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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3019-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Giudice Angela Baraldi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3019-1/2025, promosso da:
nato/a in COSTA D'AVORIO il 15/12/1992, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PRESTINENZI CRISTIANO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENIENTE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA ( ai sensi dell'art. 35-bis co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08 )
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura;
preso atto che il , al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha CP_2 depositato memorie nei termini di legge (3 giorni di cui al comma 4 del citato art. 35 bis novellato);
rilevato che dalla lettura del provvedimento emerge che non sono stati rispettati i termini della procedura accelerata per cui già la stessa ha ritenuto di esaminare la Controparte_1 domanda seguendo la procedura ordinaria (“la ritiene di esaminare gli atti Controparte_1 in applicazione della procedura ordinaria, per scadenza dei termini per l'esame…a causa del grande afflusso di istanze”); che tuttavia, richiamando una circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo, ha ritenuto di rigettare ugualmente per manifesta infondatezza;
rilevato che la Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite emessa in seguito al rinvio
Pag. 1 di 2 pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell'11 giugno 2023, rg 5751/23) ha enunciato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, Controparte_1 vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”;
considerato che, avendo la CT adottato la procedura ordinaria, non era possibile pronunciare un rigetto per manifesta infondatezza (“33. Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, ricordiamolo, posto a presidio CP_1 della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”, cfr. suddetta sentenza);
rilevato che l'adozione della procedura ordinaria comporta sospensione automatica con l'effetto che il provvedimento è da ritenersi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e che vale il termine di 30 gg per il deposito del ricorso;
P.Q.M.
DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso con gli effetti di legge e per l'effetto dispone che la competente questura rilasci al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido fino all'esito del giudizio.
Si comunichi. Bologna, 17/03/2025 Il Giudice
Dott. Angela Baraldi
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Giudice Angela Baraldi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3019-1/2025, promosso da:
nato/a in COSTA D'AVORIO il 15/12/1992, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PRESTINENZI CRISTIANO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENIENTE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA ( ai sensi dell'art. 35-bis co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08 )
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura;
preso atto che il , al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha CP_2 depositato memorie nei termini di legge (3 giorni di cui al comma 4 del citato art. 35 bis novellato);
rilevato che dalla lettura del provvedimento emerge che non sono stati rispettati i termini della procedura accelerata per cui già la stessa ha ritenuto di esaminare la Controparte_1 domanda seguendo la procedura ordinaria (“la ritiene di esaminare gli atti Controparte_1 in applicazione della procedura ordinaria, per scadenza dei termini per l'esame…a causa del grande afflusso di istanze”); che tuttavia, richiamando una circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo, ha ritenuto di rigettare ugualmente per manifesta infondatezza;
rilevato che la Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite emessa in seguito al rinvio
Pag. 1 di 2 pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell'11 giugno 2023, rg 5751/23) ha enunciato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, Controparte_1 vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”;
considerato che, avendo la CT adottato la procedura ordinaria, non era possibile pronunciare un rigetto per manifesta infondatezza (“33. Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, ricordiamolo, posto a presidio CP_1 della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”, cfr. suddetta sentenza);
rilevato che l'adozione della procedura ordinaria comporta sospensione automatica con l'effetto che il provvedimento è da ritenersi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e che vale il termine di 30 gg per il deposito del ricorso;
P.Q.M.
DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso con gli effetti di legge e per l'effetto dispone che la competente questura rilasci al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido fino all'esito del giudizio.
Si comunichi. Bologna, 17/03/2025 Il Giudice
Dott. Angela Baraldi
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