Ordinanza cautelare 20 settembre 2017
Sentenza 16 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 01621/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Guarcello, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Ruggero Settimo, 55;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Criscuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 30.3.2017, nonché della successiva ordinanza di rettifica -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 21.4.2017, con le quali il Comune di Palermo ha comunicato: - “ la sospensione ex art. 30, comma 7, del DPR n. 380/2001, quale atto dovuto in presenza dell’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale con la segnalazione n. -OMISSIS-, correlata dalla relazione di servizio dell’1.4.2010, dell’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione ”; - “ l’immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere con atto tra vivi e deve essere trascritto a tal fine nei registri 2 immobiliari ”; - “ l’acquisizione, trascorsi novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Silvio Giancaspro e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito che:
- l’odierna vicenda “prende avvio dalla segnalazione n. -OMISSIS- del 3.12.2009, con la quale il Corpo di Polizia Municipale … accertava che in -OMISSIS-, in un’area individuata al -OMISSIS-, particelle -OMISSIS- per un’estensione di mq. 6000 circa, erano in corso opere edili e di urbanizzazione consistenti nella divisione dell’area in n. 8 lotti, mediante recinzione in c.a. e l’individuazione degli accessi carrabili e pedonali”;
- in particolare, “veniva accertato che: - ciascun lotto aveva ceduto nella mezzeria dell’area parte della superficie per la realizzanda strada di accesso agli stessi; - la strada era completa di cavidotto Enel interrato e pozzetti prefabbricati con diramazione ad ogni lotto in corrispondenza delle nicchie sulle recinzioni predisposte per i misuratori di energia”;
- al lotto n. 1 “veniva individuata la particella -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente, ove era presente un manufatto di vecchia fattura”, che era stata ceduta in parte “per la realizzazione della strada interna”;
- in riferimento agli altri lotti di terreno “veniva accertato che erano in corso lavori per la realizzazione di fabbricati, in assenza di concessione edilizia e che erano state effettuate anche altre opere quali la pozza Imoff e le nicchie per l’alloggio del contatore, in corrispondenza della diramazione del cavidotto Enel”;
- con nota prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-^, dell’1.4.2010, “gli Agenti del Nucleo Edilizia Abusiva davano atto di avere accertato che, a seguito del decesso della Signora -OMISSIS-, madre dell’odierna ricorrente e dei di lei germani -OMISSIS- e -OMISSIS-, questi ultimi avevano ereditato: - magazzino sito in Palermo, -OMISSIS-, -OMISSIS-, iscritto al catasto fabbricati al -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, zc. 2, cat. C/2 classe 8 di mq. 36; - terreno sito in Palermo, -OMISSIS-, -OMISSIS- particelle -OMISSIS-”;
- nella predetta nota, “si dava, altresì, atto che i fermani -OMISSIS-, onde procedere alla divisione ereditaria, avevano dato incarico ad un tecnico di fiducia di frazionare le particelle -OMISSIS- e che a seguito del frazionamento dalla particella -OMISSIS-si originavano le particelle: -OMISSIS- di aree 32,22; -OMISSIS- di aree 5,68; -OMISSIS- di aree 7,00. La particella -OMISSIS-, invece, dava origine alle particelle: -OMISSIS-”;
- inoltre, veniva accertato che “con successivo frazionamento del 30.6.2008 -OMISSIS- (protocollo PA 295038), dalla particella -OMISSIS-si originavano le particelle: -OMISSIS-. La particella -OMISSIS-, invece, originava le particelle: -OMISSIS-”;
- “in ragione dei superiori frazionamenti, con atto pubblico di divisione ereditaria, del 29.9.2008, ai rogiti del Notaio Maria Armanno di Palermo (Repertorio n. -OMISSIS- - Raccolta n. -OMISSIS-), i germani -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- procedevano alla divisione dei beni ereditari con attribuzione di singoli beni”;
- all’odierna ricorrente “veniva attribuita la seconda quota comprendente: - magazzino con terreno di pertinenza di circa mq 700, compreso il sedime di fabbricato, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, composto da un unico vano, iscritto al catasto fabbricati al -OMISSIS- particella -OMISSIS-”;
- l’atto pubblico di divisione ereditaria “veniva trascritto, in data 2.10.2008, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, ai nn. -OMISSIS-”;
- al predetto atto, “venivano allegati anche i certificati di destinazione urbanistica dei terreni, rilasciati dal Municipio di Palermo – Settore urbanistica in data 18.7.2008, e ciò ai fini della regolarità del frazionamento del 30.6.2008”;
- come “è dato evincere anche dalla relazione dell’1.4.2010, prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-^, nessuna successiva vendita e/o frazionamento riguardava la particella -OMISSIS-, attribuita, con l’atto di divisione ereditaria, alla Signora -OMISSIS- -OMISSIS-”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità delle ordinanze impugnate, con cui il Comune di Palermo ha disposto, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del DPR n. 380/2001, la sospensione dei lavori in corso e il divieto di disporre dei suoli, sotto i seguenti profili:
- anche “se è stato ritenuto che la divisione ereditaria può mascherare una lottizzazione abusiva cartolare, si ha che l’intento lottizzatorio, quando la divisibilità è consentita dalla legge e non è incomoda, non può certamente desumersi dal semplice frazionamento, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare”;
- la ricorrente “dopo la divisione ereditaria con la quale le è stata attribuita la particella -OMISSIS-, non ha proceduto ad alcun successivo frazionamento della particella medesima … e non ha effettuato alcun intervento tale da contraddire alla vocazione agricola del terreno …”;
- omessa comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato che, con specifico riferimento agli interventi edilizi in esame, questa Sezione, con sentenza 7.2.2019 -OMISSIS-, ha ritenuto la sussistenza degli elementi indiziari della lottizzazione abusiva (materiale e cartolare) sulla scorta delle seguenti motivazioni:
a) “ Il primo motivo è infondato.
Dagli atti di accertamento compiuti dal Comune resistente, risulta che:
- l’avvio della lottizzazione abusiva è avvenuta nel 2008 a seguito della divisione ereditaria delle originarie p.lle -OMISSIS- tra i germani -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- eredi della madre e proprietaria -OMISSIS- -OMISSIS- alla quale hanno fatto seguito una serie di vendite e permute e successivi frazionamenti catastali che hanno portano alla divisione delle tre quote ereditarie in otto lotti simmetrici, tra i quali, in particolare, il “lotto 6” è attualmente in proprietà dei ricorrenti in forza di atto di donazione del 14/12/2015 da parte dei genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-, acquirenti originari in data 5.11.2008 da -OMISSIS- -OMISSIS- sopra citato;
- sono presenti, nel lotto 1 un vecchio manufatto; nel lotto 2 un edificio in costruzione (due appartamenti), un muro di recinzione, i pilastri per un cancello carrabile e la nicchia ENEL; nel lotto 3, il cavidotto ENEL; nel lotto 4, un basamento in cemento, il muro di recinzione, i pilastri per un cancello carrabile e la nicchia ENEL; nel lotto 5, un edificio in costruzione, un muro di recinzione, i pilastri per un cancello carrabile e la nicchia ENEL; nel lotto 6, un muro di recinzione, i pilastri per un cancello carrabile e la nicchia ENEL; nel lotto 7, la diramazione per il cavidotto ENEL; nel lotto 8, un edificio in costruzione, un muro di recinzione, i pilastri per un cancello carrabile e la nicchia ENEL.
- i lavori edili sono proseguiti con violazione dei sigilli e con conseguente denuncia dell’accaduto all’autorità giudiziaria.
a.1) “ Alla luce di tali circostanze si desume che il frazionamento del fondo originario in più lotti con superfici non utilizzabili a fini agricoli, e oggetto di plurimi trasferimenti, sostanzia l’intento lottizzatorio.
Il provvedimento ex art. 30 d.P.R. 380/2001 mira, in funzione anticipatoria, al ripristino del tessuto urbano violato dalla lottizzazione abusiva in corso, a presidio dell’esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio attraverso la salvaguardia del potere di pianificazione urbanistica. Integrata la fattispecie illecita, il potere sanzionatorio dell’ente non è condizionato da successive vicende di trasferimento del bene, maturate per atti inter vivos o iure successionis, che potrebbero, altrimenti, comportare – ove invece ritenute idonee ad elidere la potestà sanzionatoria amministrativa – l’integrale vanificazione della tutela ”;
a.2) - “ Né potrebbe rilevare l'affermazione per la quale i ricorrenti versavano in situazione di buona fede, perché donatari del terreno nel 2015 successivamente al frazionamento dell'area e, quindi, non autori dell'originario disegno lottizzatorio. Infatti, la lottizzazione abusiva rileva in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, i quali, sussistendone i presupposti, potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni e di natura civilistica con i propri danti causa (giurisprudenza consolidata, cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 5805\2018; id. n. 3419/2018; id., n.2082/2018; id., n.1888/2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 26/2016) ”;
a.3) - “ Giova ricordare che, l’art. 30 d.P.R. 380/2001, riproducendo le disposizioni già contenute nell’art. 18 della L. 47/85, prevede che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
L’ordinamento disciplina una lottizzazione materiale, consistente nella realizzazione, anche nella sola fase iniziale, di opere che comportino un’abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici.
Prevede, inoltre, la lottizzazione negoziale, ovvero cartolare, allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Con riguardo alla prima, il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica.
Con riferimento alla seconda, inoltre, sebbene l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (Consiglio Stato, sez. IV, n. 2004/2009) ”;
a.4) - “ Ritiene, dunque, il Collegio che nel caso di specie sussistono sufficienti elementi indiziari della lottizzazione abusiva, sia cartolare (frazionamento e vendita della p.lla originaria; non esclusione dell’intento lottizzatorio anche nell’ipotesi di divisione ereditaria in presenza degli altri indici rivelatori) sia materiale (trasformazione urbanistica dell’area destinata a verde agricolo mediante edificazione e creazione della strada; impossibilità di sfruttamento agricolo della p.lla residua di ridotte dimensioni) ”;
b) - “ La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 è parimenti infondata.
Va condiviso, anche riguardo al caso di specie, l’indirizzo giurisprudenziale che qualifica il provvedimento di sospensione come “avente natura cautelare e non sanzionatoria e per il quale, dunque, tale obbligo non sussiste. L’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo oltre a prescrivere tale obbligo, ne giustifica l'omissione in presenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità. Tale situazioni che giustificano l'omissione sono dunque atipiche e sono frutto di un bilanciamento di interessi fatto dalla stessa amministrazione, laddove decida di omettere tale adempimento. Nel caso di specie tali esigenze sussistevano trattandosi di un provvedimento cautelare che ben poteva essere revocato, qualora il ricorrente, nei successivi 90 giorni, avesse dimostrato all'amministrazione la legalità del suo agire. La natura cautelare del provvedimento in questione sembra essere confermata dalla rigida sequenza procedimentale, che presuppone un atto iniziale di accertamento circa la configurabilità di una lottizzazione abusiva, la successiva obbligatoria sospensione ed infine la eventuale acquisizione al patrimonio disponibile del Comune” (cfr. Cons. Stato, sez.IV, n. 3073/2016 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5805\2018, cit.) ”;
Ritenuto che in forza degli anzi detti assunti motivazionali, che possono essere pedissequamente esportati nel caso di specie e da cui non vi è motivo di dissentire, il ricorso deve essere rigettato;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo che quantifica nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.