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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1552/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Concetta Elda Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1552/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 13/03/2025 da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposto contumace –
e
, Controparte_2
-opposto contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerazioni in fatto e in diritto
- Con ricorso depositato in data 13/03/2025, l'Avv. ha proposto opposizione ai sensi degli Pt_1 artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso l'11/02/2025 dal Tribunale di Bergamo - Sezione del dibattimento in composizione monocratica - per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. , imputato nel procedimento n. 11573/15 R.G.N.R – n. 183/2023 R.G. Controparte_2
DIB (cfr. all 01).
- Il ricorrente ha dedotto che, con il suddetto provvedimento, il Giudice del dibattimento ha liquidato in suo favore la somma di € 640,00, oltre oneri e accessori di legge, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio svolta nel procedimento penale, ma ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di rimborso delle ulteriori spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, infruttuosamente esperito. In particolare, l'avv. Pt_1 ha chiesto il rimborso delle seguenti somme: € 690,17 per il procedimento monitorio instaurato avanti il Giudice di Pace di Bergamo (cfr. all. 3); € 207,19 per la notifica e la redazione dell'atto di precetto (cfr. all. 4) e ulteriori € 801,43 per il tentativo di esecuzione mediante pignoramento mobiliare (cfr. all. 6).
- Con decreto del 20/03/2024, il Giudice ha fissato l'udienza per il giorno 10/06/2025, assegnando i termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
- A quest'ultima, verificata la regolarità della notifica al e al sig. , Controparte_1 CP_2 il Giudice ha dichiarato la contumacia del primo, mentre il sig. , pur non costituitosi CP_2 formalmente, è comparso personalmente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato il ricorrente alla discussione orale e ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
- Orbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel decreto impugnato, il Giudice ha provveduto a liquidare esclusivamente il compenso per l'attività difensiva svolta dall'avv. nei confronti del sig. , omettendo ogni Pt_1 CP_2 statuizione in merito alla richiesta di rimborso delle ulteriori spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “il difensore d'ufficio, che abbia intrapreso invano una procedura esecutiva volta alla riscossione del compenso, ha diritto al rimborso delle spese e competenze ad essa relative in sede di liquidazione da parte del giudice” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n.
22579/19). Parimenti, “il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché
i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto
a rimborsare […]” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del 05/12/2019).
Nel caso di specie, l'assistito, sig. , non è risultato irreperibile, avendo presenziato CP_2 personalmente all'udienza del 10/06/2025. Di conseguenza, il difensore d'ufficio ha correttamente esperito tutti i rimedi previsti per il recupero coattivo del credito prima di richiederne la liquidazione allo Stato.
L'avv. infatti, ha prodotto idonea documentazione (cfr. all. n. 2 e 2.2.), comprovante Pt_1
l'effettivo espletamento di tutte le attività necessarie per il recupero del credito, sia in sede monitoria che esecutiva. Tali attività, sebbene non abbiano avuto esito positivo, sono da considerarsi necessarie e strumentali all'instaurazione della procedura a carico dell'Erario. - In merito alla determinazione dei compensi spettanti per dette attività, va osservato che il Giudice della liquidazione può procedere autonomamente secondo criteri di proporzionalità e congruità, non essendo vincolato agli importi eventualmente riconosciuti in sede civile (ad es. decreto ingiuntivo), i quali costituiscono titolo tra le parti ma non nei confronti dell'Erario (Cass. n.
31820/2019, cit.).
Tanto premesso, per quanto riguarda il procedimento monitorio, considerato il valore della domanda (scaglione fino a € 5.200,00) e la natura relativamente semplice dell'attività, si ritiene equo liquidare l'importo di € 450,00, oltre oneri e accessori di legge, già determinato dal Giudice di Pace di Bergamo, corrispondente a un valore intermedio tra i minimi e medi previsti dal D.M.
n. 55/2014.
Con riferimento all'attività successiva, si ritiene opportuno applicare i valori minimi, tenendo conto che il pagamento proviene da fondi pubblici e che l'attività svolta è stata semplice e routinaria, e, pertanto, liquidare per l'atto di precetto, la somma di € 71,00 e per l'attività di pignoramento presso terzi (con riferimento alla sola fase introduttiva, in assenza di iscrizione di una procedura esecutiva successiva), la somma di 184,00 €, oltre oneri e accessori di legge.
- Alla luce di quanto sopra, la somma complessiva da liquidare al ricorrente per il procedimento del tentativo di recupero coattivo del credito è quindi pari a € 705,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A e C.P.A;
- Stante il principio della soccombenza, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso da €
1.101 a € 5.200, esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi, le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in € 852,00, oltre oneri e accesso di Controparte_1 legge.
P.Q.M.
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. ANNULLA il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Bergamo, Sezione del dibattimento in composizione monocratica, in data 11/02/2025 e depositato in data 12/02/2025, limitatamente alla parte in cui non prevede la liquidazione delle competenze relative al tentativo infruttuoso di recupero del credito;
3. LIQUIDA in favore dell'Avv. la somma complessiva di € 705,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., a titolo di compenso per le attività di recupero del credito;
4. PONE a carico del le spese del presente giudizio, che liquida in € 852,00, Controparte_1 oltre oneri di legge.
Bergamo, lì 17.7.25 Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Concetta Elda Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1552/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 13/03/2025 da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-opposto contumace –
e
, Controparte_2
-opposto contumace –
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerazioni in fatto e in diritto
- Con ricorso depositato in data 13/03/2025, l'Avv. ha proposto opposizione ai sensi degli Pt_1 artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art. 15 D.lgs. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso l'11/02/2025 dal Tribunale di Bergamo - Sezione del dibattimento in composizione monocratica - per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. , imputato nel procedimento n. 11573/15 R.G.N.R – n. 183/2023 R.G. Controparte_2
DIB (cfr. all 01).
- Il ricorrente ha dedotto che, con il suddetto provvedimento, il Giudice del dibattimento ha liquidato in suo favore la somma di € 640,00, oltre oneri e accessori di legge, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio svolta nel procedimento penale, ma ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di rimborso delle ulteriori spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito, infruttuosamente esperito. In particolare, l'avv. Pt_1 ha chiesto il rimborso delle seguenti somme: € 690,17 per il procedimento monitorio instaurato avanti il Giudice di Pace di Bergamo (cfr. all. 3); € 207,19 per la notifica e la redazione dell'atto di precetto (cfr. all. 4) e ulteriori € 801,43 per il tentativo di esecuzione mediante pignoramento mobiliare (cfr. all. 6).
- Con decreto del 20/03/2024, il Giudice ha fissato l'udienza per il giorno 10/06/2025, assegnando i termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
- A quest'ultima, verificata la regolarità della notifica al e al sig. , Controparte_1 CP_2 il Giudice ha dichiarato la contumacia del primo, mentre il sig. , pur non costituitosi CP_2 formalmente, è comparso personalmente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato il ricorrente alla discussione orale e ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
- Orbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel decreto impugnato, il Giudice ha provveduto a liquidare esclusivamente il compenso per l'attività difensiva svolta dall'avv. nei confronti del sig. , omettendo ogni Pt_1 CP_2 statuizione in merito alla richiesta di rimborso delle ulteriori spese sostenute per il tentativo di recupero del credito professionale.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “il difensore d'ufficio, che abbia intrapreso invano una procedura esecutiva volta alla riscossione del compenso, ha diritto al rimborso delle spese e competenze ad essa relative in sede di liquidazione da parte del giudice” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n.
22579/19). Parimenti, “il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché
i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto
a rimborsare […]” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 31820 del 05/12/2019).
Nel caso di specie, l'assistito, sig. , non è risultato irreperibile, avendo presenziato CP_2 personalmente all'udienza del 10/06/2025. Di conseguenza, il difensore d'ufficio ha correttamente esperito tutti i rimedi previsti per il recupero coattivo del credito prima di richiederne la liquidazione allo Stato.
L'avv. infatti, ha prodotto idonea documentazione (cfr. all. n. 2 e 2.2.), comprovante Pt_1
l'effettivo espletamento di tutte le attività necessarie per il recupero del credito, sia in sede monitoria che esecutiva. Tali attività, sebbene non abbiano avuto esito positivo, sono da considerarsi necessarie e strumentali all'instaurazione della procedura a carico dell'Erario. - In merito alla determinazione dei compensi spettanti per dette attività, va osservato che il Giudice della liquidazione può procedere autonomamente secondo criteri di proporzionalità e congruità, non essendo vincolato agli importi eventualmente riconosciuti in sede civile (ad es. decreto ingiuntivo), i quali costituiscono titolo tra le parti ma non nei confronti dell'Erario (Cass. n.
31820/2019, cit.).
Tanto premesso, per quanto riguarda il procedimento monitorio, considerato il valore della domanda (scaglione fino a € 5.200,00) e la natura relativamente semplice dell'attività, si ritiene equo liquidare l'importo di € 450,00, oltre oneri e accessori di legge, già determinato dal Giudice di Pace di Bergamo, corrispondente a un valore intermedio tra i minimi e medi previsti dal D.M.
n. 55/2014.
Con riferimento all'attività successiva, si ritiene opportuno applicare i valori minimi, tenendo conto che il pagamento proviene da fondi pubblici e che l'attività svolta è stata semplice e routinaria, e, pertanto, liquidare per l'atto di precetto, la somma di € 71,00 e per l'attività di pignoramento presso terzi (con riferimento alla sola fase introduttiva, in assenza di iscrizione di una procedura esecutiva successiva), la somma di 184,00 €, oltre oneri e accessori di legge.
- Alla luce di quanto sopra, la somma complessiva da liquidare al ricorrente per il procedimento del tentativo di recupero coattivo del credito è quindi pari a € 705,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A e C.P.A;
- Stante il principio della soccombenza, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso da €
1.101 a € 5.200, esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi, le spese di lite vanno poste a carico del e liquidate in € 852,00, oltre oneri e accesso di Controparte_1 legge.
P.Q.M.
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. ANNULLA il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Bergamo, Sezione del dibattimento in composizione monocratica, in data 11/02/2025 e depositato in data 12/02/2025, limitatamente alla parte in cui non prevede la liquidazione delle competenze relative al tentativo infruttuoso di recupero del credito;
3. LIQUIDA in favore dell'Avv. la somma complessiva di € 705,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., a titolo di compenso per le attività di recupero del credito;
4. PONE a carico del le spese del presente giudizio, che liquida in € 852,00, Controparte_1 oltre oneri di legge.
Bergamo, lì 17.7.25 Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino