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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 683 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO GIACOMO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
21/05/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
““Emiparesi sinistra da ictus cerebri in encefalopatia vascolare. Poliartropatia artrosica.
Incontinenza urinaria.”
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata agli atti, riconosce la ricorrente invalida civile nella misura del 67% -99%. Non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennizzo oggetto del ricorso.
Si confermano i giudizi medico-legali formulati dalle Commissioni CML Agrigento ed il CP_2
giudizio relativo alla condizione di invalidità civile formulato dal CTU in ATPO.
La ricorrente, infatti, presenta deambulazione autonoma con zoppia con passaggi posturali autonomi. Non emergono in sede di valutazione medico-legale deficit cognitivi. In atto non è documentata alcuna condizione di impossibilità per la stessa di svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita e/o impossibilità nella deambulazione autonoma. La peritata presenta una condizione di invalidità civile con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura medio grave.
L'obiettività rilevata in data 23/01/2025 è sovrapponibile a quanto documentato dai sanitari nella seduta medico-legale del 09/11/2022: “Orientata e collaborante. Arto superiore sinistro con impotenza funzionale. Andatura falciante”. Alla visita in ATPO: “Soggetto in condizioni di salute generale compatibili con l'età anagrafica, cute e mucose visibili nella norma, discretamente orientata e collaborante, eloquio coerente e povero. Note artrosiche ad incidenza funzionale. Esiti di emiparesi sx ad incidenza funzionale. Movimenti delle grosse e medie articolazioni limitarti ai gradi medi.
Deambulazione autonoma con zoppia ed appoggio. Strabismo.”
Non sussistono i benefici sanitari per il riconoscimento di una condizione di invalidità civile nella misura del 100% con diritto a beneficiare dell'indennizzo di accompagnamento.
Si conclude riconoscendo la peritata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio grave (L. 509/88 e L. 124/98) nella misura del 67% 99%. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquiate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquiate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO GIACOMO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
21/05/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
““Emiparesi sinistra da ictus cerebri in encefalopatia vascolare. Poliartropatia artrosica.
Incontinenza urinaria.”
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata agli atti, riconosce la ricorrente invalida civile nella misura del 67% -99%. Non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennizzo oggetto del ricorso.
Si confermano i giudizi medico-legali formulati dalle Commissioni CML Agrigento ed il CP_2
giudizio relativo alla condizione di invalidità civile formulato dal CTU in ATPO.
La ricorrente, infatti, presenta deambulazione autonoma con zoppia con passaggi posturali autonomi. Non emergono in sede di valutazione medico-legale deficit cognitivi. In atto non è documentata alcuna condizione di impossibilità per la stessa di svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita e/o impossibilità nella deambulazione autonoma. La peritata presenta una condizione di invalidità civile con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura medio grave.
L'obiettività rilevata in data 23/01/2025 è sovrapponibile a quanto documentato dai sanitari nella seduta medico-legale del 09/11/2022: “Orientata e collaborante. Arto superiore sinistro con impotenza funzionale. Andatura falciante”. Alla visita in ATPO: “Soggetto in condizioni di salute generale compatibili con l'età anagrafica, cute e mucose visibili nella norma, discretamente orientata e collaborante, eloquio coerente e povero. Note artrosiche ad incidenza funzionale. Esiti di emiparesi sx ad incidenza funzionale. Movimenti delle grosse e medie articolazioni limitarti ai gradi medi.
Deambulazione autonoma con zoppia ed appoggio. Strabismo.”
Non sussistono i benefici sanitari per il riconoscimento di una condizione di invalidità civile nella misura del 100% con diritto a beneficiare dell'indennizzo di accompagnamento.
Si conclude riconoscendo la peritata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio grave (L. 509/88 e L. 124/98) nella misura del 67% 99%. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquiate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquiate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini