CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/05/2024 al n. 859/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in Pt_1
causa dagli avv.ti Pavan Giuliano e Medea Piergianni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Crispi n. 8, Treviso, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 24 (C.F. ) nato a [...], il 28 CP_1 C.F._1
ottobre 1958, residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2
(C.F./P.IVA , con sede legale in Udine (UD), Via Generale P.IVA_2
IO Baldissera n. 49/51, entrambi rappresentati e difesi in causa dall'avv.
IN AN ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale
Ledra n. 108, Udine, come da procura rilasciata nel primo grado ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
E
con sede in Napoli, Controparte_3
via Santa Brigida n. 39, C.F. , rappresentata e difesa, nel corso del P.IVA_3
primo grado di giudizio, dagli avvocati Antonella Lillo e Paolo Corletto,
- appellata contumace-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e
previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in riforma della Sentenza n.
1083/2024 sui capi impugnati per le ragioni dedotte nel presente gravame,
fermo il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla LCA di
pagina 2 di 24 : “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e Parte_1
deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso in via
preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda
proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni
avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente
procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate da parte attrice,
anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
di data 28.5.2021 già dimessa in favore di in Parte_1
LCA.
Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio o, in
subordine, con compensazione totale (o parziale) delle spese di primo grado già
riconosciute in favore degli appellati
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
IN VIA PRELIMINARE I. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello
avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE II. respingere integralmente l'appello
proposto da Parte_2
poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutte le
[...]
ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta dell'11 settembre 2024
pagina 3 di 24 e ribadite nelle note scritte del 2 ottobre 2024, nonché negli scritti del primo
grado di giudizio, e per l'effetto confermare le statuizioni contenute nella
sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, n. 1083/2024
del 15 aprile 2024, R.G. n. 8548/2020;
IN SUBORDINE III. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello avversario, si insiste per il rigetto di tutte le domande proposte da
nei Parte_2
confronti degli odierni Appellati e per l'accoglimento delle conclusioni del
primo grado di giudizio, come da ultimo precisate con atto di precisazione delle
conclusioni dell'11 ottobre 2023 nel giudizio di primo grado R.G. n. 8548/2020
del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imp.;
IN VIA ISTRUTTORIA: IV. occorrendo e al fine di non incorrere in decadenze o
rinunce, in ipotesi di riapertura dell'istruttoria, ammettere la prova testimoniale
sui capitoli di prova articolati dagli Appellati nella memoria ex art. 183, VI
comma, n. 2 c.p.c. del 31 maggio 2021 nel giudizio di primo grado, così come
reiterati nel summenzionato foglio di precisazione delle conclusioni;
IN OGNI CASO V. con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed
eccezioni nuove ex adverso proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione del 9 novembre 2020, , in proprio e quale CP_1
legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
e hiedendo, in sintesi: Parte_1 CP_3
pagina 4 di 24 - in via principale, la declaratoria di nullità, ex art. 2358 c.c., dei contratti di finanziamento e di acquisto di azioni di con Parte_1
ogni conseguente pronuncia in ordine alla titolarità/restituzione delle azioni oggetto del presente giudizio e all'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento (e/o restitutorio) in capo a parte attrice, in relazione ai rapporti per cui è causa;
- in subordine, la declaratoria di nullità per illiceità della causa dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni e di Parte_1
con ogni conseguente pronuncia in ordine alla titolarità/restituzione delle azioni oggetto del presente giudizio e all'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento (e/o restitutorio) in capo alla parte attrice, in relazione ai rapporti per cui è causa;
- in ulteriore subordine, l'accertamento che le operazioni non erano meritevoli di tutela ex 1322, comma secondo, c.c. e, quindi, inefficaci, con conseguente insussistenza di alcuna debenza da parte attrice in relazione ai rapporti per cui è
causa;
- ancora, in ulteriore subordine, la nullità dei contratti di acquisto delle azioni di per violazione dell'art. 23 TUF e delle norme Parte_1
di cui al Regolamento Consob, nonché la nullità dei finanziamenti per violazione dell'art. 117 TUB, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, la cancellazione in Centrale Rischi della segnalazione effettuata con riferimento alle operazioni de quibus.
1.2. in estrema sintesi, deduceva che: CP_1
pagina 5 di 24 - parte attrice era titolare del conto corrente n. 700 0803887 (intestato ad
[...]
personalmente) e di quello n. 700 11351 intestato ad CP_1 CP_2
già a partire dal 2011, intrattenendo rapporti con la Banca in bonis per il tramite della filiale di Udine;
- nel novembre 2013, parte attrice, al fine di ottenere un finanziamento di Euro
150.000,00, aveva acconsentito, dietro insistenze e rassicurazioni del direttore di filiale dott. (e pur non disponendo di alcuna liquidità), a CP_4
sottoscrivere sia in nome proprio che per conto di OG, l'acquisto di azioni
B.Pop.Vi, interamente finanziato dall'istituto;
- nella duplice qualità, aveva, quindi, aperto due contratti di deposito CP_1
titoli (il n. 700/2273603 intestato a OG e quello n. 700/2274717 intestato a sé
procedendo con:
(i) l'acquisto, in proprio, di 400 azioni B.Pop.Vi in data 9 dicembre 2013 per il controvalore di Euro 25.000,00;
(ii) l'acquisto, da parte di OG, di 100 azioni BPV, in data 31 dicembre 2013 e per un controvalore di euro 6.250,00;
- la Banca avrebbe quindi erogato il finanziamento di Euro 6.250,00 in data 29
gennaio 2014, sul conto corrente di OG, e in data 28 febbraio 2014 il finanziamento di Euro 156.000,00 sul conto corrente di OG, trasferendo poi il 3
marzo 2014 l'importo di Euro 25.000,00= dal conto corrente di OG a quello di
CP_1
- nel maggio 2014, essendo interessato a concludere l'acquisto del marchio
Pryngeps al prezzo di Euro 400.000,00, aveva chiesto all'Istituto un ulteriore pagina 6 di 24 finanziamento per Euro 350.000,00, dichiarando al direttore di non CP_4
voler sottoscrivere l'acquisto di ulteriori azioni;
- nel settembre 2014 parte attrice, a seguito della segnalazione dell'Istituto di mancato pagamento della rata di un precedente mutuo (acceso nel 2011) per assenza di fondi, aveva appreso che in data 27 agosto 2014 sarebbero state acquistate n.
3.200 azioni, per il controvalore di Euro 200.000,00, senza alcuna autorizzazione;
- il direttore aveva rassicurato parte attrice, comunicando che CP_4
l'acquisto di 400 azioni sarebbe, in assunto, avvenuto sul conto corrente intestato personalmente ad “allo scoperto” e in assenza di fondi, che la si CP_1 Pt_1
sarebbe occupata di autorizzare l'addebito della rata di mutuo rimasta impagata e che il prezzo delle azioni acquistate in data 27 giugno 2014 sarebbe stato coperto interamente dall' , concedendo all'uopo un finanziamento;
Pt_3
- in data 7 ottobre 2014 era stato erogato il mutuo di Euro 350.000,00 ed il successivo 9 ottobre 2014 era stato concesso un ulteriore affidamento per Euro
200.000,00;
- egli aveva inutilmente richiesto la vendita delle azioni e aveva rifiutato le varie proposte della Banca di rifinanziarlo per consentirgli di far fronte all'esposizione debitoria maturata in ragione dei prestiti concessi per l'acquisto di azioni;
- a seguito della LCA di B.Pop.Vi, la posizione era stata ceduta ad CP_3
1.3. In punto di diritto, parte attrice sosteneva che:
i) i tre finanziamenti erano stati utilizzati per l'acquisto delle azioni della Pt_1
sussistendo contiguità temporale tra i medesimi e gli acquisti, anche in assenza di alcuna disponibilità finanziaria da parte dell'attore;
pagina 7 di 24 ii) sussisteva 'un'unitaria operazione' avente una 'causa in concreto illecita', la cui finalità era stata quella di creare una parvenza di capitale sociale, con conseguente nullità dei rapporti, ai sensi degli artt. 1418 e 2358 c.c.;
iii) sotto un ulteriore profilo, l'assetto negoziale voluto dall' aveva Pt_3
comportato il riversarsi di tutti i rischi unicamente sull'investitore, dovendo quindi considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1322 c.c. per assenza di meritevolezza;
iv) la condotta, della infine integrava plurime violazioni sia della Pt_1
normativa in materia di intermediazione finanziaria (quali l'obbligo di forma scritta dei contratti e di trasparenza ed informativa dell'investitore), sia di quelle in materia di trasparenza bancaria, con conseguente nullità dei contratti.
2. Con comparsa del 17 febbraio 2021, si costituiva in giudizio
[...]
in LCA, la quale eccepiva l'improcedibilità delle domande Parte_1
proposte ex art. 83 TUB e contestava, in ogni caso, la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree.
3. Con scritto di pari data nel costituirsi chiedendo il rigetto delle CP_3
domande attoree, eccepiva la propria estraneità ai fatti di causa per non essere la titolare delle poste riferibili a parte attrice, insistendo, dunque, per la propria estromissione.
4. Il Tribunale, ammessa parzialmente la prova orale richiesta da parte attrice,
definiva il giudizio con sentenza n. 1083/2024 pronunciata il 27.3.2024 che, in parziale accoglimento delle domande attoree:
(a) dichiarava improcedibili le domande restitutorie promosse da parte attrice;
b) rigettava le eccezioni di improcedibilità e incompetenza avanzate dalla Pt_1
ai sensi dell'art. 83 TUB in ordine alla domanda di accertamento negativo;
pagina 8 di 24 (c) riteneva applicabile l'art. 2358 c.c. e affermava che, dall'accertata violazione dello stesso, discendeva la nullità delle seguenti operazioni, tra le quali accertava il collegamento negoziale:
- contratto di acquisto azionario sottoscritto da in data 09.12.2013 CP_1
e contratto di finanziamento non ipotecario sottoscritto da in Controparte_2
data 28/02/2024 limitatamente all'importo di euro 25.000,00:
- contratto di acquisto azionario datato 27 giugno 2014 (doc. n. 27 parti attrici) e contratto di affidamento bancario sottoscritto da in data CP_1
09.10.2014 (doc. n. 26 parti attrici).
(d) accertava che le parti attrici nulla dovevano a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzo dei contratti di finanziamento e affidamento sub c);
(e) dichiarava il difetto di titolarità passiva di CP_3
(f) rigettava la domanda di parte attrice volt alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi;
(g) condannava la alla rifusione delle spese legali in favore delle attrici e Pt_1
compensava le spese nel rapporto tra queste ultime ed CP_3
*****
2. L'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
I Commissari liquidatori hanno impugnato la predetta la sentenza lamentandone l'erroneità nelle parti in cui ha:
pagina 9 di 24 i) ritenuto procedibile la domanda, ex art. 2358 c.c., “finalizzata”
all'accertamento negativo del debito degli attori, rigettando, in tal senso,
l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB;
ii) ritenuto applicabile la disciplina di cui all'articolo 2358 c.c. alle società
cooperative (quale era, al tempo, in bonis); Parte_1
iii) ritenuto sussistente, nel caso di specie, la violazione dell'art. 2358 c.c. e provati i fatti costitutivi della pretesa di parte attrice;
iv) dichiarato, conseguentemente, la nullità del contratto di acquisto azionario sottoscritto da in data 9.12.2013 e del contratto di finanziamento CP_1
non ipotecario sottoscritto da in data 28.2.2024 (limitatamente CP_2
all'importo di Euro 25.000,00) nonché del contratto di acquisto azionario datato
27 giugno 2014 e dell'affidamento sottoscritto da in data CP_1
9.10.2014;
v) condannato la LCA di alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli attori nonostante l'accoglimento parziale delle domande attoree e l'oggettiva incertezza della peculiare questione.
Le doglianze della più nel dettaglio sono le seguenti. Pt_1
2.1.PRIMO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB di tutte le domande proposte nei confronti della lca, dovendo,
invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del
R.D. n. 267 del 1942.
pagina 10 di 24 L'azione proposta non è in ogni caso un'azione di mero accertamento negativo in quanto comporta la compensazione (propria) tra il credito del finanziamento ed il prezzo di acquisto delle azioni.
2.2 SECONDO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 2358 cod.
civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società
cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) attesa la finalità mutualistica e la variabilità del capitale.
Ulteriormente, non possono essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate devono semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità
dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
2.3 TERZO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto gli attori non hanno provato che l'acquisto azionario sia avvenuto con risorse dell'istituto di credito e che, quindi, sussistesse un collegamento negoziale tra i contratti di cui è
causa, sicché la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
2.4 QUARTO MOTIVO
La violazione dell'art. 2358 cod. civ., laddove sussistente, non giustificava la pronuncia di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi, in particolar modo, dopo la riforma della pagina 11 di 24 citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni).
2.5 MOTIVO Pt_4
Ha lamentato l'erroneità del regolamento delle spese e ne ha sollecitato la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello e, in subordine, ha chiesto la compensazione in ragione della reciproca soccombenza e della sussistenza di diversi orientamenti in giurisprudenza in ordine alle questioni dibattute. Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto,
dovuto essere poste a carico delle parti attrici o quanto meno compensate.
*****
3. IL PROCESSO D'APPELLO
Si sono costituiti anche in appello e che CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del gravame.
Non si è costituita e con ordinanza del Consigliere Istruttore del CP_3
15.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La medesima ordinanza ha rinviato al 30.10.2025 per l'udienza ex art. 352 c.p.c.
preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
4. DECISIONE SULL'APPELLO
4.1 Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello sussiste un consolidato orientamento di questa Corte d'Appello che ha, tra l'altro, ritenuto di interpretare l'art. 83, comma 3, del T.U.B., anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura pagina 12 di 24 della procedura concorsuali, ritenendo però, non improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Si è, infatti, ritenuto che sarebbe stato incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
4.2 Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ordd. n.
pagina 13 di 24 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di
liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti
dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3,
t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al
commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un
momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo
formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o,
se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di
condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente
preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento
endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità
delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord.
20184/2025) si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già
espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del
17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n.
1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia,
pagina 14 di 24 dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto
art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può
essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento
di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione
coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere,
una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo
di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a.,
posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita
alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse
ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si
diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale
“Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del
procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice
ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una
situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda,
che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del
credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
pagina 15 di 24 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla
liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd.
bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una
volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di
credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di
cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente
preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento
endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello
stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001;
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto, non può neanche essere
dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella
procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei
crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve
necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una
procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza
intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di
un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la
necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni
dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito
funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova
la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato
passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione
pagina 16 di 24 coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo
ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea”
improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento
dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad
opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo
(v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n.
162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo
inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo
possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello
stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme
previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n.
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga
sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta
nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme
inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un
credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità
della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a
differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una
residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione
all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla
chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che
pagina 17 di 24 tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta
amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto
comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed
al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per
la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone
che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art.
117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
4.3. La Corte d'appello, pur conformandosi all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, rileva che, tuttavia, l'art. 83 TUB, così come interpretato dal
Giudice di legittimità, al verificarsi di determinati presupposti potrebbe non risultare completamente in linea con i principi costituzionali.
Merita attenta considerazione quanto recentemente evidenziato da questa Corte
con la sentenza n. 2674/2025 pubbl. il 31.07.2025, Pres. e rel. dott. Guido
Santoro, in cui si legge: “Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre
le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque
esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale
ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni
che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque
derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta
liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate
precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale
pagina 18 di 24 assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di
immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e
con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca
insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna
giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a
liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa
sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale
dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha
esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa
insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei
confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né,
tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non
prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande
diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca
insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato
passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza,
la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di
opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca
in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta
valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3,
rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle
pagina 19 di 24 sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di
riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese
creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro
inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina
dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la
lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e
dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale
criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la
regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni
idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente
quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza
dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra
parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento
dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne
discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il
proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in
l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il
pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario
effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse
attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in
via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente)
esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si
pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo
della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in
pagina 20 di 24 termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in
generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi
tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un
previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece
inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata
disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi
condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di
qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima
compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito
dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare
l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento
in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il
credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a
liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei
diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non
essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato
raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui
venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste
n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il
(solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di
incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole
per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la
statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione
in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le
pagina 21 di 24 domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di
nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in Controparte_5
esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti
sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di
investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n.
1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un
orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve
ritenersi ormai costante in questa Corte veneta)”.
5.4 Va, però, rilevato che, nel caso di specie, gli appellati non hanno neppure dedotto di avere proposto una domanda di insinuazione al passivo concorsuale né comunque hanno argomentato in ordine agli esiti di un'eventuale domanda proposta, sicché non possono lamentarsi dell'incertezza in ordine alla sussistenza di pretese creditorie o debitorie alla quale sarebbero, in siffatte ipotesi, esposte.
Non hanno neppure evidenziato pregiudizi (es. segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia o maggiori difficoltà nell'accesso al credito bancario)
derivati dall'apparente, in tesi attorea, debito relativo ai finanziamenti stipulati per gli acquisti azionari. Anzi, nella comparsa di costituzione in appello (pag.
14) hanno espressamente dato atto di avere promosso il presente giudizio per
“prevenire infondate iniziative avversarie ed evitare dannose e infondate
segnalazioni alla Centrale Rischi”.
Tenuto poi conto che la lca non ha formulato né nel presente processo né in via stragiudiziale richieste di restituzione delle somme mutuate (risultando, per effetto di tale contegno omissivo, ormai prossima la maturazione del termine di prescrizione del diritto di ripetizione), deve concludersi che non assume pratico pagina 22 di 24 rilievo nella presente controversia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. paventata nel citato precedente (come pure in altri precedenti di questa Corte), che,
comunque, secondo questo Collegio, ha correttamente messo in evidenza le criticità che siffatta interpretazione degli artt. 83 e ss. TUB può determinare.
4.5 In conclusione, esclusa la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, il primo motivo d'appello principale dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità anche della domanda di accertamento negativo del credito svolta da e dalla società da CP_1
lui rappresentata nei confronti di Parte_1
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
*****
5.1 L'opinabilità delle questioni oggetto del primo motivo e l'esistenza di un consolidato indirizzo da parte di questa Corte, incline a riconoscere la procedibilità delle azioni di accertamento negativo del credito della lca,
costituiscono gravi ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché di avverso la sentenza n. Controparte_3
1083/2024 pronunciata il 27.3.2024 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
pagina 23 di 24 - dichiara improcedibile anche la domanda di accertamento negativo proposta da e CP_1 Controparte_2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/05/2024 al n. 859/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in via Battaglione Framarin n. 18, rappresentata e difesa in Pt_1
causa dagli avv.ti Pavan Giuliano e Medea Piergianni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Crispi n. 8, Treviso, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 24 (C.F. ) nato a [...], il 28 CP_1 C.F._1
ottobre 1958, residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_2
(C.F./P.IVA , con sede legale in Udine (UD), Via Generale P.IVA_2
IO Baldissera n. 49/51, entrambi rappresentati e difesi in causa dall'avv.
IN AN ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale
Ledra n. 108, Udine, come da procura rilasciata nel primo grado ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
E
con sede in Napoli, Controparte_3
via Santa Brigida n. 39, C.F. , rappresentata e difesa, nel corso del P.IVA_3
primo grado di giudizio, dagli avvocati Antonella Lillo e Paolo Corletto,
- appellata contumace-
avente per oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec.
dell'Impresa in materia societaria,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione attorea reietta e
previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in riforma della Sentenza n.
1083/2024 sui capi impugnati per le ragioni dedotte nel presente gravame,
fermo il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla LCA di
pagina 2 di 24 : “Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e Parte_1
deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso in via
preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda
proposta dagli attori per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni
avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dagli attori poiché inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente
procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate da parte attrice,
anche per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
di data 28.5.2021 già dimessa in favore di in Parte_1
LCA.
Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio o, in
subordine, con compensazione totale (o parziale) delle spese di primo grado già
riconosciute in favore degli appellati
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI:
IN VIA PRELIMINARE I. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello
avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE II. respingere integralmente l'appello
proposto da Parte_2
poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutte le
[...]
ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta dell'11 settembre 2024
pagina 3 di 24 e ribadite nelle note scritte del 2 ottobre 2024, nonché negli scritti del primo
grado di giudizio, e per l'effetto confermare le statuizioni contenute nella
sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, n. 1083/2024
del 15 aprile 2024, R.G. n. 8548/2020;
IN SUBORDINE III. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'appello avversario, si insiste per il rigetto di tutte le domande proposte da
nei Parte_2
confronti degli odierni Appellati e per l'accoglimento delle conclusioni del
primo grado di giudizio, come da ultimo precisate con atto di precisazione delle
conclusioni dell'11 ottobre 2023 nel giudizio di primo grado R.G. n. 8548/2020
del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imp.;
IN VIA ISTRUTTORIA: IV. occorrendo e al fine di non incorrere in decadenze o
rinunce, in ipotesi di riapertura dell'istruttoria, ammettere la prova testimoniale
sui capitoli di prova articolati dagli Appellati nella memoria ex art. 183, VI
comma, n. 2 c.p.c. del 31 maggio 2021 nel giudizio di primo grado, così come
reiterati nel summenzionato foglio di precisazione delle conclusioni;
IN OGNI CASO V. con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i
gradi di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed
eccezioni nuove ex adverso proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione del 9 novembre 2020, , in proprio e quale CP_1
legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_2 [...]
e hiedendo, in sintesi: Parte_1 CP_3
pagina 4 di 24 - in via principale, la declaratoria di nullità, ex art. 2358 c.c., dei contratti di finanziamento e di acquisto di azioni di con Parte_1
ogni conseguente pronuncia in ordine alla titolarità/restituzione delle azioni oggetto del presente giudizio e all'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento (e/o restitutorio) in capo a parte attrice, in relazione ai rapporti per cui è causa;
- in subordine, la declaratoria di nullità per illiceità della causa dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni e di Parte_1
con ogni conseguente pronuncia in ordine alla titolarità/restituzione delle azioni oggetto del presente giudizio e all'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento (e/o restitutorio) in capo alla parte attrice, in relazione ai rapporti per cui è causa;
- in ulteriore subordine, l'accertamento che le operazioni non erano meritevoli di tutela ex 1322, comma secondo, c.c. e, quindi, inefficaci, con conseguente insussistenza di alcuna debenza da parte attrice in relazione ai rapporti per cui è
causa;
- ancora, in ulteriore subordine, la nullità dei contratti di acquisto delle azioni di per violazione dell'art. 23 TUF e delle norme Parte_1
di cui al Regolamento Consob, nonché la nullità dei finanziamenti per violazione dell'art. 117 TUB, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, la cancellazione in Centrale Rischi della segnalazione effettuata con riferimento alle operazioni de quibus.
1.2. in estrema sintesi, deduceva che: CP_1
pagina 5 di 24 - parte attrice era titolare del conto corrente n. 700 0803887 (intestato ad
[...]
personalmente) e di quello n. 700 11351 intestato ad CP_1 CP_2
già a partire dal 2011, intrattenendo rapporti con la Banca in bonis per il tramite della filiale di Udine;
- nel novembre 2013, parte attrice, al fine di ottenere un finanziamento di Euro
150.000,00, aveva acconsentito, dietro insistenze e rassicurazioni del direttore di filiale dott. (e pur non disponendo di alcuna liquidità), a CP_4
sottoscrivere sia in nome proprio che per conto di OG, l'acquisto di azioni
B.Pop.Vi, interamente finanziato dall'istituto;
- nella duplice qualità, aveva, quindi, aperto due contratti di deposito CP_1
titoli (il n. 700/2273603 intestato a OG e quello n. 700/2274717 intestato a sé
procedendo con:
(i) l'acquisto, in proprio, di 400 azioni B.Pop.Vi in data 9 dicembre 2013 per il controvalore di Euro 25.000,00;
(ii) l'acquisto, da parte di OG, di 100 azioni BPV, in data 31 dicembre 2013 e per un controvalore di euro 6.250,00;
- la Banca avrebbe quindi erogato il finanziamento di Euro 6.250,00 in data 29
gennaio 2014, sul conto corrente di OG, e in data 28 febbraio 2014 il finanziamento di Euro 156.000,00 sul conto corrente di OG, trasferendo poi il 3
marzo 2014 l'importo di Euro 25.000,00= dal conto corrente di OG a quello di
CP_1
- nel maggio 2014, essendo interessato a concludere l'acquisto del marchio
Pryngeps al prezzo di Euro 400.000,00, aveva chiesto all'Istituto un ulteriore pagina 6 di 24 finanziamento per Euro 350.000,00, dichiarando al direttore di non CP_4
voler sottoscrivere l'acquisto di ulteriori azioni;
- nel settembre 2014 parte attrice, a seguito della segnalazione dell'Istituto di mancato pagamento della rata di un precedente mutuo (acceso nel 2011) per assenza di fondi, aveva appreso che in data 27 agosto 2014 sarebbero state acquistate n.
3.200 azioni, per il controvalore di Euro 200.000,00, senza alcuna autorizzazione;
- il direttore aveva rassicurato parte attrice, comunicando che CP_4
l'acquisto di 400 azioni sarebbe, in assunto, avvenuto sul conto corrente intestato personalmente ad “allo scoperto” e in assenza di fondi, che la si CP_1 Pt_1
sarebbe occupata di autorizzare l'addebito della rata di mutuo rimasta impagata e che il prezzo delle azioni acquistate in data 27 giugno 2014 sarebbe stato coperto interamente dall' , concedendo all'uopo un finanziamento;
Pt_3
- in data 7 ottobre 2014 era stato erogato il mutuo di Euro 350.000,00 ed il successivo 9 ottobre 2014 era stato concesso un ulteriore affidamento per Euro
200.000,00;
- egli aveva inutilmente richiesto la vendita delle azioni e aveva rifiutato le varie proposte della Banca di rifinanziarlo per consentirgli di far fronte all'esposizione debitoria maturata in ragione dei prestiti concessi per l'acquisto di azioni;
- a seguito della LCA di B.Pop.Vi, la posizione era stata ceduta ad CP_3
1.3. In punto di diritto, parte attrice sosteneva che:
i) i tre finanziamenti erano stati utilizzati per l'acquisto delle azioni della Pt_1
sussistendo contiguità temporale tra i medesimi e gli acquisti, anche in assenza di alcuna disponibilità finanziaria da parte dell'attore;
pagina 7 di 24 ii) sussisteva 'un'unitaria operazione' avente una 'causa in concreto illecita', la cui finalità era stata quella di creare una parvenza di capitale sociale, con conseguente nullità dei rapporti, ai sensi degli artt. 1418 e 2358 c.c.;
iii) sotto un ulteriore profilo, l'assetto negoziale voluto dall' aveva Pt_3
comportato il riversarsi di tutti i rischi unicamente sull'investitore, dovendo quindi considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1322 c.c. per assenza di meritevolezza;
iv) la condotta, della infine integrava plurime violazioni sia della Pt_1
normativa in materia di intermediazione finanziaria (quali l'obbligo di forma scritta dei contratti e di trasparenza ed informativa dell'investitore), sia di quelle in materia di trasparenza bancaria, con conseguente nullità dei contratti.
2. Con comparsa del 17 febbraio 2021, si costituiva in giudizio
[...]
in LCA, la quale eccepiva l'improcedibilità delle domande Parte_1
proposte ex art. 83 TUB e contestava, in ogni caso, la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree.
3. Con scritto di pari data nel costituirsi chiedendo il rigetto delle CP_3
domande attoree, eccepiva la propria estraneità ai fatti di causa per non essere la titolare delle poste riferibili a parte attrice, insistendo, dunque, per la propria estromissione.
4. Il Tribunale, ammessa parzialmente la prova orale richiesta da parte attrice,
definiva il giudizio con sentenza n. 1083/2024 pronunciata il 27.3.2024 che, in parziale accoglimento delle domande attoree:
(a) dichiarava improcedibili le domande restitutorie promosse da parte attrice;
b) rigettava le eccezioni di improcedibilità e incompetenza avanzate dalla Pt_1
ai sensi dell'art. 83 TUB in ordine alla domanda di accertamento negativo;
pagina 8 di 24 (c) riteneva applicabile l'art. 2358 c.c. e affermava che, dall'accertata violazione dello stesso, discendeva la nullità delle seguenti operazioni, tra le quali accertava il collegamento negoziale:
- contratto di acquisto azionario sottoscritto da in data 09.12.2013 CP_1
e contratto di finanziamento non ipotecario sottoscritto da in Controparte_2
data 28/02/2024 limitatamente all'importo di euro 25.000,00:
- contratto di acquisto azionario datato 27 giugno 2014 (doc. n. 27 parti attrici) e contratto di affidamento bancario sottoscritto da in data CP_1
09.10.2014 (doc. n. 26 parti attrici).
(d) accertava che le parti attrici nulla dovevano a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzo dei contratti di finanziamento e affidamento sub c);
(e) dichiarava il difetto di titolarità passiva di CP_3
(f) rigettava la domanda di parte attrice volt alla cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi;
(g) condannava la alla rifusione delle spese legali in favore delle attrici e Pt_1
compensava le spese nel rapporto tra queste ultime ed CP_3
*****
2. L'APPELLO DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
I Commissari liquidatori hanno impugnato la predetta la sentenza lamentandone l'erroneità nelle parti in cui ha:
pagina 9 di 24 i) ritenuto procedibile la domanda, ex art. 2358 c.c., “finalizzata”
all'accertamento negativo del debito degli attori, rigettando, in tal senso,
l'eccezione di improcedibilità ex art. 83 TUB;
ii) ritenuto applicabile la disciplina di cui all'articolo 2358 c.c. alle società
cooperative (quale era, al tempo, in bonis); Parte_1
iii) ritenuto sussistente, nel caso di specie, la violazione dell'art. 2358 c.c. e provati i fatti costitutivi della pretesa di parte attrice;
iv) dichiarato, conseguentemente, la nullità del contratto di acquisto azionario sottoscritto da in data 9.12.2013 e del contratto di finanziamento CP_1
non ipotecario sottoscritto da in data 28.2.2024 (limitatamente CP_2
all'importo di Euro 25.000,00) nonché del contratto di acquisto azionario datato
27 giugno 2014 e dell'affidamento sottoscritto da in data CP_1
9.10.2014;
v) condannato la LCA di alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli attori nonostante l'accoglimento parziale delle domande attoree e l'oggettiva incertezza della peculiare questione.
Le doglianze della più nel dettaglio sono le seguenti. Pt_1
2.1.PRIMO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità ex art. 83, comma 3, TUB di tutte le domande proposte nei confronti della lca, dovendo,
invece, considerarsi che l'improcedibilità prevista dal TUB ha un ambito applicativo più ampio di quello previsto in materia fallimentare dall'art. 51 del
R.D. n. 267 del 1942.
pagina 10 di 24 L'azione proposta non è in ogni caso un'azione di mero accertamento negativo in quanto comporta la compensazione (propria) tra il credito del finanziamento ed il prezzo di acquisto delle azioni.
2.2 SECONDO MOTIVO
La sentenza è erronea nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 2358 cod.
civ. Tale disposizione, infatti, è incompatibile con la disciplina delle società
cooperative (quale era la banca in bonis all'epoca degli acquisti azionari ed obbligazionari) attesa la finalità mutualistica e la variabilità del capitale.
Ulteriormente, non possono essere tratti argomenti favorevoli alla tesi esposta in sentenza sulla base dell'art. 150 bis TUB, le cui disposizioni se correttamente interpretate devono semmai far ritenere voluta l'esclusione dell'applicabilità
dell'art. 2358 cod. civ. alle banche popolari.
2.3 TERZO MOTIVO
La decisione, anche volendo ritenere l'art. 2358 cod. civ., applicabile alle banche costituite nella forma di società cooperative, è erronea in quanto gli attori non hanno provato che l'acquisto azionario sia avvenuto con risorse dell'istituto di credito e che, quindi, sussistesse un collegamento negoziale tra i contratti di cui è
causa, sicché la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
2.4 QUARTO MOTIVO
La violazione dell'art. 2358 cod. civ., laddove sussistente, non giustificava la pronuncia di nullità in quanto la disposizione codicistica prevede regole di comportamento la cui inosservanza risulta rilevante solo per valutare la legittimità dell'operato degli amministratori nei confronti della società (la sanzione della nullità deve escludersi, in particolar modo, dopo la riforma della pagina 11 di 24 citata norma da parte del d.lgs n. 142/2008, che ha consentito il ricorso all'assistenza finanziaria sia pure a determinate condizioni).
2.5 MOTIVO Pt_4
Ha lamentato l'erroneità del regolamento delle spese e ne ha sollecitato la riforma in ragione della soccombenza derivante dall'accoglimento dei motivi d'appello e, in subordine, ha chiesto la compensazione in ragione della reciproca soccombenza e della sussistenza di diversi orientamenti in giurisprudenza in ordine alle questioni dibattute. Tutte le spese di causa avrebbero, pertanto,
dovuto essere poste a carico delle parti attrici o quanto meno compensate.
*****
3. IL PROCESSO D'APPELLO
Si sono costituiti anche in appello e che CP_1 Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del gravame.
Non si è costituita e con ordinanza del Consigliere Istruttore del CP_3
15.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La medesima ordinanza ha rinviato al 30.10.2025 per l'udienza ex art. 352 c.p.c.
preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
4. DECISIONE SULL'APPELLO
4.1 Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello sussiste un consolidato orientamento di questa Corte d'Appello che ha, tra l'altro, ritenuto di interpretare l'art. 83, comma 3, del T.U.B., anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura pagina 12 di 24 della procedura concorsuali, ritenendo però, non improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive),
da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Si è, infatti, ritenuto che sarebbe stato incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili
(dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v.
l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti, collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
4.2 Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass. ordd. n.
pagina 13 di 24 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025), orientamento secondo cui “in caso di
liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti
dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3,
t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al
commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un
momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo
formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o,
se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di
condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente
preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento
endoconcorsuale”.
Negli arresti citati la Suprema Corte affronta la questione dell'ammissibilità
delle azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative c.d. bancarie e, pur non esaminando specificatamente le peculiarità della domanda di accertamento negativo del credito, opera una ricostruzione di portata generale le cui conclusioni s'intendono palesemente estensibili anche ad una tale domanda.
Nella motivazione delle richiamate ordinanze (v. soprattutto Cass. ord.
20184/2025) si trovano esposte le argomentazioni a sostegno dell'enunciato orientamento: “Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già
espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del
17/12/1999). Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale. È vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n.
1° settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia,
pagina 14 di 24 dalla legge fallimentare (artt. 51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto
art. 83 così recita: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può
essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o
cautelare”. La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento
di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione
coatta amministrativa cd. bancaria. Ma la norma è anche chiara nell'escludere,
una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo
di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a.,
posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita
alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse
ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata – come si
diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale
“Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del
procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice
ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una
situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda,
che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del
credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n.
pagina 15 di 24 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla
liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd.
bancaria) e con espressione rigorosa - che questo Collegio condivide - che “una
volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di
credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di
cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente
preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento
endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001; nello
stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001;
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013). Del resto, non può neanche essere
dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella
procedura di liquidazione coatta amministrativa. Invero, all'accertamento dei
crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve
necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una
procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza
intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così,
anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1881 del 15/05/1975). Così, la previsione di
un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la
necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni
dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito
funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (così, Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova
la procedura concorsuale. Infatti, durante l'attività di formazione dello stato
passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione
pagina 16 di 24 coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo
ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea”
improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento
dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad
opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo
(v. ex pluribus Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n.
162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo
inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo
possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello
stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme
previste dalla legge fallimentare e dal T.u.b. (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n.
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga
sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra). Deve ritenersi che la domanda proposta
nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme
inderogabili in cui compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un
credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità
della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a
differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una
residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione
all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla
chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che
pagina 17 di 24 tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n. 553/2001,
cit. supra). Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta
amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto
comma, che “Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed
al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per
la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone
che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art.
117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
4.3. La Corte d'appello, pur conformandosi all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, rileva che, tuttavia, l'art. 83 TUB, così come interpretato dal
Giudice di legittimità, al verificarsi di determinati presupposti potrebbe non risultare completamente in linea con i principi costituzionali.
Merita attenta considerazione quanto recentemente evidenziato da questa Corte
con la sentenza n. 2674/2025 pubbl. il 31.07.2025, Pres. e rel. dott. Guido
Santoro, in cui si legge: “Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre
le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque
esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale
ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni
che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque
derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta
liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate
precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale
pagina 18 di 24 assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di
immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e
con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca
insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna
giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a
liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa
sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale
dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha
esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa
insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei
confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né,
tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non
prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande
diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca
insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato
passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza,
la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di
opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca
in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta
valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3,
rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle
pagina 19 di 24 sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di
riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese
creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro
inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina
dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la
lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e
dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale
criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la
regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni
idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente
quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza
dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra
parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento
dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne
discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il
proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in
l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il
pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario
effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse
attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in
via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente)
esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si
pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo
della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in
pagina 20 di 24 termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in
generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi
tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un
previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece
inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata
disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi
condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di
qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima
compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito
dall'art. 24 della Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare
l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento
in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il
credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a
liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei
diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non
essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato
raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui
venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste
n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il
(solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di
incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole
per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la
statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione
in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le
pagina 21 di 24 domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di
nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in Controparte_5
esame previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti
sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di
investimento (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n.
1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un
orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve
ritenersi ormai costante in questa Corte veneta)”.
5.4 Va, però, rilevato che, nel caso di specie, gli appellati non hanno neppure dedotto di avere proposto una domanda di insinuazione al passivo concorsuale né comunque hanno argomentato in ordine agli esiti di un'eventuale domanda proposta, sicché non possono lamentarsi dell'incertezza in ordine alla sussistenza di pretese creditorie o debitorie alla quale sarebbero, in siffatte ipotesi, esposte.
Non hanno neppure evidenziato pregiudizi (es. segnalazione alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia o maggiori difficoltà nell'accesso al credito bancario)
derivati dall'apparente, in tesi attorea, debito relativo ai finanziamenti stipulati per gli acquisti azionari. Anzi, nella comparsa di costituzione in appello (pag.
14) hanno espressamente dato atto di avere promosso il presente giudizio per
“prevenire infondate iniziative avversarie ed evitare dannose e infondate
segnalazioni alla Centrale Rischi”.
Tenuto poi conto che la lca non ha formulato né nel presente processo né in via stragiudiziale richieste di restituzione delle somme mutuate (risultando, per effetto di tale contegno omissivo, ormai prossima la maturazione del termine di prescrizione del diritto di ripetizione), deve concludersi che non assume pratico pagina 22 di 24 rilievo nella presente controversia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. paventata nel citato precedente (come pure in altri precedenti di questa Corte), che,
comunque, secondo questo Collegio, ha correttamente messo in evidenza le criticità che siffatta interpretazione degli artt. 83 e ss. TUB può determinare.
4.5 In conclusione, esclusa la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, il primo motivo d'appello principale dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità anche della domanda di accertamento negativo del credito svolta da e dalla società da CP_1
lui rappresentata nei confronti di Parte_1
All'accoglimento del predetto motivo di appello consegue, stante il suo carattere pregiudiziale, l'assorbimento degli ulteriori motivi.
*****
5.1 L'opinabilità delle questioni oggetto del primo motivo e l'esistenza di un consolidato indirizzo da parte di questa Corte, incline a riconoscere la procedibilità delle azioni di accertamento negativo del credito della lca,
costituiscono gravi ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché di avverso la sentenza n. Controparte_3
1083/2024 pronunciata il 27.3.2024 dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
pagina 23 di 24 - dichiara improcedibile anche la domanda di accertamento negativo proposta da e CP_1 Controparte_2
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24