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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2633 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1
Rana, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pasqua
di Bisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato a mezzo del servizio postale dall' presso il Tribunale di Trani, al quale ne è stata CP_2
fatta richiesta il 13.5.2021, l'attore ha quivi convenuto la per il Fondo di Garanzia, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 4.8.2017, intorno alle ore 20.50, in abitato di
Barletta, era alla guida del motociclo di sua proprietà
SUZUKI UR targato BJ31192 con a bordo un terzo,
e percorreva corso Vittorio Emanuele Persona_1
con direzione verso il centro cittadino. Allorché era giunto in prossimità dell'intersezione con via San Donato, accadeva che da questa via, dalla sua destra, ma senza rispettare l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito su corso
Vittorio Emanuele ivi segnalato, improvvisamente usciva a grande velocità un automezzo, probabilmente un'autovettura,
che non è stato possibile identificare, il quale, nello svoltare a sinistra in corso Vittorio Emanuele, prima gli tagliava la strada invadendo la sua corsia di marcia e poi lo sfiorava sul lato sinistro, continuando quindi imperterrito la sua corsa. Tanto faceva perdere all'attore
2 il controllo del suo motociclo, che prendeva prima a sbandare, andando ad urtare in successione due autovetture che erano in sosta lungo il marciapiede alla sua destra, una e una per poi rovesciarsi CP_3 Controparte_4
sull'asfalto sul fianco destro e continuare a ivi scivolare fino ad esaurire la sua inerzia, per finire per arrestarsi al centro della carreggiata, all'altezza del civico 177,
dopo avere ancora urtato una FORD FIESTA. Sul posto intervenivano subito dopo agenti della allora Polizia
Municipale di Barletta. Il così come il Pt_1
trasportato, riportava di conseguenza lesioni fisiche e precisamente, l'attore, <
scomposta con disassamento dei monconi. Frattura di collo omerale dx. Contusione polmonare. Ferita Lc. dello zigomo dx e del ginocchio dx, Escoriazioni multiple>>, per tali diagnosticate presso il locale ospedale, dove il Pt_1
veniva nell'immediatezza trasportato in ambulanza insieme al passeggero, che hanno comportato invalidità temporanea e,
all'esito, invalidità permanente, con il danno morale connesso a siffatto danno biologico e speciale incidenza di questo, <
[svolta dall'attore] … sull'esercizio futuro della stessa,
in termini di minore rendimento [e] maggiore affaticamento>>, ed hanno imposto la necessità di esborsi per spese mediche. Tali danni sono da imputare a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo rimasto non
3 identificato, i quali sono rimasti ignoti entrambi, il veicolo e il suo conducente, anche all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trani a seguito della denuncia-querela sporta dal Pt_1
Il relativo procedimento, n. 2621/2019 R.G.N.R. Mod. 44 - n.
772/2020 R.G. G.I.P. Trib. Trani, è stato per questo definito con decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Trani, ma dagli atti dello stesso si ricava conferma dell'accadimento del sinistro con le modalità prospettate dall'attore, <
registrazioni video acquisite da una delle telecamere di videosorveglianza utilizzate dalla vicina "Farmacia
Scommegna", sita ai civici nn. 226 - 228 di C.so Vittorio
Emanuele e visionate dagli agenti accertatori>>.
Ciononostante, l' , per il Fondo di Garanzia, non ha CP_1
inteso dare alcun corso alle richieste di risarcimento previamente avanzate dal in via stragiudiziale, Pt_1
dapprima con raccomandata a.r. del 18.7.2019, inviata anche alla CONSAP s.p.a. ex art. 287 d.l.vo n. 209/2005, e poi con messaggio di posta elettronica certificata del 2.2.2021, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, così da soddisfare la condizione di procedibilità
stabilita dall'art. 3, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.
162/2014.
L'attore chiede pertanto condannarsi la per il Fondo CP_1
di Garanzia, a pagare in suo favore la complessiva somma di
4 € 42.569.15, di cui € 42.203,15 per risarcimento dei danni patrimoniali, danno biologico con personalizzazione e danno morale, ed € 366,00 per risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per spese mediche, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
e rivalutazione monetaria>>.
La resiste con comparsa di risposta depositata il CP_1
30.9.2021 - bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, nella specie al 4.10.2021, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c. – obiettando per l'an che a) <
auto pirata ebbe a provocare l'incidente, che, invece, fu causato più verosimilmente dalla imprudente condotta di guida tenuta dallo stesso attore>>, e b) <
indossava il casco protettivo>>, e contestando comunque la domanda attorea anche per il quantum, per essere in ogni caso esorbitante l'ammontare del risarcimento richiesto.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di tre testi,
che tutti e tre hanno dichiarato di essersi casualmente trovati a personalmente assistere all'incidente oggetto del giudizio: due, e Testimone_1 Controparte_5
addotti dall'attore e l'altra, addotta Testimone_2
dalla Compagnia.
I primi due, amici fra di loro, che al momento erano insieme
5 a piedi in prossimità dell'incrocio fra corso Vittorio
Emanuele e via San Donato, hanno, con puntuali e sostanzialmente univoche dichiarazioni, confermato la dinamica del sinistro qual è come sopra prospettata nell'atto di citazione.
E della genuinità di tali deposizioni non risulta motivo di dubitare;
tanto più che dal rapporto di intervento della
Polizia Locale di Barletta e dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aperto a seguito della denuncia sporta dall'attore - quivi versati in atti da entrambe le parti in identiche copie - si ricava conferma della turbativa che sulla marcia del motociclo dell'attore può avere in effetti esercitato, tanto da indurre il conducente a perdere il controllo del mezzo,
un non identificabile veicolo che, nelle immagini registrate da una delle telecamere di videosorveglianza installate dai titolari della "Farmacia Scommegna", acquisite dalla Polizia
Locale, si intravede, attraverso la proiezione dei suoi fari,
svoltare incontro al SUZUKI del in corso Vittorio Pt_1
Emanuele, provenendo da via San Donato, proprio al momento dell'arrivo del motociclo all'incrocio.
Non è d'altro canto contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che i veicoli provenienti da via San Donato avessero obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito su corso Vittorio Emanuele.
Né v'è prova della circostanza che l'attore non indossasse
6 il casco protettivo e la Compagnia, che ne aveva l'onere a mente del combinato disposto degli artt. 1227, co. 2, e 2697,
co. 2, c.c., non l'ha neppure offerta.
V'è tuttavia di contro che, in forza dell'art. 2054, co. 1
e 2, c.c., l'accertamento della condotta colpevole dell'ignoto autore della turbativa, causalmente efficiente dell'incidente, non vale ad esonerare la vittima dello stesso da corresponsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro (v. Cass. 23.1.2023 n. 2005, fra le più recenti).
Ebbene, nel caso del presente giudizio, non solo una siffatta prova non è stata dall'attore neanche semplicemente offerta,
ma dalla deposizione resa dalla teste addotta dalla Compagnia
si ricava positiva dimostrazione del contrario.
Con maggiore dovizia di particolari rispetto a quanto a suo tempo dichiarato alla Polizia Locale di Barletta, la Tes_2
con non minore attendibilità degli altri due testi escussi,
ha infatti quivi riferito di avere visto il motociclo dell'attore che procedeva zigzagando nel traffico già da prima di raggiungere l'incrocio di corso Vittorio Emanuele
con via San Donato, anche trasportando una cassa di bottiglie di birra fra il conducente e il passeggero, circostanza,
quest'ultima, di cui è data conferma dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, che hanno visto la nel Pt_2
filmato acquisito e l'hanno trovata sul luogo dell'incidente, insieme ai cocci delle bottiglie rottesi
7 nella caduta: cosicché deve ritenersi che certamente l'irregolare condotta di guida tenuta dall'attore, con l'aggravio dell'anomalo carico della cassa di bottiglie,
hanno svolto un ruolo nel determinismo dell'incidente,
ponendo il nella impossibilità di fronteggiare Pt_1
adeguatamente l'improvvida manovra del veicolo rimasto non identificato.
Consegue che deve farsi applicazione nella specie della presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma del richiamato art. 2054 c.c., la quale, per quanto sia testualmente prevista dalla norma per il caso di scontro di veicoli, <<è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso>> (Cass. 19.7.2018 n. 19197).
I danni di cui il chiede qui il risarcimento vanno Pt_1
pertanto imputati in uguale misura a fatto e colpa concorrenti da un lato dell'ignoto conducente del non meglio identificato veicolo che è intervenuto a turbare la marcia del motociclo dell'attore e dall'altro lato dell'attore medesimo.
Questi chiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni non patrimoniali, il chiede Pt_1
risarcirsi danno biologico e danno morale.
8 Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente
9 rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro occorso il ha Pt_1
effettivamente riportato le lesioni allegate, al cui prodursi è peraltro ininfluente la circostanza che l'attore portasse o non portasse il casco protettivo, che hanno comportato danno biologico costituito da invalidità
temporanea di complessivi 89 giorni, di cui 39 al 100%, 30
al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 11 punti percentuali.
È statuizione della Suprema Corte (tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025
per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui
10 questo giudicante ritiene di aderire, che <
equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi,
che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti,
per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesione macropermanente, cioè eccedente i 9 punti percentuali,
ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di €
43.607,80 il risarcimento che potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore, che aveva 39 anni all'epoca dell'incidente, per i danni non patrimoniali, di cui: € 7.935,00 per danno biologico da invalidità temporanea;
€ 29.216,40 per danno biologico da invalidità permanente,
con una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione,
che, avuto riguardo alla particolare incidenza sullo svolgimento dell'attività di operaio, che pacificamente l'attore svolge, della <
stazione eretta prolungata>> da cui il c.t.u. lo ha trovato
11 definitivamente affetto, si reputa doversi nel caso attribuire ai postumi permanenti delle lesioni prodottesi;
€ 6.456,40 per danno morale, determinato in misura pari al
20% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico,
avuto riguardo alle sofferenze che deve con certezza ritenersi che il ha patito in dipendenza delle Pt_1
lesioni occorse - a cui è seguito intervento chirurgico, che l'ha costretto a lunga convalescenza - e continua a patire così come sopra attestato dal c.t.u.
Al predetto importo di € 43.607,80 andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche, la somma di € 366,00, che l'attore ha documentato di avere complessivamente sostenuto e il c.t.u. ha stimato congrua e pertinente.
La complessiva somma di € 43.973,80 che potrebbe così
riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore per l'intero va poi rapportata alla misura in cui ha egli stesso concorso a causare il sinistro, sicché va ridotta del 50%,
venendo così ad ammontare ad € 21.986,90 il risarcimento effettivamente spettante, di cui € 21.803,90 per i danni non patrimoniali ed € 183,00 per il danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e
12 rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la suddetta somma di € 21.803,90 riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 183,00 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato
13 per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dall'attore, in forza dell'art. 1224 c.c., sullo stesso importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato, saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c.,
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa fino a concorrenza della metà, con condanna della Compagnia
convenuta a pagare in favore dell'attore l'altra metà, nella
14 misura, così ridotta, liquidata in dispositivo, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va invece posta a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
quale Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta, nella qualità, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 21.986,90, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per la metà e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore l'altra metà, che, in tale misura ridotta,
liquida nella complessiva somma di € 2.811,00, di cui €
272,50 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario
15 delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 20.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2633 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Parte_1
Rana, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pasqua
di Bisceglie, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato a mezzo del servizio postale dall' presso il Tribunale di Trani, al quale ne è stata CP_2
fatta richiesta il 13.5.2021, l'attore ha quivi convenuto la per il Fondo di Garanzia, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 4.8.2017, intorno alle ore 20.50, in abitato di
Barletta, era alla guida del motociclo di sua proprietà
SUZUKI UR targato BJ31192 con a bordo un terzo,
e percorreva corso Vittorio Emanuele Persona_1
con direzione verso il centro cittadino. Allorché era giunto in prossimità dell'intersezione con via San Donato, accadeva che da questa via, dalla sua destra, ma senza rispettare l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito su corso
Vittorio Emanuele ivi segnalato, improvvisamente usciva a grande velocità un automezzo, probabilmente un'autovettura,
che non è stato possibile identificare, il quale, nello svoltare a sinistra in corso Vittorio Emanuele, prima gli tagliava la strada invadendo la sua corsia di marcia e poi lo sfiorava sul lato sinistro, continuando quindi imperterrito la sua corsa. Tanto faceva perdere all'attore
2 il controllo del suo motociclo, che prendeva prima a sbandare, andando ad urtare in successione due autovetture che erano in sosta lungo il marciapiede alla sua destra, una e una per poi rovesciarsi CP_3 Controparte_4
sull'asfalto sul fianco destro e continuare a ivi scivolare fino ad esaurire la sua inerzia, per finire per arrestarsi al centro della carreggiata, all'altezza del civico 177,
dopo avere ancora urtato una FORD FIESTA. Sul posto intervenivano subito dopo agenti della allora Polizia
Municipale di Barletta. Il così come il Pt_1
trasportato, riportava di conseguenza lesioni fisiche e precisamente, l'attore, <
scomposta con disassamento dei monconi. Frattura di collo omerale dx. Contusione polmonare. Ferita Lc. dello zigomo dx e del ginocchio dx, Escoriazioni multiple>>, per tali diagnosticate presso il locale ospedale, dove il Pt_1
veniva nell'immediatezza trasportato in ambulanza insieme al passeggero, che hanno comportato invalidità temporanea e,
all'esito, invalidità permanente, con il danno morale connesso a siffatto danno biologico e speciale incidenza di questo, <
[svolta dall'attore] … sull'esercizio futuro della stessa,
in termini di minore rendimento [e] maggiore affaticamento>>, ed hanno imposto la necessità di esborsi per spese mediche. Tali danni sono da imputare a fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo rimasto non
3 identificato, i quali sono rimasti ignoti entrambi, il veicolo e il suo conducente, anche all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trani a seguito della denuncia-querela sporta dal Pt_1
Il relativo procedimento, n. 2621/2019 R.G.N.R. Mod. 44 - n.
772/2020 R.G. G.I.P. Trib. Trani, è stato per questo definito con decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Trani, ma dagli atti dello stesso si ricava conferma dell'accadimento del sinistro con le modalità prospettate dall'attore, <
registrazioni video acquisite da una delle telecamere di videosorveglianza utilizzate dalla vicina "Farmacia
Scommegna", sita ai civici nn. 226 - 228 di C.so Vittorio
Emanuele e visionate dagli agenti accertatori>>.
Ciononostante, l' , per il Fondo di Garanzia, non ha CP_1
inteso dare alcun corso alle richieste di risarcimento previamente avanzate dal in via stragiudiziale, Pt_1
dapprima con raccomandata a.r. del 18.7.2019, inviata anche alla CONSAP s.p.a. ex art. 287 d.l.vo n. 209/2005, e poi con messaggio di posta elettronica certificata del 2.2.2021, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, così da soddisfare la condizione di procedibilità
stabilita dall'art. 3, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.
162/2014.
L'attore chiede pertanto condannarsi la per il Fondo CP_1
di Garanzia, a pagare in suo favore la complessiva somma di
4 € 42.569.15, di cui € 42.203,15 per risarcimento dei danni patrimoniali, danno biologico con personalizzazione e danno morale, ed € 366,00 per risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per spese mediche, o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
e rivalutazione monetaria>>.
La resiste con comparsa di risposta depositata il CP_1
30.9.2021 - bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, nella specie al 4.10.2021, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c. – obiettando per l'an che a) <
auto pirata ebbe a provocare l'incidente, che, invece, fu causato più verosimilmente dalla imprudente condotta di guida tenuta dallo stesso attore>>, e b) <
indossava il casco protettivo>>, e contestando comunque la domanda attorea anche per il quantum, per essere in ogni caso esorbitante l'ammontare del risarcimento richiesto.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di tre testi,
che tutti e tre hanno dichiarato di essersi casualmente trovati a personalmente assistere all'incidente oggetto del giudizio: due, e Testimone_1 Controparte_5
addotti dall'attore e l'altra, addotta Testimone_2
dalla Compagnia.
I primi due, amici fra di loro, che al momento erano insieme
5 a piedi in prossimità dell'incrocio fra corso Vittorio
Emanuele e via San Donato, hanno, con puntuali e sostanzialmente univoche dichiarazioni, confermato la dinamica del sinistro qual è come sopra prospettata nell'atto di citazione.
E della genuinità di tali deposizioni non risulta motivo di dubitare;
tanto più che dal rapporto di intervento della
Polizia Locale di Barletta e dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aperto a seguito della denuncia sporta dall'attore - quivi versati in atti da entrambe le parti in identiche copie - si ricava conferma della turbativa che sulla marcia del motociclo dell'attore può avere in effetti esercitato, tanto da indurre il conducente a perdere il controllo del mezzo,
un non identificabile veicolo che, nelle immagini registrate da una delle telecamere di videosorveglianza installate dai titolari della "Farmacia Scommegna", acquisite dalla Polizia
Locale, si intravede, attraverso la proiezione dei suoi fari,
svoltare incontro al SUZUKI del in corso Vittorio Pt_1
Emanuele, provenendo da via San Donato, proprio al momento dell'arrivo del motociclo all'incrocio.
Non è d'altro canto contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che i veicoli provenienti da via San Donato avessero obbligo di dare precedenza ai veicoli in transito su corso Vittorio Emanuele.
Né v'è prova della circostanza che l'attore non indossasse
6 il casco protettivo e la Compagnia, che ne aveva l'onere a mente del combinato disposto degli artt. 1227, co. 2, e 2697,
co. 2, c.c., non l'ha neppure offerta.
V'è tuttavia di contro che, in forza dell'art. 2054, co. 1
e 2, c.c., l'accertamento della condotta colpevole dell'ignoto autore della turbativa, causalmente efficiente dell'incidente, non vale ad esonerare la vittima dello stesso da corresponsabilità, ove non sia acquisita la prova che questi abbia fatto a sua volta tutto il possibile per evitare il sinistro (v. Cass. 23.1.2023 n. 2005, fra le più recenti).
Ebbene, nel caso del presente giudizio, non solo una siffatta prova non è stata dall'attore neanche semplicemente offerta,
ma dalla deposizione resa dalla teste addotta dalla Compagnia
si ricava positiva dimostrazione del contrario.
Con maggiore dovizia di particolari rispetto a quanto a suo tempo dichiarato alla Polizia Locale di Barletta, la Tes_2
con non minore attendibilità degli altri due testi escussi,
ha infatti quivi riferito di avere visto il motociclo dell'attore che procedeva zigzagando nel traffico già da prima di raggiungere l'incrocio di corso Vittorio Emanuele
con via San Donato, anche trasportando una cassa di bottiglie di birra fra il conducente e il passeggero, circostanza,
quest'ultima, di cui è data conferma dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, che hanno visto la nel Pt_2
filmato acquisito e l'hanno trovata sul luogo dell'incidente, insieme ai cocci delle bottiglie rottesi
7 nella caduta: cosicché deve ritenersi che certamente l'irregolare condotta di guida tenuta dall'attore, con l'aggravio dell'anomalo carico della cassa di bottiglie,
hanno svolto un ruolo nel determinismo dell'incidente,
ponendo il nella impossibilità di fronteggiare Pt_1
adeguatamente l'improvvida manovra del veicolo rimasto non identificato.
Consegue che deve farsi applicazione nella specie della presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma del richiamato art. 2054 c.c., la quale, per quanto sia testualmente prevista dalla norma per il caso di scontro di veicoli, <<è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso>> (Cass. 19.7.2018 n. 19197).
I danni di cui il chiede qui il risarcimento vanno Pt_1
pertanto imputati in uguale misura a fatto e colpa concorrenti da un lato dell'ignoto conducente del non meglio identificato veicolo che è intervenuto a turbare la marcia del motociclo dell'attore e dall'altro lato dell'attore medesimo.
Questi chiede il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni non patrimoniali, il chiede Pt_1
risarcirsi danno biologico e danno morale.
8 Dispone l'art. 2059 c.c. che <
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt. 138 e 139 cod.ass. (d.l.vo n. 209/2005), proprio in materia di risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti,
con distinta previsione, a cui deve peraltro attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria,
in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006),
essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla < temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2, cit.),
nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente
9 rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima. Ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione,
ulteriore, separato risarcimento per il danno morale,
costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
La consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza del sinistro occorso il ha Pt_1
effettivamente riportato le lesioni allegate, al cui prodursi è peraltro ininfluente la circostanza che l'attore portasse o non portasse il casco protettivo, che hanno comportato danno biologico costituito da invalidità
temporanea di complessivi 89 giorni, di cui 39 al 100%, 30
al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 11 punti percentuali.
È statuizione della Suprema Corte (tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025
per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025) a cui
10 questo giudicante ritiene di aderire, che <
equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi,
che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti,
per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Discende nella specie, in cui si tratta di lesione macropermanente, cioè eccedente i 9 punti percentuali,
ancorché causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di €
43.607,80 il risarcimento che potrebbe complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore, che aveva 39 anni all'epoca dell'incidente, per i danni non patrimoniali, di cui: € 7.935,00 per danno biologico da invalidità temporanea;
€ 29.216,40 per danno biologico da invalidità permanente,
con una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione,
che, avuto riguardo alla particolare incidenza sullo svolgimento dell'attività di operaio, che pacificamente l'attore svolge, della <
stazione eretta prolungata>> da cui il c.t.u. lo ha trovato
11 definitivamente affetto, si reputa doversi nel caso attribuire ai postumi permanenti delle lesioni prodottesi;
€ 6.456,40 per danno morale, determinato in misura pari al
20% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico,
avuto riguardo alle sofferenze che deve con certezza ritenersi che il ha patito in dipendenza delle Pt_1
lesioni occorse - a cui è seguito intervento chirurgico, che l'ha costretto a lunga convalescenza - e continua a patire così come sopra attestato dal c.t.u.
Al predetto importo di € 43.607,80 andrebbe poi aggiunta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi resisi necessari per spese mediche, la somma di € 366,00, che l'attore ha documentato di avere complessivamente sostenuto e il c.t.u. ha stimato congrua e pertinente.
La complessiva somma di € 43.973,80 che potrebbe così
riconoscersi per risarcimento in favore dell'attore per l'intero va poi rapportata alla misura in cui ha egli stesso concorso a causare il sinistro, sicché va ridotta del 50%,
venendo così ad ammontare ad € 21.986,90 il risarcimento effettivamente spettante, di cui € 21.803,90 per i danni non patrimoniali ed € 183,00 per il danno patrimoniale.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e
12 rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, la suddetta somma di € 21.803,90 riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 183,00 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato
13 per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dall'attore, in forza dell'art. 1224 c.c., sullo stesso importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato, saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c.,
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa fino a concorrenza della metà, con condanna della Compagnia
convenuta a pagare in favore dell'attore l'altra metà, nella
14 misura, così ridotta, liquidata in dispositivo, fatta esclusione per la spesa di c.t.u., che va invece posta a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
quale Impresa designata per la Regione Puglia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta, nella qualità, a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 21.986,90, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per la metà e condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore l'altra metà, che, in tale misura ridotta,
liquida nella complessiva somma di € 2.811,00, di cui €
272,50 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario
15 delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 20.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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