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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1500/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1500/2022 promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e PA ZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1
Email_2
- parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente contumace
Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA – progressioni stipendiali preruolo
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.7.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto il dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 212 del 23.05.2013 dell' come vistato dalla con prot. Controparte_2 Controparte_3
2692 del 25.07.2013, e di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative;
− per l'effetto condannare l'Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate oltre interessi ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
− in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. La ricorrente espone di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del nell'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario Controparte_1
(ATA), profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 1.9.2011; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Esperia”; di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del quale personale ATA, profilo Controparte_1
professionale di collaboratore scolastico, dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2010/2011, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato aventi la durata meglio specificata in ricorso;
di avere ottenuto, al momento della ricostruzione di carriera, in applicazione della disciplina legislativa interna, un riconoscimento giuridico solo parziale dell'effettiva anzianità pre-ruolo maturata, in quanto il decreto di ricostruzione di carriera n. 212 del 23.5.2013 a firma del dirigente scolastico dell' le CP_2
riconosceva ai fini giuridici ed economici, quale anzianità pre-ruolo immediatamente valutabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, anni 8, mesi 7
e giorni 8, e ai soli fini economici quella di anni 2, mesi 3 e giorni 20, a fronte della complessiva anzianità effettivamente maturata prima della immissione in ruolo pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 28; di avere percepito dall'amministrazione convenuta, prima dell'assunzione a tempo indeterminato e in costanza di ciascun rapporto a tempo determinato, una retribuzione parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica.
3. La ricorrente deduce che, tanto la valutazione solo parziale del servizio pre-ruolo al momento della ricostruzione di carriera in osservanza dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, quanto la sterilizzazione delle progressioni stipendiali legate all'anzianità di servizio nel periodo antecedente l'immissione in ruolo, si pongono in contrasto con il principio immediatamente applicabile di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
99/70/CE, che impone la disapplicazione delle normative interne censurate.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22 ottobre 2025 è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per ottenere una nuova ricostruzione di carriera che le riconosca sin dal momento della immissione in ruolo, come immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, l'intera anzianità pre-ruolo effettivamente maturata come personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente attribuzione dell'inquadramento stipendiale spettante e corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate, quale differenziale tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente alla posizione stipendiale da riconoscersi in forza della suddetta valutazione integrale dell'anzianità pre-ruolo. La lavoratrice chiede, inoltre, che le vengano riconosciute, con riferimento al periodo antecedente l'immissione in ruolo, le medesime progressioni stipendiali legate all'anzianità di servizio che la contrattazione collettiva di comparto prevede per il personale a tempo indeterminato comparabile, e per l'effetto che le vengano corrisposti i conseguenti incrementi stipendiali maturati nel periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
8. La prima questione giuridica da affrontare nel presente giudizio investe la compatibilità dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo del personale ATA stabiliti dall'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 99/70/CE.
9. Si impone una sintetica ricostruzione della normativa primaria e contrattuale collettiva applicabile ratione temporis e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
10. L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevede: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
11. La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della L. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
12. La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (T.U.
Istruzione), che al comma 1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29”.
13. Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. 14. L'art. 676 del T.U. Istruzione prevede, con disposizione di carattere generale, che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
15. La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano quindi a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che:
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
16. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”.
17. Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
18. Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019). 19. Tra le disposizioni applicative del D.L. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per
i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
20. Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevedeva per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Si tratta di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
21. Tanto chiarito sul piano della ricostruzione normativa, va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che nella sopra citata sentenza n.
31150/2019 ha delineato con chiarezza quali sono i diritti spettanti al personale ATA in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea. 22. Il giudice apicale ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio pre-ruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità oggetto di riconoscimento integrale finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio pre-ruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
23. Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. ELla clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto
a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
24. La più volte citata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_2
Santana).
25. Tale clausola non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè a vantaggio dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA,
a favore del quale non opera la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, nella formulazione vigente ratione temporis.
26. Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che Per_3 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti
a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49
CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata
l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS Santana, punti da 49 a 56)”.
27. La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
28. Nel caso di specie, dall'esame dell'impugnato decreto di ricostruzione di carriera prot.
n. 212 del 23.5.2013 a firma del dirigente scolastico dell' (doc. 1) risulta CP_2
che la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'area professionale del personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitrice di concorso per soli titoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2011, confermata in ruolo l'11.11.2011 previo positivo superamento del periodo di prova il 10.11.2011, e che il
[...]
le ha riconosciuto solo parzialmente, ai fini giuridici ed economici, l' Controparte_1
anzianità pre-ruolo maturata, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994.
29. Nello specifico, l'effettiva anzianità preruolo maturata dalla ricorrente alla data della nomina in ruolo è pari ad anni 10 mesi 10 e giorni 28: di questi, solo anni 8, mesi 7 e giorni 8 sono stati valutati ai fini giuridici ed economici e dunque considerati immediatamente utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali alla data di effettiva assunzione in servizio, mentre anni 2, mesi 3 e giorni 20 sono stati considerati valutabili ai soli fini economici e dunque utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma
6, del CCNL del 4.8.1995. 30. La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, comportando il parziale CP_1
abbattimento dell'effettiva anzianità pre-ruolo maturata dalla ricorrente, le ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alla successiva posizione stipendiale “9” (9-14) di cui alla tabella A allegata al
CCNL Scuola del 4.8.2011.
31. Poiché nel caso concreto non sono state allegate dalla parte resistente, rimasta contumace, concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati con il rispetto a quelle disimpegnate dal personale a Controparte_1
tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal , ancorché in Controparte_1
osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994 – che avrebbe dovuto essere tuttavia disapplicato – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4.
32. Va dunque accertato e dichiarato che l'anzianità pre-ruolo maturata dalla ricorrente e immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici al momento della immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali è pari ad anni 10 mesi
10 e giorni 28. Per l'effetto, va accolta la domanda di condanna generica nei confronti del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze Controparte_1
stipendiali maturate successivamente all'immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico corrispondente all'inquadramento riconosciutole dal
[...]
e quello corrispondente al corretto inquadramento stipendiale spettante Controparte_1
per l'anzianità pre-ruolo effettivamente maturata e integralmente riconoscibile nella misura di anni 10 mesi 10 e giorni 28, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre interessi legali. 33. La seconda questione giuridica rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se le disposizioni contrattuali collettive che prevedono per il personale ATA assunto a tempo determinato il trattamento economico iniziale corrispondente alla prima posizione stipendiale del personale a tempo indeterminato, senza alcun riconoscimento dell'anzianità pregressa nonostante le reiterate assunzioni a temine, sia conforme al principio di non discriminazione di cui alla sopra citata clausola 4.
34. L'art. 526, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Con il CCNL del comparto scuola del 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 53, in relazione al personale ATA assunto a tempo determinato, che
“Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo”.
35. La menzionata disposizione contrattuale, così come quelle successive di analogo contenuto, nella misura in cui riconosce al personale non di ruolo solamente il trattamento stipendiale iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio maturata che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, si pone in netto ed evidente contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, direttamente applicabile, a mente della quale: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
36. La sentenza della Corte di Cassazione n. 23868 del 23.11.2016, nell'affrontare la questione in esame con riferimento al personale ATA precario della scuola, ha richiamato gli approdi della giurisprudenza eurounitaria: a) la clausola 4 del sopra citato
Accordo Quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili non obiettivamente giustificata, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione di diritto interno (ex multis,
Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
[...]
; 8.9.2011, causa C-177/10, OS Santana); b) il principio di non Persona_2
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153, n. 5), non può impedire al lavoratore di chiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio dall'applicazione di tale principio derivi il pagamento di una differenza di retribuzione (EL RR LO cit.); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans); d) ai fini della predetta giustificazione oggettiva, non è sufficiente che la differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans cit.; Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
37. In coerenza con le enunciate coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, premesso il carattere vincolante per il giudice nazionale delle pronunce della Corte di Giustizia, cui
è riservata l'interpretazione delle norme eurounitarie, ha escluso la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
38. Ai medesimi principi si sono uniformate le successive pronunce del giudice di legittimità, tra le quali si richiamano Cass. civ. n. 20918/2019 e n. 12443/2020: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
39. Alla luce dei richiamati principi è possibile concludere che, anche nel periodo precedente l'immissione in ruolo, la ricorrente ha subito un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, in quanto i periodi di servizio effettivamente prestati in forza dei contratti a tempo determinato succedutisi dall'a.s.
1999/2000 all'a.s. 2010/2011, fino all'assunzione a tempo indeterminato (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti), non sono stati sommati per la determinazione della complessiva anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nel periodo di “precariato” ai fini della collocazione nelle successive posizioni stipendiali via via conseguite, ma alla stipula di ogni successivo contratto a termine l'anzianità è stata azzerata, con conseguente permanenza nella prima fascia stipendiale “0”.
40. Se la ricorrente, in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, avesse ricevuto il medesimo trattamento del personale a tempo indeterminato comparabile, considerato che al momento della immissione in ruolo la stessa aveva maturato una anzianità effettiva pari ad anni 10 mesi 10 e giorni 28, avrebbe dovuto percepire già nel periodo di precariato, al maturare delle corrispondente anzianità, il trattamento stipendiale relativo alle posizioni stipendiali medio tempore maturate.
41. In conclusione, con riferimento al periodo antecedente all'immissione in ruolo, va riconosciuta alla ricorrente la complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata in forza dei plurimi contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente in qualità di collaboratore scolastico, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e, per l'effetto, il va Controparte_1
condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla predetta progressione stipendiale.
42. Il , secondo soccombenza, va condannato a corrispondere ai Controparte_1
difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri tariffari medi per tutte le fasi, cause di lavoro di valore compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto della ricorrente, previa nuova ricostruzione di carriera, all'integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, sin dalla assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità pre-ruolo maturata quale personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 28 e ad essere conseguentemente inquadrata nella corrispondente posizione stipendiale;
− per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze stipendiali maturate successivamente all'immissione in ruolo quale differenziale tra il trattamento economico corrispondente all'inquadramento riconosciutole dal e quello corrispondente al corretto Controparte_1
inquadramento stipendiale spettante per l'anzianità effettivamente maturata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo antecedente l'assunzione a tempo indeterminato, alla medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi tempo per tempo applicabili per il personale di ruolo comparabile;
− per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive conseguenti al riconoscimento della progressione stipendiale di cui al capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto a corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente CP_1
le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.626,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA, CPA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1500/2022 promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE Parte_1
e PA ZI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi, e Email_1
Email_2
- parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente contumace
Oggetto: ricostruzione di carriera del personale ATA – progressioni stipendiali preruolo
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.7.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto il dinnanzi all'intestato Tribunale per
[...] Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− anche previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 212 del 23.05.2013 dell' come vistato dalla con prot. Controparte_2 Controparte_3
2692 del 25.07.2013, e di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
− accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative;
− per l'effetto condannare l'Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate oltre interessi ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
− in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. La ricorrente espone di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del nell'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario Controparte_1
(ATA), profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 1.9.2011; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Esperia”; di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del quale personale ATA, profilo Controparte_1
professionale di collaboratore scolastico, dall'a.s. 1999/2000 all'a.s. 2010/2011, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato aventi la durata meglio specificata in ricorso;
di avere ottenuto, al momento della ricostruzione di carriera, in applicazione della disciplina legislativa interna, un riconoscimento giuridico solo parziale dell'effettiva anzianità pre-ruolo maturata, in quanto il decreto di ricostruzione di carriera n. 212 del 23.5.2013 a firma del dirigente scolastico dell' le CP_2
riconosceva ai fini giuridici ed economici, quale anzianità pre-ruolo immediatamente valutabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, anni 8, mesi 7
e giorni 8, e ai soli fini economici quella di anni 2, mesi 3 e giorni 20, a fronte della complessiva anzianità effettivamente maturata prima della immissione in ruolo pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 28; di avere percepito dall'amministrazione convenuta, prima dell'assunzione a tempo indeterminato e in costanza di ciascun rapporto a tempo determinato, una retribuzione parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica.
3. La ricorrente deduce che, tanto la valutazione solo parziale del servizio pre-ruolo al momento della ricostruzione di carriera in osservanza dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, quanto la sterilizzazione delle progressioni stipendiali legate all'anzianità di servizio nel periodo antecedente l'immissione in ruolo, si pongono in contrasto con il principio immediatamente applicabile di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
99/70/CE, che impone la disapplicazione delle normative interne censurate.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22 ottobre 2025 è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per ottenere una nuova ricostruzione di carriera che le riconosca sin dal momento della immissione in ruolo, come immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, l'intera anzianità pre-ruolo effettivamente maturata come personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico, con conseguente attribuzione dell'inquadramento stipendiale spettante e corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate, quale differenziale tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente alla posizione stipendiale da riconoscersi in forza della suddetta valutazione integrale dell'anzianità pre-ruolo. La lavoratrice chiede, inoltre, che le vengano riconosciute, con riferimento al periodo antecedente l'immissione in ruolo, le medesime progressioni stipendiali legate all'anzianità di servizio che la contrattazione collettiva di comparto prevede per il personale a tempo indeterminato comparabile, e per l'effetto che le vengano corrisposti i conseguenti incrementi stipendiali maturati nel periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato.
7. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
8. La prima questione giuridica da affrontare nel presente giudizio investe la compatibilità dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo del personale ATA stabiliti dall'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 99/70/CE.
9. Si impone una sintetica ricostruzione della normativa primaria e contrattuale collettiva applicabile ratione temporis e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
10. L'art. 9 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, prevede: “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo”.
11. La norma è stata modificata prima dall'art. 23 del D.P.R. n. 420 del 1974 e poi dall'art. 19 della L. n. 463 del 1978, secondo cui “al personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
12. La richiamata disposizione è poi confluita nell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (T.U.
Istruzione), che al comma 1 testualmente dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29”.
13. Il successivo art. 570 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. 14. L'art. 676 del T.U. Istruzione prevede, con disposizione di carattere generale, che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla formulazione della norma si evince che le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti indicati.
15. La contrattazione collettiva non ha dettato, in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA, norme più favorevoli di quelle del T.U., le quali continuano quindi a trovare applicazione. L'art. 66, comma 6, del CCNL 4.8.1995, infatti, stabilisce che:
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
16. Il successivo CCNL del 26.5.1999 ha previsto, all'art. 48, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente C.C.N.L., restano in vigore in quanto compatibili”.
17. Il CCNL del 24.7.2004, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha previsto che deve continuare a trovare applicazione al contratto scuola “l'art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4.08.95” e disposizione di analogo tenore è stata inserita nell'art. 146 del CCNL del 29.11.2007.
18. Le disposizioni contrattuali citate richiamano dunque espressamente le disposizioni del
T.U. Istruzione in materia di ricostruzione di carriera, sia pure mediante la tecnica del rinvio della disciplina originaria in esso trasfusa: il rinvio dell'art. 66 del CCNL del
4.8.1995 al D.L. n. 270 del 1970, e alle successive “modifiche ed integrazioni”, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., non disapplicate dalla contrattazione collettiva (così Cass. civ. sez. lav. n. 31150/2019). 19. Tra le disposizioni applicative del D.L. n. 370 del 1970, l'art. 66 del CCNL del 4.8.1995 rinvia anche all'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, il quale stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per
i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
20. Al personale ATA non trova invece applicazione l'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, il quale – nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023 – prevedeva per il personale docente l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Si tratta di una differenza significativa della disciplina del riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA rispetto a quella del personale docente, unitamente ad ulteriori profili differenziali concernenti il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro anni nell'altro; riconoscimento dell'eccedenza nella misura di due terzi ai soli fini economici per il personale ATA e di due terzi ai fini giuridici ed economici per il personale docente).
21. Tanto chiarito sul piano della ricostruzione normativa, va richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che nella sopra citata sentenza n.
31150/2019 ha delineato con chiarezza quali sono i diritti spettanti al personale ATA in sede di ricostruzione di carriera, alla luce della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1998/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea. 22. Il giudice apicale ha osservato che il meccanismo di abbattimento del servizio pre-ruolo per la quota eccedente i tre anni di anzianità oggetto di riconoscimento integrale finisce per penalizzare i precari di lunga data, a differenza di quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio pre-ruolo. Tale norma, secondo la pronuncia in esame, “non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che...per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo...È noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”.
23. Ricostruita nei termini sopra esposti la disciplina nazionale, il giudice di legittimità, nella medesima pronuncia, ne ha evidenziato il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, “perché la
Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. ELla clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto
a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS punto 43; Corte di Giustizia Per_1
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
24. La più volte citata clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, esclude infatti in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_2
Santana).
25. Tale clausola non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma interna contrastante allorché ne derivi una “discriminazione alla rovescia”, cioè a vantaggio dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato (si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter). Il tema, tuttavia, viene in rilievo per il personale docente, non per quello ATA,
a favore del quale non opera la fictio iuris del bonus valutativo di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, nella formulazione vigente ratione temporis.
26. Come chiarito dal giudice di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. In particolare, “(...) non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018,
è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che Per_3 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Nel caso in esame, osserva la Corte, “la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti
a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli...inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49
CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una “finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore. Una volta accertata
l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, OS Santana, punti da 49 a 56)”.
27. La Suprema Corte ha infine così riassunto, nel principio di diritto enunciato, le implicazioni della normativa eurounitaria rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
28. Nel caso di specie, dall'esame dell'impugnato decreto di ricostruzione di carriera prot.
n. 212 del 23.5.2013 a firma del dirigente scolastico dell' (doc. 1) risulta CP_2
che la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'area professionale del personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, quale vincitrice di concorso per soli titoli, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2011, confermata in ruolo l'11.11.2011 previo positivo superamento del periodo di prova il 10.11.2011, e che il
[...]
le ha riconosciuto solo parzialmente, ai fini giuridici ed economici, l' Controparte_1
anzianità pre-ruolo maturata, poiché ha applicato i censurati criteri limitativi previsti dall'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994.
29. Nello specifico, l'effettiva anzianità preruolo maturata dalla ricorrente alla data della nomina in ruolo è pari ad anni 10 mesi 10 e giorni 28: di questi, solo anni 8, mesi 7 e giorni 8 sono stati valutati ai fini giuridici ed economici e dunque considerati immediatamente utili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali alla data di effettiva assunzione in servizio, mentre anni 2, mesi 3 e giorni 20 sono stati considerati valutabili ai soli fini economici e dunque utilizzabili ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma
6, del CCNL del 4.8.1995. 30. La ricostruzione di carriera operata dal convenuto, comportando il parziale CP_1
abbattimento dell'effettiva anzianità pre-ruolo maturata dalla ricorrente, le ha arrecato un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, ritardando il passaggio alla successiva posizione stipendiale “9” (9-14) di cui alla tabella A allegata al
CCNL Scuola del 4.8.2011.
31. Poiché nel caso concreto non sono state allegate dalla parte resistente, rimasta contumace, concrete e obiettive ragioni di non comparabilità e non sovrapponibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati con il rispetto a quelle disimpegnate dal personale a Controparte_1
tempo indeterminato con medesima qualifica, idonee a giustificare un diverso e deteriore trattamento rispetto ai collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera effettuata dal , ancorché in Controparte_1
osservanza dell'art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994 – che avrebbe dovuto essere tuttavia disapplicato – è avvenuta in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla citata clausola 4.
32. Va dunque accertato e dichiarato che l'anzianità pre-ruolo maturata dalla ricorrente e immediatamente valutabile ai fini giuridici ed economici al momento della immissione in ruolo per la maturazione delle successive posizioni stipendiali è pari ad anni 10 mesi
10 e giorni 28. Per l'effetto, va accolta la domanda di condanna generica nei confronti del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze Controparte_1
stipendiali maturate successivamente all'immissione in ruolo, quale differenziale tra il trattamento economico corrispondente all'inquadramento riconosciutole dal
[...]
e quello corrispondente al corretto inquadramento stipendiale spettante Controparte_1
per l'anzianità pre-ruolo effettivamente maturata e integralmente riconoscibile nella misura di anni 10 mesi 10 e giorni 28, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre interessi legali. 33. La seconda questione giuridica rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se le disposizioni contrattuali collettive che prevedono per il personale ATA assunto a tempo determinato il trattamento economico iniziale corrispondente alla prima posizione stipendiale del personale a tempo indeterminato, senza alcun riconoscimento dell'anzianità pregressa nonostante le reiterate assunzioni a temine, sia conforme al principio di non discriminazione di cui alla sopra citata clausola 4.
34. L'art. 526, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Con il CCNL del comparto scuola del 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 53, in relazione al personale ATA assunto a tempo determinato, che
“Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo”.
35. La menzionata disposizione contrattuale, così come quelle successive di analogo contenuto, nella misura in cui riconosce al personale non di ruolo solamente il trattamento stipendiale iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio maturata che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, si pone in netto ed evidente contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, direttamente applicabile, a mente della quale: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
36. La sentenza della Corte di Cassazione n. 23868 del 23.11.2016, nell'affrontare la questione in esame con riferimento al personale ATA precario della scuola, ha richiamato gli approdi della giurisprudenza eurounitaria: a) la clausola 4 del sopra citato
Accordo Quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili non obiettivamente giustificata, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione di diritto interno (ex multis,
Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
[...]
; 8.9.2011, causa C-177/10, OS Santana); b) il principio di non Persona_2
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153, n. 5), non può impedire al lavoratore di chiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio dall'applicazione di tale principio derivi il pagamento di una differenza di retribuzione (EL RR LO cit.); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans); d) ai fini della predetta giustificazione oggettiva, non è sufficiente che la differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans cit.; Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
37. In coerenza con le enunciate coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, premesso il carattere vincolante per il giudice nazionale delle pronunce della Corte di Giustizia, cui
è riservata l'interpretazione delle norme eurounitarie, ha escluso la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
38. Ai medesimi principi si sono uniformate le successive pronunce del giudice di legittimità, tra le quali si richiamano Cass. civ. n. 20918/2019 e n. 12443/2020: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
39. Alla luce dei richiamati principi è possibile concludere che, anche nel periodo precedente l'immissione in ruolo, la ricorrente ha subito un pregiudizio economico sotto il profilo della progressione stipendiale, in quanto i periodi di servizio effettivamente prestati in forza dei contratti a tempo determinato succedutisi dall'a.s.
1999/2000 all'a.s. 2010/2011, fino all'assunzione a tempo indeterminato (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti), non sono stati sommati per la determinazione della complessiva anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nel periodo di “precariato” ai fini della collocazione nelle successive posizioni stipendiali via via conseguite, ma alla stipula di ogni successivo contratto a termine l'anzianità è stata azzerata, con conseguente permanenza nella prima fascia stipendiale “0”.
40. Se la ricorrente, in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, avesse ricevuto il medesimo trattamento del personale a tempo indeterminato comparabile, considerato che al momento della immissione in ruolo la stessa aveva maturato una anzianità effettiva pari ad anni 10 mesi 10 e giorni 28, avrebbe dovuto percepire già nel periodo di precariato, al maturare delle corrispondente anzianità, il trattamento stipendiale relativo alle posizioni stipendiali medio tempore maturate.
41. In conclusione, con riferimento al periodo antecedente all'immissione in ruolo, va riconosciuta alla ricorrente la complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata in forza dei plurimi contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente in qualità di collaboratore scolastico, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e, per l'effetto, il va Controparte_1
condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla predetta progressione stipendiale.
42. Il , secondo soccombenza, va condannato a corrispondere ai Controparte_1
difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri tariffari medi per tutte le fasi, cause di lavoro di valore compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto della ricorrente, previa nuova ricostruzione di carriera, all'integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, sin dalla assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità pre-ruolo maturata quale personale ATA, area A, profilo di collaboratore scolastico, pari ad anni 10, mesi 10 e giorni 28 e ad essere conseguentemente inquadrata nella corrispondente posizione stipendiale;
− per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze stipendiali maturate successivamente all'immissione in ruolo quale differenziale tra il trattamento economico corrispondente all'inquadramento riconosciutole dal e quello corrispondente al corretto Controparte_1
inquadramento stipendiale spettante per l'anzianità effettivamente maturata, secondo le tabelle retributive dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo antecedente l'assunzione a tempo indeterminato, alla medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi tempo per tempo applicabili per il personale di ruolo comparabile;
− per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
differenze retributive conseguenti al riconoscimento della progressione stipendiale di cui al capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto a corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente CP_1
le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.626,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento, IVA, CPA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN