Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° 251/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 251/23 R.G.L. e vertente
TRA nato ad [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ( ), elettivamente domici-
[...] C.F._2 liati in Messina, via Felice Bisazza 30 (ax , pec P.IVA_1 Email_1 giuffre.it) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato ( ) che li C.F._3 rappresenta e difende -Appellanti
CONTRO in persona del legale rappresentante, (p. iva , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. prof. Marco Marazza ( – fax CodiceFiscale_4
06 8088208 – pec ) e Domenico De Feo Email_2
( – fax 06 8088208 – pec CodiceFiscale_5 Email_3
) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Annalaura Muscolino con
[...] studio in Messina, Viale Piemonte 30 –Appellata
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1968 pubblicata in data 25 ottobre 2022
CONCLUSIONI
1: 1) dichiarare l'illegittimità della riduzione del sovraminimo individuale Pt_1 operato da nei confronti dei ricorrenti a far data febbraio 2018 Controparte_1
e luglio 2018; 2) per l'effetto, condannare a corrispondere ai Controparte_1 ricorrenti quanto trattenuto a titolo di sovraminimo individuale fino alla data della emittenda sentenza o fino a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
3) ordinare a Controparte_1
i non effettuare alcun assorbimento alla voce sovraminimo individuale nelle
[...] buste paga dei ricorrenti dalla data della emittenda sentenza o da quella diversa ritenuta di giustizia. Condannare controparte al pagamento delle spese sia del primo
grado che dell'appello, oltre generali, cpa ed iva.
: a) rigettare il ricorso in appello e confermare, anche con diversa CP_1 motivazione, la sentenza impugnata;
b) vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, e Parte_1 Parte_3
, unitamente ad altri dipendenti di dedotto di avere per-
[...] Controparte_1 cepito per molti anni (dall'1 maggio 2007 il primo e dall'1 agosto 2001 il secondo) un sovraminimo individuale (155,00 euro mensili 434,94 ), evi- Pt_1 Parte_2 denziavano che la controparte aveva continuato a erogarlo in occasione di tutti i rinnovi contrattuali, cumulandolo con gli aumenti sopravvenuti, fino a quando esso non veniva assorbito, con il rinnovo contrattuale del 23 novembre 2017, nelle voci
"aumenti retributivi" e, a partire da luglio 2018, "elemento retributivo separato"
(ERS). Contestavano l'assorbimento, lamentando anche la violazione di un uso aziendale e chiedendo il riconoscimento della persistenza del diritto al sovraminimo con condanna di al pagamento delle differenze. CP_1
ES , con sentenza n° 1968 depositata il 25 ottobre 2022 il giudice CP_1 di primo grado ha rigettato la domanda nei confronti di parte dei lavoratori, dichiarando la cessazione della materia del contendere per i rimanenti.
I soli e hanno proposto appello con ricorso depositato in data Pt_1 Parte_2
19 aprile 2023. Nella resistenza di disposta l'acquisizione di Controparte_1 documenti con ordinanza dell'8 ottobre 2024, depositate note di trattazione scritta entro il 25 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto d'appello non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. 83/2012 e ss.mm., ma si tratta di un discostamento meramente formale, es- sendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma
(praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestual- mente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gra- vame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dis- senso. Si deve pertanto superare la dilatoria eccezione di ed entrare nel CP_1 merito.
1- Il tribunale ha premesso, ampiamente citando giurisprudenza di legittimità, che N° 251/23 r.g.l.
il sovraminimo individualmente pattuito tra datore e lavoratore è soggetto al prin- cipio generale dell'assorbimento nei miglioramenti previsti dalla disciplina collet- tiva, salvo che la legge o la contrattazione collettiva dispongano diversamente o qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale stret- tamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente. Analizzando il merito, il Giudice a quo non ha riscontrato elementi che consentano di evincere tale natura, rilevando altresì che l'assorbimento risultava conforme alle premesse dell'accordo del 2017 in cui si se- gnalava la significativa riduzione dei ricavi e la necessità di sempre maggiori inve- stimenti.
Il Giudice a quo ha anche escluso che vi fosse prova dell'uso aziendale, richia- mando la giurisprudenza che ritiene neutro il comportamento del datore di lavoro che si sia astenuto dal riassorbimento in un certo periodo.
Su tali premesse ha concluso che nulla impedisse a di riassorbire il so- CP_1 vraminimo con il rinnovo contrattuale, tenendo anche conto della diversa congiun- tura economica.
Il tribunale ha anche esaminato la questione della non equivalenza fra il sovrami- nimo e l'elemento retributivo separato (ERS) con il quale è avvenuto l'assorbimento, ed in particolare il fatto che quest'ultimo non sia incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, evidenziando che il divieto di deroga in peius della retribuzione previsto dall'art. 2077 c.c. riguarda il contratto individuale rispetto a quello collettivo e pertanto le disposizioni del precedente contratto collettivo non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favore- vole per il lavoratore. Il tribunale ha comunque ritenuto che il parziale riassorbi- mento del sovraminimo sia integralmente compensato dagli incrementi retributivi disposti.
2- Gli appellanti evidenziano innanzitutto la presenza di diversi precedenti di me- rito, pronunciati da uffici di primo e secondo grado sul territorio nazionale, richia- mando in particolare alcuni arresti della Corte d'appello di Milano, ma anche (in allegato ai successivi scritti difensivi) Napoli e Lecce, e dei tribunali di Milano,
Roma e Palermo (analogo giudizio ma con datore di lavoro TIM S.p.A.), e ulteriori, tutti con contenuto favorevole a dipendenti in posizione analoga. CP_1
Altrettanto fa tuttavia , con pronunce di questa stessa Corte, oltre che di CP_1 altri uffici di primo e secondo grado di tutta Italia (Roma, Milano, Teramo, Lecce,
Salerno, Brescia, L'Aquila, Bergamo, Chieti, Brindisi, Bari, Napoli), a testimo- nianza del contrasto giurisprudenziale.
2.1- Questa Corte ha già in parte affrontato la questione con le sentenze 1006/23
e 1007/23, che riguardavano però due lavoratori che avevano ottenuto un sovrami- N° 251/23 r.g.l.
nimo ad personam al momento in cui passarono alle dipendenze di Telecom prove- nendo da Olivetti S.p.A., in forza di un verbale di conciliazione sottoscritto nel
2015. In tale verbale non vi era alcuna specificazione sull'assorbibilità o meno della voce retributiva in parola, e questa Corte ha applicato il principio di assorbimento, di natura generale.
In questa controversia, gli appellanti negano che esista nel nostro ordinamento un generale principio di riassorbibilità del sovraminimo ma, al momento di motivare tale contestazione, finiscono per invocare piuttosto le argomentazioni (da trattare infra) sul consolidamento dell'uso aziendale. La giurisprudenza di legittimità ha del resto costantemente affermato il principio generale di assorbimento, e sul punto non si può che richiamare il florilegio di sentenze citate a pag. 3 del provvedimento qui impugnato. Spetta dunque ai lavoratori dimostrare le condizioni che impediscono in concreto l'assorbimento.
2.2- Questa Corte ha poi escluso che esistesse, nel caso dei lavoratori trattati nelle sentenze 1006/23 e 1007/23, un uso aziendale, ma basandosi essenzialmente sulla circostanza che, dopo il 2015, vi era stato un solo rinnovo contrattuale, cioè proprio quello del 2017, sicché non si poteva considerare trascorso un tempo così lungo da fare anche solo ipotizzare il consolidamento dell'uso.
La situazione oggetto della presente controversia è diversa, dato il tempo trascorso
(sedici anni per , dieci per fra il riconoscimento del sovraminimo Parte_2 Pt_1
e il riassorbimento. Tale differenza impedisce di trasporre automaticamente il deci- sum di 1006/23 e 1007/23 alla presente causa.
In questo giudizio si pone poi un problema estraneo ai citati precedenti, e cioè la Parte non omogeneità fra l e il sovraminimo.
Su questi punti va pertanto eseguito un approfondimento.
3- Gli appellanti, richiamando la motivazione di App. Milano 263/23, segnalano
(pagg. 9 e ss. atto di appello) che:
- il sovraminimo è sopravvissuto a procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà indotti da situazioni di difficoltà paragonabili a quelle descritte nel preambolo dell'accordo del 2017, per cui la tesi della giustificabilità del riassorbi- mento per ragioni congiunturali sarebbe infondata;
- gli accordi del 2017 non contengono alcuna esplicita manifestazione di volontà di procedere al riassorbimento, trattandosi di pattuizione tesa piuttosto ad adeguare i trattamenti economici del personale con l'introduzione di aumenti e dell'ERS come ulteriore voce;
Parte
- il fatto che l non venga inserito nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto rende tale voce qualitativamente diversa rispetto al sovraminimo, e come tale non comparabile a quest'ultima, mentre l'assorbimento postula l'omogeneità delle poste. N° 251/23 r.g.l.
4- Va premesso che il sovraminimo del quale in questa vicenda si discetta non va ricondotto all'accordo sindacale "norme di raccordo" del 19 luglio 2000 con il quale veniva istituito il "sovraminimo ad personam" in quanto si tratta di voce attribuita a partire dall'ottobre 2000 "a tutto il personale in forza" a quella data.
Nella documentazione prodotta da pag. 20 dell'all. 24 al ricorso art. 414 Pt_1
c.p.c., si riscontra la lettera con la quale lo informava che "a decorrere dal CP_1
1° maggio 2007" gli sarebbe stato "riconosciuto un assegno ad personam di 155,00 euro mensili" lorde. in quell'occasione specificava trattarsi di "sovrami- CP_1 nimo ad personam individuale" e l'aggettivo "individuale" rende palese trattarsi di voce diversa rispetto al sovraminimo collettivo di cui all'accordo 19 luglio 2000.
Nella lettera, informava il che l'importo era "assorbibile in occasione CP_1 Pt_1 di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello".
Una lettera del 20 agosto 2001 (pag. 2 all. 02) attribuiva a l'incre- Parte_2 mento di 300.000 lire lorde mensili, analogamente qualificato "sovraminimo ad personam individuale" e dichiarato assorbibile.
Il riscontro dell'esistenza di due sovraminimi che convivono nella struttura retri- butiva dei dipendenti è dato dalla circostanza che nelle buste paga prodotte CP_1 in atti sono per l'appunto contemplate due voci (vedi stringa "composizione retri- buzione lorda fissa mensile per tempo pieno") e cioè "sovraminimo collettivo" e
"sovraminimo individuale". In esito al rinnovo 2017, la prima voce rimane inva- riata, la seconda risulta di contro ridotta.
Così determinato l'oggetto del contendere, bisogna vedere se si possa configurare un uso aziendale consistente nel mantenimento del sovraminimo individuale, ag- giuntivo rispetto a quello collettivo, in ragione del mancato riassorbimento in occa- sione dei rinnovi intervenuti fra il 2001 (nel caso di ) o il 2007 (per Parte_2
e il 2017. Pt_1
Per dato pacifico fra le parti e attestato univocamente dall'esame delle buste paga in atti, il sovraminimo individuale è stato mantenuto in occasione di tutti i rinnovi economici intervenuti fra il suo riconoscimento e il 2017 (9 luglio 2003, 3 dicembre
2005, 31 luglio 2007, 23 ottobre 2010, 1 dicembre 2013)1.
Come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza (fra le tante Cass. sez. lav.
14286/2024) l'uso aziendale "quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere col- lettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere ge- nerale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto". Per la sua formazione, basta "la sussistenza di una prassi gene- ralizzata (che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo) che comporti per i dipendenti l'attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a N° 251/23 r.g.l.
quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva" (Cass. sez. lav.
15995/2016).
5- Nel caso in esame è fuori discussione che abbia mantenuto inalterato CP_1 il sovraminimo individuale fino al 2017 in via spontanea, visto che è la stessa ap- pellata a rivendicare di non esservi stata indotta dalla necessità di adempiere a qual- sivoglia obbligo contrattuale.
La reiterazione del comportamento per (almeno) un decennio è attestata già attra- verso l'esame della posizione di e a fortiori di quella di . Pt_1 Parte_2
Resta da vedere se si tratti o meno di un comportamento generalizzato. I lavoratori hanno non solo specificamente allegato ab initio tale caratteristica, ma hanno pro- vato che fu applicato a tutti i dodici originari ricorrenti, come si rileva facilmente dall'esame delle buste paga di ciascuno di loro, comparendo la decurtazione del sovraminimo individuale solo a partire da quelle del febbraio 2018 e, in misura maggiore, del luglio 2018 (in occasione dell'entrata in funzione dell'ERS).
A fronte di tale puntuale allegazione, corroborata da un solido principio di prova, questa Corte deve condividere quanto ritenuto da App. Milano sez. lav. 724/2023:
avrebbe dovuto allegare e provare almeno un episodio specifico in cui CP_1 avesse disposto il riassorbimento nei confronti di un proprio dipendente cui aveva assegnato il superminimo individuale (in senso conforme, ancor più recente, App.
Palermo sez. lav. 729/2024), e ciò non ha fatto né in questo giudizio né, per quanto ne emerge, in alcuno di quelli cui si riferiscono i numerosi precedenti di merito prodotti dalle parti (e in particolare da ). CP_1
Si riscontra dunque la presenza di tutti i requisiti che consentono di definire il comportamento di come uso aziendale. CP_1
6- L'uso aziendale, come rimarcato da ambo le parti e costantemente affermato in giurisprudenza, fa parte delle fonti sociali, con natura analoga ai contratti collettivi di prossimità. Essi si pongono dunque in posizione intermedia fra quelle fonti espressione di funzione pubblica e quelle che realizzano interessi individuali, in quanto finalizzate a fornire una disciplina uniforme dei rapporti della collettività impersonale dei lavoratori di una azienda. Le disposizioni collettive possono modi- ficare l'uso aziendale anche in peius (per tutte Cass. sez. lav. 3296/2016), ma altret- tanto non può fare unilateralmente l'impresa, vincolata all'obbligo cui si è volonta- riamente sottoposta.
Nell'accordo novembre 2017 non vi è alcun riferimento all'assorbimento del so- vraminimo individuale, né con riferimento agli aumenti retributivi né in relazione all'ERS. Manca dunque qualsiasi esplicita modifica da parte della contrattazione collettiva.
Nemmeno può ritenersi che la modifica sia implicita nelle premesse dell'accordo, in cui si riscontra una mera ricognizione della situazione di mercato con riferimenti N° 251/23 r.g.l.
vaghi alle "sfide molto complesse indotte da mercati sempre più aperti e competi- tivi" che richiedono maggiori investimenti a fronte dell'assottigliamento dei ricavi, riferimenti peraltro tesi a giustificare la necessità del miglioramento del servizio, dell'innovazione e dello sviluppo delle professionalità, anche favorendo la contrat- tazione di secondo livello (tutte finalità nient'affatto contrastanti con l'incremento delle retribuzioni). Non una parola viene spesa sulla necessità specifica di compri- mere il costo del lavoro, ed anzi la parte dispositiva si chiude con le tabelle degli importi degli aumenti retributivi e dell'ERS. Di quest'ultimo non viene data alcuna definizione, ma si specifica che si tratta di voce esclusa dalla base di calcolo del tfr e che "è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retri- buzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi". Vengono anche attivati a beneficio dei dipendenti "strumenti di wel- fare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro" per il solo anno 2018, eventual- mente destinabili dal lavoratore al fondo di previdenza complementare "Telemaco".
Manca dunque una inequivoca affermazione nel senso individuato da e CP_1
d'altro canto i lavoratori hanno allegato, senza alcuna puntuale smentita, che:
- il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori, il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1.054 dipendenti
- il 4 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavora- tori, con durata sino al 7 novembre 2012;
- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015;
- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 3 gennaio 2018.
Il superminimo individuale non è stato assorbito in ragione di alcuno degli eventi ora elencati.
fa leva sulla deposizione resa nel procedimento 8016/2019 CP_1 Tes_1 trib. Roma sez. IV lav., che non offre tuttavia alcuno spunto per riconoscere la spe- cialità della situazione. La teste, dipendente addetta alla normativa del la- CP_1 voro nell'ambito delle relazioni industriali, ha solo affermato che la scelta sul rias- sorbimento è pura discrezione aziendale che "viene compiuta in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale", ma non ha indicato in quale punto dell'accordo sia stata consacrata tale volontà e, nel confermare che nel 2017 c'erano esuberi e che
30.000 dipendenti circa erano in contratto di solidarietà, non ha svolto alcun con- fronto con la situazione degli anni precedenti. N° 251/23 r.g.l.
7- Il comportamento di ha dunque violato arbitrariamente l'uso che essa CP_1 stessa aveva instaurato e l'appello è conseguentemente fondato.
I ricorrenti non hanno chiesto una quantificazione dei propri crediti, limitandosi a invocare una declaratoria di illegittimità della riduzione del sovraminimo e una con- danna generica a erogare loro quanto trattenuto. Poiché, come visto supra, nem- meno riguardo all'ERS può ragionevolmente sostenersi che vi sia stata una puntuale previsione collettiva che consentisse di scomputarne l'importo dal sovraminimo in- dividuale, non si pone alcun problema di comparazione tra le due voci, altrimenti complesso dato che l'ERS risulta da un lato escluso dalla base di calcolo del tratta- mento di fine rapporto ma dall'altro la sua quantificazione tiene conto degli oneri riflessi.
Non è invece accoglibile la richiesta di ordinare a di non effettuare alcun CP_1 assorbimento in futuro, potendo intervenire un accordo collettivo autorizzativo della modifica in peius.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto della tariffa media del secondo scaglione, in base al valore della causa dichiarato dagli stessi appellanti. La presenza di un ampio dibattito sul territorio nazionale, con soluzioni opposte persino talvolta nell'ambito dello stesso ufficio, è assimilabile alle ragioni elencate nell'art. 92 c.p.c. come giustificative di compensazione, che nel caso di specie può essere parziale e rapportata alla metà.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 19 aprile 2023 da Parte_5
e , contro avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_1
Giudice del lavoro di Messina n° 1968 pubblicata in data 25 ottobre 2022, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittima la riduzione del sovraminimo individuale operata dalla appellata nei confronti degli appellanti a
[...]
da febbraio 2018 e condanna la prima a corrispondere ai secondi quanto Pt_6 trattenuto fino alla data presente pronuncia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze. Rigetta nel resto e condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti la metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in
2.626,00 euro e quanto all'appello in 2.915,00 euro, compensando la restante metà.
Messina 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso art. 414 c.p.c., pag. 6 e all. 14.