TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 14749 dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. TESEO ROBERTO P.IVA_1
APPELLANTE
E
AVV. DEBORA DILETTA LO VECCHIO, C.F. ), in proprio C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 532/2023 emessa il 5.2.2023 e depositata il 17.22023 – risoluzione del contratto per inadempimento – restituzione somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 5 marzo 2025.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza nr.532/2023, emessa dal Giudice di Pace in data 5.2.2023 chiedendone la riforma integrale e, per l'effetto, il rigetto della domanda svolta da Avv. Debora Diletta Lo
Vecchio o, in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda, negare la liquidazione di somme a titolo di I.V.A. e detrarre le somme relative ai rinnovi della licenza d'uso per le annualità di vigenza del contratto.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Avv. Debora Diletta Lo Vecchio citava in giudizio la per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento di Parte_1 quest'ultima ex art. 1453 c.c. del contratto concluso nel novembre 2017 avente ad oggetto la prestazione di servizi informativi in ambito tecnico – giuridico, nonché la condanna alla restituzione dell'importo di € 2.160,00 oltre Iva versato a titolo di corrispettivo.
In particolare, premesso che il contratto prevedeva un “sistema prepagato a scalare” per l'utilizzo dei servizi offerti e che il corrispettivo di € 2635,20 era stato integralmente versato all'atto della sottoscrizione, deduceva che la si era resa gravemente inadempiente Parte_1
rispetto alle obbligazioni assunte in quanto:
- non aveva correttamente eseguito la verifica dei conti correnti intestati a una persona fisica come richiesta dall'attrice nel 2018, così omettendo di dare esecuzione al mandato conferito;
- aveva ingiustificatamente prelevato dal conto corrente prepagato, negli anni 2019 e 2020, delle somme per l'acquisto delle licenze d'uso annuali, nonostante l'assenza di previsioni contrattuali in ordine al versamento delle stesse, per poi provvedere allo storno solo dell'addebito effettuato per il
2020.
La si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che:
- il contratto concluso con la pare attrice aveva ad oggetto, tra l'altro, il servizio di “Sistema di ricerche delegato” assistito da “licenza d'uso per 12 mesi”, per il quale era stato versato l'importo di
€ 164,00 oltre Iva, compreso nel maggior credito prepagato a scalare corrisposto (€ 2.160,00 oltre
Iva);
- il contratto era stato sottoscritto l'8.11.2017 per cui la durata della licenza spirava l'811.2018, cosicchè la società provvedeva al rinnovo della stessa per un'altra annualità nel 2019 e per una ulteriore annualità nel 2020, con addebito delle relative quote di € 164 oltre Iva ciascuna, al fine di consentire alla cliente di continuare a usufruire dei servizi offerti;
- solo successivamente al secondo addebito l'avv. Lo Vecchio chiedeva lo storno di entrambi gli
Pagina 2 addebiti assumendo di non aver convenuto alcun rinnovo della licenza d'uso e dichiarando di non essere più interessata alla prosecuzione del rapporto;
- lo storno, tuttavia, poteva essere effettuato solo per l'annualità 2020 in quanto al momento della richiesta la pregressa annualità era già interamente decorsa e il corrispettivo per la licenza
(necessaria per la fruizione dei servizi offerti) era già stato versato alla società licenziataria dei software e delle banche dati;
tanto premesso, deduceva che il contratto era, in realtà, già cessato per espressa richiesta della parte attrice l'8.11.2019 ossia l'ultimo giorno di copertura della licenza d'uso a suo nome, con conseguente impossibilità della pronuncia di risoluzione richiesta essendo il contratto non più esistente. Eccepiva, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento a suo carico, allegando di aver eseguito il contratto in buona fede, provvedendo al rinnovo della licenza d'uso senza la quale l'attrice non avrebbe potuto continuare a fruire dei servizi offerti, e di aver dato regolarmente corso alla verifica bancaria richiesta nel 2018, formulata in maniera tale da non comprendere anche la quantificazione della giacenza media. Precisava sul punto che solo in attuazione della propria prassi commerciale, provvedeva comunque a stornare l'addebito per la ricerca. Contestava, infine, la richiesta di restituzione delle somme versate sia sotto il profilo della debenza delle stesse allegando l'”inutilizzabilità” del credito residuo sul conto una volta cessata la licenza d'uso, sia sotto il profilo della quantificazione, ritenendo non dovuta l'Iva e, in ogni caso, con defalcazione del costo della licenza per due anni (€ 320,00) e il costo dei servizi fruiti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda stante la pregressa cessazione di efficacia del contratto e, in subordine, per insussistenza di inadempimento imputabile ai fini della risoluzione;
in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda, estrapolare dall'indennizzo l'IVA, la somma di € 320,00 relativa alla licena d'uso per le annualità di vigenza del contratto e il costo dei servizi fruiti.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte attrice dichiarando risolto il contratto alla data dell'8.11.2018 per mancato rinnovo della licenza d'uso e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 2.150,25 oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite
Il Giudizio d'appello
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo: Parte_1
- Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per ultrapetizione e pronunzia in astrazione dal diritto;
erronea individuazione della quaestio iuris e delle norme di diritto sottese e difetto assoluto di motivazione;
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e difetto
Pagina 3 assoluto di motivazione;
- Violazione dell'art. 4 comma 8 del DM n. 55/2014 e difetto assoluto di motivazione;
- Violazione dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.;
- Violazione degli artt. 18 e 19 del DPR 633/72.
Ha chiesto, pertanto, in totale riforma della sentenza, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, in caso si accoglimento anche parziale della stessa, denegare la liquidazione di somme a titolo di
Iva e detrarre le somme relative alle licenze per le annualità di vigenza del contratto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv. Lo Vecchio si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto di rappresentanza di e contestando nel merito i motivi di appello, reiterando le Controparte_1
argomentazioni già svolte in primo grado e ribadendo il disconoscimento del contratto riprodotto da parte appellante.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza della parte appellante reiterata da parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto l'appellata ha dedotto l'assenza di prova del potere di rappresentanza della società in capo a al Controparte_1
momento del conferimento della procura alle liti nel presente giudizio di appello.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, va premesso che, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, come nella fattispecie in esame, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (cfr. Cass. n. 13365/2023 che richiama Cass. 30/09/2014, n. 20563; Cass. 11/03/2020, n. 6799; Cass. 10/06/2020, n. 11091).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla visura storica della società aggiornata al 30.11.2023, risulta che era in tale data amministratore unico della Controparte_1 società e rappresentante dell'impresa, con espressa attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (doc. dep. il 7.12.2023). Dalla visura storica, inoltre, non risulta che vi siamo mai stati altri soggetti che abbiano rivestito il ruolo di amministratore unico o che, comunque, abbiano avuto poteri di rappresentanza della società dall'atto della sua costituzione nel
2010. Inoltre, in data 1.9.2020 l'incarico di amministratore risulta essere stato confermato (cfr. sezione aggiornamento impresa, Atto A06). A fronte delle predette risultanze documentali, deve ritenersi provata la sussistenza del potere di rappresentanza della società in capo a CP_1
Pagina 4 al momento del rilascio della procura alle liti avvenuto il 22.7.2023, atteso che CP_1 quest'ultimo è l'unico soggetto che risulti aver rivestito il ruolo di amministratore unico dal momento della costituzione della società fino ad almeno il 30.11.2023, a nulla rilevando sotto tale profilo l'indicazione della durata dell'incarico fino al 31.12.2016, sia in forza della conferma dell'1.9.2020, sia in considerazione della presunta continuità dell'incarico risultante dalla visura storica.
In via ulteriormente preliminare, occorre dare atto che i documenti prodotti da parte appellante di cui al fascicolo di parte di primo grado non sono visionabili in quanto prodotti in formato
“rar” non previsto dalle specifiche tecniche del processo telematico (DGSIA 16.4.2014) di cui all'art. 13 e, come tali, inutilizzabili poiché non consultabili. La decisione viene, quindi, assunta
“allo stato degli atti” stante l'impossibilità di disamina della suddetta documentazione.
Nel merito, la sentenza va parzialmente riformata e integrata con le seguenti motivazioni.
I motivi di appello sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e devono essere parzialmente accolti, nei termini che seguono, con parziale modifica e integrazione della motivazione.
Occorre dare atto che al fine di desumere l'iter logico che ha indotto il giudice di prime cure alla pronuncia di “risoluzione” del contratto alla data dell'8.11.2018 è necessario presupporre che, da un lato, la terminologia utilizzata sia difforme dalla motivazione espressa e, dall'altro, che la domanda principale formulata in primo grado dall'avv. Lo Vecchio di risoluzione per grave inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. non sia stata affatto esaminata.
In particolare, sotto il primo profilo pare di comprendere dalla motivazione espressa che il contratto sia stato considerato cessato (e non “risolto”) per mancato rinnovo alla scadenza contrattualmente prevista della licenza d'uso di 12 mesi per il servizio “Sistema ricerche delegate”, l'unico per il quale è espressamente prevista tale durata, atteso che per l'altro servizio la licenza è gratuita e senza termine.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “…vista la fattura del 21.01.20 di cui al doc. 4 con scadenza al 27.01.20 contestata da parte attrice con email del 25.02.20 con contestuale richiesta di risoluzione del contratto;
ritenuto il contratto già risolto in data 08.11.18 in quanto non espressamente pattuito dalle parti il rinnovo tacito del contratto ovvero termine di disdetta entro cui comunicare intenzione di recedere”; null'altro.
Il dispositivo reitera la pronuncia di “risoluzione” del contratto alla data dell'8.11.2018.
Pare, dunque, di comprendere che il giudice di prime cure non abbia proprio esaminato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da parte attrice, ritenendo che il contratto si fosse già risolto l'8.11.2018 per scadenza naturale.
Pagina 5 Così facendo, dunque, al di là della terminologia impropria utilizzata, ha di fatto accertato la cessazione del contratto accogliendo la domanda di “risoluzione” sulla base di una causa petendi diversa da quella posta da parte attrice a fondamento della pronuncia richiesta (grave inadempimento della società convenuta), omettendo totalmente di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione e, sostanzialmente, accogliendo l'eccezione di parte convenuta di impossibilità di pronunciare la risoluzione per essere il contratto già cessato per mancato rinnovo della licenza, pur individuando una data diversa da quella indicata da parte convenuta.
Sotto tale profilo, la sentenza appare viziata per ultra petizione e per omessa pronuncia o difetto di motivazione rispetto alla pronuncia di risoluzione per inadempimento.
Nel giudizio di primo grado, difatti, la parte attrice ha proposto una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento richiamando espressamente la disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. e allegando specificamente le condotte che avrebbero integrato detto inadempimento, con conseguente richiesta di restituzione integrale del corrispettivo versato;
alcuna domanda, neanche in via subordinata, è stata formulata per la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto per scadenza naturale stante la decorrenza di un anno dalla prima stipula. Di contro, la parte convenuta ha contestato la domanda di risoluzione eccependo che il contratto si sarebbe in realtà già risolto l'8.11.2019 a seguito della manifestazione di volontà di non procedere con il rinnovo della licenza;
alcuna delle due parti ha, dunque, chiesto l'accertamento dell'avvenuta cessazione del rapporto alla data dell'8.11.2018.
Ora, sebbene entrambe le parti - al di là delle domande ed eccezioni svolte e delle ragioni poste a fondamento delle stesse - abbiano inequivocabilmente manifestato nel presente giudizio la volontà di porre fine al rapporto contrattuale e, di fatto, non abbiano in ogni caso proseguito nel dare esecuzione allo stesso, quanto meno per le annualità dal 2019 in avanti, occorre esaminare la domanda principale di risoluzione per inadempimento.
La domanda deve essere respinta.
Premesso che le allegazioni di parte attrice relative all'addebito del canone annuale di € 164,00 oltre
Iva per il rinnovo della licenza d'uso attengono all'interpretazione del contratto e alla esecuzione secondo correttezza e buona fede piuttosto che alla corretta esecuzione o meno delle obbligazioni di prestazione dei servizi con esso assunte, l'unico effettivo profilo di inadempimento rispetto all'erogazione dei servizi oggetto del contratto è quello relativo alla richiesta di indagini bancarie formulata dall'attrice il 22.12.2017 relativa a . Parte_2
Dalla schermata del “Sistema integrato di ricerche on line” prodotta da parte appellata risulta che la richiesta avesse ad oggetto “rapporti con istituti di credito (tutti c/c in Italia) con giacenza”.
Non è contestato tra le parti e risulta documentalmente provato che la società abbia evaso la
Pagina 6 richiesta inoltrata fornendo solo una risposta parziale ossia omettendo di indicare la “giacenza” dei singoli conti correnti intestati alla persona “indagata”. Tanto risulta dalla mail del 9.1.2018 con la quale la comunicava all'avv. Lo Vecchio di non aver fornito una Parte_1
risposta completa non avendo provveduto a indicare la giacenza e che, pertanto, veniva dapprima stornato l'importo relativo alla voce non eseguita (“…rileviamo tuttavia che l'assenza del saldo depotenzia la ricerca che ci aveva richiesto e per tale motivo abbiamo provveduto a ridurre il costo della ricerca da nazionale con giacenza a nazionale senza giacenza e pertanto da 430,00 a 235,00 euro oltre Iva con uno storno a suo favore di 195,00 euro oltre Iva”) e successivamente l'importo integrale versato. Risulta, altresì, dalla suddetta schermata che l'unica ulteriore richiesta inoltrata per una visura ordinaria, in data 3.12.2019, è stata evasa, con l'addebito di € 9,75.
Ciò posto, quanto ai criteri di valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'inadempimento, da valutarsi con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, può essere considerato grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. allorquando per quantità, qualità, modalità, frustra l'interesse perseguito dalla controparte con la stipula del contratto e abbia, di fatto, impedito alla controparte di conseguire l'utilità che con esso di riprometteva di ottenere. “L'art. 1455 c.c. esprime "una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia all'interesse dell'altra parte, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale". Il giudice, pertanto, deve "tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti"
(Cfr. fra le tante Cass. n. 7187/2022; n. 20874/2021; n. 22346/2014).
Nella fattispecie in esame, per quanto emerso dagli atti, l'appellata si è avvalsa dei servizi messi a disposizione dalla società solo in due occasioni e mentre la richiesta formulata nel 2019 è stata correttamente evasa, quella formulata nel 2017 è stata adempiuta solo parzialmente. Tale parziale inadempimento non assume tuttavia, a parere di questo Tribunale, gravità tale da determinare la
Pagina 7 risoluzione e ciò sia in considerazione del fatto che su due prestazioni richieste solo una è rimasta parzialmente inadempiuta, sia poiché tale inesatto adempimento, per quanto allegato dalla parte, non pare abbia determinato alcuna ripercussione rilevante sull'economia generale del rapporto né abbia cagionato ad essa alcun danno. Anzi, la società appellante ha riconosciuto l'adempimento solo parziale e ha stornato integralmente il corrispettivo del servizio pagato, ripristinando il sinallagma contrattuale. Non solo: l'avv. Lo Vecchio successivamente a tale episodio ha continuato a usufruire dei servizi offerti, così dimostrando di voler proseguire nel rapporto contrattuale e di non aver valutato tale omissione di gravità tale, anche dal punto di vista soggettivo, da chiedere l'interruzione del rapporto.
Va, inoltre, considerato che, quanto meno rispetto al primo anno di durata del contratto l'avv. Lo
Vecchio non aveva di fatto corrisposto alcunchè per la fruizione dei servizi offerti, atteso che la licenza d'uso per il “sistema visure” era gratuita e la licenza della durata di 12 mesi per il “sistema ricerche delegate” era stata oggetto di “abbuono”.
Nella fattura del 21.11.2017 emessa per il pagamento del corrispettivo concordato di € 2.160,00 oltra Iva, in deroga rispetto a quanto previsto dal frontespizio del contratto in ordine al costo annuo di € 164,00 oltre iva per la licenza d'uso del servizio di ricerche delegate, si legge “
[...]
” e, difatti, Parte_3 alcuna somma è stata indicata in fattura per il relativo canone, di guisa che l'importo fatturato era stato evidentemente integralmente versato per formare il credito del conto a scalare.
Ciò posto, il contratto è privo di termine di scadenza e di clausole di rinnovo, sicchè soggiace al principio della libera recedibilità di cui all'art. 1373 c.c.
Il termine di 12 mesi è, difatti, indicato nel contratto solo quale termine di durata della licenza d'uso per il sistema di ricerche delegate e non anche per l'altro sistema offerto, per cui da esso non si può desumere che decorso inutilmente il termine di 12 mesi dalla stipula il contratto sia cessato per scadenza naturale.
La questione, peraltro, non è particolarmente rilevante nella fattispecie in esame, atteso che, come già accennato, entrambe le parti hanno manifestato nel corso del rapporto, nonché nel presente giudizio, la volontà inequivocabile di porre fine al rapporto contrattuale.
In particolare, con la mail del 25.2.2020 l'avv. Lo Vecchio ha contestualmente chiesto lo storno della fattura n. 138/2020 avente ad oggetto il canone di licenza d'uso e la restituzione dell'importo versato al momento della stipula del contratto, dichiarando la propria volontà di intendere risolto il contratto.
Pagina 8 La con mail di risposta trasmessa in pari data, ha provveduto a emettere Parte_1 nota di credito per la suddetta fattura, affermando che vi era stata un'erronea fatturazione per una omonimia e scusandosi per l'accaduto, senza nulla replicare sulla richiesta di risoluzione del rapporto.
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, peraltro, la parte convenuta ha eccepito che il contratto si era già risolto per mancato rinnovo della licenza d'uso a far data dall'8.11.2019 proprio in considerazione dell'avvenuto storno della predetta fattura.
Il comportamento assunto da entrambe le parti va, dunque, qualificato come mutuo consenso (o mutuo dissenso) volto allo scioglimento del contratto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ.
Posto che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, né ad probationem, può risultare anche da un comportamento tacito concludente (cfr. Cass. n. 3245/2012).
Peraltro, la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 20201/2012).
Va dunque accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso a far data dal
25.2.2020.
Sul punto va ulteriormente osservato che, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, il contratto non è cessato per mancato rinnovo della licenza d'uso per il servizio ricerche delegate l'8.11.2019 e ciò sia perché, come già detto, la durata del contratto non era legata a tale licenza - stante la previsione di diversi servizi di cui solo quello per ricerche delegate prevedeva una licenza di 12 mesi al canone di € 164,00 - sia in quanto detto canone era stato oggetto di “abbuono” come risulta dalla fattura e non era stato espressamente previsto il pagamento dello stesso alla scadenza dei 12 mesi. O meglio, seppure dal contenuto dello stringato testo contrattuale si evinca che il canone di € 164,00 per fruire del servizio ricerche delegate abbia durata di 12 mesi e che, pertanto, debba essere corrisposto alla scadenza di detto periodo, nel caso in esame tra le parti era intervenuto un accordo in deroga quale risultante dalla fattura prodotta e dalla formulazione ivi riportata.
Un'interpretazione della volontà contrattuale secondo buona fede ex art. 1366 c.c., tenuto conto anche del comportamento successivo delle parti (come prescritto dall'art. 1362 c.c.), e
Pagina 9 segnatamente del tenore della risposta fornita da alla richiesta di storno Parte_1
della fattura 138/2020 in cui si fa riferimento a un errore di fatturazione e non viene fatto alcun cenno alla necessità di pagamento del canone secondo le previsioni contrattuali, induce a ritenere che le parti avessero pattuito il versamento unico della somma di € 2.160,00 oltre Iva senza alcun ulteriore addebito per la licenza d'uso, da intendersi in “abbuono” per l'intera durata del rapporto.
Si precisa, altresì, sul punto che il doc. n. 1 prodotto da parte appellante in primo grado (scheda contrattuale), oltre a non essere visibile nel presente giudizio per i motivi già esposti, non può essere esaminato né preso in considerazione ai fini della decisione, atteso che, a fronte della presentazione di querela da parte dell'appellata in primo grado, la società ha rinunciato ad avvalersi dello stesso, con conseguente inutilizzabilità.
L'unico contratto in essere è, dunque, quello depositato dall'appellata da cui risulta che il corrispettivo è stato versato in un'unica soluzione. Per gli anni successivi il contratto pur prevedendo che la licenza ha la durata di 12 mesi, nulla specifica né sul rinnovo del contratto né sul rinnovo della licenza, né viene specificato che alla scadenza dei 12 mesi la parte che usufruisce del servizio sarà tenuta a corrispondere il relativo canone, né che a ciò provvederà in via automatica la società. Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 1370 c.c., vertendosi in ipotesi di contratto sottoscritto su moduli, la pattuizione relativa all'”abbuono” della licenza per il sistema ricerche delegate, in assenza di adeguata specificazione, deve intendersi come estesa all'intera durata del rapporto contrattuale.
Va, infine, confermata la pronuncia di primo grado di condanna della Parte_1 alla restituzione in favore dell'avv. Lo Vecchio della somma di € 2.150,24, con diversa decorrenza degli interessi legali dalla data di scioglimento del contratto (25.2.2020) al saldo (cfr. Cass. n.
17503/2005) e con esclusione della rivalutazione monetaria vertendosi in ipotesi di debito di valuta e non di valore.
Dalla schermata del sistema integrato di ricerche on line prodotta da parte appellata risulta la sussistenza di un saldo positivo a favore della stessa pari a € 1.950,16, essendo stata sostenuta quale unica spesa quella di € 9,76 per una visura camerale ordinaria, oltre a quella di € 200,08 per la licenza annuale che, come esposto, va rimborsata poiché non dovuta.
Ciò posto, non vi è alcuna ragione o titolo che giustifichi la a trattenere Parte_1
le somme versate sul conto a scalare che costituiscono evidentemente una sorta di deposito per garantire il pagamento dei servizi eventualmente utilizzati e che, ovviamente, in assenza di diversa pattuizione, al momento della cessazione del contratto vanno restituite nel loro ammontare residuo.
La dedotta “inutilizzabilità del credito” alla cessazione del contratto come eccepita da parte appellante non è in alcun modo prevista dalle clausole contrattuali e integrerebbe una sorta di
Pagina 10 penale che, in quanto tale, sarebbe soggetta a specifica pattuizione e approvazione.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di scorporo della somma versata a titolo di Iva, attenendo ogni questione relativa all'eventuale detrazione eventualmente operata dall'avv. Lo
Vecchio ai rapporti tra la contribuente e l'amministrazione fiscale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va, quindi, parzialmente riformata nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato “risolto” il contratto alla data dell'8.11.2018 e nella parte in cui ha aggiunto la rivalutazione monetaria alla somma di € 2.150,24 e ha indicato la decorrenza degli interessi dalla messa in mora.
Per quanto attiene alle spese di lite, poichè in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale e nei limiti su indicati, di taluni motivi di appello, le spese di primo grado vanno poste a carico di secondo il criterio della Parte_1
soccombenza mentre le spese del presente giudizio sono compensate nella misura del 70% e poste a carico di parte appellante per il residuo 30%.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo
2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria.
Quanto alle spese di lite del primo grado, in accoglimento del motivo di appello relativo alla violazione del disposto dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014, non ravvisandosi le ragioni di manifesta fondatezza menzionate ma non esplicitate dal giudice di prime cure, le stesse devono essere liquidate con decurtazione dell'aumento del 30% applicato e, dunque, nel minor importo di €
1.265,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 532/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino il 5.2.2023 e depositata il 17.2.2023, dichiara l'avvenuto scioglimento del contratto intercorso tra le parti a far data dal 25.2.2020 e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore dell'avv. Debora Parte_1
Diletta Lo Vecchio della somma di € 2.150,24 oltre Iva e interessi legali dal 25.2.2020 al saldo.
• Condanna la al pagamento in favore dell'avv. Debora Diletta Lo Parte_1
Vecchio delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.265,00,
Pagina 11 nonché delle spese del presente giudizio d'appello nella misura del 30% che liquida in complessivi € 510,30, oltre contributo unificato, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Compensa le spese di lite del presente giudizio per il residuo 70%.
Torino, 26 maggio 2025
La giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 14749 dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
, con l'Avv. TESEO ROBERTO P.IVA_1
APPELLANTE
E
AVV. DEBORA DILETTA LO VECCHIO, C.F. ), in proprio C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 532/2023 emessa il 5.2.2023 e depositata il 17.22023 – risoluzione del contratto per inadempimento – restituzione somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 5 marzo 2025.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza nr.532/2023, emessa dal Giudice di Pace in data 5.2.2023 chiedendone la riforma integrale e, per l'effetto, il rigetto della domanda svolta da Avv. Debora Diletta Lo
Vecchio o, in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda, negare la liquidazione di somme a titolo di I.V.A. e detrarre le somme relative ai rinnovi della licenza d'uso per le annualità di vigenza del contratto.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Avv. Debora Diletta Lo Vecchio citava in giudizio la per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento di Parte_1 quest'ultima ex art. 1453 c.c. del contratto concluso nel novembre 2017 avente ad oggetto la prestazione di servizi informativi in ambito tecnico – giuridico, nonché la condanna alla restituzione dell'importo di € 2.160,00 oltre Iva versato a titolo di corrispettivo.
In particolare, premesso che il contratto prevedeva un “sistema prepagato a scalare” per l'utilizzo dei servizi offerti e che il corrispettivo di € 2635,20 era stato integralmente versato all'atto della sottoscrizione, deduceva che la si era resa gravemente inadempiente Parte_1
rispetto alle obbligazioni assunte in quanto:
- non aveva correttamente eseguito la verifica dei conti correnti intestati a una persona fisica come richiesta dall'attrice nel 2018, così omettendo di dare esecuzione al mandato conferito;
- aveva ingiustificatamente prelevato dal conto corrente prepagato, negli anni 2019 e 2020, delle somme per l'acquisto delle licenze d'uso annuali, nonostante l'assenza di previsioni contrattuali in ordine al versamento delle stesse, per poi provvedere allo storno solo dell'addebito effettuato per il
2020.
La si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva che:
- il contratto concluso con la pare attrice aveva ad oggetto, tra l'altro, il servizio di “Sistema di ricerche delegato” assistito da “licenza d'uso per 12 mesi”, per il quale era stato versato l'importo di
€ 164,00 oltre Iva, compreso nel maggior credito prepagato a scalare corrisposto (€ 2.160,00 oltre
Iva);
- il contratto era stato sottoscritto l'8.11.2017 per cui la durata della licenza spirava l'811.2018, cosicchè la società provvedeva al rinnovo della stessa per un'altra annualità nel 2019 e per una ulteriore annualità nel 2020, con addebito delle relative quote di € 164 oltre Iva ciascuna, al fine di consentire alla cliente di continuare a usufruire dei servizi offerti;
- solo successivamente al secondo addebito l'avv. Lo Vecchio chiedeva lo storno di entrambi gli
Pagina 2 addebiti assumendo di non aver convenuto alcun rinnovo della licenza d'uso e dichiarando di non essere più interessata alla prosecuzione del rapporto;
- lo storno, tuttavia, poteva essere effettuato solo per l'annualità 2020 in quanto al momento della richiesta la pregressa annualità era già interamente decorsa e il corrispettivo per la licenza
(necessaria per la fruizione dei servizi offerti) era già stato versato alla società licenziataria dei software e delle banche dati;
tanto premesso, deduceva che il contratto era, in realtà, già cessato per espressa richiesta della parte attrice l'8.11.2019 ossia l'ultimo giorno di copertura della licenza d'uso a suo nome, con conseguente impossibilità della pronuncia di risoluzione richiesta essendo il contratto non più esistente. Eccepiva, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento a suo carico, allegando di aver eseguito il contratto in buona fede, provvedendo al rinnovo della licenza d'uso senza la quale l'attrice non avrebbe potuto continuare a fruire dei servizi offerti, e di aver dato regolarmente corso alla verifica bancaria richiesta nel 2018, formulata in maniera tale da non comprendere anche la quantificazione della giacenza media. Precisava sul punto che solo in attuazione della propria prassi commerciale, provvedeva comunque a stornare l'addebito per la ricerca. Contestava, infine, la richiesta di restituzione delle somme versate sia sotto il profilo della debenza delle stesse allegando l'”inutilizzabilità” del credito residuo sul conto una volta cessata la licenza d'uso, sia sotto il profilo della quantificazione, ritenendo non dovuta l'Iva e, in ogni caso, con defalcazione del costo della licenza per due anni (€ 320,00) e il costo dei servizi fruiti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda stante la pregressa cessazione di efficacia del contratto e, in subordine, per insussistenza di inadempimento imputabile ai fini della risoluzione;
in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda, estrapolare dall'indennizzo l'IVA, la somma di € 320,00 relativa alla licena d'uso per le annualità di vigenza del contratto e il costo dei servizi fruiti.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte attrice dichiarando risolto il contratto alla data dell'8.11.2018 per mancato rinnovo della licenza d'uso e condannava la convenuta al pagamento della somma di € 2.150,25 oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite
Il Giudizio d'appello
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo: Parte_1
- Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per ultrapetizione e pronunzia in astrazione dal diritto;
erronea individuazione della quaestio iuris e delle norme di diritto sottese e difetto assoluto di motivazione;
- Violazione ed errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e difetto
Pagina 3 assoluto di motivazione;
- Violazione dell'art. 4 comma 8 del DM n. 55/2014 e difetto assoluto di motivazione;
- Violazione dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.;
- Violazione degli artt. 18 e 19 del DPR 633/72.
Ha chiesto, pertanto, in totale riforma della sentenza, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, in caso si accoglimento anche parziale della stessa, denegare la liquidazione di somme a titolo di
Iva e detrarre le somme relative alle licenze per le annualità di vigenza del contratto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv. Lo Vecchio si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare, il difetto di rappresentanza di e contestando nel merito i motivi di appello, reiterando le Controparte_1
argomentazioni già svolte in primo grado e ribadendo il disconoscimento del contratto riprodotto da parte appellante.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza della parte appellante reiterata da parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto l'appellata ha dedotto l'assenza di prova del potere di rappresentanza della società in capo a al Controparte_1
momento del conferimento della procura alle liti nel presente giudizio di appello.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, va premesso che, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, come nella fattispecie in esame, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (cfr. Cass. n. 13365/2023 che richiama Cass. 30/09/2014, n. 20563; Cass. 11/03/2020, n. 6799; Cass. 10/06/2020, n. 11091).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla visura storica della società aggiornata al 30.11.2023, risulta che era in tale data amministratore unico della Controparte_1 società e rappresentante dell'impresa, con espressa attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (doc. dep. il 7.12.2023). Dalla visura storica, inoltre, non risulta che vi siamo mai stati altri soggetti che abbiano rivestito il ruolo di amministratore unico o che, comunque, abbiano avuto poteri di rappresentanza della società dall'atto della sua costituzione nel
2010. Inoltre, in data 1.9.2020 l'incarico di amministratore risulta essere stato confermato (cfr. sezione aggiornamento impresa, Atto A06). A fronte delle predette risultanze documentali, deve ritenersi provata la sussistenza del potere di rappresentanza della società in capo a CP_1
Pagina 4 al momento del rilascio della procura alle liti avvenuto il 22.7.2023, atteso che CP_1 quest'ultimo è l'unico soggetto che risulti aver rivestito il ruolo di amministratore unico dal momento della costituzione della società fino ad almeno il 30.11.2023, a nulla rilevando sotto tale profilo l'indicazione della durata dell'incarico fino al 31.12.2016, sia in forza della conferma dell'1.9.2020, sia in considerazione della presunta continuità dell'incarico risultante dalla visura storica.
In via ulteriormente preliminare, occorre dare atto che i documenti prodotti da parte appellante di cui al fascicolo di parte di primo grado non sono visionabili in quanto prodotti in formato
“rar” non previsto dalle specifiche tecniche del processo telematico (DGSIA 16.4.2014) di cui all'art. 13 e, come tali, inutilizzabili poiché non consultabili. La decisione viene, quindi, assunta
“allo stato degli atti” stante l'impossibilità di disamina della suddetta documentazione.
Nel merito, la sentenza va parzialmente riformata e integrata con le seguenti motivazioni.
I motivi di appello sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e devono essere parzialmente accolti, nei termini che seguono, con parziale modifica e integrazione della motivazione.
Occorre dare atto che al fine di desumere l'iter logico che ha indotto il giudice di prime cure alla pronuncia di “risoluzione” del contratto alla data dell'8.11.2018 è necessario presupporre che, da un lato, la terminologia utilizzata sia difforme dalla motivazione espressa e, dall'altro, che la domanda principale formulata in primo grado dall'avv. Lo Vecchio di risoluzione per grave inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. non sia stata affatto esaminata.
In particolare, sotto il primo profilo pare di comprendere dalla motivazione espressa che il contratto sia stato considerato cessato (e non “risolto”) per mancato rinnovo alla scadenza contrattualmente prevista della licenza d'uso di 12 mesi per il servizio “Sistema ricerche delegate”, l'unico per il quale è espressamente prevista tale durata, atteso che per l'altro servizio la licenza è gratuita e senza termine.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “…vista la fattura del 21.01.20 di cui al doc. 4 con scadenza al 27.01.20 contestata da parte attrice con email del 25.02.20 con contestuale richiesta di risoluzione del contratto;
ritenuto il contratto già risolto in data 08.11.18 in quanto non espressamente pattuito dalle parti il rinnovo tacito del contratto ovvero termine di disdetta entro cui comunicare intenzione di recedere”; null'altro.
Il dispositivo reitera la pronuncia di “risoluzione” del contratto alla data dell'8.11.2018.
Pare, dunque, di comprendere che il giudice di prime cure non abbia proprio esaminato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da parte attrice, ritenendo che il contratto si fosse già risolto l'8.11.2018 per scadenza naturale.
Pagina 5 Così facendo, dunque, al di là della terminologia impropria utilizzata, ha di fatto accertato la cessazione del contratto accogliendo la domanda di “risoluzione” sulla base di una causa petendi diversa da quella posta da parte attrice a fondamento della pronuncia richiesta (grave inadempimento della società convenuta), omettendo totalmente di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione e, sostanzialmente, accogliendo l'eccezione di parte convenuta di impossibilità di pronunciare la risoluzione per essere il contratto già cessato per mancato rinnovo della licenza, pur individuando una data diversa da quella indicata da parte convenuta.
Sotto tale profilo, la sentenza appare viziata per ultra petizione e per omessa pronuncia o difetto di motivazione rispetto alla pronuncia di risoluzione per inadempimento.
Nel giudizio di primo grado, difatti, la parte attrice ha proposto una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento richiamando espressamente la disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. e allegando specificamente le condotte che avrebbero integrato detto inadempimento, con conseguente richiesta di restituzione integrale del corrispettivo versato;
alcuna domanda, neanche in via subordinata, è stata formulata per la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto per scadenza naturale stante la decorrenza di un anno dalla prima stipula. Di contro, la parte convenuta ha contestato la domanda di risoluzione eccependo che il contratto si sarebbe in realtà già risolto l'8.11.2019 a seguito della manifestazione di volontà di non procedere con il rinnovo della licenza;
alcuna delle due parti ha, dunque, chiesto l'accertamento dell'avvenuta cessazione del rapporto alla data dell'8.11.2018.
Ora, sebbene entrambe le parti - al di là delle domande ed eccezioni svolte e delle ragioni poste a fondamento delle stesse - abbiano inequivocabilmente manifestato nel presente giudizio la volontà di porre fine al rapporto contrattuale e, di fatto, non abbiano in ogni caso proseguito nel dare esecuzione allo stesso, quanto meno per le annualità dal 2019 in avanti, occorre esaminare la domanda principale di risoluzione per inadempimento.
La domanda deve essere respinta.
Premesso che le allegazioni di parte attrice relative all'addebito del canone annuale di € 164,00 oltre
Iva per il rinnovo della licenza d'uso attengono all'interpretazione del contratto e alla esecuzione secondo correttezza e buona fede piuttosto che alla corretta esecuzione o meno delle obbligazioni di prestazione dei servizi con esso assunte, l'unico effettivo profilo di inadempimento rispetto all'erogazione dei servizi oggetto del contratto è quello relativo alla richiesta di indagini bancarie formulata dall'attrice il 22.12.2017 relativa a . Parte_2
Dalla schermata del “Sistema integrato di ricerche on line” prodotta da parte appellata risulta che la richiesta avesse ad oggetto “rapporti con istituti di credito (tutti c/c in Italia) con giacenza”.
Non è contestato tra le parti e risulta documentalmente provato che la società abbia evaso la
Pagina 6 richiesta inoltrata fornendo solo una risposta parziale ossia omettendo di indicare la “giacenza” dei singoli conti correnti intestati alla persona “indagata”. Tanto risulta dalla mail del 9.1.2018 con la quale la comunicava all'avv. Lo Vecchio di non aver fornito una Parte_1
risposta completa non avendo provveduto a indicare la giacenza e che, pertanto, veniva dapprima stornato l'importo relativo alla voce non eseguita (“…rileviamo tuttavia che l'assenza del saldo depotenzia la ricerca che ci aveva richiesto e per tale motivo abbiamo provveduto a ridurre il costo della ricerca da nazionale con giacenza a nazionale senza giacenza e pertanto da 430,00 a 235,00 euro oltre Iva con uno storno a suo favore di 195,00 euro oltre Iva”) e successivamente l'importo integrale versato. Risulta, altresì, dalla suddetta schermata che l'unica ulteriore richiesta inoltrata per una visura ordinaria, in data 3.12.2019, è stata evasa, con l'addebito di € 9,75.
Ciò posto, quanto ai criteri di valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'inadempimento, da valutarsi con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, può essere considerato grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. allorquando per quantità, qualità, modalità, frustra l'interesse perseguito dalla controparte con la stipula del contratto e abbia, di fatto, impedito alla controparte di conseguire l'utilità che con esso di riprometteva di ottenere. “L'art. 1455 c.c. esprime "una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia all'interesse dell'altra parte, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale". Il giudice, pertanto, deve "tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti"
(Cfr. fra le tante Cass. n. 7187/2022; n. 20874/2021; n. 22346/2014).
Nella fattispecie in esame, per quanto emerso dagli atti, l'appellata si è avvalsa dei servizi messi a disposizione dalla società solo in due occasioni e mentre la richiesta formulata nel 2019 è stata correttamente evasa, quella formulata nel 2017 è stata adempiuta solo parzialmente. Tale parziale inadempimento non assume tuttavia, a parere di questo Tribunale, gravità tale da determinare la
Pagina 7 risoluzione e ciò sia in considerazione del fatto che su due prestazioni richieste solo una è rimasta parzialmente inadempiuta, sia poiché tale inesatto adempimento, per quanto allegato dalla parte, non pare abbia determinato alcuna ripercussione rilevante sull'economia generale del rapporto né abbia cagionato ad essa alcun danno. Anzi, la società appellante ha riconosciuto l'adempimento solo parziale e ha stornato integralmente il corrispettivo del servizio pagato, ripristinando il sinallagma contrattuale. Non solo: l'avv. Lo Vecchio successivamente a tale episodio ha continuato a usufruire dei servizi offerti, così dimostrando di voler proseguire nel rapporto contrattuale e di non aver valutato tale omissione di gravità tale, anche dal punto di vista soggettivo, da chiedere l'interruzione del rapporto.
Va, inoltre, considerato che, quanto meno rispetto al primo anno di durata del contratto l'avv. Lo
Vecchio non aveva di fatto corrisposto alcunchè per la fruizione dei servizi offerti, atteso che la licenza d'uso per il “sistema visure” era gratuita e la licenza della durata di 12 mesi per il “sistema ricerche delegate” era stata oggetto di “abbuono”.
Nella fattura del 21.11.2017 emessa per il pagamento del corrispettivo concordato di € 2.160,00 oltra Iva, in deroga rispetto a quanto previsto dal frontespizio del contratto in ordine al costo annuo di € 164,00 oltre iva per la licenza d'uso del servizio di ricerche delegate, si legge “
[...]
” e, difatti, Parte_3 alcuna somma è stata indicata in fattura per il relativo canone, di guisa che l'importo fatturato era stato evidentemente integralmente versato per formare il credito del conto a scalare.
Ciò posto, il contratto è privo di termine di scadenza e di clausole di rinnovo, sicchè soggiace al principio della libera recedibilità di cui all'art. 1373 c.c.
Il termine di 12 mesi è, difatti, indicato nel contratto solo quale termine di durata della licenza d'uso per il sistema di ricerche delegate e non anche per l'altro sistema offerto, per cui da esso non si può desumere che decorso inutilmente il termine di 12 mesi dalla stipula il contratto sia cessato per scadenza naturale.
La questione, peraltro, non è particolarmente rilevante nella fattispecie in esame, atteso che, come già accennato, entrambe le parti hanno manifestato nel corso del rapporto, nonché nel presente giudizio, la volontà inequivocabile di porre fine al rapporto contrattuale.
In particolare, con la mail del 25.2.2020 l'avv. Lo Vecchio ha contestualmente chiesto lo storno della fattura n. 138/2020 avente ad oggetto il canone di licenza d'uso e la restituzione dell'importo versato al momento della stipula del contratto, dichiarando la propria volontà di intendere risolto il contratto.
Pagina 8 La con mail di risposta trasmessa in pari data, ha provveduto a emettere Parte_1 nota di credito per la suddetta fattura, affermando che vi era stata un'erronea fatturazione per una omonimia e scusandosi per l'accaduto, senza nulla replicare sulla richiesta di risoluzione del rapporto.
Con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, peraltro, la parte convenuta ha eccepito che il contratto si era già risolto per mancato rinnovo della licenza d'uso a far data dall'8.11.2019 proprio in considerazione dell'avvenuto storno della predetta fattura.
Il comportamento assunto da entrambe le parti va, dunque, qualificato come mutuo consenso (o mutuo dissenso) volto allo scioglimento del contratto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ.
Posto che la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, né ad probationem, può risultare anche da un comportamento tacito concludente (cfr. Cass. n. 3245/2012).
Peraltro, la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 20201/2012).
Va dunque accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso a far data dal
25.2.2020.
Sul punto va ulteriormente osservato che, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, il contratto non è cessato per mancato rinnovo della licenza d'uso per il servizio ricerche delegate l'8.11.2019 e ciò sia perché, come già detto, la durata del contratto non era legata a tale licenza - stante la previsione di diversi servizi di cui solo quello per ricerche delegate prevedeva una licenza di 12 mesi al canone di € 164,00 - sia in quanto detto canone era stato oggetto di “abbuono” come risulta dalla fattura e non era stato espressamente previsto il pagamento dello stesso alla scadenza dei 12 mesi. O meglio, seppure dal contenuto dello stringato testo contrattuale si evinca che il canone di € 164,00 per fruire del servizio ricerche delegate abbia durata di 12 mesi e che, pertanto, debba essere corrisposto alla scadenza di detto periodo, nel caso in esame tra le parti era intervenuto un accordo in deroga quale risultante dalla fattura prodotta e dalla formulazione ivi riportata.
Un'interpretazione della volontà contrattuale secondo buona fede ex art. 1366 c.c., tenuto conto anche del comportamento successivo delle parti (come prescritto dall'art. 1362 c.c.), e
Pagina 9 segnatamente del tenore della risposta fornita da alla richiesta di storno Parte_1
della fattura 138/2020 in cui si fa riferimento a un errore di fatturazione e non viene fatto alcun cenno alla necessità di pagamento del canone secondo le previsioni contrattuali, induce a ritenere che le parti avessero pattuito il versamento unico della somma di € 2.160,00 oltre Iva senza alcun ulteriore addebito per la licenza d'uso, da intendersi in “abbuono” per l'intera durata del rapporto.
Si precisa, altresì, sul punto che il doc. n. 1 prodotto da parte appellante in primo grado (scheda contrattuale), oltre a non essere visibile nel presente giudizio per i motivi già esposti, non può essere esaminato né preso in considerazione ai fini della decisione, atteso che, a fronte della presentazione di querela da parte dell'appellata in primo grado, la società ha rinunciato ad avvalersi dello stesso, con conseguente inutilizzabilità.
L'unico contratto in essere è, dunque, quello depositato dall'appellata da cui risulta che il corrispettivo è stato versato in un'unica soluzione. Per gli anni successivi il contratto pur prevedendo che la licenza ha la durata di 12 mesi, nulla specifica né sul rinnovo del contratto né sul rinnovo della licenza, né viene specificato che alla scadenza dei 12 mesi la parte che usufruisce del servizio sarà tenuta a corrispondere il relativo canone, né che a ciò provvederà in via automatica la società. Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 1370 c.c., vertendosi in ipotesi di contratto sottoscritto su moduli, la pattuizione relativa all'”abbuono” della licenza per il sistema ricerche delegate, in assenza di adeguata specificazione, deve intendersi come estesa all'intera durata del rapporto contrattuale.
Va, infine, confermata la pronuncia di primo grado di condanna della Parte_1 alla restituzione in favore dell'avv. Lo Vecchio della somma di € 2.150,24, con diversa decorrenza degli interessi legali dalla data di scioglimento del contratto (25.2.2020) al saldo (cfr. Cass. n.
17503/2005) e con esclusione della rivalutazione monetaria vertendosi in ipotesi di debito di valuta e non di valore.
Dalla schermata del sistema integrato di ricerche on line prodotta da parte appellata risulta la sussistenza di un saldo positivo a favore della stessa pari a € 1.950,16, essendo stata sostenuta quale unica spesa quella di € 9,76 per una visura camerale ordinaria, oltre a quella di € 200,08 per la licenza annuale che, come esposto, va rimborsata poiché non dovuta.
Ciò posto, non vi è alcuna ragione o titolo che giustifichi la a trattenere Parte_1
le somme versate sul conto a scalare che costituiscono evidentemente una sorta di deposito per garantire il pagamento dei servizi eventualmente utilizzati e che, ovviamente, in assenza di diversa pattuizione, al momento della cessazione del contratto vanno restituite nel loro ammontare residuo.
La dedotta “inutilizzabilità del credito” alla cessazione del contratto come eccepita da parte appellante non è in alcun modo prevista dalle clausole contrattuali e integrerebbe una sorta di
Pagina 10 penale che, in quanto tale, sarebbe soggetta a specifica pattuizione e approvazione.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di scorporo della somma versata a titolo di Iva, attenendo ogni questione relativa all'eventuale detrazione eventualmente operata dall'avv. Lo
Vecchio ai rapporti tra la contribuente e l'amministrazione fiscale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va, quindi, parzialmente riformata nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato “risolto” il contratto alla data dell'8.11.2018 e nella parte in cui ha aggiunto la rivalutazione monetaria alla somma di € 2.150,24 e ha indicato la decorrenza degli interessi dalla messa in mora.
Per quanto attiene alle spese di lite, poichè in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale e nei limiti su indicati, di taluni motivi di appello, le spese di primo grado vanno poste a carico di secondo il criterio della Parte_1
soccombenza mentre le spese del presente giudizio sono compensate nella misura del 70% e poste a carico di parte appellante per il residuo 30%.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo
2014 n. 55, con esclusione della fase istruttoria.
Quanto alle spese di lite del primo grado, in accoglimento del motivo di appello relativo alla violazione del disposto dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014, non ravvisandosi le ragioni di manifesta fondatezza menzionate ma non esplicitate dal giudice di prime cure, le stesse devono essere liquidate con decurtazione dell'aumento del 30% applicato e, dunque, nel minor importo di €
1.265,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in grado di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 532/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino il 5.2.2023 e depositata il 17.2.2023, dichiara l'avvenuto scioglimento del contratto intercorso tra le parti a far data dal 25.2.2020 e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore dell'avv. Debora Parte_1
Diletta Lo Vecchio della somma di € 2.150,24 oltre Iva e interessi legali dal 25.2.2020 al saldo.
• Condanna la al pagamento in favore dell'avv. Debora Diletta Lo Parte_1
Vecchio delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.265,00,
Pagina 11 nonché delle spese del presente giudizio d'appello nella misura del 30% che liquida in complessivi € 510,30, oltre contributo unificato, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Compensa le spese di lite del presente giudizio per il residuo 70%.
Torino, 26 maggio 2025
La giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 12