di cessione dei crediti. Controparte_6 CP_2
Hanno aggiunto che: la società opposta (cessionaria), non avrebbe depositato l'elenco delle posizioni in tesi cedute da che è parte integrante del contratto CP_7 di cessione dei crediti in blocco, dandosi atto con esso dell'anagrafica, degli estremi identificativi di ciascun credito trasferito dalla banca alla società veicolo, mancanza idonea ad incidere sulla revoca della pretesa creditoria secondo il principio della ragione più liquida, data l'insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., mancante di ogni riferimento al rapporto di mutuo fondiario, di tal che sarebbe rimasto vago e alternativo sul trasferimento delle tipologie dei crediti nell'arco temporale compreso tra il 1970 ed il 2017 (la dicitura “e/o” non darebbe ertezza), limitandosi a rimandare al sito internet della Banca cedente al fine di verificare la cessione dei crediti.
Stessa censura hanno mosso alla comunicazione di cessione del credito, un documento in file “pdf” nativo, non sottoscritto, senza data, non spedito a mezzo servizio postale, ed allegato soltanto su ordine del Giudice nel procedimento monitorio.
Col secondo motivo hanno censurato il mancato accertamento della nullità del 3 mutuo per essere stato il capitale mutuato stato destinato a estinguere posizioni debitorie generate da contratti bancari affetti da usura, sostenendo che: il mutuo era stato erogato per far fronte a rapporti debitori pregressi (€ 156.089,44 quanto all'estinzione del finanziamento chirografario erogato da € 42.932,00 per CP_7 abbattere il saldo del c/c di cui era titolare che, in tesi, erano sorti per CP_1
l'applicazione di usura da parte di accertata con efficacia di giudicato formale in CP_7 altro giudizio;
in assenza di un valido mutuo verrebbe meno sia il vincolo obbligatorio assunto dai fideiussori sia il diritto reale di garanzia costituito a favore di sugli CP_7 immobili oggetto dell'ipoteca fondiaria, data la natura solutoria del mutuo perché stipulato per ripianare debiti preesistenti.
Col terzo motivo hanno avversato il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di conversione in gratuità del mutuo fondiario a causa della pattuizione degli interessi e oneri usurari, per essere stata esclusa l'incidenza della commissione di estinzione anticipata sul calcolo del tasso effettivo globale, richiamando la pronuncia resa nel giudizio tra e CP_7 CP_1
pagina 3 di 20 Il quarto motivo di appello è stato incentrato sulla illegittimità della sentenza nella parte in cui è stata omessa la statuizione sulla domanda di usura originaria del mutuo, anche per travisamento degli atti processuali.
Col quinto motivo hanno criticato la pronuncia per illegittimità ove è stato ritenuto che il disallineamento tra il tasso annuo effettivo globale indicato nel mutuo rispetto il valore reale, come rilevato dal c.t.u. fosse minimo, irrilevante, e trascurabile, per poi affermare che non sussisterebbe alcuna difformità tra i due valori sicché non vi sarebbe stata violazione delle norme in materia di usura o trasparenza bancaria.
Col sesto motivo hanno sollevato la censura di illegittimità per essere stata esclusa l'indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo e, quindi, l'inosservanza della disciplina in materia di trasparenza bancaria, così ritenendo il regolamento contrattuale conforme al paradigma normativo applicabile sostenendo, richiamando la propria c.t.p. che: il mutuo stipulato non prevedesse, con sufficiente chiarezza, il principio matematico che lo sorreggeva con conseguente inosservanza degli artt. 1346
c.c. e 117 t.u.b.; le leggi della matematica finanziaria prevederebbero che l'ammortamento alla francese in capitalizzazione composta, come quello di specie, 4 svilupperebbe un maggior debito per interessi rispetto allo stesso piano di ammortamento convenuto in regime di capitalizzazione semplice;
Il settimo motivo di appello è critico nei confronti della parte della sentenza in cui
è stata esclusa l'inosservanza del divieto di anatocismo, sollevando quindi le violazioni degli artt. 116, 117, 120, 127 del d. lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1283, 1284, 1325, 1346,
1418, 1419 c.c., oltre che degli artt. 2, 3 e 7 delibera comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9.2.2000, dato che anche la aveva riconosciuto CP_8 che gli interessi erano stati conteggiati sul debito residuo e non sul capitale in scadenza.
Hanno anche assunto: l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, sottolineando che la pattuizione composta non era percorribile poiché, anche in forza delle leggi attuariali, la stessa determinava un effetto anatocistico derivante dalla produzione di interessi sugli interessi;
la Banca concedente il credito non avesse chiarito né il regime finanziario applicabile, né il T.A.E. del contratto di mutuo – comunque superiore al T.A.N., così violando le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 t.u.b..
Con l'ottavo motivo - per logica connesso ai motivi sesto e settimo - hanno pagina 4 di 20 aggredito per illegittimità la sentenza nella parte in cui è stata esclusa l'indeterminatezza delle condizioni economiche, stavolta dovuta al vizio di omessa indicazione del regime finanziario del mutuo, deducendo così la violazione o l'errata applicazione degli artt. 116, 117, 120, 127, T.U.B., e degli artt. 1175, 1337, 1283, 1284,
1325, 1346, 1418, 1419 del c.c.. Hanno sostenuto che: la mancanza di trasparenza bancaria non renderebbe sufficientemente chiaro l'interesse pattuito, che risulterebbe indeterminato perché non sarebbe stata allegata al contratto di credito fondiario neppure la tabella sul tasso di ammortamento praticato.
Col nono motivo di appello, connesso logicamente a quelli precedenti, hanno censurato la pronuncia laddove sarebbe stata omessa la pronuncia in tema di violazione delle regole di buona fede contrattuale e sull'inosservanza degli obblighi di diligenza qualificata del banchiere sostenendo che: le condotte che la avrebbe perpetrato CP_9 nella conclusione del contratto di credito fondiario rileverebbero la malafede contrattuale ab origine col fine di far lievitare l'esposizione debitoria della società e di incassare interessi non dovuti sicché le obbligazioni convenute con l'istituto sarebbero invalide perché viziate e determinanti anche la loro risoluzione e la restituzione di 5 quanto non dovuto alla banca da parte della società e, per essa, dai garanti.
Col decimo motivo hanno mosso la censura di nullità o erroneità e, comunque, di illegittimità della pronuncia per essere stata rigettata l'istanza di esibizione della documentazione riferita al rapporto creditizio oggetto di causa, in specie con riferimento agli estratti conto del mutuo ed ai conteggi periodici e documenti informativi ex art. 210 c.p.c. e richiesta anche con atto di citazione in opposizione a d.i., esibizione ritenuta non esplorativo, trattandosi di documenti essenziali in rapporto alla prova da fornire in giudizio.
L'undicesimo motivo di appello è stato invece incentrato sulla denuncia di una asserita violazione istruttoria, laddove è stata ritenuta la causa matura per la decisione quando, invece, avevano chiesto, la riconvocazione del c.t.u. ovvero la rinnovazione della c.t.u., deducendo la lacunosità e la incompletezza dell'elaborato acquisito, istanze che hanno reiterato in appello.
Col dodicesimo motivo di gravame hanno criticato la sentenza per erroneità laddove è stata esclusa la nullità totale delle fideiussioni sostenendo che: i fideiussori si pagina 5 di 20 sarebbero dovuti liberare dalle garanzie prestate perché le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di deroga dall'art. 1957 c.c., inserite nei rapporti accessori di fideiussione omnibus, erano conformi al c.d. schema ABI, censurato con provvedimenti della Banca
d'Italia del 2.5.2005, documentazione già allegata nel giudizio con conseguente soddisfo dell'onere probatorio richiesto ai correntisti e garanti, ciò che avrebbe consentito di pronunciare una nullità negoziale rilevabile anche d'ufficio.
Col tredicesimo motivo di appello, connesso a quello che precede tanto da potersi intendere quale ampliamento dello stesso, hanno assunto l'illegittimità della sentenza per omessa declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni, così negando la liberazione dei garanti in violazione della normativa sovranazionale e anticoncorrenziale dato che le fideiussioni oggetto d'esame, ovverosia le clausole pattizie derogate dalla stessa, erano state convenute in conformità (o riproduzione) dello Schema A.B.I..
Col quattordicesimo e ultimo motivo di gravame, hanno censurato la liquidazione delle spese di lite, giacché era stata considerata oltremodo onerosa la loro condanna ai
2/3, pur essendo stata parzialmente accolta l'opposizione avverso parte Controparte_6 ad ogni effetto soccombente e, comunque, esagerato l'importo di € 14.000,00, oltre 6 accessori di legge.
2 ovvero la assumendosi cessionaria del credito Controparte_6 CP_2 CP_10 di sostenendo la piena titolarità della società s.p.v. per essere cessionaria CP_7 dei crediti di eccependo la tardività della eccezione avanzata dagli CP_7 appellanti, nonché respingendo le tesi di usura (sia pattizia sia sopravvenuta) e illegittimità del mutuo fondiario per essere conforme il contratto alla normativa vigente.
Ha inoltre avversato le eccezioni di nullità delle fideiussioni perché insoddisfatto l'onere probatorio richiesto ai fideiussori/appellanti e sostenuto la correttezza della condanna alle spese di lite, proporzionata al valore della causa e all'attività svolta.
Con comparsa del 9.9.2025 si è costituito, in luogo di Controparte_3
e per esso di il nuovo mandatario della Controparte_4 CP_10 appellata, ovvero giuste procure speciali del Controparte_5
25.7.2025 e del 5.8.2025.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025.
pagina 6 di 20 La questione della titolarità del credito in capo a è stata sollevata Controparte_6 per la prima volta dagli odierni appellanti con la terza memoria istruttoria di primo grado, mentre, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avevano eccepito il difetto di rappresentanza della mandataria di Controparte_6
A seguito dell'ordinanza del 17.5.21, aveva ridepositato le procure Controparte_6 già prodotte nel procedimento monitorio in data 30.9.2021 integrando successivamente le produzioni documentali con la procura speciale registrata in data 10.3.2021 con la quale , nel revocare la procura speciale del 25.6.2018, aveva Controparte_11 conferito una nuova procura speciale a Già nel Controparte_4 ricorso monitorio la s.p.v. aveva invece prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. del 16.6.2018, n. 69 del Foglio delle inserzioni, oltre che la comunicazione della intervenuta cessione del credito (doc. n.
5 - fascicolo monitorio).
Dunque, già in sede monitoria aveva allegato di agire in virtù di Controparte_6 contratto di cessione di crediti individuati in blocco, concluso in data 12.6.2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999, mediante il quale aveva acquistato dalla Banca PO di Spoleto s.p.a. anche il credito per cui è causa, 7 comprovando tale allegazione mediante il deposito dell'avviso di cessione.
Ora, la questione sulla titolarità e legittimazione della s.p.v. è da considerarsi mera difesa sicché sfugge anche alla c.d. preclusione di chiusura dell'istruttoria e la mancanza del diritto di cui la cessionaria si assume titolare è finanche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e proponibile senza preclusione alcuna perché atta a indagare sulla titolarità del rapporto giuridico dedotto in lite (cfr. Cass.,
SS.UU. n. 2951/2016), ragion per cui non opera il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. come vorrebbe l'appellata.
La questione fondamentale su cui si incentra la censura all'azione intrapresa dall'appellata riguarda la prova del relativo contratto di cessione dei crediti, mancante, come più volte sottolineato dagli appellanti, in qualsiasi fase del giudizio e mai allegato dalla che si assume cessionaria, sostenendo che la cessionaria, non avendo CP_10 prodotto il contratto di cessione di credito, non avrebbe provato l'avvenuta cessione dello specifico credito relativo al rapporto intercorrente tra la Inoltre, CP_12 hanno dedotto che la comunicazione di cessione consistesse in un documento pdf pagina 7 di 20 nativo, privo di sottoscrizione, quindi di paternità, e non comunicato neppure a mezzo servizio postale.
Sul punto, è noto che legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda e non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale. Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata.
Quindi, solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
L'art. 58 T.U.B. consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in
Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.
La suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui non si contesta l'esistenza 8 del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, posto che allegare la mancata produzione non vale ad affermare che il negozio di cessione, peraltro non soggetto a forme sacramentali per la sua validità (Cass n. 5617/2020), non sia mai stato concluso, rimanendo da dimostrare soltanto l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione,
pagina 8 di 20 tale per cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tal senso si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., 8.11.2024 n. 28790). Nel caso di specie l'avviso pubblicato indica che in virtù di due contratti di cessione Controparte_6 dei crediti conclusi con BA ES a.p.a. e Banca PO di Spoleto s.p.a. in data
12.6.2018 ha acquistato pro soluto “tutti i crediti pecuniari (derivanti tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione, e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”, circostanza quest'ultima rimasta incontestata. Ma ciò che 9 qui più interessa, immediatamente dopo è specificato che “i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse le aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017” e soprattutto che “in particolare
è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, il che rimanda ad una cessione completa di tutti i crediti appartenenti alle categorie indicate nell'ampio arco temporale indicato.
Nel capoverso successivo è stata, infine, ulteriormente precisato che “ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, le HE DE e la società renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it. quanto a BA ES e www.bpsspoleto.it quanto a Banca PO di Spoleto fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti” con ciò fornendo ad ogni debitore eventualmente interessato alla cessione uno strumento agile e veloce di verifica dell'inclusione o meno del proprio credito.
Non solo, ma tale possibilità di dialogo con la cedente è stato ulteriormente rafforzato con la previsione di altro strumento. E' stato, infatti, ulteriormente previsto pagina 9 di 20 che “i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: ”. Email_3
Quanto esposto e documentato è sufficiente a non incontrare contestazioni sulla equivocità della intervenuta cessione, giacché la valutazione delle prove raccolte, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (cfr. Cass., n. 1234 del 17.01.2019 e Cass., n. 1216 del 23.1.2006) e l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (cfr. Cass., n. 12002 del
16.05.2017), costituendo attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., n. 27266 del 25.9.2023), conduce a riscontrare positivamente la prova dell'avvenuta cessione.
Non sposta nulla a tali considerazioni il rilievo che il mutuo di credito fondiario abbia subìto il declassamento a mero negozio di prestito rispetto alla validità di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., perché condizionato, perché ciò - documentato dal giudicato formale costituito dalla sentenza n. 486/2019 del Tribunale di Terni - depone per la mancanza di validità del titolo esecutivo ma non dell'esistenza del credito, già in capo a 10
vantato nei confronti di e dei propri garanti (cfr. Cass., n. 10501/2015 CP_7 CP_1
e Cass. n., 4047/2017). Ciò anche in considerazione di ciò che, a fronte della decadenza del beneficio del termine, che assumeva di aver tentato una rinegoziazione del CP_1 credito erogato dall'intermediario - e per essa i garanti - non ha mai asserito di non essere debitrice di per effetto del mutuo fondiario del 13.7.2009. Ne segue CP_7 che la cessione di credito oggetto di indagine presenta caratteri di non equivocità, riscontrandosi nelle emergenze processuali indizi precisi e concordanti sufficienti, tali per cui può dirsi raggiunta la prova della cessione del credito da a CP_7 CP_6
s.p.v. cessionaria.
[...]
Nel prosieguo, i motivi di appello da n. 2 a 13 possono essere trattati in forma unitaria, essendo attinenti a censure - anche di stampo econometrico - inerenti il mutuo di credito fondiario, l'assunta mancanza di trasparenza bancaria e le nullità parziali che affliggerebbero le fideiussioni stipulate dai mutuatari.
Per la questione inerente la nullità del mutuo perché erogato per ripianare debiti preesistenti e posizioni, in ipotesi, viziate da usura, vale richiamare il recente pagina 10 di 20 pronunciamento della Corte suprema in tema di mutuo solutorio.
L'orientamento che qui si recepisce in parte motiva salva dalla nullità il c.d. mutuo solutorio stabilendo che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento (cfr. Cass., SS.UU. n.
5841/2025 del 5.3.2025). e i garanti non hanno mai sostenuto che il credito non CP_1 fosse stato erogato dall'istituto bancario, fermo restando che la problematica inerente all'erogazione differita non involge la presente controversia, acquistando rilevanza decisiva ciò, che il titolo è stato comunque sostituto e che era già costituito dal decreto ingiuntivo emesso in favore della s.p.v.
Ed anche se vi fossero state pattuizioni usurarie collegate ai debiti cui far fronte con l'erogazione del mutuo fondiario oggetto di indagine, la qualifica della nullità del contratto di mutuo originario viziato da usura è, infine, problematica separata rispetto alla validità del mutuo solutorio, ragion per cui, anche qualora si accertasse che il debito estinto era viziato, ciò non comporterebbe di per sé la nullità del mutuo solutorio, ma piuttosto potrebbe dar luogo, al limite, alla restituzione o ad azioni diverse, mentre il 11 contratto di mutuo oggetto di cessione rimane valido ed efficace.
Per altro versante, rispetto al terzo motivo di appello, è parimenti da escludere la conversione del negozio in gratuità giacché per l'orientamento prevalente, la commissione (o penale) per estinzione anticipata del mutuo non rientra tra le
“remunerazioni a qualsiasi titolo” rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura (cfr. Cass., ord. n. 7384 del 19.3.2025 in cui si è stabilito che la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto” perché
è «un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale). Dunque, va disattesa la doglianza perché la stessa non può essere sommata agli interessi corrispettivi o moratori per il calcolo del TEG.
Ora, se è da escludere per i motivi anzidetti il conteggio della commissione per estinzione anticipata nel calcolo di usura (calcolo invece così effettuato dal c.t.p. degli appellanti), ove l'usura genetica fosse configurabile, giacché il TEG del mutuo fondiario, calcolato anteriormente all'attivazione dei flussi di cassa, superava notevolmente il limite invalicabile fissato dalla normativa antiusura, il c.t.u. lo avrebbe pagina 11 di 20 affermato. Invece nell'elaborato del 21.10.2022 il consulente ha rilevato che lo scoramento del tasso di interesse applicato in contratto è dipeso dal tasso variabile in rapporto con l'euribor di riferimento, tale per cui tali differenze di tasso avevano generato senza anche delle differenze sulle rate pagate dal mutuatario e, per tale motivo, aveva ricostruito il piano di ammortamento e il relativo calcolo degli interessi corrispettivi e (gli eventuali) interessi moratori.
La questione sulla paventata usura genetica è stata esclusa, peraltro, anche dall'indagine affidata al consulente in sede penale (v. ord. di archiviazione del 13.4.2018 del Tribunale penale di Terni: doc. n. 12 del fascicolo dell'appellata). Le estese motivazioni del g.i.p., corredate dalle conclusioni tecniche dei consulenti (della Procura
e della Banca già nominati nel giudizio civile di opposizione a precetto), depongono al più per uno sforamento del tasso soglia in relazione ad alcune rate e soltanto nell'ipotesi in cui si dovesse tenere conto non dell'intero importo finanziato dalla Banca ma del minore importo di € 214.000,00, ipotesi questa in cui il reato non era comunque ravvisabile stante l'inconfigurabilità della c.d. usura sopravvenuta in ossequio ai principi elaborati da Cass. SS. UU. n. 24675/2017. Tale indagine costituisce prova 12 atipica, apprezzabile e valutabile nel presente giudizio, pur non avendo il provvedimento natura di sentenza penale di condanna o assoluzione.
Giova anche citare la medesima pronuncia, quanto alla presunta illegittimità della sentenza ove la statuizione afferma che il disallineamento tra il tasso annuo effettivo globale (cioè, l'indicatore sintetico di costo) esposto nel mutuo rispetto il valore reale, come rilevato dal c.t.u. fosse minimo e, quindi, trascurabile. Infatti, nella citata sentenza, resa a SS.UU. la Corte suprema ha stabilito che se il tasso convenuto al momento della stipula non eccede la soglia, il fatto che successivamente durante la vita del rapporto si superi la soglia non implica di per sé la nullità della clausola. Il principio può essere Par rapportato (anche) all'ipotesi di difformità dell' (per meglio dire la leggera Par difformità dell' ricalcolata nella misura di 9,7798%), rispetto a quello riportato nel contratto di mutuo oggetto di causa (v. pag. n. 24 della relazione del c.t.u.) perché Par rimane irrilevante l'accertamento in ordine all'effettività dell'errore in quanto l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma assolve unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere pagina 12 di 20 preventivamente il costo effettivo del finanziamento;
ne segue che l'erronea indicazione dell' non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_6 un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, con la conseguenza che l'errata Par indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b.
Né è applicabile il settimo comma della citata disposizione, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
Se ne trae, che esclusa in radice la nullità lamentata, diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell' Pt_5
Per quanto riguarda la mancanza di trasparenza bancaria sul piano matematico applicabile al finanziamento (piano di ammortamento alla francese) è oramai nota la pronuncia di Cass. SS.UU. n.15130/2024 con la quale era stato chiarito in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per 13 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali (art. 117 t.u.b.). Così è stata respinta l'ipotesi per cui la sola mancata specificazione del regime di ammortamento alla francese o del regime composto degli interessi implichi automatica nullità per indeterminatezza o per violazione del 117 t.u.b..
Cade per identico ragionamento anche il sesto motivo di appello, giacché la medesima pronuncia insegna anche come è impraticabile sostenere l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto quando risulti praticato un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, giacché la modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né la violazione della norma in materia di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, t.u.b. e dell'art. 1346 c.c.
Con sufficiente chiarezza nel mutuo oggetto di censure econometriche del
13.7.2009 si rinviene che: a) il finanziamento fondiario è a tasso variabile;
b) ha una durata di 15 anni;
c) il rimborso avviene con n.180 rate mensili d) il tasso di interesse pagina 13 di 20 variabile è legato all'andamento dell'Euribor 360 a 6 mesi – media percentuale mese precedente - rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio della maturazione degli interessi arrotondato ai cinque centesimi superiori più uno spread di 1,25 punti il valore dell'Euribor 360 a 6 mesi – media percentuale mese precedente-arrotondato ai cinque centesimi superiori, ad oggi, è pari al 1,45 %; e) il tasso dell'operazione è pari al
2,70%, il piano di rientro viene effettuato con il metodo di calcolo “francese” e l'ammortamento ha decorrenza dal giorno dell'erogazione; f) il tasso di mora è variabile, tempo per tempo pari al tasso medio risultante tempo per tempo dalla rilevazione- riferita alla categoria di appartenenza della presente operazione- pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. n.108/1996 aumentato della metà (cosiddetto tasso soglia) calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi con divisione 365.
E quanto al regime finanziario applicato, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite, il rapporto al piano di ammortamento “alla francese” lo stesso può addirittura essere implicito, purché il contratto dia indicazioni sufficienti (importo, durata, numero rate, composizione rata capitale/interessi), come nel caso che occupa. 14
La doglianza va, pertanto, rigettata, così come va rigettato il settimo motivo di appello destinato a sollevare il divieto di anatocismo connesso alla denunciata indeterminatezza del rapporto.
Sebbene la questione sia largamente dibattuta, si deve ritenere che l'ammortamento c.d. alla francese non comporti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ.,
n.7382/2025). Si avrebbe quindi anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame atteso che non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo perché gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e pagina 14 di 20 dunque anatocismo (cfr. Cass. n. 27823/2023).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né – come deducono gli odierni appellanti – un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale, diversamente, si vedrebbe, infatti, costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e minori verso la fine.
Datasi la sufficiente enunciazione delle condizioni economiche applicate, tale inciso permette di respingere anche l'ottavo motivo di appello, soltanto ampliamento o specificazione di quello che precede, sotto il minimo comun denominatore di identica censura del contratto di mutuo per sua ritenuta indeterminatezza.
In ordine al nono motivo, in tema di mancata diligenza e buona fede contrattuale, si osserva che la ha fatto lievitare in modo abnorme l'esposizione debitoria di 15 CP_9 incassando alla scadenza del mutuo, in tesi, un monte interessi sproporzionato. CP_1
Non risulta, in tema, ferma la chiarezza desunta dalla letteralità del negozio stipulato, che i contraenti fossero stati indotti in errore dalla né si desume dagli CP_9 esiti della c.t.u. e del procedimento penale incardinato da e Parte_1 [...]
Non c'è, invero, assolvimento di alcun onere probatorio che possa suggerire di Pt_2 tacciare la di mancanza di trasparenza, mala fede, o induzione in errore della CP_9 società mutuataria e dei garanti (cfr. Cass., n. 20334/2019).
Le informazioni sottese alla erogazione del credito sono state fornite in modo sufficientemente chiaro e trasparente, il cliente che si è rivolto all'istituto di credito non
è stato indotto in errore, l'erogazione del credito richiesto è avvenuta e le condizioni accessorie del finanziamento sono state rispettate.
Rispetto all'istanza di riapertura dell'istruttoria, oggetto dei motivi nn. 10 e 11, non è chiara la richiesta cui era teso l'ordine di esibizione formulato, posto che il convincimento del primo Giudice era sufficientemente approfondito. Peraltro, posto che l'art. 210 c.p.c. prevede una mera facoltà riservata al Giudice e non invece ad un dovere pagina 15 di 20 (cfr. Cass., n. 1075/2019; Cass. ord. n. 27412 del 8.10.2021), va notato che la documentazione non era stata richiesta anche in sede stragiudiziale ma soltanto con la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sicché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., secondo l'orientamento prevalente non può essere accolta avendo l'istante potuto procurarsela autonomamente come previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. (cfr. Cass. ord. n. 9082 del 31.3.2023; Cass., n. 23861 dell'1.8.2022; Cass.
n. 24641/2021; Cass., n. 11554/2017; per l'orientamento minoritario v. Cass. ord. n.
11554/2017; Cass. 3875/2019; Cass. n.14231/2019 e Cass. n. 6975/2020).
Giova, altresì evidenziare che l'indagine su ulteriore documentazione bancaria appare superflua per sua natura, non avendo neppure il c.t.u. rilevato, nel corso delle operazioni peritali, la mancanza di documenti fondamentali per poter procedere ad una compiuta ricostruzione dell'andamento econometrico del rapporto.
Parimenti, non è determinata in via istruttoria la richiesta tesa a censurare l'elaborato del c.t.u., confondendo i termini e fondendo il concetto di “riconvocazione”
(ma non si comprenderebbe quali chiarimenti avrebbe potuto fornire il consulente oltre quelli già affiorati in consulenza) e di “rinnovazione”, ma non si comprende, su altro 16 versante, come mai si sarebbe dovuta rinnovare l'indagine econometrica censurata con doglianze generiche riferite all'elaborato d'ufficio, definito dagli appellanti “lacunoso”,
“decettivo”, “costellato di errori” e, infine, “insoddisfacente”.
Venendo ai motivi nn. 12 e 13, sulla questione della nullità parziale delle fideiussioni (omnibus) per intesa anticoncorrenziale, va rilevato che nonostante la produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (v. doc. n. 12 del fascicolo degli appellanti) e del c.d. Schema Abi 2003 (v. doc. n. 46 del fascicolo degli appellanti), data la naturale accessorietà delle fideiussioni, è vero che il mutuo fondiario non era stato considerato valido titolo esecutivo, ma è anche da rilevare che le fideiussioni restano comunque valide (Cass. SS.UU., n. 898/1996).
Ora, posto che la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve risultare “specifica e circostanziata”, tale per cui deve essere valutata la condotta della Banca in raffronto con l'art. 2 l. n. 287/90, al fine di declarare la nullità (assoluta o parziale) delle fideiussioni sottoscritte dai clienti, la produzione del modello A.B.I. e del provvedimento della
Banca d'Italia ad un primo approccio sembra condurre a ritenere non assolto l'onere pagina 16 di 20 probatorio che gravava sui fideiussori mancando la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione a valle.
Avendo gli appellanti dedotto che il documento utilizzato per la costituzione del rapporto di garanzia sarebbe conforme al modello predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) nel 2002, successivamente ritenuto dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2, c. 2, lett. A) della l. 287/1990 (“legge Antitrust”) siffatta restrizione nasce dalla riproposizione dello schema vietato, riferito alle violazioni degli artt. 2, 6 e 8, ritenuti mirati ad “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (cfr. provv. n. 55/2005 della Banca d'Italia) che disciplinavano, precisamente, la cd. clausola di reviviscenza (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6) e, infine, la cd. clausola di sopravvenienza (art. 8). Ma “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della 17
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (cfr. Cass. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994). Ovvero la nullità è parziale è coinvolge l'intero contratto solo ove vi sia prova, ex art. 1419 c.c., che le parti non lo avrebbe stipulato senza quella clausola che viene colpita da nullità (c.d. principio di conservazione degli atti negoziali).
Nella fattispecie, pur ipotizzando una nullità parziale delle fideiussioni omnibus oggetto di accertamento, la stessa non potrebbe essere dichiarata, in quanto gli opponenti (qui appellanti) si sono limitati ad eccepire la sovrapponibilità contenutistica riferita agli articoli delle fideiussioni stipulate con gli articoli di cui al c.d. Schema A.B.I., ma non hanno compiutamente adempiuto l'onere probatorio sulla relazione tra intesa a monte e contratto a valle, da cui discenderebbe la nullità derivata per ingiusto restringimento o lesione della concorrenza. Invero, è stato precisato dalla Corte suprema che “la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un
«collegamento funzionale» perché solo in tal caso i contratti a vale di accordi contrati alla pagina 17 di 20 normativa antitrust, “in quanto costituenti lo bocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte”. La funzionalità in parola si riscontra, infatti, quando il contratto a valle (nel nostro caso la fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust e con ciò l'ordine pubblico economico (che è l'effettivo oggetto della tutela), ovvero quando riproduca - come nel nostro caso - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E allora, ha sottolineato la Corte, “non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt.
1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale”. Viceversa, il meccanismo distorsivo della concorrenza si verifica quanto le deroghe ai paradigmi codicistici “vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale 18 abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato”. Infatti, solo in tal caso “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza” (in termini: Cass. SS.UU.,
30.12.2021, n. 41994).
Inoltre, facendo attenzione alla data di sottoscrizione delle fideiussioni (18.2.2009) deve intendersi che il provvedimento n. 55/2025 della Banca di Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, con la conseguenza che tale valore rafforzato non può riscontrarsi per una fideiussione stipulata in un periodo pagina 18 di 20 rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto lo specifico arco temporale intercorrente tra il 2002 ed il maggio 2005.
Se ne trae, che gli appellanti avrebbero dovuto allegare e provare che nel periodo temporale di riferimento (2009) un numero non trascurabile di istituti di credito avrebbe identicamente coordinato la propria condotta proponendo alla clientela di riferimento modelli uniformi di fideiussioni privandola, in tal guisa, del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza, con l'effetto che tale tipologia di condotta costituisce la prova provata della c.d. intesa anticoncorrenziale a monte. Non è dunque possibile far insorgere problematiche anticoncorrenziali quando la stipula di una fideiussione con la Banca appare un caso isolato, come nel caso che occupa, dovendosi invece allargare l'indagine alla generalità dell'effetto anticoncorrenziale della intesa stipulata. Infatti, le deroghe al modello codicistico sarebbero state ritenute lecite, ove le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori.
In conclusione, senza poter applicare meri automatismi, in difetto della prova 19 della pratica anticoncorrenziale, anche tali motivi di gravame meritano dunque pieno rigetto.
Va rigettato anche l'ultimo motivo di appello. Invero, avuto riguardo al valore della controversia (la domanda è stata accolta per € 264.146,39), che va inquadrata nella fascia da € 260.00,00 ad € 520.000,00, e alle reciproche soccombenze risulta corretta la compensazione nella misura di 1/3 con condanna degli opponenti in solido a rifondere alla controparte i restanti 2/3, come risulta equa la liquidazione tenuto conto della media complessità delle questioni esaminate.
Stante la totale soccombenza gli appellanti vanno condannati in solido anche a rifondere all'appellata le spese del giudizio di appello che vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando lo stesso scaglione di riferimento utilizzato in primo grado.
pagina 19 di 20 Si dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da anche n.q. di legale rappresentante p.t. Parte_1 di e avverso la sentenza n. 549/2023, CP_1 Parte_2 Parte_3 pubblicata dal Tribunale di Terni in data 31.7.2023; condanna gli appellanti anche n.q. di legale rappresentante p.t. di Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_6 le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000,00 per compensi
[...] professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 20
Perugia, 29.10.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 20 di 20