Articolo 1 della Legge 5 aprile 1952, n. 400
Articolo 2
Versione
18 maggio 1952
Art. 1.
L'ultimo comma dell' art. 16 della legge 8 agosto 1942, n. 1145 , sul riordinamento degli osservatori astronomici, concernente la retribuzione annua spettante all'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, e' cosi' modificato:
"All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 120 mila".
Entrata in vigore il 18 maggio 1952