Art. 1.
L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462 , e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.
L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462 , e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.