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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 212/2025 R.G. tra c.f. , nata a [...], il 3 maggio Parte_1 C.F._1
1956 ed ivi residente in [...] ed c.f. Parte_2
, nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Cisterna 13, rappresentate e difese dall'avv. Marcello Marchesi, c.f. , C.F._3 presso il cui studio in RA (RM), via Traversini 7, sono elettivamente domiciliate, giusta procura rilasciata su foglio separato anche per la presente fase di merito
- OPPONENTI-ATTRICI -
e con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167, C.F. CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, in Parte_3 virtù della procura speciale posta in calce alla memoria difensiva depositata dalla suddetta società in data 17.12.2024 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 432/2021 Trib. Civitavecchia nonché anche della procura speciale posta in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Francesco Belli
(C.F. pec: ), elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Sandro Botticelli n. 1
- OPPOSTA - CONVENUTA – nonché
Avv. Stefano SANTAROSSA, nato a [...], il [...], c.f. C.F._5 contumace TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-OPPOSTO - CONVENUTO -
e
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- dichiarare nulla/illegittima/inefficace, ovvero annullare, revocare, modificare e, comunque, privare di efficacia
l'ordinanza impugnata resa dal Giudice dell'Esecuzione, in data 6 giugno 2024 in RG 432/2021 E.M., del
Tribunale di Civitavecchia, comunicata in pari data e, per l'effetto, restituire gli atti al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Vinte le spese”.
Per la parte opposta costituita:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni formulate nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare tutte le domande avanzate nel merito dalle Sig.re ed nella loro citazione perché inammissibili e, in Parte_2 Parte_1 ogni caso, infondate in fatto e in diritto, confermando, all'uopo, l'ordinanza di assegnazione emessa in data
6.06.2024 in favore di a definitiva chiusura della procedura esecutiva n. R.G.E. 432/2021. CP_1
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. P remessa
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 le Sig.re e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa all'udienza del 6.06.2024 dal G.E. di questo Tribunale nella procedura esecutiva n. R.G.E.
432/2021, con la quale veniva disposta l'assegnazione delle quote sociali della di CP_2 proprietà delle debitrici, al creditore intervenuto chiedendo al G.E. di sospenderne CP_1
l'efficacia.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sostenevano le opponenti che:
1) l a modifica dell'art. 538 c.p.c. introdotta con la riforma del 2006 ha eliminato, nell'esecuzione mobiliare, la possibilità, precedentemente riconosciuta al creditore, di domandare l'assegnazione satisfattiva, salvo che nell'ipotesi (residuale) disciplinata dall'art. 539 c.p.c. che prevede l'assegnazione (coattiva) dei preziosi, sicché l'ordinanza de qua appare illegittima per violazione degli artt. 12 preleggi, 532, 538 e 540 bis c.p.c.;
2) i l Giudice dell'esecuzione aveva violato il disposto dell'art. 530 c.p.c. avendo emesso il provvedimento impugnato senza fissare una nuova udienza ex art. 530 c.p.c., allo scopo di consentire, in merito alla nuova istanza di assegnazione avanzata dal creditore intervenuto, la c.d. attività di cognizione esecutiva, valutando se vi fossero opposizioni alla stessa;
3) l o stesso Giudice dell'esecuzione aveva violato il disposto dell'art. 507 c.p.c. poiché nel provvedimento impugnato non era indicato:
a) l'assegnatario;
b) il creditore pignorante;
c) i creditori intervenuti;
d) il debitore ed eventualmente il terzo proprietario;
e) il bene assegnato;
f) il prezzo di assegnazione;
4) i l provvedimento impugnato ignorava il disposto dell'art. 505 c.p.c. poiché ignorava il contenuto delle note di trattazione scritta, datate 4/4/2024, del creditore procedente, avv. Stefano
Santarossa, il quale “ha sempre manifestato il Suo benestare all'assegnazione delle quote pignorate alla
a condizione che la medesima soddisfi integralmente il credito vantato da costui, anche a titolo di creditore CP_1 intervenuto (cfr atto di intervento del 24.02.2024)”, tanto da richiedere nelle conclusioni di “assegnare le quote pignorate alla come da Istanza della medesima, con contestuale condanna di quest'ultima al CP_1 soddisfo integrale del credito vantato dall'avv. Santarossa e, quindi, tenuto conto altresì di quello di cui all'atto di intervento svolto il 24.01.2024”.
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità della opposizione per mancata CP_1 indicazione del pregiudizio subito a causa dei vizi procedurali lamentati e comunque il rigetto della opposizione nel merito.
All'udienza dell'11 giugno 2025 veniva dichiarata la contumacia dell'Avv. Stefano Santarosa;
questo Giudice invitava le parti a procedere alla discussione orale e tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella nuova formulazione.
2. L
'eccezione di inammissibilità della assegnazione satisfattiva.
Con il primo motivo di opposizione e hanno dedotto che Parte_2 Parte_1 la modifica dell'art. 538 c.p.c. ha eliminato, nell'esecuzione mobiliare, la possibilità, precedentemente riconosciuta al creditore, di domandare l'assegnazione satisfattiva, salvo che nell'ipotesi (residuale) disciplinata dall'art. 539 c.p.c. che prevede l'assegnazione (coattiva) dei preziosi.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi ha ritenuto che la modifica dell'art. 538 c.p.c. non ha prodotto l'effetto di abrogare l'istituto della assegnazione successiva dei beni mobili né ha inteso ridurne l'ambito applicativo ai soli casi in cui la espropriazione si svolga in relazione a titoli di credito, merci quotate, oro e gioielli. L'intenzione del legislatore, era quella di concedere al giudice la facoltà di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, quando la prosecuzione della liquidazione apparisse la soluzione più vantaggiosa (cfr. Cass. 11 giugno 2019, n. 15596).
La Corte di cassazione ha ritenuto che:
– la previsione generale dell'art. 505 c.p.c. si limita a stabilire che l'assegnazione può farsi “nei limiti” e “secondo le regole” poi meglio esplicitate nei successivi capi, senza limitare affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate)
e 539 (oro e argento) c.p.c.;
– la modifica dell'art. 538 c.p.c. operata dalla riforma del 2006 ha soppresso nella struttura della norma “la pròtasi del periodo ipotetico contenuto nel secondo comma” (“se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione”) ma tale soppressione non consente affatto di ritenere che il legislatore abbia abrogato in ambito mobiliare l'istituto dell'assegnazione; è, invero, preferibile
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sostenere che il legislatore abbia operato solo al fine di consentire al giudice di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione;
– la tesi secondo cui la riforma degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c. dimostrerebbe l'intento del legislatore di “chiudere” la procedura esecutiva nel caso di vendita infruttuosa condurrebbe ad un esito “paradossale”; ove dovesse accedersi a tale ricostruzione, il debitore non potrebbe liberarsi dall'obbligazione nonostante sia proprietario di beni che il creditore è disposto ad accettare a titolo di datio in solutum.
3. L
a mancata fissazione dell'udienza
Con il secondo motivo le opponenti hanno dedotto che il provvedimento di assegnazione è stato adottato senza fissare previamente l'udienza per sentire le parti e consentire la proposizione di una opposizione.
Il motivo è infondato in fatto.
Nella procedura esecutiva all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato la richiesta di assegnazione è stata formulata dalla con l'istanza del 5.04.2023; dopo la CP_1 formulazione della stessa si sono tenute le udienze cartolari dell'11.07.2023, del 14.12.2023, del
14.02.2024, del 4.04.2024 all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che “le parti hanno depositato note ed insistono nelle loro richieste” ed ha disposto “ultimo rinvio al 06.06.24 con modalità cartolare e termine per note sino all'udienza” e come indicato nella ordinanza impugnata (“dato atto che l'udienza del 06.06.24 si svolge con modalità cartolare, che le parti hanno depositato note riportandosi alle loro richieste”) all'esito del deposito delle note in sostituzione d'udienza previste dall'art. 127 ter c.p.c. è stata emessa l'ordinanza impugnata.
Pertanto il provvedimento è stato emesso all'esito di una sequenza procedimentale sostitutiva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle udienze di cui le opponenti lamentano il mancato svolgimento.
4. I
l contenuto dell'ordinanza
Le opponenti lamentano che nel provvedimento non erano indicati:
a) l'assegnatario;
b) il creditore pignorante;
c) i creditori intervenuti;
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) il debitore ed eventualmente il terzo proprietario;
e) il bene assegnato;
f) il prezzo di assegnazione.
Anche in questo caso l'eccezione è infondata in fatto.
Il provvedimento ha un contenuto sintetico non possono nutrirsi dubbi su individuazione di tutti gli elementi richiesti poiché nello stesso provvedimento è indicato l'assegnatario che è CP_1 anche il creditore intervenuto, il bene assegnato (le quote pignorate), il valore di assegnazione
(valore dell'ultima vendita andata deserta); gli altri elementi (le generalità del creditore e delle debitrici) si desumono per relationem dal contenuto degli atti del procedimento.
5. Il mancato consenso del creditore procedente
Le opponenti hanno dedotto che l'aggiudicazione è stata disposta in violazione di quanto indicato dal creditore procedente poiché questi l'avv. Stefano Santarossa, aveva manifestato il suo benestare all'assegnazione delle quote pignorate alla a condizione che la medesima soddisfi integralmente il credito CP_1 vantato da costui, anche a titolo di creditore intervenuto (cfr atto di intervento del 24.02.2024)”, tanto da richiedere nelle conclusioni di “assegnare le quote pignorate alla come da istanza della CP_1 medesima, con contestuale condanna di quest'ultima al soddisfo integrale del credito vantato dall'avv. Santarossa e, quindi, tenuto conto altresì di quello di cui all'atto di intervento svolto il 24.01.2024”.
La proposizione di tale motivo di opposizione da parte delle debitrici è inammissibile poiché l'art. 505 c.p.c., è una norma dettata nell'interesse esclusivo dei creditori in quanto prescrive che l'assegnazione dei beni pignorati ad uno o più creditori procedenti o intervenuti può essere fatta soltanto se vi sia l'accordo di tutti, e la sua violazione non legittima, quindi, all'opposizione il debitore esecutato, in quanto la legge prevede che egli possa perdere il proprio diritto sui beni oggetto dell'esecuzione a seguito di un provvedimento di assegnazione anche nell'ipotesi di unico creditore procedente. Pertanto, l'opposizione proposta dal debitore adducendo la violazione predetta va dichiarata inammissibile.
Essendo infondati tutti i motivi l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
6. Spese
Le spese di questa fase seguono la soccombenza, in quanto l'introduzione della fase di merito con la riproposizione dei motivi di opposizione ha comportato lo svolgimento di una fase processuale che si è conclusa con il rigetto della opposizione e con la soccombenza della parte che aveva
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
provveduto ad introdurla, e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (indeterminabile - complessità minima) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
212/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna le opponenti al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opposta costituita che si liquidano in euro 5.810,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Civitavecchia 14 luglio 2025
Il Giudice
Francesco
Vigorito
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 212/2025 R.G. tra c.f. , nata a [...], il 3 maggio Parte_1 C.F._1
1956 ed ivi residente in [...] ed c.f. Parte_2
, nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Cisterna 13, rappresentate e difese dall'avv. Marcello Marchesi, c.f. , C.F._3 presso il cui studio in RA (RM), via Traversini 7, sono elettivamente domiciliate, giusta procura rilasciata su foglio separato anche per la presente fase di merito
- OPPONENTI-ATTRICI -
e con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167, C.F. CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, in Parte_3 virtù della procura speciale posta in calce alla memoria difensiva depositata dalla suddetta società in data 17.12.2024 nella procedura esecutiva n. R.G.E. 432/2021 Trib. Civitavecchia nonché anche della procura speciale posta in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Francesco Belli
(C.F. pec: ), elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Sandro Botticelli n. 1
- OPPOSTA - CONVENUTA – nonché
Avv. Stefano SANTAROSSA, nato a [...], il [...], c.f. C.F._5 contumace TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
-OPPOSTO - CONVENUTO -
e
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- dichiarare nulla/illegittima/inefficace, ovvero annullare, revocare, modificare e, comunque, privare di efficacia
l'ordinanza impugnata resa dal Giudice dell'Esecuzione, in data 6 giugno 2024 in RG 432/2021 E.M., del
Tribunale di Civitavecchia, comunicata in pari data e, per l'effetto, restituire gli atti al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Vinte le spese”.
Per la parte opposta costituita:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni formulate nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare tutte le domande avanzate nel merito dalle Sig.re ed nella loro citazione perché inammissibili e, in Parte_2 Parte_1 ogni caso, infondate in fatto e in diritto, confermando, all'uopo, l'ordinanza di assegnazione emessa in data
6.06.2024 in favore di a definitiva chiusura della procedura esecutiva n. R.G.E. 432/2021. CP_1
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. P remessa
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 le Sig.re e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa all'udienza del 6.06.2024 dal G.E. di questo Tribunale nella procedura esecutiva n. R.G.E.
432/2021, con la quale veniva disposta l'assegnazione delle quote sociali della di CP_2 proprietà delle debitrici, al creditore intervenuto chiedendo al G.E. di sospenderne CP_1
l'efficacia.
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sostenevano le opponenti che:
1) l a modifica dell'art. 538 c.p.c. introdotta con la riforma del 2006 ha eliminato, nell'esecuzione mobiliare, la possibilità, precedentemente riconosciuta al creditore, di domandare l'assegnazione satisfattiva, salvo che nell'ipotesi (residuale) disciplinata dall'art. 539 c.p.c. che prevede l'assegnazione (coattiva) dei preziosi, sicché l'ordinanza de qua appare illegittima per violazione degli artt. 12 preleggi, 532, 538 e 540 bis c.p.c.;
2) i l Giudice dell'esecuzione aveva violato il disposto dell'art. 530 c.p.c. avendo emesso il provvedimento impugnato senza fissare una nuova udienza ex art. 530 c.p.c., allo scopo di consentire, in merito alla nuova istanza di assegnazione avanzata dal creditore intervenuto, la c.d. attività di cognizione esecutiva, valutando se vi fossero opposizioni alla stessa;
3) l o stesso Giudice dell'esecuzione aveva violato il disposto dell'art. 507 c.p.c. poiché nel provvedimento impugnato non era indicato:
a) l'assegnatario;
b) il creditore pignorante;
c) i creditori intervenuti;
d) il debitore ed eventualmente il terzo proprietario;
e) il bene assegnato;
f) il prezzo di assegnazione;
4) i l provvedimento impugnato ignorava il disposto dell'art. 505 c.p.c. poiché ignorava il contenuto delle note di trattazione scritta, datate 4/4/2024, del creditore procedente, avv. Stefano
Santarossa, il quale “ha sempre manifestato il Suo benestare all'assegnazione delle quote pignorate alla
a condizione che la medesima soddisfi integralmente il credito vantato da costui, anche a titolo di creditore CP_1 intervenuto (cfr atto di intervento del 24.02.2024)”, tanto da richiedere nelle conclusioni di “assegnare le quote pignorate alla come da Istanza della medesima, con contestuale condanna di quest'ultima al CP_1 soddisfo integrale del credito vantato dall'avv. Santarossa e, quindi, tenuto conto altresì di quello di cui all'atto di intervento svolto il 24.01.2024”.
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità della opposizione per mancata CP_1 indicazione del pregiudizio subito a causa dei vizi procedurali lamentati e comunque il rigetto della opposizione nel merito.
All'udienza dell'11 giugno 2025 veniva dichiarata la contumacia dell'Avv. Stefano Santarosa;
questo Giudice invitava le parti a procedere alla discussione orale e tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella nuova formulazione.
2. L
'eccezione di inammissibilità della assegnazione satisfattiva.
Con il primo motivo di opposizione e hanno dedotto che Parte_2 Parte_1 la modifica dell'art. 538 c.p.c. ha eliminato, nell'esecuzione mobiliare, la possibilità, precedentemente riconosciuta al creditore, di domandare l'assegnazione satisfattiva, salvo che nell'ipotesi (residuale) disciplinata dall'art. 539 c.p.c. che prevede l'assegnazione (coattiva) dei preziosi.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione di discostarsi ha ritenuto che la modifica dell'art. 538 c.p.c. non ha prodotto l'effetto di abrogare l'istituto della assegnazione successiva dei beni mobili né ha inteso ridurne l'ambito applicativo ai soli casi in cui la espropriazione si svolga in relazione a titoli di credito, merci quotate, oro e gioielli. L'intenzione del legislatore, era quella di concedere al giudice la facoltà di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, quando la prosecuzione della liquidazione apparisse la soluzione più vantaggiosa (cfr. Cass. 11 giugno 2019, n. 15596).
La Corte di cassazione ha ritenuto che:
– la previsione generale dell'art. 505 c.p.c. si limita a stabilire che l'assegnazione può farsi “nei limiti” e “secondo le regole” poi meglio esplicitate nei successivi capi, senza limitare affatto l'assegnazione dei beni mobili alle sole ipotesi di cui agli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate)
e 539 (oro e argento) c.p.c.;
– la modifica dell'art. 538 c.p.c. operata dalla riforma del 2006 ha soppresso nella struttura della norma “la pròtasi del periodo ipotetico contenuto nel secondo comma” (“se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione”) ma tale soppressione non consente affatto di ritenere che il legislatore abbia abrogato in ambito mobiliare l'istituto dell'assegnazione; è, invero, preferibile
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sostenere che il legislatore abbia operato solo al fine di consentire al giudice di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione;
– la tesi secondo cui la riforma degli artt. 532, 538 e 540 bis c.p.c. dimostrerebbe l'intento del legislatore di “chiudere” la procedura esecutiva nel caso di vendita infruttuosa condurrebbe ad un esito “paradossale”; ove dovesse accedersi a tale ricostruzione, il debitore non potrebbe liberarsi dall'obbligazione nonostante sia proprietario di beni che il creditore è disposto ad accettare a titolo di datio in solutum.
3. L
a mancata fissazione dell'udienza
Con il secondo motivo le opponenti hanno dedotto che il provvedimento di assegnazione è stato adottato senza fissare previamente l'udienza per sentire le parti e consentire la proposizione di una opposizione.
Il motivo è infondato in fatto.
Nella procedura esecutiva all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato la richiesta di assegnazione è stata formulata dalla con l'istanza del 5.04.2023; dopo la CP_1 formulazione della stessa si sono tenute le udienze cartolari dell'11.07.2023, del 14.12.2023, del
14.02.2024, del 4.04.2024 all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che “le parti hanno depositato note ed insistono nelle loro richieste” ed ha disposto “ultimo rinvio al 06.06.24 con modalità cartolare e termine per note sino all'udienza” e come indicato nella ordinanza impugnata (“dato atto che l'udienza del 06.06.24 si svolge con modalità cartolare, che le parti hanno depositato note riportandosi alle loro richieste”) all'esito del deposito delle note in sostituzione d'udienza previste dall'art. 127 ter c.p.c. è stata emessa l'ordinanza impugnata.
Pertanto il provvedimento è stato emesso all'esito di una sequenza procedimentale sostitutiva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle udienze di cui le opponenti lamentano il mancato svolgimento.
4. I
l contenuto dell'ordinanza
Le opponenti lamentano che nel provvedimento non erano indicati:
a) l'assegnatario;
b) il creditore pignorante;
c) i creditori intervenuti;
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) il debitore ed eventualmente il terzo proprietario;
e) il bene assegnato;
f) il prezzo di assegnazione.
Anche in questo caso l'eccezione è infondata in fatto.
Il provvedimento ha un contenuto sintetico non possono nutrirsi dubbi su individuazione di tutti gli elementi richiesti poiché nello stesso provvedimento è indicato l'assegnatario che è CP_1 anche il creditore intervenuto, il bene assegnato (le quote pignorate), il valore di assegnazione
(valore dell'ultima vendita andata deserta); gli altri elementi (le generalità del creditore e delle debitrici) si desumono per relationem dal contenuto degli atti del procedimento.
5. Il mancato consenso del creditore procedente
Le opponenti hanno dedotto che l'aggiudicazione è stata disposta in violazione di quanto indicato dal creditore procedente poiché questi l'avv. Stefano Santarossa, aveva manifestato il suo benestare all'assegnazione delle quote pignorate alla a condizione che la medesima soddisfi integralmente il credito CP_1 vantato da costui, anche a titolo di creditore intervenuto (cfr atto di intervento del 24.02.2024)”, tanto da richiedere nelle conclusioni di “assegnare le quote pignorate alla come da istanza della CP_1 medesima, con contestuale condanna di quest'ultima al soddisfo integrale del credito vantato dall'avv. Santarossa e, quindi, tenuto conto altresì di quello di cui all'atto di intervento svolto il 24.01.2024”.
La proposizione di tale motivo di opposizione da parte delle debitrici è inammissibile poiché l'art. 505 c.p.c., è una norma dettata nell'interesse esclusivo dei creditori in quanto prescrive che l'assegnazione dei beni pignorati ad uno o più creditori procedenti o intervenuti può essere fatta soltanto se vi sia l'accordo di tutti, e la sua violazione non legittima, quindi, all'opposizione il debitore esecutato, in quanto la legge prevede che egli possa perdere il proprio diritto sui beni oggetto dell'esecuzione a seguito di un provvedimento di assegnazione anche nell'ipotesi di unico creditore procedente. Pertanto, l'opposizione proposta dal debitore adducendo la violazione predetta va dichiarata inammissibile.
Essendo infondati tutti i motivi l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
6. Spese
Le spese di questa fase seguono la soccombenza, in quanto l'introduzione della fase di merito con la riproposizione dei motivi di opposizione ha comportato lo svolgimento di una fase processuale che si è conclusa con il rigetto della opposizione e con la soccombenza della parte che aveva
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provveduto ad introdurla, e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (indeterminabile - complessità minima) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
212/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna le opponenti al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opposta costituita che si liquidano in euro 5.810,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Civitavecchia 14 luglio 2025
Il Giudice
Francesco
Vigorito
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