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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5379/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
' rappresentata e difesa dall'avv.to MARCHESANO Parte 1
VITANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite.
.CP L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale anche sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse avverso le valutazioni medico legali effettuate dal c.t.u. nella prima fase del giudizio, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L -, Sentenza n.24980 del
19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di
"handicap grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino "in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :"
Soggetti aventi diritto - 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali".
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che la Pt_1
risulta affetta da “Ipertensione arteriosa in soggetto con Valvulopatia aortica calcifica e dilatazione del bulbo aortico (43 mm) e dell'aorta ascendente (46-
47 mm) II-III Classe NYHA. FE 50%. Ipoacusia mista bilaterale con indicazione ad intervento di protesi. Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. Declino cognitivo in terapia con Quetiapina in soggetto con depressione del tono dell'umore. Esiti di paralisi a frigore del VII nervo cranico destro (facciale). Due Meningiomi: 38x31x22 mm in regione fronto- basale mediana e 13 mm in regione temporale posteriore destra".
Si legge nella relazione peritale che l'ipertensione arteriosa è una malattia molto comune che ottiene buoni risultati da specifici trattamenti medici. La valvulopatia aortica è una malattia cardiologica che si verifica quando la valvola che si trova tra cuore ed aorta non funziona in modo corretto e può
manifestarsi come stenosi o come insufficienza: nel caso di specie,
l'ipertensione arteriosa è in terapia medica con valori non perfettamente nella norma, ma compatibili con l'età della ricorrente, mentre per quanto concerne la valvulopatia aortica calcifica con dilatazione del bulbo aortico e dell'aorta ascendente si può ritenere necessario un intervento di sostituzione valvolare.
L'ausiliario riferisce in ogni caso che la dinamica cardiaca è ancora valida, difatti la FE è del 50%, ed i cardiologi attribuiscono a tale patologia la II-III classe Nyha, senza riverberi tali da inficiare gravemente le quotidiane ordinarie attività o l'autonomia.
Quanto alla ipoacusia mista bilaterale con indicazione ad intervento di protesi, si tratta di una malattia in cui entrambe le orecchie subiscono una diminuzione delle capacità uditive a causa di un'anchilosi stapedio-ovalare bilaterale per la cui risoluzione è indicata la terapia chirurgica, come da certificazione del 13/9/2023, pur non intaccando in alcun modo l'autonomia personale della paziente.
Il consulente riporta poi quanto all'artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, che la patologia può risalire ad alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente a modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula); nel caso di specie non è documentata da esami radiografici pur risultando manifestazioni cliniche algiche, medie, con medio impegno funzionale del rachide lombare e delle articolazioni coxo-femorali bilateralmente, con conservata autonomia nella deambulazione.
In relazione al declino cognitivo da cui è affetta la ricorrente, frequente soprattutto nell'età avanzata e in tal caso dovuto all'aterosclerosi, riferisce terapia in atto con quetiapina in soggetto con deflessione del tono dell'umore.
Quanto agli esiti di paralisi a frigore del VII nervo cranico destro facciale sono visibili e stabilizzati e segnatamente sono ptosi palpebrale destra e deviazione della rima labiale destra ma senza alcuna conseguenza sulle quotidiane ordinarie attività.
Infine, il ctu riferisce della presenza di due meningiomi: uno di 38x31x22 mm in regione fronto-basale mediana ed un altro di 13 mm in regione temporale posteriore destra, che risultano da rinviare per l'intervento chirurgico a dopo la risoluzione di problematica cardiaca maggiore. Espone che il meningioma
è un tumore che si sviluppa dalle cellule aracnoidee delle meningi, principalmente della dura madre, in genere di una patologia benigna, i cui sintomi dipendono dalla grandezza e dalla compressione che il meningioma esercita sui tessuti cerebrali circostanti, per cui l'indicazione è chirurgica in caso di accrescimento dello stesso. Specifica, tuttavia, che l'assenza di un adeguato e corretto inquadramento da parte di specialisti di settore riguardante l'autonomia e i riverberi neurologici impedisce ogni ulteriore valutazione.
Ebbene valutando gli esiti degli accertamenti clinici e medico-legali in uno con la documentazione in atti, il ctu afferma che l'istante è priva dei requisiti sanitari utili al riconoscimento sia dell'indennità di accompagnamento che dei benefici connessi all'art. 3 co.3 della L. 104/1992, non presentando un quadro clinico con caratteri di permanenza, ingravescente, di certo non modificabile da interventi iatrogeni, e comunque senza necessità di un
"intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale e in quella di relazione”, confermando le sue valutazioni anche in seguito alle osservazioni avanzate da parte attrice.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP- Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'CP_ le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5379/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
' rappresentata e difesa dall'avv.to MARCHESANO Parte 1
VITANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
CP_1, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite.
.CP L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale anche sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse avverso le valutazioni medico legali effettuate dal c.t.u. nella prima fase del giudizio, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L -, Sentenza n.24980 del
19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di
"handicap grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino "in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :"
Soggetti aventi diritto - 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali".
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario ha affermato che la Pt_1
risulta affetta da “Ipertensione arteriosa in soggetto con Valvulopatia aortica calcifica e dilatazione del bulbo aortico (43 mm) e dell'aorta ascendente (46-
47 mm) II-III Classe NYHA. FE 50%. Ipoacusia mista bilaterale con indicazione ad intervento di protesi. Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. Declino cognitivo in terapia con Quetiapina in soggetto con depressione del tono dell'umore. Esiti di paralisi a frigore del VII nervo cranico destro (facciale). Due Meningiomi: 38x31x22 mm in regione fronto- basale mediana e 13 mm in regione temporale posteriore destra".
Si legge nella relazione peritale che l'ipertensione arteriosa è una malattia molto comune che ottiene buoni risultati da specifici trattamenti medici. La valvulopatia aortica è una malattia cardiologica che si verifica quando la valvola che si trova tra cuore ed aorta non funziona in modo corretto e può
manifestarsi come stenosi o come insufficienza: nel caso di specie,
l'ipertensione arteriosa è in terapia medica con valori non perfettamente nella norma, ma compatibili con l'età della ricorrente, mentre per quanto concerne la valvulopatia aortica calcifica con dilatazione del bulbo aortico e dell'aorta ascendente si può ritenere necessario un intervento di sostituzione valvolare.
L'ausiliario riferisce in ogni caso che la dinamica cardiaca è ancora valida, difatti la FE è del 50%, ed i cardiologi attribuiscono a tale patologia la II-III classe Nyha, senza riverberi tali da inficiare gravemente le quotidiane ordinarie attività o l'autonomia.
Quanto alla ipoacusia mista bilaterale con indicazione ad intervento di protesi, si tratta di una malattia in cui entrambe le orecchie subiscono una diminuzione delle capacità uditive a causa di un'anchilosi stapedio-ovalare bilaterale per la cui risoluzione è indicata la terapia chirurgica, come da certificazione del 13/9/2023, pur non intaccando in alcun modo l'autonomia personale della paziente.
Il consulente riporta poi quanto all'artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, che la patologia può risalire ad alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente a modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula); nel caso di specie non è documentata da esami radiografici pur risultando manifestazioni cliniche algiche, medie, con medio impegno funzionale del rachide lombare e delle articolazioni coxo-femorali bilateralmente, con conservata autonomia nella deambulazione.
In relazione al declino cognitivo da cui è affetta la ricorrente, frequente soprattutto nell'età avanzata e in tal caso dovuto all'aterosclerosi, riferisce terapia in atto con quetiapina in soggetto con deflessione del tono dell'umore.
Quanto agli esiti di paralisi a frigore del VII nervo cranico destro facciale sono visibili e stabilizzati e segnatamente sono ptosi palpebrale destra e deviazione della rima labiale destra ma senza alcuna conseguenza sulle quotidiane ordinarie attività.
Infine, il ctu riferisce della presenza di due meningiomi: uno di 38x31x22 mm in regione fronto-basale mediana ed un altro di 13 mm in regione temporale posteriore destra, che risultano da rinviare per l'intervento chirurgico a dopo la risoluzione di problematica cardiaca maggiore. Espone che il meningioma
è un tumore che si sviluppa dalle cellule aracnoidee delle meningi, principalmente della dura madre, in genere di una patologia benigna, i cui sintomi dipendono dalla grandezza e dalla compressione che il meningioma esercita sui tessuti cerebrali circostanti, per cui l'indicazione è chirurgica in caso di accrescimento dello stesso. Specifica, tuttavia, che l'assenza di un adeguato e corretto inquadramento da parte di specialisti di settore riguardante l'autonomia e i riverberi neurologici impedisce ogni ulteriore valutazione.
Ebbene valutando gli esiti degli accertamenti clinici e medico-legali in uno con la documentazione in atti, il ctu afferma che l'istante è priva dei requisiti sanitari utili al riconoscimento sia dell'indennità di accompagnamento che dei benefici connessi all'art. 3 co.3 della L. 104/1992, non presentando un quadro clinico con caratteri di permanenza, ingravescente, di certo non modificabile da interventi iatrogeni, e comunque senza necessità di un
"intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale e in quella di relazione”, confermando le sue valutazioni anche in seguito alle osservazioni avanzate da parte attrice.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP- Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'CP_ le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino