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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 599/2022
Verbale di udienza del 03/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Donato Pennetta che chiede dichiararsi la cessata materia del contendere come da documentazione allegata.
E' presente l'avv. Silvio Garofalo per l' che non si oppone alla declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, precisando che a seguito di nuova istanza amministrativa di trasferimento della posizione presso in dipendenza CP_1 CP_2 della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente assicurato presso la gestione pubblica è venuto meno il motivo ostativo all'accoglimento della istanza CP_1 originariamente proposta.
I procuratori presenti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro.
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 3/6/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 599/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Donato Pennetta, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: Controparte_3
con sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 (rep. n° 80974 – rogito 21569), ed Persona_2 elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 23.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
2 accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) disapplicare il provvedimento di diniego del 08.04.2021 in relazione alla domanda di ricongiunzione ex art. 1 L. n.
45/90 e declarare il diritto alla ricongiunzione ex art. 1, comma 2 della L. n. 45/90 presentata in data 18.12.2020, con conseguente trasferimento ad di CP_2 quanto versato dall' ing. nella Gestione privata, pubblica e Parte_1 separata durante le attività libero professionali condotte in concomitanza con CP_1 il lavoro dipendente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno della domanda esponeva che: dal 1.10.2020, come libero professionista, era iscritto alla Cassa di Previdenza di INARCASSA;
come docente di ruolo, era stato ed era attualmente iscritto anche alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, alla Gestione
Privata e alla Gestione Separata dell' dal 1.10.2020 aveva ottenuto l'aspettativa CP_1 come insegnante di ruolo dal 1.10.2020 per motivi personali;
aveva presentato domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione da verso CP_1 CP_2
(periodi dal: 1.03.1990 – 29.05.1990; 24.09.1990 – 31.07.1995; 20.09.2001 –
08.07.2002; 27.09.2017 – 30.06.2018; 7.09.2018 – 8.09.2018; 3.06.2019 –
31.08.2020) e aveva richiesto alla gestione dipendenti pubblici e alla gestione privata dell' in data 21.12.2020, di comunicare entro 90 giorni dal ricevimento delle CP_1 stesse, tutti gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione del relativo onere contributivo secondo quanto disposto dall'art. 4
L.45/1990; , con nota prot. n. 0566346 del 19.04.2021, non solo si era CP_2 espressa in favore della legittimità ed ammissibilità della domanda di ricongiunzione contributiva presentata, ma aveva attribuito all ulteriori 90 giorni, dal CP_1 ricevimento della medesima, per comunicare gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e del relativo onere contributivo;
l' con CP_1 provvedimento dell'8.04.2021 aveva comunicato il proprio diniego alla domanda di ricongiungimento in quanto “risulta ancora iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dell' . CP_1
Esponeva di aver presentato in data 11.05.2021 ricorso al Comitato di Vigilanza della
Gestione Separata avverso il provvedimento di diniego dell' di Avellino, CP_1 CP_1 senza ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego evidenziando che l'art. 1 L.45/90 non subordina la richiesta di ricongiunzione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Deduceva, altresì, la violazione dei principi e della ratio dell'istituto dell'aspettativa per
3 ragioni personali.
Tanto premesso rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1 chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che la richiesta di ricongiunzione doveva necessariamente riguardare, come previsto dall'art.1, comma 2, della legge n.45/1990, tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto, circostanza questa non rinvenibile nel caso di specie, in quanto il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del (docente), era attualmente in aspettativa Controparte_4 senza assegni per motivi personali (dal 01/10/2020 e fino al 31.8.2021) e iscritto alla
Gestione Pubblica.
Espletata l'istruttoria documentale, la causa, all'esito della discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre
2022, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come rappresentato da entrambe le parti, il ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie e l'Istituto Scolastico ne ha preso atto;
ha quindi proposto nuova istanza amministrativa di trasferimento della posizione presso;
CP_1 CP_2 conseguentemente, è venuto meno il motivo ostativo all'accoglimento della istanza originariamente proposta.
Quindi, il Tribunale adito non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto da entrambe le parti.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, la peculiarità della vicenda costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ai fini della loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 23/2/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese.
4 Avellino, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 599/2022
Verbale di udienza del 03/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Donato Pennetta che chiede dichiararsi la cessata materia del contendere come da documentazione allegata.
E' presente l'avv. Silvio Garofalo per l' che non si oppone alla declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, precisando che a seguito di nuova istanza amministrativa di trasferimento della posizione presso in dipendenza CP_1 CP_2 della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente assicurato presso la gestione pubblica è venuto meno il motivo ostativo all'accoglimento della istanza CP_1 originariamente proposta.
I procuratori presenti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro.
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 3/6/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 599/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Donato Pennetta, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: Controparte_3
con sede legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.7.2015 (rep. n° 80974 – rogito 21569), ed Persona_2 elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il 23.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
2 accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) disapplicare il provvedimento di diniego del 08.04.2021 in relazione alla domanda di ricongiunzione ex art. 1 L. n.
45/90 e declarare il diritto alla ricongiunzione ex art. 1, comma 2 della L. n. 45/90 presentata in data 18.12.2020, con conseguente trasferimento ad di CP_2 quanto versato dall' ing. nella Gestione privata, pubblica e Parte_1 separata durante le attività libero professionali condotte in concomitanza con CP_1 il lavoro dipendente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno della domanda esponeva che: dal 1.10.2020, come libero professionista, era iscritto alla Cassa di Previdenza di INARCASSA;
come docente di ruolo, era stato ed era attualmente iscritto anche alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, alla Gestione
Privata e alla Gestione Separata dell' dal 1.10.2020 aveva ottenuto l'aspettativa CP_1 come insegnante di ruolo dal 1.10.2020 per motivi personali;
aveva presentato domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione da verso CP_1 CP_2
(periodi dal: 1.03.1990 – 29.05.1990; 24.09.1990 – 31.07.1995; 20.09.2001 –
08.07.2002; 27.09.2017 – 30.06.2018; 7.09.2018 – 8.09.2018; 3.06.2019 –
31.08.2020) e aveva richiesto alla gestione dipendenti pubblici e alla gestione privata dell' in data 21.12.2020, di comunicare entro 90 giorni dal ricevimento delle CP_1 stesse, tutti gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione del relativo onere contributivo secondo quanto disposto dall'art. 4
L.45/1990; , con nota prot. n. 0566346 del 19.04.2021, non solo si era CP_2 espressa in favore della legittimità ed ammissibilità della domanda di ricongiunzione contributiva presentata, ma aveva attribuito all ulteriori 90 giorni, dal CP_1 ricevimento della medesima, per comunicare gli elementi necessari per la costituzione della posizione assicurativa e del relativo onere contributivo;
l' con CP_1 provvedimento dell'8.04.2021 aveva comunicato il proprio diniego alla domanda di ricongiungimento in quanto “risulta ancora iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici dell' . CP_1
Esponeva di aver presentato in data 11.05.2021 ricorso al Comitato di Vigilanza della
Gestione Separata avverso il provvedimento di diniego dell' di Avellino, CP_1 CP_1 senza ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego evidenziando che l'art. 1 L.45/90 non subordina la richiesta di ricongiunzione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Deduceva, altresì, la violazione dei principi e della ratio dell'istituto dell'aspettativa per
3 ragioni personali.
Tanto premesso rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1 chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo che la richiesta di ricongiunzione doveva necessariamente riguardare, come previsto dall'art.1, comma 2, della legge n.45/1990, tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto, circostanza questa non rinvenibile nel caso di specie, in quanto il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del (docente), era attualmente in aspettativa Controparte_4 senza assegni per motivi personali (dal 01/10/2020 e fino al 31.8.2021) e iscritto alla
Gestione Pubblica.
Espletata l'istruttoria documentale, la causa, all'esito della discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal mese di settembre
2022, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come rappresentato da entrambe le parti, il ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie e l'Istituto Scolastico ne ha preso atto;
ha quindi proposto nuova istanza amministrativa di trasferimento della posizione presso;
CP_1 CP_2 conseguentemente, è venuto meno il motivo ostativo all'accoglimento della istanza originariamente proposta.
Quindi, il Tribunale adito non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto da entrambe le parti.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, la peculiarità della vicenda costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ai fini della loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 23/2/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese.
4 Avellino, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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