Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 865/2023
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
Dott. Sante Massimo Lamonaca - Esperto;
Dott.ssa Lucia Crisci - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
04/02/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 865 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2023, a seguito di ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 26/2022 della Corte di Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - emessa in data 04/10/2022, depositata telematicamente in data
18/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/10/2022 – non notificata,
R.G.V.G. 572/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità
n. 29/2022 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G.
11/2021, emessa in data 11/04/2022, depositata in cancelleria in data 12/05/2022 e comunicata alle parti,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Germana Pagano ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via P. Sichelgaita nr. 62, presso lo studio dell'avv. Fausto
Diaz,
- ricorrente in riassunzione –
CONTRO
- resistente in riassunzione -
E
, nella sua qualità di minore, rappresentato e difeso dal curatore speciale, avv. CP_1
Assunta Fuoco, ed elettivamente domiciliato in Eboli (SA), al Viale G. Amendola nr. 61/N, presso studio difensore,
- altra parte resistente in riassunzione –
E
CP_2
- ulteriore parte resistente in riassunzione contumace –
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: Appello avverso sentenza dichiarativa di adottabilità di minore - ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza in materia di adozione di minore.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni, letti gli atti osserva quanto segue: con ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 20/09/2023, la ricorrente in riassunzione,
riassumeva la causa ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Parte_1
Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione, R.G. n. 27070/2022, conclusosi con Ordinanza n. 22025/2023 all'udienza del 04/07/2023, resa dalla prima sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 24/07/2023, con la quale la
Suprema Corte di Cassazione riteneva fondati il primo e il secondo motivo, dichiarava pag. 2/13 assorbiti il terzo ed il quarto motivo. Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 26/2022 della Corte di Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - emessa in data
04/10/2022, depositata telematicamente in data 18/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/10/2022 – non notificata, R.G.V.G. 572/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 29/2022 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 11/2021, emessa in data
11/04/2022, depositata in cancelleria in data 12/05/2022 e comunicata alle parti, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese processuali. Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 333 e 336 cod. civ. del 23/04/2020, iscritto al R.G.V.G. 166/2020, il Pubblico Ministero Minorile chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Salerno di accertare - previa istruttoria - la sussistenza di una situazione di grave pregiudizio in danno del minore, , in considerazione della CP_1 conflittualità esistente fra i genitori del minore nonché, in particolare, per le condizioni di salute della madre, che appariva molto fragile dal punto di vista psicologico Parte_1
e delle probabili conseguenze dovute ad una depressione post-partum; rilevava ulteriormente che la – nonostante avesse manifestato la propria disponibilità – non aveva Parte_1 risposto alle chiamate della psicologa del Centro per la Famiglia e né aveva preso contatti di propria iniziativa con il Centro. Pertanto, chiedeva di verificare la sussistenza delle condizioni per contestare ai genitori la condotta pregiudizievole, nonché pronunciare idonee prescrizioni, tra cui far eseguire agli stessi un percorso di mediazione familiare e di potenziamento delle capacità genitori, nonché un percorso di supporto psicologico per la madre del minore. Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con decreto n. cronol. 1357/2020 del 14/09/2020 e depositato in cancelleria in data 01/10/2020, disponeva l'affidamento del minore, , al Servizio Sociale di Pagani e al Piano di Zona Competente, CP_1 prescriveva al padre, la presa in carico al SERD per il definitivo CP_2 divezzamento dalle sostanze con controlli frequenti, dialoghi di sostegno e preparazione ad un inserimento in comunità terapeutica, prescriveva per la madre l'attivazione di un percorso di sostentamento psicologico, prescriveva ai genitori la collaborazione proficua con le istituzioni evitando ostacoli a tutti i percorsi e ai programmi intrapresi per il minore,
[...]
, onerava il Servizio Sociale di regolare le visite del padre con il bambino, di regolare CP_1
pag. 3/13 tempi e modi delle visite, in attesa della regolazione in sede civile delle condizioni di separazione. Con successivi decreti n. cronol. 1826/2020 del 07/12/2020 e n. cronol.
134/2021 del 25/01/2021 - il Tribunale per i Minorenni disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di e nei confronti del minore CP_2 Parte_1
, disponeva il trasferimento del minore in casa famiglia e ribadiva le precedenti CP_1 prescrizioni nei confronti dei genitori, a cui faceva seguito il decreto n. cronol. 1665/2021 del 12/07/2021 con cui il T.M. – per quel che qui interessa – disponeva l'avvicinamento del minore ad idonea coppia individuata con separato decreto, disposizione CP_1 successivamente confermata con successivo decreto n. cronol. 2452/2021 del 16/12/2021.
Con successivo ricorso ex artt. 8, 11 e 15 L. 184/1983 iscritto a ruolo in data del 11/11/2021,
R.G.V.G. 11/2021, il G.D., a seguito del ricorso del Pubblico Ministero Minorile di Salerno del 05/10/2021, disponeva l'apertura del procedimento di adottabilità del minore,
[...]
, nato il [...], di genitori noti - e - stante la CP_1 CP_2 Parte_1 situazione di sostanziale abbandono del minore in considerazione delle condotte dei genitori, per i quali era stata confermata la sospensione della responsabilità genitoriale: in particolare, dall'istruttoria espletata emergeva che il padre risultava essere inidoneo ad esercitare il suo ruolo genitoriale a causa della forte dipendenza da sostanze psicotrope per le quali aveva iniziato un percorso di disintossicazione e un percorso psicologico per le di lui difficoltà personali, per quanto concerne invece la madre, emergeva il di lei stato di Parte_1 squilibrio psicologico, caratterizzato da momenti di pacatezza alternati da episodi di eccessiva aggressività, oltre ad essere risultata positiva ai cannabinoidi, nonché la pendenza di diverse denunce/querele sporte dalle assistenti sociali per minacce. Con sentenza dichiarativa di adottabilità n. 29/2022 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria
Giurisdizione, R.G.V.G. 11/2021, emessa in data 11/04/2022, depositata in cancelleria in data 12/05/2022 e comunicata alle parti, il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava lo stato di adottabilità del minore;
con atto di appello ex art. 17 L. 184/1983, CP_1 depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 14/06/2022,
l'appellante censurava la sentenza n. 29/2022 del Tribunale per i Minorenni Parte_1 di Salerno, sulla base dei motivi così come articolati in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e, per l'effetto, di riformare in toto la sentenza gravata dall'appello, con vittoria di spese, competenze e pag. 4/13 onorari di entrambi i giudizi. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 29/09/2022, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore che contestava la fondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata;
con sentenza n. 26/2022 emessa in data 04/10/2022, depositata telematicamente in data 18/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/10/2022 – non notificata, la Corte d'Appello di Salerno – Sezione Specializzata per i Minorenni – rigettava l'appello e condannava alla refusione delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio quantificate in € 3.500,00. Avverso la sentenza n. 26/2022 della
Corte di Appello di Salerno, ricorreva in Cassazione con ricorso depositato Parte_1 in data 24/11/2022, R.G. 27070/2022, affidando il ricorso a 5 motivi: «I motivo: nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali
e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; II motivo: violazione
e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare degli artt. 1, 8, 12 co. 1, 15 e 17 co. 4, della
Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con l. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost. dell'art. 2729
c.c. e dell'art. 8 l. n. 184 del 1983 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; III motivo. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost. per quel che attiene al mancato riconoscimento dei rapporti significativi tra nonni materni e minore e della idoneità dei nonni materni;
IV motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 n. 4
c.p.c.; V motivo: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 12 della legge 4 maggio
1983 n. 184 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».
Con Ordinanza n. 22025/2023 pronunciata all'udienza del 04/07/2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 24/07/2023, la Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva fondati i primi due motivi, in relazione all' «omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e alla violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolare degli artt. 1, 8, 12 co. 1, 15 e
17 co. 4, della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con l. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30
Cost. dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 8 l. n. 184 del 1983» in quanto «La corretta censura di un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, cristallizzata nella formula di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., è stata oggetto di recente pronuncia di legittimità di questa Corte (Cass. 29954/2022) la quale ha chiarito che
“la "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione,
pag. 5/13 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso
l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia”. Sul punto, la ricorrente aveva puntualmente allegato in appello i documenti oggetto di omessa valutazione da parte del giudice di merito (certificati ASL del 25.05.2022 e del 08.09.2022), chiarendo in questa sede il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione sfavorevole di merito assunta, atteso che i due certificati – successivi alla sentenza di primo grado, e, conseguentemente, aggiornati ed attuali – avrebbero potuto portare, se valutati, ad una valutazione diversa della idoneità e delle capacità genitoriali materne, essendo la pronuncia di appello incentrata sull'esame di allegazioni anteriori. Questa Corte (Cass. 10525/2022) ha recentemente evidenziato che “in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”. Il giudice di appello non ha fatto buon governo del principio suesposto atteso che ha del tutto omesso di dare conto e di confrontarsi criticamente con le certificazioni e i riscontri documentali successivi al giudizio di primo grado. Sul punto, il giudice di secondo grado ha giudicato priva della capacità genitoriale la madre sulla base della sentenza di primo grado senza vagliare, in appello, le attuali condizioni della madre e la sua capacità effettiva di prendersi cura del bambino, non disponendo una consulenza tecnica, non valutando – e soprattutto non spiegando i motivi della omessa valutazione – i documenti tempestivamente prodotti, relativi ai miglioramenti della ricorrente»;
✓ dichiarava assorbiti il terzo e il quarto motivo.
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolto il primo e il secondo motivo e dichiarato assorbiti il terzo e il quarto nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa davanti alla Corte
d'Appello di Salerno - in diversa composizione - per il riesame e per la liquidazione delle spese processuali.
Con il presente ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., riassumeva la Parte_1 causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno – in nuova e diversa composizione - per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- riformare integralmente la sentenza n. 26/22,
pag. 6/13 pronunciata in camera di consiglio in data 4.10.2022, pubblicata e comunicata a cura della cancelleria in data 19.10.22, nel procedimento rubricato 572/22 RGVG e conseguentemente riformare la pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno n. 29/22 e per l'effetto di una nuova valutazione, conforme alle disposizioni dettate dalla suprema Corte di Cassazione, dichiarare che non sussistono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
- per l'effetto revocare CP_1 lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...]; - disporre CP_1 il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità con ogni conseguenziale provvedimento, compresa la ripresa dei rapporti madre-figlio disponendo, se del caso, un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente e ogni altro percorso ritenuto necessario nell'interesse del minore, valutando tutte le altre doglianze espresse in appello ed in Cassazione in ordine ai rapporti tra il minore ed i nonni materni, essendo stati accolti sostanzialmente tutti i motivi del ricorso;
con favore di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”. In via istruttoria, chiedeva valutarsi la documentazione medica successivamente depositata dalla ricorrente e rilasciata dall
[...]
e disporsi C.T.U. per accertare le capacità genitoriali Controparte_3 della e di accudimento del figlio minore. Instauratosi il contraddittorio, con Parte_1 memoria di costituzione depositata telematicamente in 03/02/2024, si costituiva in giudizio
, nella qualità di minore per il tramite del suo curatore speciale, che chiedeva CP_1 rigettarsi l'interposta riassunzione e confermare integralmente quanto disposto nella sentenza n. 26/2022 emessa dalla Corte di Appello di Salerno, confermando lo stato di adottabilità del minore;
nonostante la ritualità della notifica effettuata in data 24/10/2023, CP_1 non si costituiva in giudizio quale ulteriore parte resistente in riassunzione, CP_2 per cui ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 06/02/2024 e disposto il rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale per i Minorenni all'udienza del 02/04/2024, la Corte si riservava: con ordinanza n. cronol. 755/2024 emessa e comunicata in pari data, la Corte disponeva espletarsi C.T.U. e rinviava alla data del
07/05/2024 per il conferimento dell'incarico; depositato l'elaborato peritale, il giudizio perveniva all'udienza del 04/02/2025 ove la ricorrente in riassunzione si riportava all'atto introduttivo e alle conclusioni formulate chiedendone l'integrale accoglimento, mentre il curatore speciale del minore si riportava alla memoria di costituzione chiedendo il rigetto della riassunzione.
pag. 7/13 Acquisito il parere negativo del P.G., il Collegio si riservava e, all'esito della Camera di
Consiglio, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale ulteriore parte CP_2 resistente in riassunzione, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Sempre in via preliminare, il Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi. Nel merito rileva quanto disposto in sede di decisione della
Corte di Cassazione in ordine alla dichiarazione di stato di adottabilità del minore
[...]
, nato il [...], in [...] alla verifica di fatto dell'attualità e recuperabilità CP_1 potenziale della capacità genitoriale da parte della madre La vicenda prende Parte_1 le mosse nell'anno 2020 da una richiesta di aiuto della madre del minore in ragione di una stato di forte agitazione e disagio rappresentato dalla richiedente, cui ha fatto seguito la periodica verifica sul nucleo familiare da parte dei servizi sociali, a fronte del comportamento della madre che ha, di seguito, negato di aver bisogno di sostegno psicologico, come il padre ha negato di fare uso costante di sostanze stupefacenti. Il nucleo familiare è CP_2 apparso sin da subito frammentato, con la separazione dei genitori del piccolo, l'attualità della dipendenza da sostanze stupefacenti da parte del padre, come attestato ASL-SERD di
Nocera Inferiore, con conseguente incidenza sulle tematiche relazionali con la compagna, e ancora il comportamento ostativo della madre a seguire un percorso di sostegno, tanto che co decreto del 14/09/2020 il Tribunale per i minorenni ha imposto detto percorso affidato il piccolo ai servizi sociali. In seguito, la situazione è andata peggiorando, il padre ha continuato nella sua dipendenza, al di là di quanto dichiarato, e la madre, per cui sono risultati anche presedenti penali, ha continuato in un atteggiamento fortemente ostativo rispetto ai servizi sociali, ritenuti inutili ed invadenti la vita familiare senza ragione, tanto da sfociare in atteggiamenti apertamente aggressivi verso gli operatori. In data 7/12/2020 è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, stante l'impossibilità di ottenere che gli stessi seguissero un percorso psicologico di recupera della genitorialità.
pag. 8/13 Anche la presenza della madre e del minore presso la casa famiglia è risultata difficile da gestire, dato l'atteggiamento della madre sovente non sono non collaborativa, ma anche aggressiva e incapace di relazionarsi con la realtà e con il suo ruolo, svolto con dinamiche ossessive e di ipercontrollo, per cui la stessa ad un certo punto è stata allontanata dalla casa famiglia in cui, peraltro, ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ed in minore collocato in un ambiente segreto e protetto, sulla base anche della relazione della dott. . Le Persona_1 difficoltà della madre sul piano relazionale, educativo rispetto al minore, personale rispetto alla percezione di se, e dell'intero nucleo familiare esteso hanno condotto il Tribunale, intervenuta la decadenza dalla responsabilità genitoriale, a formulare lo stato di adottabilità del minore. La sentenza è stata impugnata e in sede di appello confermata, in assenza di nomina di consulente come richiesto dalla parte appellante, da ciò è disceso il ricorso per
Cassazione che ha accolto le doglianze di In particolare, la Corte di Parte_1
Cassazione, in relazione alla omessa valutazione all'attualità dei documenti attestanti lo stato di salute mentale della madre, e la posizione dei nonni ha accolto il primo motivo, ritenuti assorbiti gli altri, in particolare ha statuito in particolare sulla decisiva valenza del mancato esame dei due documenti dell'ASL del 25/05/2022 e 8/09/2022 che andando ad incidere sulla valutazione della condizione psicologica della padre, a posteriori, rispetto alla sentenza di primo grado, avrebbero potuto fornire elementi nuovi in ordine al recupero della capacità genitoriale. In particolare, la Corte si è soffermata sulla mancata valutazione di aspetti critici della genitorialità all'attualità, ed a mezzo consulenza tecnica. Con l'atto di riassunzione si è chiesto di valutare detti elementi, ed anche l'ulteriore certificazione del CP_3
24/08/2023 da cui emerge che durante i colloqui la signora è apparsa collaborativa, con una buona capacità genitoriale. Orbene, in relazione allo stato di adottabilità la Corte di
Cassazione ha chiarito con l'ordinanza n. 6261/2024 che occorre valutare attentamente la possibilità di recupero delle capacità e competenza genitoriali, in relazione alla nozione presupposta di abbandono morale e materiale del minore che conduca alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi basare su informazioni attuali e concrete, tenendo conto della volontà dei genitori di recuperare il rapporto con il minore, non tralasciando alcun aspetto rilevante in tal senso. Va, altresì, ribadito che in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono le uniche parti necessarie e formali dell'intero procedimento. Pertanto, i genitori sono litisconsorti necessari e sono gli unici soggetti a pag. 9/13 dover essere obbligatoriamente sentiti. Al contrario la convocazione dei paranti entro il quarto grado può avvenire in mancanza dei genitori, purché abbiano rapporti significativi col il minore. Dunque se non sono dimostrati rapporti significativi con il minore, il mancato ascolto dei parenti non vizia il procedimento. (Cass. civ. n. 2072/2023). Inoltre, va ribadito che la dichiarazione di stato di adottabilità è legittima quando i genitori non sono capaci di riacquistare in tempi compatibili con le esigenze dei minori di vivere in un ambiente stabile e non in comunità.( Cass. ordinanza n. 652/2019) Inoltre, nel valutare il recupero della capacità genitoriale è necessario valutare che il genitore abbia conseguito una piena consapevolezza progettuale del suo ruolo, in relazione alla cura del minore, la coabitazione, anche con il necessario supporto esterno dei parenti e dei servizi sociali. ( Cass. civ. ordinanza n- 9501/2023) Nel caso in esame, dagli accertamenti peritali espletati non appare che possa affermarsi che il percorso di recupero della capacità genitoriale sia stato intrapreso con profonda consapevolezza dei propri limiti, con capacità critica, e con visione progettuale del futura, in relazione alla probabilità di recupero in tempi compatibili con il benessere psico- fisico del minore. Sul punto il certificato ASL del 24/08/2023 non appare sufficiente a garantire tale dimostrazione del recupero della capacità genitoriale, stante la mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per accertare la capacità genitoriale della Parte_1
al di là della buona volontà messa dalla stessa nel partecipare agli incontri. Il giudizio è
[...]
“nel complesso ha un buon andamento” conclusione che non pare sufficiente a garantire all'attualità una piena consapevolezza del ruolo di genitore e delle problematiche ad esso connesse nella cura e sostegno al minore, in termini affettivi ed economici, quanto piuttosto un giudizio sospeso al buon andamento di qualcosa che dovrà definirsi nel futuro, senza una precisa indicazione di tempi certi di recupero effettivo. Per contro, il consulente d'ufficio ha utilizzato nell'analisi della madre lo strumento del colloquio, dell'osservazione e dei test psicodiagnostici, approfondendo la storia personale della , dell'individuazione della Parte_1 rappresentazione della realtà, del vissuto, e delle aspettative future, al fine della verifica delle competenza genitoriali. Il metodo prescelto nell'indagine dal ctu non ha formato oggetto di contestazione, se non in relazione alle conclusioni cui è pervenuto. Sintomatico è stato il primo approccio al ctu, essendosi la presentata con largo anticipo, e avendo Parte_1 compulsato con eccitazione l'audizione di cui non ha dichiarato di non ricordare l'orario.
LA è apparsa euforica, eccitata nella modalità comunicativa, con tratti di ansia, non pag. 10/13 compatibili con la situazione, tradotti in anticipo delle risposte non sempre consoni alla domande. La donna è apparsa confusa nel riportare il periodo di crisi con il padre del marito, ribadisce di essere autonoma nella gestione del figlio, di non capire l'intervento dei servizi sociali, fatica a ricordare la data di nascita del minore, racconta di incomprensioni con gli addetti alla casa famiglia. LA non comprende le ragioni del procedimento di adozione, pur essendo consapevole dei momenti di angoscia vissuti con il padre del minore. Racconta che il minore quando vedeva degli estranei sbatteva la testo contro le doghe della culla. Afferma di essere contraria all'uso di ansiolitici o simili, e che una persona può farcela da sola a recuperare momenti di sconforto. Riconosce di aver fatto uso di cannabis. Minimizza i reati commessi per cui è stata agli arresti domiciliari. Ritiene di poter gestire il figlio da solo, e che il tutto sia stato dovuto all'intervento dei servizi sociali, che non ha saputo gestire. Il consulente ha riscontrato dai test praticati che la persona ha cercato di omettere o sottovalutare eventuali problemi con alcol e droga, ha risposto prestando poca attenzione, all'attualità i test denotano uso moderato ai alcol e possibile uso regolare di droghe. La personalità si evidenzia come non convenzionale, impulsiva e con la tendenza a cercare situazioni di rischio. Rispetto al test per verifica della consapevolezza del ruolo di genitore la persona non è stata in grado di argomentare efficacemente in nessuno dei 18 problemi posti alla sua attenzione. La consulente ha concluso per l'attualità delle fragilità della , la Parte_1 scarsa capacità di elaborazione dei dati pregressi, l'omissione di fatti importanti come l'usp di droghe, e i rapporti non sempre buoni con i familiari, ovvero le ragioni dell'intervento dei servizi sociali imputati ai vicini causa le liti. La madre è apparsa incapace di autocritica, portata a spostare la responsabilità su terzi, non adeguatamente conscia dell'antisocialità di alcuni suoi comportamenti passati, incline alla sottovalutazione degli stessi. In un'ottica futura la consulente evidenzia la mancata dimostrazione della capacità basilare di cura ed accudimento del minore, limitandosi a fornire risposte convenzionali poco rispondenti ai bisogni effettivi del minore nella vita reale, come pure poco riflessiva in relazione alla elaborazione degli stati mentali dei figli. Ebbene, detta conclusioni sostenute da riscontro fattuale e scientifico evidenziano una permanenza dello stato di fragilità della madre, di incertezza personale, di mancata percezione della realtà e della difficoltà di elaborazione in senso critico degli stessi, accompagnati da una percezione astratta del ruolo di genitore non calato nella realtà e poco confacente ad una consapevole conoscenza della personalità e bisogni educativi del minore,
pag. 11/13 non intesi come bisogni ordinari di ogni bambino, ovvero la scuola, i compagni, i catoni e i video-giochi. Per tale ragioni, lo stato di adottabilità del minore non può che essere confermato, mancando una prognosi certa nei tempi di recupero della madre compatibili con le esigenze di stabilità affettiva, educativa e abitativa del minore. Quanto alla posizione dei nonni materni va osservato che dagli atti di causa non emergono elementi di fatto indicativi della significativa presenza degli stessi nella vita del minore, né la madre rappresenta una presenza costante dei genitori, specificando in che cosa sia consistita, ovvero accudimento del bambino, ospitalità, presenza quotidiana o stabile presso la casa familiare, sostegno economico o altro, limitandosi ad un generico riferimento ai buoni rapporti, aspetto peraltro smentito dagli atti di causa, in relazione alla potenziale conflittualità. Gli stessi nonni sentiti dai servizi sociali hanno dato una generica disponibilità all'accoglienza della madre e del nipote, tuttavia evidenziando come la responsabilità primaria della crescita del minore ricada sulla madre, da qui la mancata consapevolezza di dover sostituire le carenze della figlia nella accudimento e crescita futura del minore. (dichiarazioni del 22/03/2022) La sentenza di primo grado appellata va confermata. Considerato l'esito complessivo della lite, le spese sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
La Corte è tenuta a dare atto che sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la ricorrente in riassunzione versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).
Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del pag. 12/13 processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dalla ricorrente,
nei confronti del Tribunale per i Minorenni di Salerno, di , Parte_1 CP_1 nella sua qualità di minore, nonché nei confronti di a seguito del ricorso per CP_2
Cassazione avverso la sentenza n. 26/2022 della Corte di Appello di Salerno - Sezione
Specializzata per i Minorenni - emessa in data 04/10/2022, depositata telematicamente in data 18/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/10/2022 – non notificata, R.G.V.G. 572/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di adottabilità n. 29/2022 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria
Giurisdizione, R.G.V.G. 11/2021, emessa in data 11/04/2022, depositata in cancelleria in data 12/05/2022 e comunicata alle parti, in materia di adozione di minore, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_2
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 29/2022 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno
3. Compensa le spese tra le parti, costo della ctu a carico di Parte_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
Salerno, lì 04/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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