Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 12/06/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2025, proposto da
ST RU AN, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Moretta, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 887;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
NA AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, AN D'Orta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
del provvedimento n. 21511 del 14.03.2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Giochi e Tabacchi, con cui è stato autorizzato il trasferimento della rivendita ordinaria n. 51 dalla sede di Via Ulisse Prota Giurleo n. 66/A alla nuova sede in Napoli, Via Cupa Vicinale dell’Olivo n. 1; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Campania e di NA AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva di essere titolare della rivendita ordinaria n. 388, ubicata in Napoli, Via Argine n. 585;
- che, col provvedimento in epigrafe, l’Amministrazione autorizzava il trasferimento della rivendita ordinaria n. 51 dalla sede di Via Ulisse Prota Giurleo n. 66/A alla nuova sede in Napoli, Via Cupa Vicinale dell’Olivo n. 1, cioè a circa 190 mt. dalla rivendita di essa ricorrente;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, atteso che – come si evince dalla perizia giurata allegata – la rivendita del controinteressato è a 190 metri da quella della ricorrente; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; 3) eccesso di potere per carenza di motivazione, atteso che la p.a. non motiva in modo puntuale sulla verifica della distanza tra le rivendite; 4) l’assenza di istruttoria completa e imparziale, l’omissione di comunicazione e la violazione della normativa tecnica si pongono in contrasto con i principi di correttezza e imparzialità amministrativa;
Rilevato che l’Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 23.05.2025, che in data 10.01.2025 i funzionari dell’ADM redigevano verbale di sopralluogo per la verifica delle distanze intercorrenti tra il locale proposto per il trasferimento e la rivendita ordinaria controinteressata; da detto esame, la distanza è risultata pari a metri 237, prendendo in considerazione, fra diversi percorsi, quello ritenuto rispettoso delle disposizioni di cui alla Circolare ADM n. 4126 del 27/03/2013 nonché di quanto stabilito dagli artt. 140 e 190 del Codice della Strada (sicurezza stradale ed utilizzo strisce pedonali); pertanto, proseguiva l’Amministrazione, risultava rispettato tanto il requisito della distanza massima di cui all’art.10 comma 5-bis del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, tra la sede originaria e la nuova sede proposta (metri 900 inferiore al massimo di metri 2.000), tanto il requisito della distanza minima tra la nuova sede proposta e la rivendita più vicina (metri 237 rispetto ad un minimo di metri 200); inoltre, nel Comune di Napoli non era stato raggiunto il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti, ragion per cui risultava, altresì, rispettato il requisito di cui all’art. 2 comma 3 del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021;
- che, in memoria depositata in data 6.6.2025 il controinteressato eccepiva che sia dalla propria perizia, sia dai rilievi della p.a., la distanza era o di 235 o di 237 mt, dunque ben superiore al minimo prescritto (220 mt) perché occorreva considerare che l’unico percorso pedonale legittimo è quello che prevede l’attraversamento sulle strisce pedonali;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, in sede di Istruzioni indirizzate agli organi periferici (determinazione del 27 marzo 2013, in atti) l’Agenzia dei Monopoli ha previsto che: “La distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve, determinato nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, secondo le seguenti prescrizioni: a) Per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria; b) La misurazione delle distanze tra i locali deve essere effettuata fra gli assi dei rispettivi ingressi”;
- che, pertanto, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi va determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve, dovendosi intendere per questo il tragitto che viene ordinariamente percorso mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme della circolazione (così T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, n. 232/2019); sicché, per calcolare la distanza tra i rivenditori bisogna quindi prendere in considerazione il percorso pedonale obbligatoriamente imposto e, al momento della verifica condotta, non poteva che aversi riguardo alle strisce pedonali esistenti all'incrocio tra le due vie interessate e obbligate per raggiungere l'attività interessata e la relativa presenza di altra attività autorizzata alla vendita, la cui vicinanza è valida a determinare il diniego dell'autorizzazione (così T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, n. 1294/2020);
- che, come si evince dalle difese della p.a. e della parte controinteressata, la distanza tra i due esercizi è risultata essere o di 235 o di 237 mt, dunque ben superiore al minimo prescritto (220 mt) perché occorreva considerare che l’unico percorso pedonale legittimo è quello che prevede l’attraversamento sulle strisce pedonali;
- che tale assunto non è smentito dalla perizia di parte ricorrente, in cui si afferma testualmente “ A circa 75 mt dalla partenza, dehors compreso, e precisamente in prossimità dell’inizio dell’aiuola presente sul marciapiede che divide le due carreggiate di via Argine, sentendomi in piena sicurezza essendomi allontanato dalla rotonda ivi esistente ho deciso di attraversare in modo perpendicolare la carreggiata e raggiungere il marciapiede che porta alla rivendita ordinaria n. 388… ”;
- che, pertanto, dalla perizia di parte ricorrente si evince con chiarezza che la misurazione è stata effettuata senza considerare l’attraversamento sulle strisce in prossimità del semaforo, come invece – correttamente – effettuato dall’Amministrazione resistente (si veda la relazione allegata alla memoria depositata in data 23.05.2025);
- che, quanto all’istallazione di altre strisce pedonali, queste ultime – come si evince dalla documentazione depositata da parte controinteressata in data 6.06.2025 – sono state erroneamente apposte e vanno rimosse;
- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 2485 dell’anno 2025;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO