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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 458 / 2023 avente ad oggetto Obbligo contributivo del datore di lavoro promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE VERNUCCIO C.F._1
( ) e dall'avv. FRANCESCO BAGLIERI ( , con C.F._2 C.F._3
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 ,il dott. ha proposto opposizione Parte_1
-previa sospensiva- avverso l'avviso di addebito n.597 2022 000234858 notificato in data
14/01/2023 per il pagamento di €.2.893,63 a titolo di contributi e sanzioni da versare alla
Gestione Commercianti periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022.
L'opponente , mediante rituale opposizione (art.24 comma 5 D.lgs n.46/1999), contesta l'esistenza dell'obbligo contributivo per non essere un imprenditore ma un disegnatore grafico web e quindi un lavoratore autonomo , e come tale iscritto alla Gestione Separata dell' , e CP_1
pagato i contributi previdenziali anno 2021.Contesta anche i difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni.
Si è costituito l' rilevando l'infondato il ricorso, e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione .
La causa è istruita su base documentale e prova testimoniale, e previa udienza del 24/03/2025
sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta .
Ritenuto che i dati formali che sia iscritto da febbraio 2021 alla Camera di Parte_1
Commercio di Ragusa come piccolo imprenditore per l'attività di disegnatore grafico (codice
ATECO 741029) come da visura C.C.I.A (all.3 memoria ) da sola non è decisiva per CP_1 qualificare l'opponente come imprenditore commerciale .
In materia ,la legge che regola l'iscrizione presso la gestione artigiani e commercianti.
(art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ,che sostituisce l'art 29 comma 1 l.
3/6/1975 n. 160) prevede che « L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
2 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o di autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.»
L' iscrizione alla gestione commercianti è quindi giustificata dove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali
L'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti non può giustificarsi sic et simpliciter attraverso la circostanza che lo stesso risulta iscritto alla Camera di Commercio: la prova dell'esercizio dell'attività commerciale del ricorrente che realizza grafici web deve riguardare oltre la titolarità anche l'organizzazione effettiva dell'attività in forma d'impresa e la produzione di reddito.
L' (attore in senso sostanziale) non ha provato concretamente l'esercizio diretto del CP_1
ricorrente all'attività d'impresa per la realizzazione di siti web ,la quale non può desumersi dal dato formale dell'iscrizione alla camera di Commercio come piccolo imprenditore.
Da quanto riferito dai testimoni escussi ( , testi di parte Testimone_1 Testimone_2
ricorrente-udienza del 19-02-2024 ) è emerso che il ricorrente ha realizzato la grafica dei siti web delle ditte per incarico della società Il Brandificio Parte_2
srl ,la quale poi curava la programmazione del sito web e che il ricorrente per tale attività è stato pagato. E' emerso,inoltre , che il ricorrente ha realizzato la grafica del sito web di Asso
Consum ed ha ricevuto un corrispettivo di circa €.1.000,00.
A ciò si aggiunge che dai documenti contabili – PPPF 2022 anno d'imposta 2021, F24 anno
2021 e foglio riepilogo tributi sezione (all12-all..4-all.5 ricorso)- risulta che il CP_1 ricorrente per la sua attività di grafico per l'anno 2021 ha prodotto un reddito di €.9.996,00
(rigo RR5) e ha pagato i contributi alla Gestione separata (causale contributo pxx) per un importo complessivo di €.2.616,88.
Nella fattispecie, l' non ha provato l'organizzazione in forma d'impresa dell'attività CP_1
del ricorrente , il quale risulta essere un libero professionista che si occupa della grafica delle pagine web e iscritto alla gestione separata dell' e per l'anno 2021 ha pagato i relativi CP_1
contributi calcolati sul reddito prodotto.
3 L'avviso di addebito è ,quindi, illegittimo e i contributi richiesti non dovuti atteso che il ricorrente è un lavoratore autonomo e non un imprenditore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) annulla l'avviso di addebito impugnato,
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €.43,00 per esborsi, CP_1
€. 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv.Vernuccio Salvatore e all'avv.Battaglia Francesco, difensori antistatari.
Ragusa, 9 aprile 2025.
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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