Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1047/2022
R.G.
TRA
, nato/a in data 10/04/1971 in TERAMO (TE), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'Avv.SCARPANTONIO FRANCESCA, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 in giudizio ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, ferma la prescrizione degli arretrati di cui appresso, dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed Parte_1 economici, del servizio di ruolo prestato in qualità di docente di scuola primaria, fermo restando il principio di “non cumulabilità dei benefici” già riconosciuti per effetto della “temporizzazione”, ed all'attribuzione dello stipendio corrispondente all'inquadramento nella nuova qualifica e posizione stipendiale dall'01.09.2005, e dichiara che, dalla data di conferma nella scuola secondaria di I grado, la ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio maturata per il periodo di insegnamento presso la scuola elementare;
• ordina all'Amministrazione convenuta di adottare in favore della parte ricorrente i provvedimenti conseguenziali al riconoscimento del servizio maturato nel ruolo di provenienza ed all'attribuzione del trattamento economico correlato alla riconosciuta anzianità con pagamento degli arretrati maturati nei limiti della prescrizione quinquennale - per effetto della quale è estinto il diritto alle differenze retributive maturate sino alla mensilità di giugno 2017 -, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.22, comma 36, L.724/94;
• compensa per metà le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente la resdidua quota delle spese del giudizio, quota che
1 di 10
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque sospendere o disapplicare il decreto protocollato al n. 26 del 28/04/2006 nonché ;
- in via principale: accogliere il ricorso, e per l'effetto dichiarare che la docentericorrente ha diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici degli anni di ruolo maturati nella scuola primaria secondo il principio della ricostruzione di carriera in luogo della temporizzazione ai fini una corretta ricostruzione della carriera fermo restando la “non cumulabilità dei benefici” già riconosciuti per effetto della“temporizzazione”;
- condannare l'amministrazione scolastica al pagamento, nei limiti della prescrizione quinquennale, in favore della docente ricorrente della differenza tra gli stipendi percepiti e quelli spettanti oltre interessi legali come da conteggi depositati nel fascicolo di parte ed in questa sede da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione dalle scadenze all'effettivo saldo,
- nonché condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali utili alla corretta evasione della richiesta del riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nei ruoli precedenti […]”.
Parte resistente:
“1)In via principale e nel merito , si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2)Conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del decreto impugnato e dell'operato dell'Amministrazione;
3)In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e , conseguentemente, si contestano gli importi richiesti a titolo di differenze retributive […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 17/06/2022, si è rivolto/a Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere stato/a nominato/a, con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.1991, quale insegnante nel ruolo del personale docente della scuola elementare con contratto a tempo indeterminato;
2 di 10 - che in data 1.9.2004 transitava dai ruoli della scuola primaria a quelli della scuola secondaria di I grado in qualità di docente di materie letterarie, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e che, a seguito del superamento dell'anno di prova, veniva confermato/a nell'area professionale del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2005, per passaggio;
- che il provvedeva alla determinazione della posizione stipendiale Controparte_3
con il criterio della temporizzazione, con abbattimento del servizio maturato nel ruolo di provenienza che veniva riconosciuto per soli anni 7 e mesi 11;
- che siffatta modalità di determinazione della retribuzione iniziale nel ruolo di attuale assegnazione ha comportato una forte penalizzazione con conseguenti inevitabili ricadute negative sulla tempistica di conseguimento delle successive fasce stipendiali previste dal
CCNL di comparto;
- che, in sostanza, se l'Amministrazione avesse correttamente operato la ricostruzione del servizio prestato presso la scuola elementare a seguito di passaggio a ruolo superiore, avendo la stessa maturato 13 aa (1991-2004), avrebbe avuto diritto ad un diverso inquadramento stipendiale, come da conteggi sindacali allegati al ricorso.
In diritto, il/la ricorrente ha richiamato l'evoluzione normativa della disciplina in materia di passaggio di ruolo del personale docente, a mente della quale ogni ipotesi di passaggio di ruolo del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, sostenendone la infondatezza ed eccependo la prescrizione quinquennale degli arretrati a titolo di differenze retributive.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Il/la ricorrente lamenta di essersi vista riconoscere dalla Amministrazione resistente il servizio di insegnamento prestato in qualità di docente di ruolo presso la scuola elementare, ai fini giuridici ed economici - in sede di ricostruzione della propria carriera da parte dell'Istituto di istruzione presso il quale prestava servizio al momento della domanda,
a seguito di passaggio al ruolo della scuola secondaria di primo grado, per l'insegnamento di materie letterarie, dopo l'esito favorevole del periodo di prova –, secondo il criterio della cd. temporizzazione, e, comunque, senza riconoscimento integrale del servizio prestato nella scuola elementare, che, a proprio avviso, avrebbe dovuto essergli/le invece riconosciuto integralmente ai fini giuridici ed economici.
3 di 10 Il/la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata in qualità di docente di istituto di istruzione secondaria, transitato/a nel relativo ruolo da quello della scuola elementare - alla data di conferma in ruolo- di anni 13
(tredici).
Nel merito, l'assunto della parte ricorrente, mirante al riconoscimento dell'anzianità di servizio in misura integrale, si fonda sul disposto dell'art.83 D.P.R. n.417 del 1974, da intendersi con riferimento al disposto dell'art.77 dello stesso D.P.R. ed all'art.57 della legge n.312/80.
L'art.83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, rubricato "Passaggio ad altro ruolo", disponeva: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
La legge n.312 del 11.07.1980, più precisamente all'art.57, commi 1 e 2, ha previsto che:
“I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417”.
L'art.77 del d.P.R. n.417 del 1974, a sua volta, nel disciplinare tali requisiti di passaggio
"del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore" rinvia a quanto
“previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”.
È poi intervenuto il T.U. approvato con il d.lgs. n.297/94, il quale all'art.485 dispone che “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo […].
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o
4 di 10 parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie”.
A seguito della compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile ratione temporis nella fattispecie sottoposta al suo esame, la S.C., nella sentenza n.9144 del 2016, resa a Sezioni Unite, ha risolto in senso negativo la questione di massima relativa alla legittimità del mancato riconoscimento integrale dei servizi pregressi svolti dagli insegnanti di scuola materna transitati nei ruoli del personale docente degli istituti di istruzione secondaria.
Premesso che la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato", e richiamati il citato art.77 ed il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, la S.C. ha osservato che la L.
11 luglio 1980, n. 312, ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" ed ha sottolineato il rilievo che assume, nell'ambito di tale nuova disciplina, all'art.57, pure in precedenza richiamato.
La sentenza n.9144 del 2016 ha così precisato il significato delle menzionate disposizioni:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, statuendo che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante
5 di 10 ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
A conclusione della motivazione della sentenza n.9144 del 2016 viene verificata l'eventuale incidenza, rispetto alla soluzione del problema in esame, dei rilievi svolti nell'ordinanza n.89 del 2001 della Corte costituzionale, circa la questione d'illegittimità della L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, in merito alla disciplina del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli, e si esclude che la decisione del Giudice delle leggi incida sulla soluzione del problema, svolgendosi a tale fine le considerazioni di seguito riportate:
“la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”.
Infatti, la questione d'illegittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n.89/2001 concerneva la valutazione dei servizi pre-ruolo svolti dal personale docente della scuola. La questione oggetto della sentenza delle S.U., invece, concerneva la valutazione dei servizi di ruolo, sicché restava esclusa in radice la possibilità di attribuire una qualsiasi rilevanza all'apertura della Corte costituzionale ad entrambe le opzioni interpretative ai fini della risoluzione della questione qui in esame.
La citata sentenza delle Sezioni Unite si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato da tempo presso la Corte di legittimità, risalente agli approdi di una del pari consolidata giurisprudenza amministrativa, di cui è espressione significativa la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6861 del 2000, intervenuta in merito alla questione del riconoscimento dei servizi svolti da personale docente della scuola materna ai fini dell'attribuzione di un punteggio in sede di valutazione comparativa con il personale
6 di 10 già in servizio nella scuola secondaria ai fini della determinazione del docente avente maggiori titoli tra gli aspiranti ad un trasferimento a domanda presso un'altra sede.
In detta sentenza, il supremo consesso di giustizia amministrativa aveva richiamato il proprio orientamento in materia, espresso nel principio di diritto alla stregua del quale «è illegittima, in sede di predisposizione della graduatoria provinciale per i trasferimenti degli insegnanti medi, l'omessa valutazione del servizio prestato nelle scuole materne statali, perché l'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica» (C. Stato, sez. VI, 8 luglio 1992, n.
536; in termini analoghi, T.A.R. Lazio - Latina, 27 gennaio 1992, n. 16; T.A.R. Basilicata,
15 aprile 1989, n. 114).
Da tale affermazione non c'era ragione di discostarsi nel caso deciso con la sentenza n.6861 citata, posto che, come si legge nella relativa motivazione in ordine a tale punto,
“l'art. 57, L. n. 312 del 1980, ha esteso l'ambito di applicazione dei passaggi di ruolo, consentendoli anche ai docenti di scuola materna che, in possesso dei prescritti requisiti, intendano passare nei ruoli dei docenti della scuola media o di altre scuole secondarie.
Vero è che l'art. 57, L. n. 312 del 1980, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno della anzianità maturata nel ruolo precedente.
Vero è anche che il previgente art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, prevedeva la conservazione della pregressa anzianità solo in caso di passaggio da un ruolo ad altro della scuola secondaria. Tuttavia, l'art. 83 in commento è stato emanato in un'epoca in cui non era ancora consentito il passaggio dai ruoli della scuola materna a ruoli di scuola media o di altra scuola secondaria. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell'art. 57,
L. n. 312/1980, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici”.
In conclusione, nella sentenza n.6861 del 2000, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
“Deve perciò essere disatteso il diverso orientamento giurisprudenziale, invocato dall'appellante, secondo cui "anche con le modifiche introdotte dall'art. 57, L. n. 312/1980
7 di 10 all'art. 77, D.P.R. n. 417/1974, il consentito passaggio di ruolo dalla scuola materna a quella secondaria non implica anche il riconoscimento dei servizi prestati nella scuola materna una volta ottenuto il passaggio ad altro ruolo, non essendo tale riconoscimento contemplato dalle citate disposizioni (artt. 57 e 77), né essendo applicabile l'art. 83,
D.P.R. n. 417/1974, che disciplina il riconoscimento del servizio pregresso limitatamente alle scuole di istruzione secondaria e artistica , e dunque non è ricollegabile ai passaggi di ruolo di cui ai citati artt. 57 e 77". Ciò in quanto tale orientamento non tiene adeguatamente conto del mutato quadro normativo e delle irragionevoli disparità di trattamento che ingenera una lettura restrittiva dell'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974”.
Si tratta di principi cui la giurisprudenza della S.C. è unanime nel prestare adesione ed a cui il giudicante reputa di doversi pienamente uniformare, anche alla luce del quadro normativo delineatosi a seguito della cd. privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. e del correlativo sistema delle fonti di disciplina dei rapporti stessi.
In sintesi, la norma fondamentale in materia di passaggi di ruolo del personale docente, già contenuta nell'art.77 d.P.R. n.417 del 1974, a cui è collegata quella dell'art.83 del medesimo d.P.R., in tema di integrale valutazione del servizio prestato nel ruolo di provenienza, come ampiamente illustrato dalla giurisprudenza amministrativa e civile citate, deve essere intesa in base al principio di cui all'art.57, commi 1 e 2, della L.312/80.
Tali ultime disposizioni stabiliscono una triplice operatività del principio della possibilità di passaggio ad altro ruolo, in senso orizzontale, verticale ascendente e discendente, senza consentire alcuna differenziazione dei regimi di valutazione del servizio pregresso, in considerazione della generalizzazione della possibilità di passaggio tra i ruoli del personale docente degli istituti di istruzione di ogni grado, ivi compresi quelli della scuola elementare.
In definitiva, in materia di “passaggi di ruolo”, l'interpretazione evolutiva ed estensiva, già espressa nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.2553/09, n.1878/09,
n.6587/08 e recepita dalla Sezione lavoro della stessa S.C. (nella sentenza, tra altre,
n.2037/13), è costante nell'affermare il principio generale dell'integrale valutazione del servizio prestato dal personale docente della scuola anche in caso di passaggio a ruolo superiore da parte del personale educativo delle scuole materne ed elementari;
la legge n.
312 del 1980 ha infatti inserito anche tale personale nell'ambito dei destinatari della facoltà già prevista dall'art.77 del d.P.R.31 maggio 1974, n.417, fermi restando i requisiti ivi posti
(art.58, secondo comma), dopo aver disposto (primo comma della stessa norma) che i passaggi di ruolo consentitine possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro
8 di 10 superiore, da un ruolo ad un altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. In tal guisa, come precisato quindi dalla giurisprudenza amministrativa e da quella ordinaria, il legislatore ha necessariamente espresso un'opzione chiara nel senso non solo della generalizzazione della possibilità di passaggi di ruolo, ma, riguardo agli insegnanti della scuola materna, che appartengono al ruolo meno elevato, a favore dell'estensione anche ad essi della regola fissata nell'art.83 d.P.R. n.417/74 - che del precedente art.77 rappresenta il corollario naturale - implicante l'integrale valutazione dei servizi prestati durante il periodo della loro permanenza nel ruolo di provenienza.
In applicazione del predetto principio, deve dunque essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi computare nell'anzianità di servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera, per intero, gli anni di servizio prestati nella scuola primaria e pari a 13 (tredici).
Quanto alle rivendicazioni economiche, all'anzianità suddetta corrisponde, ai sensi del
CCNL pro tempore valevole per il personale del comparto scuola, l'appartenenza della parte ricorrente alla data della ricostruzione di carriera a fascia stipendiale superiore a quella riconosciuta;
va quindi accolta la domanda di rideterminazione del trattamento economico del docente correlato alla progressione dell'anzianità di carriera, con corresponsione dei relativi arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale, ed interessi nelle misure di legge, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, stante il disposto dell'art.22, comma 36, L.724 del 1994.
Va precisato, circa la prescrizione, che il ricorso introduttivo del presente giudizio deve ritenersi l'unico atto interruttivo valutabile, poiché la precedente richiesta di valutazione integrale del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione nel ruolo della scuola primaria era stata depositata dalla parte ricorrente in data 01.10.2005 e non era stata fatta seguire entro i cinque anni di cui all'art.2948, n.4, c.c. da analoga istanza, sicché l'effetto interruttivo sul credito a maturazione periodica di cui consiste quello retributivo si era estinto anche per il quinquennio precedente. Di conseguenza, gli arretrati a titolo di differenze retributive vanno riconosciuti solo a partire dalla mensilità di luglio 2017; infatti, computandosi a ritroso il termine di prescrizione dalla data di notifica del ricorso
(che si colloca nel mese di luglio 2022), si ha che la causa estintiva è stata inibita per i ratei a partire da quello maturato cinque anni prima della notifica stessa.
Le spese di lite liquidate in dispositivo sono compensate per metà stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale, cui non osta la circostanza dell'aver la parte attrice dichiarato espressamente di limitare la domanda nei limiti della prescrizione, in difetto da
9 di 10 parte della stessa di specificazione della mensilità a partire dalla quale la prescrizione stessa era stata interrotta.
Per la residua quota, le spese di lite seguono invece la regola generale della soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO D.r. Giuseppe Marcheggiani
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