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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2649/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Palmi, via Orto Fazio, n. 12, presso lo studio legale Parte_1
Antonio Cotronei (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 ntia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE Oggetto: Riconoscimento benefici di cui all'art. 80, c. 3, L. 388/2000 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 25/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Ente previdenziale il 28.05.2018 e notificato il 4.06.2018, con cui veniva rigettata la domanda avanzata all' per ottenere il trattamento pensionistico previsto dalla L. 388/2000. CP_1
Tu premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ed in totale accoglimento del corrente ricorso, accertare e quindi giudizialmente dichiarare il possesso, da parte della ricorrente, di ognuno dei requisiti previsti dalla Legge 388/00, articolo 80 comma 3, e conseguentemente sentenziare per la correlata maggiorazione contributiva dalla medesima Legge prevista.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva si CP_1 dichiarasse la cessata materia del contendere. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
1 2. L' previdenziale ha dimostrato di aver provveduto a riconoscere il beneficio richiesto dal CP_2 rico e, corrispondendo le somme per ricostruire la prestazione domandata.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, in occasione del soddisfacimento dell'interesse di parte ricorrente, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite sono compensate per metà e, nel residuo in ragione del principio di soccombenza virtuale sono liquidate come in dispositivo.
5. Il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio viene liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna per la residua parte, al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessiv 00€ da corrispondere in favore dell'Erario;
- liquida con separato decreto il compenso del difensore di parte ricorrente.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Palmi, via Orto Fazio, n. 12, presso lo studio legale Parte_1
Antonio Cotronei (PEC: che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 ntia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE Oggetto: Riconoscimento benefici di cui all'art. 80, c. 3, L. 388/2000 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, in riassunzione, depositato in cancelleria il 25/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Ente previdenziale il 28.05.2018 e notificato il 4.06.2018, con cui veniva rigettata la domanda avanzata all' per ottenere il trattamento pensionistico previsto dalla L. 388/2000. CP_1
Tu premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ed in totale accoglimento del corrente ricorso, accertare e quindi giudizialmente dichiarare il possesso, da parte della ricorrente, di ognuno dei requisiti previsti dalla Legge 388/00, articolo 80 comma 3, e conseguentemente sentenziare per la correlata maggiorazione contributiva dalla medesima Legge prevista.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva si CP_1 dichiarasse la cessata materia del contendere. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
1 2. L' previdenziale ha dimostrato di aver provveduto a riconoscere il beneficio richiesto dal CP_2 rico e, corrispondendo le somme per ricostruire la prestazione domandata.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, in occasione del soddisfacimento dell'interesse di parte ricorrente, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite sono compensate per metà e, nel residuo in ragione del principio di soccombenza virtuale sono liquidate come in dispositivo.
5. Il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio viene liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna per la residua parte, al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessiv 00€ da corrispondere in favore dell'Erario;
- liquida con separato decreto il compenso del difensore di parte ricorrente.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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