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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1793/2024 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNA Parte_1 C.F._1
EMANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PORTA RIMINI 5 PESARO presso il difensore avv. MANNA EMANUELA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI SARA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE presso il difensore avv. ARDUINI SARA
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 487/2024 del 02.05.2024, pubblicata il
03.05.2024 del Tribunale di Rimini, nel procedimento di separazione giudiziale tra le parti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Rimini, avendo già con sentenza non Controparte_1
definitiva n. 21/2023, pubblicata il 17/01/2023, pronunciato la separazione personale dal coniuge ha rigettato la domanda da quest'ultima avanzata di riconoscimento in suo favore di Parte_1
un assegno di mantenimento, a fronte dell'equivalenza della situazione patrimoniale dei coniugi e tenuto conto dell'aiuto economico che la ha dichiarato di ricevere dai suoi familiari. Pt_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
2.12.2024, lamentando in particolare l'erronea ricostruzione, da parte del Tribunale di Rimini, della sua attuale situazione reddituale, nonché la mancata valorizzazione del contributo personale dalla stessa apportato per anni alla famiglia, tramite il lavoro svolto presso l'attività di B&B del marito, Ha inoltre contestato quanto statuito dal Tribunale a fronte della propria affermazione di essere economicamente aiutata dai figli.
L'appellante ha quindi chiesto disporsi a carico del marito un assegno di Controparte_1
mantenimento in suo favore dell'importo di € 400,00 mensili o di quel diverso, maggiore o minore importo, ritenuto di giustizia. Il tutto col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituito , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2.3 – Le parti hanno depositato brevi memorie difensive e, all'udienza del 12/06/2025, hanno discusso brevemente la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – E' fondata la censura dell'appellante inerente l'erronea ricostruzione della attuale situazione reddituale delle parti contenuta nella sentenza impugnata, e che ha indotto il primo giudice ad escludere la sussistenza di una situazione di disagio economico in capo all'appellante medesima.
Invero, il reddito ivi attribuito alla odierna appellante pari a circa 11.000 €. risale al periodo precedente l'ictus ischemico con semiparalisi della parte sinistra del corpo che l'ha colpita nel luglio 2019, e a seguito del quale ella ha cessato l'attività lavorativa di cameriera e badante che svolgeva in precedenza e che le garantiva il dichiarato introito (v. docc. 4 e 5 prodotti con comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Cessata la convivenza, la si è trasferita in Polonia in un'abitazione di sua proprietà e Pt_1
percepisce oggi unicamente un reddito da pensione di €. 400 circa al mese (cfr. certificazioni uniche depositate con traduzione giurata, della cui genuinità non vi è ragione di dubitare).
Deduce l'appellato la mancanza di prova che la moglie sia oggi assolutamente impossibilitata a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, anche sedentaria;
si osserva tuttavia che, a fronte della documentazione medica prodotta, che attesta le immediate conseguenze dell'ictus, e tenuto conto dell'età e della capacità lavorativa specifica, è assolutamente improbabile che ella sia in grado oggi di esercitare un'attività che le consenta di percepire un reddito sufficiente per garantirle una vita dignitosa.
D'altro canto, è appena il caso di rilevare che la circostanza che i figli della siano disponibili a Pt_1
riconoscerle un aiuto dal punto di vista economico non è affatto idonea ad escludere l'obbligo del marito di contribuire al suo mantenimento;
invero, come ricordato anche nella sentenza impugnata, la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi.
L'art. 156 c.c. dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale pagina 3 di 5 che permane anche a seguito della separazione.
Ciò posto, appurato che la non possiede oggi i mezzi per mantenere un tenore di vita analogo Pt_1
a quello goduto in costanza di matrimonio (ma nemmeno per garantirsi una esistenza dignitosa), né è in grado di procurarseli, deve ritenersi che il marito sia tenuto a fornirglieli in ossequio al dovere sullo stesso gravante di assisterla materialmente sorto al momento del matrimonio, durato circa 10 anni e nel corso del quale la moglie ha contribuito al ménage familiare prestando la propria attività presso il B&B
del marito.
D'altro canto, deve ritenersi che egli abbia i mezzi per corrisponderle un contributo, seppur minimo, al mantenimento.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che la documentazione economica prodotta dall' è CP_1
incompleta, nulla essendo stato depositato (né dedotto) con riferimento al ricavato dalla vendita del panificio (azienda e immobile), circostanza allegata dalla moglie e non contestata nemmeno in questo grado di giudizio.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 2018, attesta un reddito complessivo di €.
8.669 derivante in prevalenza dalla pensione di cui egli è titolare (pari a circa 610 €. mensili); è
proprietario di un immobile di notevoli dimensioni a Riccione nel quale risiede e che, come pacificamente avvenuto durante il matrimonio, può continuare ad adibire in parte ad affittacamere (non apparendo ostativa a tale attività l'età dell'appellato), specialmente nella stagione estiva tenuto conto della nota vocazione turistica del territorio.
L'importo dell'assegno va fissato in €. 100 mensili, tenuto conto delle possibilità economiche dell'obbligato, e la decorrenza va stabilita dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo vigente sino a quel momento quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
L'accoglimento dell'appello con determinazione dell'assegno in misura inferiore rispetto a quanto domandato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 487/2024
del 02.05.2024, pubblicata il 03.05.2024, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare alla l'assegno mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 100,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1793/2024 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNA Parte_1 C.F._1
EMANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PORTA RIMINI 5 PESARO presso il difensore avv. MANNA EMANUELA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI SARA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE presso il difensore avv. ARDUINI SARA
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 487/2024 del 02.05.2024, pubblicata il
03.05.2024 del Tribunale di Rimini, nel procedimento di separazione giudiziale tra le parti.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Rimini, avendo già con sentenza non Controparte_1
definitiva n. 21/2023, pubblicata il 17/01/2023, pronunciato la separazione personale dal coniuge ha rigettato la domanda da quest'ultima avanzata di riconoscimento in suo favore di Parte_1
un assegno di mantenimento, a fronte dell'equivalenza della situazione patrimoniale dei coniugi e tenuto conto dell'aiuto economico che la ha dichiarato di ricevere dai suoi familiari. Pt_1
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
2.12.2024, lamentando in particolare l'erronea ricostruzione, da parte del Tribunale di Rimini, della sua attuale situazione reddituale, nonché la mancata valorizzazione del contributo personale dalla stessa apportato per anni alla famiglia, tramite il lavoro svolto presso l'attività di B&B del marito, Ha inoltre contestato quanto statuito dal Tribunale a fronte della propria affermazione di essere economicamente aiutata dai figli.
L'appellante ha quindi chiesto disporsi a carico del marito un assegno di Controparte_1
mantenimento in suo favore dell'importo di € 400,00 mensili o di quel diverso, maggiore o minore importo, ritenuto di giustizia. Il tutto col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituito , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2.3 – Le parti hanno depositato brevi memorie difensive e, all'udienza del 12/06/2025, hanno discusso brevemente la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – E' fondata la censura dell'appellante inerente l'erronea ricostruzione della attuale situazione reddituale delle parti contenuta nella sentenza impugnata, e che ha indotto il primo giudice ad escludere la sussistenza di una situazione di disagio economico in capo all'appellante medesima.
Invero, il reddito ivi attribuito alla odierna appellante pari a circa 11.000 €. risale al periodo precedente l'ictus ischemico con semiparalisi della parte sinistra del corpo che l'ha colpita nel luglio 2019, e a seguito del quale ella ha cessato l'attività lavorativa di cameriera e badante che svolgeva in precedenza e che le garantiva il dichiarato introito (v. docc. 4 e 5 prodotti con comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Cessata la convivenza, la si è trasferita in Polonia in un'abitazione di sua proprietà e Pt_1
percepisce oggi unicamente un reddito da pensione di €. 400 circa al mese (cfr. certificazioni uniche depositate con traduzione giurata, della cui genuinità non vi è ragione di dubitare).
Deduce l'appellato la mancanza di prova che la moglie sia oggi assolutamente impossibilitata a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, anche sedentaria;
si osserva tuttavia che, a fronte della documentazione medica prodotta, che attesta le immediate conseguenze dell'ictus, e tenuto conto dell'età e della capacità lavorativa specifica, è assolutamente improbabile che ella sia in grado oggi di esercitare un'attività che le consenta di percepire un reddito sufficiente per garantirle una vita dignitosa.
D'altro canto, è appena il caso di rilevare che la circostanza che i figli della siano disponibili a Pt_1
riconoscerle un aiuto dal punto di vista economico non è affatto idonea ad escludere l'obbligo del marito di contribuire al suo mantenimento;
invero, come ricordato anche nella sentenza impugnata, la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi.
L'art. 156 c.c. dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale pagina 3 di 5 che permane anche a seguito della separazione.
Ciò posto, appurato che la non possiede oggi i mezzi per mantenere un tenore di vita analogo Pt_1
a quello goduto in costanza di matrimonio (ma nemmeno per garantirsi una esistenza dignitosa), né è in grado di procurarseli, deve ritenersi che il marito sia tenuto a fornirglieli in ossequio al dovere sullo stesso gravante di assisterla materialmente sorto al momento del matrimonio, durato circa 10 anni e nel corso del quale la moglie ha contribuito al ménage familiare prestando la propria attività presso il B&B
del marito.
D'altro canto, deve ritenersi che egli abbia i mezzi per corrisponderle un contributo, seppur minimo, al mantenimento.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che la documentazione economica prodotta dall' è CP_1
incompleta, nulla essendo stato depositato (né dedotto) con riferimento al ricavato dalla vendita del panificio (azienda e immobile), circostanza allegata dalla moglie e non contestata nemmeno in questo grado di giudizio.
L'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all'anno 2018, attesta un reddito complessivo di €.
8.669 derivante in prevalenza dalla pensione di cui egli è titolare (pari a circa 610 €. mensili); è
proprietario di un immobile di notevoli dimensioni a Riccione nel quale risiede e che, come pacificamente avvenuto durante il matrimonio, può continuare ad adibire in parte ad affittacamere (non apparendo ostativa a tale attività l'età dell'appellato), specialmente nella stagione estiva tenuto conto della nota vocazione turistica del territorio.
L'importo dell'assegno va fissato in €. 100 mensili, tenuto conto delle possibilità economiche dell'obbligato, e la decorrenza va stabilita dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo vigente sino a quel momento quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
L'accoglimento dell'appello con determinazione dell'assegno in misura inferiore rispetto a quanto domandato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 487/2024
del 02.05.2024, pubblicata il 03.05.2024, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare alla l'assegno mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 100,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
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