TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Carmelo Terranova;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in Controparte_2 persona del suo presidente pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- Resistenti -
E CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentate Controparte_4
pro tempore;
- convenute contumaci -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 900002410 74000 e alla sottostante cartella di pagamento n. 292 2017 0005136415 000, nonché agli avvisi di addebito nn. 592 2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533 000, 592 2013
0000107808 000, 592 2013 0000572101 000, 592 2013 0000683600 000, 592 2013
0000861815 000, 592 2015 0001075269 000, 592 2016 0000137164 000, 592 2016
0000591551 000, 592 2016 0000713057 000, 592 2016 0000941214 000, 592 2016
0001539141 000, 592 2016 0001594739 000, 592 2016 0001618591 000 e 592 2017
0000280788 000. Tutti gli atti impositivi hanno ad oggetto contributi IVS, premi CP_2
e D.M. 10.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto l'intervento pagamento dei crediti oggetto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito indicati e, pertanto, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dalla data di notifica delle cartelle esattoriali.
Si sono costituti in giudizio sia l' che l' , eccependo la tardività CP_1 CP_2 dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Pur ritualmente evocati, non si sono costituiti la e l' CP_3 CP_4
.
[...]
L'udienza del 16 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Eccezione di pagamento.
E' manifestamente infondato il motivo di opposizione relativo all'affermato pagamento dei crediti portati dall'intimazione di pagamento.
Invero, vale ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
2 Nella specie, non ha dato prova dell'effettivo pagamento delle Parte_1
somme dovute, né è individuabile alcuna normativa in base alla quale lo stesso sia esentato dal conservare la relativa prova.
3. Cartella esattoriale pagamento n. 292 2017 0005136415 000.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
3 l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile
d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva -
4 per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione
d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, è lo stesso ricorrente ad affermare di aver ricevuto il 5 maggio
2022, l'intimazione di pagamento opposta, costituente il primo atto interruttivo ricevuto, pertanto l'opposizione al ruolo è intempestiva e, dunque, parte ricorrente è decaduta la parte dal far valere l'eventuale prescrizione maturata prima di tale data, considerando che il termine ultimo per l'introduzione della tempestiva opposizione era il 14 giugno
2022.
4. Avvisi di addebito nn. 592 2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533
000, 592 2013 0000107808 000, 592 2013 0000572101 000, 592 2013
5 0000683600 000, 592 2013 0000861815 000, 592 2015 0001075269 000,
592 2016 0000137164 000.
Con riferimento agli atti impositivi de quibus, va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalle date di notifica documentate.
Dalla produzione dell' (e come dallo stesso ente affermato), infatti, emerge CP_1 che: l'avviso di addebito n. 592 2012 0000510452 000 è stato notificato il 7 agosto
2012; l'avviso di addebito 592 20123 0000880533 000 è stato notificato il 30 ottobre
2012; l'avviso di addebito 592 2013 0000107808 000 è stato notificato il 5 aprile 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000572101 000 è stato notificato il 9 ottobre 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000683600 000 è stato notificato il 13 dicembre 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000861815 000 è stato notificato il 7 gennaio 2014;
l'avvio di addebito n. 592 2015 0001075269 000 è stato notificato il 21 dicembre 2015;
l'avviso di addebito n. 592 2016 0000137164 000 è stato notificato il 13 maggio 2016.
Orbene, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito opposti.
Ed infatti, tra le date di notifica riportate degli atti impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (5 maggio 2022), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che l' abbia validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi CP_1
della stessa.
6 A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
In proposito, va sottolineato come non abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL
183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , posto che il termine di CP_1
7 prescrizione, in considerazione di tali periodi, è spirato al più tardi, con riferimento all'ultimo avviso di addebito, il 19 marzo 2022.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima (per la parte corrispondente) e va pertanto annullata in parte qua.
5. Avvisi di addebito n. 592 2016 0000591551 000, 592 2016 0000713057
000, 592 2016 0000941214 000, 592 2016 0001539141 000, 592 2016
0001594739 000, 592 2016 0001618591 000 e 592 2017 0000280788 000.
Diversamente, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione dei restanti avvisi di addebito opposti.
Invero, l'avviso 592 2016 0000591551 000 è stato notificato il 2 luglio 2016; il n. 592 2016 0000713057 000 il 27 agosto 2016; il 592 2016 0000941214 000 è stato notificato il 7 novembre 2016; il n. 592 2016 0001539141 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito n. 592 2016 0001594739 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito 592 2016 0001618591 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito n. 592 2017 0000280788 000 è stato notificato il 2 ottobre 2017.
Nessuna contestazione è stata mossa circa l'effettivo recepimento delle notifiche e sulla loro regolarità.
Sulla mancata maturazione della prescrizione, hanno influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , posto che il CP_1
termine di prescrizione, in considerazione di tali periodi, sarebbe spirato, con riferimento all' avviso di addebito per primo notificato (592 2016 0000591551 000), il 9 maggio 2022. Sicché la notifica dell'intimazione di pagamento ha impedito l'estinzione dei crediti.
8
6. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate nei rapporti tra il ricorrente e l' . Mentre, nei rapporti tra e CP_1 Parte_1
l' , per l'unica cartella di pagamento di competenza dell'ente, la regolamentazione CP_2
delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso la cartella di pagamento n. 292 2017 0005136415 000; dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito nn. 592
2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533 000, 592 2013 0000107808 000, 592
2013 0000572101 000, 592 2013 0000683600 000, 592 2013 0000861815 000, 592
2015 0001075269 000, 592 2016 0000137164 000;
CP_ dichiara, per l'effetto, insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, l' e le parti CP_1
contumaci; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_2 processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 886,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 10 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Carmelo Terranova;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in Controparte_2 persona del suo presidente pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- Resistenti -
E CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentate Controparte_4
pro tempore;
- convenute contumaci -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 900002410 74000 e alla sottostante cartella di pagamento n. 292 2017 0005136415 000, nonché agli avvisi di addebito nn. 592 2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533 000, 592 2013
0000107808 000, 592 2013 0000572101 000, 592 2013 0000683600 000, 592 2013
0000861815 000, 592 2015 0001075269 000, 592 2016 0000137164 000, 592 2016
0000591551 000, 592 2016 0000713057 000, 592 2016 0000941214 000, 592 2016
0001539141 000, 592 2016 0001594739 000, 592 2016 0001618591 000 e 592 2017
0000280788 000. Tutti gli atti impositivi hanno ad oggetto contributi IVS, premi CP_2
e D.M. 10.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto l'intervento pagamento dei crediti oggetto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito indicati e, pertanto, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dalla data di notifica delle cartelle esattoriali.
Si sono costituti in giudizio sia l' che l' , eccependo la tardività CP_1 CP_2 dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Pur ritualmente evocati, non si sono costituiti la e l' CP_3 CP_4
.
[...]
L'udienza del 16 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Eccezione di pagamento.
E' manifestamente infondato il motivo di opposizione relativo all'affermato pagamento dei crediti portati dall'intimazione di pagamento.
Invero, vale ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
2 Nella specie, non ha dato prova dell'effettivo pagamento delle Parte_1
somme dovute, né è individuabile alcuna normativa in base alla quale lo stesso sia esentato dal conservare la relativa prova.
3. Cartella esattoriale pagamento n. 292 2017 0005136415 000.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
3 l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile
d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva -
4 per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione
d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, è lo stesso ricorrente ad affermare di aver ricevuto il 5 maggio
2022, l'intimazione di pagamento opposta, costituente il primo atto interruttivo ricevuto, pertanto l'opposizione al ruolo è intempestiva e, dunque, parte ricorrente è decaduta la parte dal far valere l'eventuale prescrizione maturata prima di tale data, considerando che il termine ultimo per l'introduzione della tempestiva opposizione era il 14 giugno
2022.
4. Avvisi di addebito nn. 592 2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533
000, 592 2013 0000107808 000, 592 2013 0000572101 000, 592 2013
5 0000683600 000, 592 2013 0000861815 000, 592 2015 0001075269 000,
592 2016 0000137164 000.
Con riferimento agli atti impositivi de quibus, va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalle date di notifica documentate.
Dalla produzione dell' (e come dallo stesso ente affermato), infatti, emerge CP_1 che: l'avviso di addebito n. 592 2012 0000510452 000 è stato notificato il 7 agosto
2012; l'avviso di addebito 592 20123 0000880533 000 è stato notificato il 30 ottobre
2012; l'avviso di addebito 592 2013 0000107808 000 è stato notificato il 5 aprile 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000572101 000 è stato notificato il 9 ottobre 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000683600 000 è stato notificato il 13 dicembre 2013;
l'avviso di addebito n. 592 2013 0000861815 000 è stato notificato il 7 gennaio 2014;
l'avvio di addebito n. 592 2015 0001075269 000 è stato notificato il 21 dicembre 2015;
l'avviso di addebito n. 592 2016 0000137164 000 è stato notificato il 13 maggio 2016.
Orbene, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito opposti.
Ed infatti, tra le date di notifica riportate degli atti impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (5 maggio 2022), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che l' abbia validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi CP_1
della stessa.
6 A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
In proposito, va sottolineato come non abbiano influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL
183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , posto che il termine di CP_1
7 prescrizione, in considerazione di tali periodi, è spirato al più tardi, con riferimento all'ultimo avviso di addebito, il 19 marzo 2022.
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima (per la parte corrispondente) e va pertanto annullata in parte qua.
5. Avvisi di addebito n. 592 2016 0000591551 000, 592 2016 0000713057
000, 592 2016 0000941214 000, 592 2016 0001539141 000, 592 2016
0001594739 000, 592 2016 0001618591 000 e 592 2017 0000280788 000.
Diversamente, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione dei restanti avvisi di addebito opposti.
Invero, l'avviso 592 2016 0000591551 000 è stato notificato il 2 luglio 2016; il n. 592 2016 0000713057 000 il 27 agosto 2016; il 592 2016 0000941214 000 è stato notificato il 7 novembre 2016; il n. 592 2016 0001539141 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito n. 592 2016 0001594739 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito 592 2016 0001618591 000 è stato notificato il 21 dicembre 2016; l'avviso di addebito n. 592 2017 0000280788 000 è stato notificato il 2 ottobre 2017.
Nessuna contestazione è stata mossa circa l'effettivo recepimento delle notifiche e sulla loro regolarità.
Sulla mancata maturazione della prescrizione, hanno influito i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , posto che il CP_1
termine di prescrizione, in considerazione di tali periodi, sarebbe spirato, con riferimento all' avviso di addebito per primo notificato (592 2016 0000591551 000), il 9 maggio 2022. Sicché la notifica dell'intimazione di pagamento ha impedito l'estinzione dei crediti.
8
6. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate nei rapporti tra il ricorrente e l' . Mentre, nei rapporti tra e CP_1 Parte_1
l' , per l'unica cartella di pagamento di competenza dell'ente, la regolamentazione CP_2
delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo avverso la cartella di pagamento n. 292 2017 0005136415 000; dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito nn. 592
2012 0000510452 000, 592 20123 0000880533 000, 592 2013 0000107808 000, 592
2013 0000572101 000, 592 2013 0000683600 000, 592 2013 0000861815 000, 592
2015 0001075269 000, 592 2016 0000137164 000;
CP_ dichiara, per l'effetto, insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente, l' e le parti CP_1
contumaci; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_2 processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 886,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 10 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
9