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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/11/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
pronuncia la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
Del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso nel procedimento n. r.g. 67/2024 presentato da:
) Controparte_1 C.F._1
******
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 03.04.2025
ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
Rilevato che sono pervenute osservazioni da parte di ADE Piacenza, di ER IA
AG, del Comune di Cadeo (PC) e di Banco BPM;
che sull'osservazione di BANCO BPM è cessata la materia del contendere avendo il creditore accettato il piano di rimborso presentato;
pagina 1 di 4 che sull'osservazione del Comune di Cadeo è cessata la materia del contendere essendo stato inserito nel piano l'importo richiesto, peraltro esiguo (euro 511,88);
che l'osservazione di Agenzia delle Entrate Piacenza è stata in parte accolta, inserendo l'importo di Euro 978,42 e l'ulteriore importo di Euro 379 (come da relazione dell'OCC
del 06.06.2025) tra i creditori privilegiati , mentre va senz'altro rigettata relativamente all'importo di Euro 5645,97 in quanto credito passato a ruolo riscossione e azionato pertanto da ER IA AG;
che l'osservazione di ER IA AG è stata accolta;
che in presenza di osservazioni spetta al Tribunale valutare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria teoricamente ipotizzabile (art. 70 comma 7 CCII); convenienza che deve ritenersi sussistente alla luce di quanto sin qui emerso in atti in ordine alla composizione del patrimonio del debitore e al giudizio prognostico che è ragionevole formulare;
Confermate le valutazioni di ammissibilità della domanda, meritevolezza del debitore e fattibilità del piano, non essendo sopravvenuti fatti o circostanze idonei a scalfire la valutazione positiva già effettuata;
Richiamato integralmente il contenuto del piano di ristrutturazione;
Dato atto che non vi sono state contestazioni da parte del ceto creditorio, sicché tale piano è da ritenersi tacitamente approvato, alle condizioni ivi previste;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa il piano di ristrutturazione presentato dal debitore Controparte_1
); C.F._1
pagina 2 di 4 DISPONE
1. che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'
apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati,
adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
2. che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
• i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51
CCII;
• i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
• il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
• che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato,
in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
pagina 3 di 4 • che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
irripetibili le spese di lite;
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Piacenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
pronuncia la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA
Del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso nel procedimento n. r.g. 67/2024 presentato da:
) Controparte_1 C.F._1
******
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 03.04.2025
ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
Rilevato che sono pervenute osservazioni da parte di ADE Piacenza, di ER IA
AG, del Comune di Cadeo (PC) e di Banco BPM;
che sull'osservazione di BANCO BPM è cessata la materia del contendere avendo il creditore accettato il piano di rimborso presentato;
pagina 1 di 4 che sull'osservazione del Comune di Cadeo è cessata la materia del contendere essendo stato inserito nel piano l'importo richiesto, peraltro esiguo (euro 511,88);
che l'osservazione di Agenzia delle Entrate Piacenza è stata in parte accolta, inserendo l'importo di Euro 978,42 e l'ulteriore importo di Euro 379 (come da relazione dell'OCC
del 06.06.2025) tra i creditori privilegiati , mentre va senz'altro rigettata relativamente all'importo di Euro 5645,97 in quanto credito passato a ruolo riscossione e azionato pertanto da ER IA AG;
che l'osservazione di ER IA AG è stata accolta;
che in presenza di osservazioni spetta al Tribunale valutare la convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria teoricamente ipotizzabile (art. 70 comma 7 CCII); convenienza che deve ritenersi sussistente alla luce di quanto sin qui emerso in atti in ordine alla composizione del patrimonio del debitore e al giudizio prognostico che è ragionevole formulare;
Confermate le valutazioni di ammissibilità della domanda, meritevolezza del debitore e fattibilità del piano, non essendo sopravvenuti fatti o circostanze idonei a scalfire la valutazione positiva già effettuata;
Richiamato integralmente il contenuto del piano di ristrutturazione;
Dato atto che non vi sono state contestazioni da parte del ceto creditorio, sicché tale piano è da ritenersi tacitamente approvato, alle condizioni ivi previste;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa il piano di ristrutturazione presentato dal debitore Controparte_1
); C.F._1
pagina 2 di 4 DISPONE
1. che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'
apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati,
adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
2. che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
• i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51
CCII;
• i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
• il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
• che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato,
in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
pagina 3 di 4 • che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
irripetibili le spese di lite;
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Piacenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4