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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 295 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Dal Lago in presenza per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza/presenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 295 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
20/02/2023
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DAL LAGO ILARIA ( ) VIA G. GALILEI, 96 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DAL LAGO
ILARIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 6 - FAX 06-
88469891 VERONA presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale della patologia da cui è affetto (meniscopatia del ginocchio sinistro) e la sua riconducibilità a malattia professionale, come già denunciata all' in CP_1
1 data 1.12.2020. Ha dedotto di aver svolto attività lavorativa come muratore dall'1.9.1980 al 31.12.2019, prestando la propria attività lavorativa nel settore edile, quale titolare di un'impresa artigiana senza dipendenti né collaboratori, occupandosi prevalentemente di ristrutturazioni di appartamenti, anche come pavimentista, solitamente nell'ambito di cantieri di aziende più strutturate e lavorando fino a 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana. Ha dedotto che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, si è occupato di spostare e posizionare materiale edile di peso variabile fino a 50 kg, di scaricarlo, di realizzare sottofondi per i pavimenti anche lavorando in ginocchio, di costruire muri divisori trasportando mattoni forati nei pressi della postazione del peso variabile fino a 4 kg, di armature di solai e di armature di cemento armato,
di intonacature, di demolizione edifici, di posa di marmi, della posa dei tetti nonché del montaggio e smontaggio dei ponteggi, dunque di tutti i lavori tipici dell'edilizia, attuati anche mediante l'utilizzo di picconi, mazze,
flessibili, martello pneumatico, compressore e vibratore, trapani e avvitatori. Ha riferito, inoltre, di aver già contratto altre malattie professionali, il Deficit funzionale I Dito, riconosciuta dall' con un CP_1
grado di invalidità del 6%, la Ipoacusia tecnopatica bilaterale, riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 7%, I Minimi esiti dolorosi, CP_1
riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 2%, la Spalla sn CP_1
dolorosa con modesta limitazione funzionale in tendinopatia degenerativa,
riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 5%. CP_1
Ha ritenuto che le lavorazioni svolte e dettagliatamente descritte in ricorso abbiano determinato anche la patologia lamentata in questa sede ed ha chiesto pertanto dichiararsi il riconoscimento della patologia professionale con conseguente menomazione psico-fisica nella misura pari al 4% da
2 sommare alla percentuale di invalidità già riconosciuta, con conseguente condanna dell' all'erogazione, a causa della menomazione CP_1
permanente dell'integrità psicofisica, della rendita prevista dall'art. 13 del
D.Lgs n. 38 del 2000 nella misura del 20%.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, ritenendo la non idoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata.
Le prove testimoniali assunte in giudizio, soprattutto quella del teste e del teste , che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
integralmente tutte le circostanze dedotte in ricorso relativamente al lavoro svolto, hanno dimostrato l'esposizione del ricorrente, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad un rischio di patologie da sollecitazione articolare degli arti inferiori.
Il CTU, in sede di elaborato peritale, analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi, ha rilevato che “il Sig. è affetto da condropatia del comparto Parte_1
mediale in esiti di meniscectomia e condropatia rotulea al ginocchio
sinistro.” Ha tenuto conto del Decreto del Ministero del Lavoro del
10/10/2023 con cui sono state pubblicate le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" per le quali vale la cosiddetta presunzione legale di origine professionale ed ha ritenuto che “Tra le
malattie elencate alla voce 75 compaiono le malattie da sovraccarico
biomeccanico del ginocchio quali borsite cronica, tendinopatia
degenerativa del quadricipite femorale, meniscopatia degenerativa
contratte per il primo caso in “ Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con appoggio prolungato sul ginocchio” e per la tendinopatia e meniscopatia contratte in “Lavorazioni svolte in modo abituale e
3 sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione
del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, e considerando le mansioni lavorative svolte, ha verificato “che la patologia documentata (
meniscopatia degenerativa e condropatia) possa giustificatamente essere
collocata fra le malattie professionali con allegata presunzione di origine”.
Ha richiamato la circolare dell' del 16/02/2006 che ha proposto “una CP_1
sorta di “elasticità” valutativa che vede passare dal criterio di predominanza della “concausalità lavorativa” ad un criterio di
“concausalità effettiva” senza che assuma più o meno rilevanza la causa
lavorativa o la causa extralavorativa. In particolare vengono proposte tre
ipotesi concrete che prevedono la concausalità:
Presenza di idonea efficacia causale sia delle concause lavorative che
delle concause extralavorative, senza alcuna rilevanza alla maggiore o
minore incidenza nel raffronto tra le concause stesse;
conseguente
riconoscimento giustificato di una malattia professionale;
Presenza di concause lavorative ed extralavorative da sole non dotate
di autonoma efficacia causale ma in sinergia tale da concretizzare la
patologia; la malattia professionale andrà riconosciuta (viene portato ad
esempio il tumore del polmone in soggetto fumatore);
Presenza di agenti patogeni lavorativi non dotati di sufficienza efficacia
causale in presenza di agenti extralavorativi da soli dotati di efficienza
causale: impossibilità al riconoscimento della malattia professionale”, e alla luce di tale previsione ha ritenuto che proprio tali indicazioni prospettate dall' “concorrono a rafforzare un giudizio di nesso causale CP_1
fra le patologia denunciate e l'esposizione professionale;
sembra infatti potersi assimilare il caso in oggetto proprio nella seconda “previsione” laddove sussistono agenti patogeni lavorativi legati all'assunzione di
4 posizione incongrue ( come peraltro attestato inequivocabilmente dalla
ipercheratosi prerotulea) e passaggi ripetuti dalla posizione accovacciata
ed eretta peraltro con concomitante sollevamento di pesi, movimenti
ripetuti di sollecitazioni rotatorie del ginocchio, etc. da soli non sufficienti a
concretizzare la malattia ma, con azione sinergica dei fattori extralavorativi
anch'essi da soli non dotati di efficacia causale esclusiva, concretizzanti una sinergia tale da poter determinare le patologie”. Ha concluso ritenendo “con criterio della “prevalenza scientifica” che le patologie
documentate dal Sig. trovino un ruolo concausale nelle Parte_1
specifiche mansioni lavorative svolte quale artigiano edile”. Infine,
riferendosi ai parametri di valutazione di cui al DL 38/2000, e tenuto conto delle patologie pregresse, come da documentazione agli atti, già
riconosciute dall' come malattie professionali, ha ritenuto giustificato CP_1
il riconoscimento di una rendita valutabile nella misura complessiva del
20%.
Alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo poiché è risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e l deve pertanto essere CP_1
condannato a versare al ricorrente la rendita ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari al 20%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi.
5 Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale che ha determinato una menomazione permanente complessiva nella misura del 20%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000
commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale del 20%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 4638,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
6
SEZIONE LAVORO
Causa n. 295 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/01/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Dal Lago in presenza per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza/presenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 295 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
20/02/2023
da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DAL LAGO ILARIA ( ) VIA G. GALILEI, 96 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DAL LAGO
ILARIA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 6 - FAX 06-
88469891 VERONA presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale della patologia da cui è affetto (meniscopatia del ginocchio sinistro) e la sua riconducibilità a malattia professionale, come già denunciata all' in CP_1
1 data 1.12.2020. Ha dedotto di aver svolto attività lavorativa come muratore dall'1.9.1980 al 31.12.2019, prestando la propria attività lavorativa nel settore edile, quale titolare di un'impresa artigiana senza dipendenti né collaboratori, occupandosi prevalentemente di ristrutturazioni di appartamenti, anche come pavimentista, solitamente nell'ambito di cantieri di aziende più strutturate e lavorando fino a 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana. Ha dedotto che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, si è occupato di spostare e posizionare materiale edile di peso variabile fino a 50 kg, di scaricarlo, di realizzare sottofondi per i pavimenti anche lavorando in ginocchio, di costruire muri divisori trasportando mattoni forati nei pressi della postazione del peso variabile fino a 4 kg, di armature di solai e di armature di cemento armato,
di intonacature, di demolizione edifici, di posa di marmi, della posa dei tetti nonché del montaggio e smontaggio dei ponteggi, dunque di tutti i lavori tipici dell'edilizia, attuati anche mediante l'utilizzo di picconi, mazze,
flessibili, martello pneumatico, compressore e vibratore, trapani e avvitatori. Ha riferito, inoltre, di aver già contratto altre malattie professionali, il Deficit funzionale I Dito, riconosciuta dall' con un CP_1
grado di invalidità del 6%, la Ipoacusia tecnopatica bilaterale, riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 7%, I Minimi esiti dolorosi, CP_1
riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 2%, la Spalla sn CP_1
dolorosa con modesta limitazione funzionale in tendinopatia degenerativa,
riconosciuta dall' con un grado di invalidità del 5%. CP_1
Ha ritenuto che le lavorazioni svolte e dettagliatamente descritte in ricorso abbiano determinato anche la patologia lamentata in questa sede ed ha chiesto pertanto dichiararsi il riconoscimento della patologia professionale con conseguente menomazione psico-fisica nella misura pari al 4% da
2 sommare alla percentuale di invalidità già riconosciuta, con conseguente condanna dell' all'erogazione, a causa della menomazione CP_1
permanente dell'integrità psicofisica, della rendita prevista dall'art. 13 del
D.Lgs n. 38 del 2000 nella misura del 20%.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, ritenendo la non idoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata.
Le prove testimoniali assunte in giudizio, soprattutto quella del teste e del teste , che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
integralmente tutte le circostanze dedotte in ricorso relativamente al lavoro svolto, hanno dimostrato l'esposizione del ricorrente, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad un rischio di patologie da sollecitazione articolare degli arti inferiori.
Il CTU, in sede di elaborato peritale, analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi, ha rilevato che “il Sig. è affetto da condropatia del comparto Parte_1
mediale in esiti di meniscectomia e condropatia rotulea al ginocchio
sinistro.” Ha tenuto conto del Decreto del Ministero del Lavoro del
10/10/2023 con cui sono state pubblicate le "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura" per le quali vale la cosiddetta presunzione legale di origine professionale ed ha ritenuto che “Tra le
malattie elencate alla voce 75 compaiono le malattie da sovraccarico
biomeccanico del ginocchio quali borsite cronica, tendinopatia
degenerativa del quadricipite femorale, meniscopatia degenerativa
contratte per il primo caso in “ Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con appoggio prolungato sul ginocchio” e per la tendinopatia e meniscopatia contratte in “Lavorazioni svolte in modo abituale e
3 sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione
del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, e considerando le mansioni lavorative svolte, ha verificato “che la patologia documentata (
meniscopatia degenerativa e condropatia) possa giustificatamente essere
collocata fra le malattie professionali con allegata presunzione di origine”.
Ha richiamato la circolare dell' del 16/02/2006 che ha proposto “una CP_1
sorta di “elasticità” valutativa che vede passare dal criterio di predominanza della “concausalità lavorativa” ad un criterio di
“concausalità effettiva” senza che assuma più o meno rilevanza la causa
lavorativa o la causa extralavorativa. In particolare vengono proposte tre
ipotesi concrete che prevedono la concausalità:
Presenza di idonea efficacia causale sia delle concause lavorative che
delle concause extralavorative, senza alcuna rilevanza alla maggiore o
minore incidenza nel raffronto tra le concause stesse;
conseguente
riconoscimento giustificato di una malattia professionale;
Presenza di concause lavorative ed extralavorative da sole non dotate
di autonoma efficacia causale ma in sinergia tale da concretizzare la
patologia; la malattia professionale andrà riconosciuta (viene portato ad
esempio il tumore del polmone in soggetto fumatore);
Presenza di agenti patogeni lavorativi non dotati di sufficienza efficacia
causale in presenza di agenti extralavorativi da soli dotati di efficienza
causale: impossibilità al riconoscimento della malattia professionale”, e alla luce di tale previsione ha ritenuto che proprio tali indicazioni prospettate dall' “concorrono a rafforzare un giudizio di nesso causale CP_1
fra le patologia denunciate e l'esposizione professionale;
sembra infatti potersi assimilare il caso in oggetto proprio nella seconda “previsione” laddove sussistono agenti patogeni lavorativi legati all'assunzione di
4 posizione incongrue ( come peraltro attestato inequivocabilmente dalla
ipercheratosi prerotulea) e passaggi ripetuti dalla posizione accovacciata
ed eretta peraltro con concomitante sollevamento di pesi, movimenti
ripetuti di sollecitazioni rotatorie del ginocchio, etc. da soli non sufficienti a
concretizzare la malattia ma, con azione sinergica dei fattori extralavorativi
anch'essi da soli non dotati di efficacia causale esclusiva, concretizzanti una sinergia tale da poter determinare le patologie”. Ha concluso ritenendo “con criterio della “prevalenza scientifica” che le patologie
documentate dal Sig. trovino un ruolo concausale nelle Parte_1
specifiche mansioni lavorative svolte quale artigiano edile”. Infine,
riferendosi ai parametri di valutazione di cui al DL 38/2000, e tenuto conto delle patologie pregresse, come da documentazione agli atti, già
riconosciute dall' come malattie professionali, ha ritenuto giustificato CP_1
il riconoscimento di una rendita valutabile nella misura complessiva del
20%.
Alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo poiché è risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e l deve pertanto essere CP_1
condannato a versare al ricorrente la rendita ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari al 20%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi.
5 Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale che ha determinato una menomazione permanente complessiva nella misura del 20%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000
commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale del 20%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 4638,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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