Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
AR MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere IO PALAZZO Consigliere - relatore Carola CORRADO Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti ai n.ri 60244 del ruolo generale, promosso da:
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- appellante -
contro
- AT BR nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), e residente a [...],
(c.f. [...]p.e.c.
domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n. 18 (studio certificata dianzi indicato.
appellato nonché da:
- AT BR, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,
appellante incidentale contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.,
- appellati incidentali -
per la riforma della sentenza n. 200/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, depositata il 22 luglio 2022.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi con CI IN e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore Cons.
IO ZO, il Vice Procuratore generale dr.ssa Giulia de CI per appellante principale, nonché appellata incidentale, e Iaria per dott.
ZZ.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 200/2022, depositata il 22 luglio 2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha respinto la domanda di condanna proposta dalla locale Procura regionale nei confronti del dott. ZZ, cui era stato contestato di avere cagionato, in concorso con altro medico (prof. BE), un danno erariale indiretto di cui erano dipendenti, risultata soccombente, unitamente ai predetti medici, nel giudizio civile risarcitorio intentato da una paziente per le complicanze post-operatorie derivate da asserite imperizie commesse dai di tiroidectomia totale a cui si era sottoposta in data 1 aprile 2003 presso la II unità operativa di Chirurgia generale della predetta Azienda (sentenze del Tribunale di Pisa 12 novembre 2014, n. 1449 e 15 luglio 2019, n. 705).
1.1. Secondo la prospettazione della Procura regionale attrice, nel caso di specie il danno erariale, quantificato in complessivi 40.000,00, e imputato al menzionato dott. ZZ nella misura di 10.000,00 in ragione del ritenuto minore apporto causale alla determinazione del danno in questione, era da ravvisarsi nella quota, pari cento, della somma, pari a 50.000,00, corrisposto, in ragione della franchigia esistente nel contratto di assicurazione, alla , che aveva provveduto a pagare alla paziente in questione il risarcimento dovuto in base alle succitate sentenze di condanna del giudice ordinario, al netto di quanto già dalla stessa percepito per il medesimo titolo
-
garanzia dal dott. ZZ nel giudizio civile risarcitorio in cui 29.052,32.
1.2. In particolare, il Giudice di prime cure, premesso che materiale sussistenza dei fatti e il riparto delle relative responsabilità risulta acclarato in modo pacifico Procura erariale, che il convenuto ha liquidato, a titolo di risarcimento, la somma di 29.052,32 alla vittima del sinistro, per il tramite della propria ascrivibile al convenuto del danno in totale cagionato alla vittima, detratta la da (che sarebbe pari a 21.789,24)
della sentenza), ha rigettato la domanda per assenza di danno, in quanto la quota parte imputata dalla Procura regionale al dott.
ZZ - determinazione ritenuta corretta in ragione della giovane età, della scarsa esperienza e del ruolo di secondo operatore risulta completamente assorbita dal pagamento effettuato dalla sua impresa assicuratrice.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 20 settembre 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ha impugnato la predetta sentenza siccome ritenuta errata e ingiusta e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento delle seguenti conclusioni:
Ospedaliero-RI PI della somma di 10.000,00 ovvero ad altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese del giudizio.
2.1 Errata ricostruzione dei fatti di causa ed omessa valutazione della documentazione probatoria in atti da parte del giudice di prime cure. Illogicità. Travisamento dei fatti regionale appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe travisato i fatti di causa obliterando:
- da un lato, che cento ( 40.000,00) della franchigia complessivamente sopportata 50.000,00) costituisca il danno risarcibile e vada posto in immediata e diretta correlazione al comportamento gravemente colposo dei componenti dell'equipe medico-sanitaria che sottopose all'intervento principale);
-
pubblico che, nella specie, non ammonta (più) ad 87.156,96 bensì alla sola quota rimasta effettivamente e definitivamente a carico delle casse pubbliche, pari, come detto, alla somma liquidata a titolo di franchigia, al cui ristoro i soggetti coinvolti sono chiamati a rispondere nella sede deputata al relativo esame. di appello principale)
2.1.1.
sarebbe affetto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in Azienda sarebbe pari a 21.789,24, che non fornirebbe ragioni di tale riconducibilità, inespresse e mai esplicitate neppure dal giudice civile che, come riferito, ha emesso provvedimento di condanna in solido fra le parti. di appello principale).
3. Con atto di citazione in appello incidentale, ritualmente notificato e depositato il 14 novembre 2022, la sentenza de qua è stata impugnata lamenta erroneità in parte qua per i motivi che vengono qui fatti valere, e, pertanto, accoglimento delle seguenti conclusioni:
si chiede che codeste Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti accoglimento del presente appello incidentale; con vittoria di spese di lite. .
Sulla mancanza di antigiuridicità rappresenta che nel caso di specie la condotta del proprio assistito non potrebbe in alcun modo assumere connotati di antigiuridicità atteso che egli ha solo svolto, del tutto correttamente, una mera attività censurata nel giudizio civile e men che meno nel presente giudizio. (pag. 5 3.1.1. Considerato, inoltre, che il danno erariale indiretto per cui è applicazione di una sutura inadeguatamente eseguita sutura sia stata esclusivamente effettuata dal Prof. BE, difetterebbe nella specie anche il nesso causale tra la condotta del proprio assistito e tale danno.
3.1.2. Neppure sarebbe configurabile nella specie una responsabilità indiretta del dott. ZZ, avendo egli del tutto legittimamente fatto affidamento sulla conformità del comportamento del prof. BE ai canoni di diligenza professionale e di capacità di ordine tecnico professionale attesi, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, posto
dichiarazione agli atti del presente giudizio che è risultato conforme e corretto, non ravvisando dunque alcun motivo per dubitare del suo operato quale primo operatore citazione in appello incidentale).
3.1.3. Risulterebbe, dunque, evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, pur riconoscendo che erano ravvisabili nella specie la giovane età, la scarsa esperienza e il ruolo di secondo operatore del proprio assistito, elementi questi che avrebbero dovuto proprio assistito una condotta colpevole, ha tuttavia affermato che, ulteriori
presupposti della responsabilità erariale 3.1.4 ritiene, quindi, che ma con diversa motivazione e cioè accertandosi la non antigiuridicità e quindi la non colpevolezza della condotta del dott. ZZ.
appello incidentale).
3.2. Sulla mancanza di colpevolezza la difesa del dott. ZZ lamenta che né la Procura regionale attrice né, tantomeno, il Giudice di prime cure indicano gli elementi fattuali al proprio assistito.
3.2.1. dr.
ZZ BR, la Procura regionale attrice non avrebbe provato nel caso di specie che il proprio assistito aveva commesso un errore inescusabile, quale derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e delle linee guida fondamentali attinenti alla professione medica, ovvero che il medesimo aveva assunto un comportamento del tutto imprudente, anomalo o inadeguato, così che tale comportamento rappresentasse obiettivamente una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica attesi dagli esercenti la professione in questione.
Dunque, conclude sul punto la difesa in esame, dunque in cosa sarebbe consistita la colpa grave del dott. ZZ atteso che egli, in qualità di secondo operatore, ha svolto i propri compiti in modo del 3.2.2. Sotto altro concorrente profilo, la difesa in parola rileva, altresì, che la condotta del proprio assistito non si connota in termini colposi e tantomeno gravemente colposi anche con riferimento alla fase postoperatoria.
3.2.2.1. Il dott. ZZ, infatti, aveva informato la paziente e i suoi ma non era a conoscenza, né poteva punti di rinforzo applicati dal primo operatore prof. BE, giacché tempo dopo.
Peraltro, la circostanza che alla paziente in questione fosse stata prescritta la terapia con eparina a basso peso molecolare e di seguito antiaggregante piastrinico e che la stessa sia stata dimessa in sicurezza con terapia anticoagulante e prescrizione di successivo controllo DO e IO a breve distanza, dimostrerebbe che alla medesima paziente non furono tenute nascoste le complicanze generato.
Infine, si eccepisce che il dott. ZZ non ha redatto, né sottoscritto la lettera di dimissione della paziente, compiti questi che spettano al responsabile del reparto e al primo operatore che aveva eseguito chirurgico (nella specie, il prof. BE).
3.2.3. La sentenza impugnata nulla esprimerebbe in proposito, e dunque risulterebbe impossibile comprendere la ragione per cui il giudice di prime cure, una volta escluso il danno erariale, ha ritenuto tuttavia che sussistessero ulteriori presupposti della responsabilità erariale
contraddittoria con il rilievo assegnato alle circostanze della giovane età, della scarsa esperienza e del ruolo di secondo operatore del dott.
ZZ, le quali, se fossero state coerentemente valorizzate, proprio della colpa quanto meno della sua gravità.
conclude nel senso che la sentenza appellata merita di essere confermata ma con diversa motivazione e cioè accertandosi la non colposità della condotta del dott. ZZ incidentale)
4.
, la cui difesa ex adverso incidentale la sentenza nella parte in cui in sette righe la Sezione Giurisdizionale Toscana ha ritenuto che egli avesse tenuto una condotta incidentale proposto appare pregiudiziale avendo il dott. ZZ interesse ad una sentenza di proscioglimento che accerti la correttezza del che
sia respinto per infondatezza in quanto:
- il proprio assistito ha già risarcito il danno che gli viene contestato, poiché in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa n.
1449/2014, per il tramite della compagnia sua assicuratrice Fondiaria
-Sai spa, ha versato direttamente alla paziente danneggiata, vittoriosa nel giudizio civile, a titolo di risarcimento danni, la somma di 29.052,33, corrispondente al 33,33 per cento del totale della somma al RI di Pisa, il prof. BE e il proprio assistito, pari a pregiudizievole, indicato dalla Procura nel 25%, che dunque sarebbe di 21.789 (1/4 di 87.156 ;
- la Procura regionale appellante incorre in un evidente errore, logico prima ancora che giuridico, laddove afferma che il danno erariale per franchigia e non dalla sentenza di condanna del Tribunale civile di Pisa,
condanna.
Difatti, solo nel caso in cui la Procura regionale avesse contestato al proprio assistito di avere concorso a cagionare il danno erariale per cui è giudizio in misura superiore al 33,33 per cento, allora una residua ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto potrebbe ravvisarsi a suo carico.
Ma così non è, avendo la Procura regionale quantificato le quote dei due sanitari rispettivamente nel 75 per cento per il prof. BE e nel 25 per cento per il dott. ZZ, e avendo il proprio assistito già pagato direttamente al terzo danneggiato, vittorioso in sede civile, il Di conseguenza, se proprio si vuole correlare la condanna civilistica alla BE della quota di sua spettanza e comunque i 40.000 della franchigia devono essere rapportati ai 65.367 di cui deve rispondere il prof. BE
;
- se la Procura regionale ha inteso correlare il danno indiretto esclusivamente al pagamento della franchigia da parte Ospedaliero RI PI chiederne e ottenerne, direttamente o per il tramite della Procura erariale, il ristoro, considerato che la previsione nel contratto di assicurazione di una clausola che prevede una franchigia tale contratto assicurativo;
- ex adverso condurrebbe alla paradossale conseguenza che il proprio assistito si troverebbe a pagare, direttamente e indirettamente (Fondiaria Sai Spa), 39.052,31, che corrisponde Procura (40.000 ) con una correlativa attribuzione di responsabilità in capo operazione!)
), mentre la Procura contesta al dott. ZZ un importo massimo pari al 25% del totale.
5. Con atto depositato il 12 novembre 2025, il Procuratore generale proposto dal dott. ZZ di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza delle doglianze ivi contenute.
5.1. Segnatamente, ad avviso della Procura generale gli assunti
- non si confrontano con le risultanze del processo civile in cui questi è stato coinvolto, unitamente al prof. BE e RI PI (il riferimento è agli esiti della c.t.u. disposta in sede civile, non contestata in quella sede, che ha accertato un errore nella effettuazione della sutura della lesione provocata durante carotideo inciso e una non corretta e trasparente interazione con la paziente nella fase post-operatoria, e alla circostanza che non ha trovato ingresso nella valutazione del c.t.u. e del giudice alcuna precisazione in particolare del ruolo del dott. ZZ rispetto a quello del primario prof. BE), di tal ché non sarebbe obiettivamente ZZ;
- non tengono conto che il risarcimento disposto in sede civile in favore sborsare, quale conseguenza del suddetto errore, con la conseguenza che sentenza impugnata si presenta esente da vizi nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità erariale, pur se con una motivazione succinta, in qu introduttivo del giudizio, ove sono richiamate le risultanze del processo civile: nè si palesa alcun profilo di contraddittorietà laddove ha reputato corretto il riparto del danno indiretto azionato dinanzi a questa Corte che come sopra riportato è stato calibrato nel senso di un maggiore addebito al primario e primo operatore, rispetto al ZZ, valorizzando le peculiarità della sua situazione (giovane età, scarsa esperienza, ruolo di secondo operatore) .
5.2. Pertanto, il Procuratore generale presso questa Corte ha conclusivamente chiesto che 6. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.
riunione degli appelli, essendo stati proposti separatamente contro la medesima sentenza.
2.
proposizione, non ravvisando il Collegio la ricorrenza di elementi pregiudiziali che giustifichino la trattazione prioritaria pello incidentale.
3. della Procura regionale è infondato e va respinto.
3.1. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dalla Procura regionale appellante e dalla Procura generali nei rispettivi atti, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente valutato, da un punto di vista fattuale e giuridico, che - la circostanza che il dott.
ZZ, per il tramite della propria compagnia assicuratrice, avesse corrisposto direttamente alla paziente terza danneggiata quota parte del risarcimento del danno a cui lo stesso dr. ZZ BR, e il prof. BE, in solido tra loro, erano stati condannati, - andasse rapportata alla quota di responsabilità specificamente imputatagli dalla Procura regionale attrice, quota di responsabilità che plurisoggettiva del danno erariale, nella rappresentazione della incidenza della condotta posta in essere dal suo autore nella generazione dello stesso.
3.2. Nelle ipotesi di danno erariale indiretto, il fatto generatore del danno erariale è costituito: in via immediata, dalla sentenza civile di condanna al risarcimento del danno pronunciata a favore del terzo danneggiato e contro la p.a., che è chiamata a rispondere civilmente ai 28 c.c. per il fatto dei propri ausiliari; in via mediata, dai fatti dolosi o colposi di costoro.
3.2.1. Il quantum risarcitorio (del danno) stabilito dalla sentenza civile di condanna, maggiorato degli accessori e delle spese di lite, ove riconosciute, costituisce, a sua volta: misura del danno erariale a cui è esposta la p.a. condannata, la cui attualità e concretezza si realizza solo nel momento (e nella misura) in cui avviene il pagamento in esecuzione o in dipendenza del titolo giudiziale; e parametro di riferimento per la quantificazione monetaria degli addebiti, una volta accertate le causale di tali condotte ( an e nel quantum) nella verificazione del danno (apporto causale).
3.2.2. In questa prospettiva, dunque, se la disamina dei fatti conduce ad accertare che le condotte, come concretamente realizzate dai rispettivi autori, hanno concorso alla verificazione del danno, stabilendo per esse un differente grado di incidenza causale, la coautori rifletterà siffatta differenziazione e si assumerà come base di e attuale).
3.3. Questa lineare ricostruzione della dinamica del danno erariale indiretto, tuttavia, si incrina allorquando nel giudizio civile risarcitorio presupposto sono convenuti dal terzo danneggiato, unitamente alla p.a., hanno integrato il fatto costitutivo della pretesa del terzo, e sono condannati in solido alla p.a. a risarcire il danno. In tali casi, infatti, essendo la sentenza civile di condanna pronunciata anche nei loro confronti, essi sono risarcimento accordato dalla sentenza a lui favorevole, in ragione della solidarietà.
Pertanto, in tali casi la circostanza che condannati in sede civile in solido con la p.a. abbiano corrisposto della somma al cui pagamento a titolo di risarcimento sono stati condannati assume rilevanza ai fini non solo della quantificazione in diminuzione del danno erariale a cui è esposta la p.a. condannata, ma anche della verifica se detto pagamento parziario sia assorbire , come causale delle stesse sulla verificazione del danno nella misura definita nel titolo giudiziale a cui è stata data parziale esecuzione.
3.4. E ciò è quello che ha fatto correttamente il Giudice di primo grado, il quale, prendendo per buona la differente distribuzione causale, BE e dott. ZZ, a dir poco assertiva nella sua determinazione, e ne ha tratto le dovute conseguenze rilevando che causale della condotta del dott. ZZ sulla verificazione del danno, come individuato dalla Procura regionale attrice, è pari a un quarto, allora il pagamento effettuato per suo conto dal esa assicuratrice Fondiaria Sai SpA, direttamente alla paziente danneggiata, vittoriosa in sede civile, di 29.052,32, elide in radice la possibilità di addebitargli ulteriori quote di danno.
3.5 toscana emerge anche sulla base di semplice calcolo aritmetico.
Assumendo, per ipotesi, che nel caso di specie RI PI avesse pagato direttamente alla paziente a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di 87.156,96, e dunque il danno erariale indiretto, attuale e concreto, fosse costituito da detto importo, e che il riparto del danno in questione tra i due medici operato dalla Procura regionale attrice in funzione del ritenuto differente apporto causale di ciascuno alla determinazione dello stesso (75 per cento il prof. BE, 25 per cento il dott. ZZ) sia corretto, risulta che, stante la responsabilità parziaria, il dott. ZZ sarebbe stato tenuto al pagamento della somma di 21.789,24, mentre il prof. BE sarebbe stato tenuto al pagamento della somma di 65.367,72 .
Tuttavia, è circostanza pacifica che il dott. ZZ, per il tramite della impresa assicuratrice con cui era assicurato, ha risarcito la paziente per 29.052,32.
Proseguendo, dunque, danneggiata, stante tale pagamento, avrebbe dovuto corrispondere alla paziente la residua somma di 58.104,64, che, proprio sulla base differente distribuzione causale prospettata dalla Procura regionale attrice, risulterebbe totalmente imputabile al prof. BE.
3.5.1.
attrice è di fatto che uno dei coautori del danno erariale indiretto di cui si tratta avesse provveduto a ridurne itorio pagando al terzo danneggiato (la paziente),
vittorioso nel giudizio civile risarcitorio, una somma financo superiore a quella dovuta in ragione del ritenuto apporto causale della sua 3.6. È che va accolto.
3.6.1 del rigetto della domanda di condanna a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale formulata nei confronti del dott.
ZZ dalla Procura regionale toscana, farebbe venir meno accoglimento un risultato utile superiore a quello già conseguito, ritiene il Collegio che sia giuridicamente apprezzabile e, dunque, manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sue statuizioni ma emendata nelle motivazioni allorquando taluni passaggi motivazionali, ancorché formulati incidenter tantum, possano rivelarsi pregiudizievoli sul piano extra-processuale, come è nel caso di specie.
3.6.2. Deve, infatti, osservarsi che il periodo, contenuto a pagina 7 della Pertanto, pur sussistendo gli ulteriori presupposti della responsabilità erariale, la domanda della parte erariale deve essere rigettata per assenza di danno lascia ragionevolmente intendere che il Giudice di prime cure, valutata la documentazione versata agli atti del giudizio, ha ritenuto la condotta posta in essere dal dott. ZZ connotata da colpa grave e causat
3.6.3. Senonché, siffatta affermazione, espressa incidenter tantum, si risolve in una mera asserzione, posto che il Giudice di prime cure non iter logicogiuridico seguito per pervenire a essa. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, nulla in parte qua, poiché priva di argomentazioni in grado di far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per la formazione del proprio convincimento sul punto.
3.6.4.
incidentale abbia adeguatamente dimostrato, fornendo puntuali elementi di valutazione, come nella vicenda che occupa la condotta del dott. ZZ non sia rimproverabile sotto alcun profilo, avuto fase post-operatoria.
3.6.5. Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura generale confrontata con le risultanze del processo civile in cui è stato coinvolto il proprio assistito, unitamente al prof. BE e RI PI, fornendo una chiara ricostruzione dei fatti e prendendo posizione anche sulle affermazioni espresse nella propria relazione dal c.t.u. nominato in sede civile.
3.6.6. Peraltro, emerge dagli atti che non risulterebbe contestato che la sutura inadeguata sia stata applicata dal prof. BE e non dal dott.
ZZ, e che tanto la relazione del c.t.u. quanto la sentenza del Tribunale di Pisa non forniscono alcuna precisazione in ordine al ruolo rispetto a quello del prof. BE.
3.6.7. In definitiva, nella vicenda in esame non sussistono nei confronti del dott. ZZ gli ulteriori presupposti della responsabilità erariale, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore nonché appellante incidentale, dott. ZZ, in 3.041,00, oltre spese generali, spese esenti , I.V.A. e C.P.A.,
a titolo di onorari e diritti spettanti per la difesa, come da notula depositata in atti, e poste a carico RI PI, ai sensi 2, c.g.c. Nulla sulle spese
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Terza definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, riuniti proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana e incidentale proposto dal dott. ZZ BR, sopra generalizzato, avverso la sentenza n. 200/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, depositata il 22 luglio 2022;
RIGETTA
dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana;
ACCOGLIE
generalizzato,
ASSOLVE
danno e degli ulteriori presupposti della responsabilità erariale.
le spese di lite a favore del dr. ZZ BR liquidate generali, spese esenti , I.V.A. e C.P.A. da porre a carico
.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
IO ZO AR EL
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
di detto articolo 52, a tutela dei diritti degli interessati.
IL PRESIDENTE
AR EL
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente In esecuzione del suesteso decreto collegiale adottato ai sensi di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati e delle altre parti private in esso menzionati.
Roma,
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente