Articolo 1 della Legge 30 agosto 1953, n. 620
Articolo 2
Versione
31 agosto 1953
Art. 1.
L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462 , e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.
Entrata in vigore il 31 agosto 1953