TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9257/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9257/2019 promossa da:
in persona del Curatore p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. De Maio Oreste, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, e in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4
titolare dell'omonima ditta individuale, contumaci;
Persona_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , e
[...] CP_2 CP_3 [...]
, in qualità di eredi di già titolare della omonima ditta CP_4 Persona_1 individuale con sede a Bari in via Dalmazia n. 27, deducendo che:
- con atto a rogito notaio del 03/05/2010, rep. 23975 racc. Persona_2
n.13583, registrato a Bari in pari data sotto il n.8753 serie 1T (sub allegato C doc. n.1 prod. ricorrente), si costituiva il raggruppamento di Imprese tra la ditta individuale iscritta al REA della CCIAA di Bari sotto il n. 241583, e Persona_1 la iscritta al REA della CCIAA di Bari sotto il n. 315573. Controparte_1
pagina 1 di 12 - con il citato rogito, dato atto che le sopra menzionate imprese risultavano aggiudicatarie, poiché impegnatesi a costituirsi in dell'appalto avente ad CP_5 oggetto lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex P.O. “A. Di Summa” di
Brindisi volti alla realizzazione della cittadella della salute, veniva conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo IT RA VA, autorizzata alla riscossione, a ricevere e quietanzare le somme per conto della Contr costituita
- in data 16/09/2010, rep. 279, veniva stipulato il contratto di appalto con la ASL
BR di Brindisi, per l'importo complessivo di € 552.571,84, di cui € 29.548,51 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA (doc. n. 1 prod. ricorrente);
- con nota del 09/11/2010, prot. n. 162/2010 (doc. n.2 e 3 prod. ricorrente), la capogruppo e la al fine di eseguire in Controparte_6 Controparte_1 piena autonomia le opere, definivano le rispettiva quote dei lavori oggetto del contratto di appalto, attribuendo alla prima i lavori riguardanti il Padiglione
Centrale 2° piano corpi A-B-C per un importo a corpo pari ad € 301.770,21 oltre oneri per la sicurezza, ed alla SVED i lavori riguardanti la Palazzina Uffici, l'ex
Ortopedia ed il 3° piano Padiglione Controparte_7
per un importo a corpo pari ad € 245.876,66 oltre
[...] oneri per la sicurezza;
- a seguito della consegna parziale dei lavori oggetto del più volte citato contratto di appalto, veniva emesso il primo “Stato di Avanzamento dei Lavori” (SAL) e, conseguentemente, riscosse dalla capogruppo le somme da;
veniva Pt_2 riconosciuta a la quota netta ad essa spettante, pari ad € 43.074,24 CP_1 oltre IVA e comprensiva di oneri di sicurezza;
- detto importo non comprendeva la contabilizzazione di lavori già realizzati ma per i quali era necessaria l'approvazione di apposita perizia di variante che, redatta e sottoposta alla committente, veniva approvata con determina dell'08/10/2013 n. 525, Codice Cifr. 064/DIR/2013/00525 (doc. n. 5 prod. ricorrente);
- successivamente, ASL BR provvedeva ad attestare il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 19/11/2013 (doc. n. 6 prod. ricorrente), elaborando pagina 2 di 12 altresì il computo metrico dei lavori di ristrutturazione eseguiti (doc. n. 7 prod. ricorrente);
- a seguito di tanto, ASL BR emetteva in data 27/03/2014 il certificato di pagamento N.2°, a mezzo del quale certificava che poteva procedersi al pagamento della somma di € 150.100,50 in favore dell'ATI, ottenendo il nulla osta dall'Assessorato Opera Pubbliche della in data 18/04/2014 CP_8
(doc. n. 8);
- con determina del 03/07/2014 N.04/92 Reg. Determinazioni, la ASL BR disponeva il pagamento della predetta somma di € 150.100,50 comprensiva di
IVA in favore della capogruppo IT RA VA, per quanto eseguito e riportato nel 2° SAL innanzi menzionato (doc. n. 9 prod. ricorrente);
- successivamente la capogruppo, quale unico soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute a seguito della esecuzione del contratto di appalto (allegato A doc. n.1), in virtù del conferimento del mandato speciale contestualmente alla costituzione dell'associazione temporanea d'impresa, riscuoteva la detta somma in data 08/07/2014 presso la competente tesoreria
(doc. n.8);
- con sentenza del 04/11/2013 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della
R.F. 170/2013, nominando curatore l'Avv. Massimiliano Giannini il Controparte_1 quale, esaminata la documentazione consegnatagli dalla fallita, chiedeva alla
IT AN VA di eseguire il pagamento in favore della curatela della quota parte spettante alla fallita, dovuta in virtù di quanto pattuito a mezzo dell'atto di costituzione dell' nonché degli accordi sottoscritti in data 9/11/2010 e CP_5
2/07/2012 (doc. n. 2, 3 e 4);
- rimasta priva di riscontro la menzionata missiva, a seguito del deposito di relazione ed istanza di nomina del difensore da parte del curatore, il G.D. autorizzava, con provvedimento del 27.06.2018, lo svolgimento dell'azione volta al recupero della somma dovuta, in danno della capogruppo IT Persona_1
(doc. n. 11 prod. ricorrente);
- con lettera raccomandata inviata a mezzo PEC del 12/07/2018 era richiesto alla ditta il pagamento della somma di € 108.539,34 dovuta alla Persona_1
pagina 3 di 12 curatela, oltre interessi di mora ex D.M. n. 145 del 19/04/2000 (doc. n. 12 prod. ricorrente), ma la missiva rimaneva priva di riscontro;
- la somma richiesta risultava documentalmente dovuta per effetto dell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla per i quali aveva ricevuto, a CP_1 seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento n.1 del 18/07/2011 (doc.
n.13) la somma di € 43.074,24, rimanendo creditrice della residua somma di €
108.539,34 come specificata dal coadiutore nominato dal G.D. del fallimento
, Ing. (doc. n. 14 prod. ricorrente): CP_1 Persona_3
- il titolare della capogruppo ditta individuale RA VA (doc. n. 15 prod. ricorrente) è deceduto in data 02/10/2018 (doc. n. 16 prod. ricorrente), e a quest'ultimo sono succedute, quali legittime eredi, la moglie Controparte_4 nata a [...] il [...] (doc. n.17) e le figlie , nata a [...] il CP_2
14/09/1980 (doc. n.18) e nata a [...] il [...] (doc. n. 19); CP_3
- è rimasta senza riscontro altresì la lettera raccomandata a.r. del 25/03/2019 con cui la curatela ricorrente, nel rendere edotte le predette eredi delle circostanze innanzi illustrate, ha formulato richiesta di pagamento delle somme dovute innanzi specificate, ai sensi dell'art. 754 c.c., dal de cuius quale titolare della ditta (doc. n. 20 prod. ricorrente). Persona_1
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la ricorrente ha dunque chiesto la condanna delle controparti, nella loro qualità in atti, al pagamento della somma di euro 108.539,34, oltre interessi, dovuta dalla impresa mandataria in forza degli obblighi assunti in virtù dell'atto di costituzione di raggruppamento di imprese, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza e ad incassare somma del 03/05/2010, rep. N.23975, racc. n.13583, a rogito notaio di Toritto, Per_2 registrato a Bari in pari data sotto il N.8753 serie 1T (sub lett. C all. n.1), nonché delle pattuizioni intercorse tra le imprese raggruppate in data 09/11/2010 (doc.
n.2), in data 11/11/2010 (doc. n.3) e 02/07/2012 (doc. n.4), ove sono espressamente indicate le quote in percentuale spettanti a ciascuna impresa facente parte della costituita a seguito della emissione dei mandati di CP_5 pagamento da parte della stazione appaltante.
pagina 4 di 12 Disposto il mutamento del rito, nella contumacia delle resistenti, la causa – istruita a mezzo di indagine peritale affidata al C.T.U. ing. (relazione C.T.U. Per_4 depositata il 28/06/2024) – è infine pervenuta all'udienza del 04/12/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II. – La controversia in esame verte intorno a rapporti interni di un'associazione temporanea di imprese.
Può ritenersi documentalmente provato (come altresì ricostruito dal C.T.U. in sede peritale) che:
- con atto per notaio del 03/05/2010 rep. n.23975 raccolta Persona_2
n.13583, registrato a Bari 2 al n.8753 serie 1T in data 03/05/2010, l'impresa
“ con sede in Bari alla via Nicola Ruffo n.25-27-27/a e la ditta Persona_1
“ con sede in Bari alla via San Tommaso d'Aquino n.8/b, si CP_1 costituivano in Associazione Temporanea di Imprese, al fine della stipula del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex p.o “A
Di Summa” di Brindisi per realizzare la cittadella della salute, essendo risultate aggiudicatarie della gara, mediante procedura aperta, indetta dall'azienda
Sanitaria Locale di Brindisi, con partecipazione al suddetto appalto, rispettivamente nella misura del 51% per l'impresa “ e del 49% Persona_1 per la ditta “ ; Controparte_1
- nel succitato Atto costitutivo veniva altresì designata quale impresa capogruppo la ditta mandataria “ con conferimento alla stessa di mandato Persona_1 con rappresentanza esclusiva, affinché per nome e per conto di se stessa e della ditta mandante “ , potesse compiere tutto quanto richiesto in Controparte_1 relazione all'oggetto dell'A.T.I. ivi compreso, tra l'altro, stipulare tutti gli atti contrattuali conseguenziali all'aggiudicazione della gara e quietanzare ed incassare somme in qualsiasi modo dovute sia in acconto, sia a saldo, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa impresa mandataria;
Persona_1
- l'atto costitutivo veniva dunque allegato al contratto d'appalto, stipulato il
16/09/2010, (rep. 279 registrato in data 6/10/2010 al n.4220 serie 3 presso pagina 5 di 12 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brindisi), tra l' Controparte_9
e la costituita , in qualità di
[...] Controparte_10 appaltatore dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex p.o. “A Di
Summa” di Brindisi per realizzare la cittadella della salute, per un importo lordo del progetto pari ad € 738.712,66 per lavori soggetto a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 29.548,51 non soggetto a ribasso, per un importo contrattuale netto complessivo di € 581.120,35 di cui:
• € 552.571,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,198% e
• € 29.548,51 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre I.V.A.;
- nel contratto veniva confermato che i pagamenti sarebbero stati effettuati su conto corrente intestato alla ditta “ ; Persona_1
- Con note n.162/2010 del 9 e 11 novembre 2010 le imprese costituite nell'ATI precisavano la ripartizione dei lavori e dei relativi corrispettivi, in accordo con quanto stabilito nell'atto costitutivo dell'ATI medesima di cui innanzi e, precisamente, concordavano quanto di seguito indicato:
IT costituita Ripartizione dei lavori di Ripartizione dei in ATI ristrutturazione di alcuni corrispettivi locali presso l'ex P.O. “A di Summa”
Assegnataria Aree di competenza Importi Sicurezza lavori 5,34%
Padiglione Centrale 2° piano
€
€ 16.114,53 Per_1 NI corpi A-B-C 301.770,21
Palazzina Uffici piano terra;
€
€ 13.129,81 CP_1 Padiglione piano terzo NIAT;
245.876,66 Ex Padiglione ortopedico ora guardia medica
Totale €
€ 29.244,34 547.646,87
- successivamente, in data 02/07/2012, intercorrevano ulteriori accordi in parte modificativi, tra la ditta e la con i quali si stabiliva Persona_1 Controparte_1 che:
pagina 6 di 12 1) la si impegnava a riconoscere in favore della ditta Controparte_1 [...] il rimborso della somma pari a € 10.000 per la direzione tecnica del Per_1 geom. fino a tutto il S.A.L. n.2; CP_11
2) la non si sarebbe più occupata dei lavori relativi al piano terra, Controparte_1 passando di competenza alla ditta mentre restavano di Persona_1 competenza di i lavori nel reparto NIAT (Neuropsichiatria infantile e Controparte_1 dell'adolescenza territoriale) e del reparto Ortopedia;
- in data 11/11/2010 veniva dato il via ai lavori mediante verbale di consegna parziale dei lavori;
gli stessi venivano sospesi in data 11/01/2011 e ripresi parzialmente in data 03/03/2011 e nuovamente sospesi in data 18/07/2011 poiché era sorta la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante;
in pari data del 18/07/2011, per i lavori già eseguiti e non rientranti in quelli eseguiti ma oggetto di perizia di variante, veniva emesso dalla ASL di
Brindisi, in favore dell'ATI, il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 di € 130.235,00 relativo al S.A.L. n.1 del 27.05.2011 per un totale di €
143.258,50 al netto delle ritenute, come riportato nel certificato di pagamento n.1; alla ditta veniva riconosciuta e riversata la somma di € Controparte_1
43.074,24 oltre iva;
- l'iter della redazione della perizia suppletiva e di variante, il cui avvio era avvenuto mediante atto deliberativo ASL n.1412 del 18/05/2011, si concludeva con l'approvazione mediante atto deliberativo ASL n.1591 del 10/09(2013 e successivamente con l'approvazione da parte della del nuovo CP_8 quadro economico;
- con determina n. 525 dell'8/10/2013, il Dirigente dell'Ufficio CP_12
della approvava la perizia suppletiva e di variante
[...] CP_8 redatta dall' per un importo contrattuale netto complessivo di € Parte_3
673.823,62 di cui, € 644.275,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del
25,198% e € 29.548,51 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre
I.V.A;
- i lavori venivano ripresi in data 25/10/2013;
pagina 7 di 12 - per i lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013 veniva emesso dalla ASL di Brindisi, in data 27/03/2014, il certificato di pagamento n.2 per il pagamento della rata n.2 di € 136.455,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 150.100,50 al netto delle ritenute – relativa al S.A.L. n.2 ammontante alla somma complessiva di € 256.220,09 per lavori e € 11.751,07 per oneri della sicurezza a cui veniva detratto l'importo già liquidato relativo al certificato di pagamento n.1;
- con Determina della ASL di Brindisi n. 04/92 del 03/07/2014 veniva dunque liquidato in favore della ditta la suindicata somma complessiva Persona_1 di € 150.100,50 relativa al certificato di pagamento n. 2.
Ciò detto, deve evidenziarsi che per effetto della costituzione dell' la CP_5 impresa e la in bonis conclusero tra loro un Persona_1 Controparte_1 contratto di mandato con rappresentanza (ai sensi dell'art. 13 legge n. 104/1994
s.m.i.), in virtù del quale la seconda, in qualità di mandataria (e capogruppo dell' ) si obbligava a compiere per conto della prima (la mandante) i CP_10 diversi atti giuridici, anche di carattere processuale, relativi alla gara d'appalto indetta dall' Parte_3
Orbene, l' associazione temporanea di imprese, come noto, è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad una altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino alla estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (v. Cass., 11/05/1998 n.
4728).
La costituzione di un A.T.I. lascia impregiudicato l'assetto dei rapporti interni fra le imprese riunite, i quali dunque continuano ad essere disciplinati secondo le regole generali del mandato.
Ne discende che, nel caso in cui la mandante di un'A.T.I. agisca in giudizio nei confronti della mandataria per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal mandato (fra i quali, vi rientra anche quello di rimetterle le somme pagina 8 di 12 incassate in qualità di capogruppo) essa mandante deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi sulla mandataria, presunta debitrice, l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass. SS.UU n 2001 n. 13533).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in primo luogo la realizzazione dei lavori da parte della mandante risulta provata documentalmente, sulla scorta dei S.A.L. sottoscritti dalla stessa mandataria e dai certificati di pagamento emessi dalla stazione appaltante.
La documentazione prodotta costituisce una valida prova del rapporto contrattuale e dell'esecuzione dei lavori oggetto della pretesa creditoria.
Il C.T.U. incaricato ha poi ricostruito, sulla scorta della documentazione ex actis, i pagamenti eseguiti dalla committente alla capogruppo IT
[...]
evidenziando che “il Committente dei lavori per il contratto di appalto Per_1 in questione e fino al SAL n.2 qui di interesse, aveva erogato in favore dalla mandataria capogruppo dell'ATI, ditta le seguenti somme: Persona_1
• Certificato di pagamento n.1 € 130.235,00 oltre I.V.A. al 10%
• Certificato di pagamento n.2 € 136.455,00 oltre I.V.A. al 10%
Per un totale € 266.690,00 oltre I.V.A. al 10%
Al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% complessivamente pari a €
1.281,10 - corrispondente a un totale progressivo contabilizzato nel S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013 pari a € 267.971,16 di cui:
• € 256.220,09 per lavori
• € 11.751,07 per oneri della sicurezza”.
L'ausiliario giudiziale ha poi quantificato l'ammontare delle somme dovute dalla capofila dell' alla curatela attrice della ditta Controparte_13
sulla scorta di quanto contabilizzato nel S.A.L. n.2 per i lavori Controparte_1 eseguiti dall' determinando le somme di spettanza della ricorrente, in base CP_5 ai lavori eseguiti e di competenza della fino al momento “del S.A.L. Controparte_1
n.2 e, precisamente, i lavori relativi al Padiglione Centrale così come CP_7 stabilito dagli accordi inziali, nonché come modificati con successivo accordo del
pagina 9 di 12 2/7/2012 (…) estrapolando le relative somme di corrispettivo dal Sal n.2 del
20/11/2013, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Controparte_14 relativo all'importo progressivo per i lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013, afferenti al Padiglione centrale ”, detratte la somma già riversata in favore della ditta CP_7 in occasione del primo S.A.L. pari a € 43.074,24 oltre iva, la Controparte_1 trattenuta per infortuni operata dalla Committenza sull'importo del S.A.L. (pari allo 0,5%) e l'ulteriore importo di € 10.000 - conseguente all'accordo del
02/07/2012 intercorso tra la ditta e la ditta - Persona_1 Controparte_1 inerente al rimborso della somma da parte della ditta in favore Controparte_1 della ditta per la direzione tecnica effettuata dal geom. Persona_1 [...] fino a tutto il S.A.L. n. 2. CP_11
All'esito di tale analitico conteggio, il C.T.U. è pervenuto alla seguente conclusione: “l'importo dovuto dalla capofila dell'ATI alla Controparte_6 curatela attrice della ditta - per i lavori effettuati dalla a CP_1 CP_1 tutto il 19/11/2013, come contabilizzati nel S.A.L. n.2, riguardanti il padiglione
NIAT del contratto di appalto in questione, come stabilito dagli accordi inziali dell'ATI, nonché come modificati con accordo del 2/7/2012 e tenendo conto di quanto già riversato alla in occasione del S.a.l. n.
1 - ammonta a: € CP_1
108.576,12 (iva al 10% inclusa)” (cfr. relazione C.T.U. ing. del Per_4
28/06/2024).
Ora, ritiene il Tribunale che le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. siano del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un'indagine tecnica condotta in modo accurato e analitico basata sull'esame della documentazione disponibile, fornendo precisa risposta a tutti gli aspetti del quesito formulato dal giudice: non vi è dunque ragione di discostarsi dalle valutazioni dell'ausiliario giudiziale, logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori (cfr. in argomento Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015,
Cass. n. n. 4850/2009, Cass. n. 282/2009).
pagina 10 di 12 A fronte della domanda attorea supportata da una adeguata produzione documentale comprovante l'esecuzione delle prestazioni elencate di cui l'attrice chiede il pagamento, nessun fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa è stato allegato dalla parte convenuta.
Per tutte le suesposte ragioni, alla parte attrice deve essere dunque corrisposta da parte della convenuta la somma richiesta di € 108.576,12, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. (non trovando applicazione la normativa ex D.M.
n. 145/2000 non trattandosi di ritardato pagamento da parte della stazione appaltante).
In difetto di puntale allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224
c.c., non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, avendo la domanda ad oggetto un debito di valuta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale in ragione dell'entità delle questioni trattate e del carattere documentale della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, ND , e nella loro CP_2 Controparte_4 CP_3 rispettiva qualità in atti, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€ 108.576,12, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- ND le convenute al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, liquidate in € 786 per esborsi e in € 9.142 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente le spese di C.T.U., come separatamente liquidate, a carico delle convenute, con obbligo di rifondere l'attrice di quanto eventuale corrisposto a tale titolo.
pagina 11 di 12 Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9257/2019 promossa da:
in persona del Curatore p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. De Maio Oreste, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, e in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4
titolare dell'omonima ditta individuale, contumaci;
Persona_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , e
[...] CP_2 CP_3 [...]
, in qualità di eredi di già titolare della omonima ditta CP_4 Persona_1 individuale con sede a Bari in via Dalmazia n. 27, deducendo che:
- con atto a rogito notaio del 03/05/2010, rep. 23975 racc. Persona_2
n.13583, registrato a Bari in pari data sotto il n.8753 serie 1T (sub allegato C doc. n.1 prod. ricorrente), si costituiva il raggruppamento di Imprese tra la ditta individuale iscritta al REA della CCIAA di Bari sotto il n. 241583, e Persona_1 la iscritta al REA della CCIAA di Bari sotto il n. 315573. Controparte_1
pagina 1 di 12 - con il citato rogito, dato atto che le sopra menzionate imprese risultavano aggiudicatarie, poiché impegnatesi a costituirsi in dell'appalto avente ad CP_5 oggetto lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex P.O. “A. Di Summa” di
Brindisi volti alla realizzazione della cittadella della salute, veniva conferito mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo IT RA VA, autorizzata alla riscossione, a ricevere e quietanzare le somme per conto della Contr costituita
- in data 16/09/2010, rep. 279, veniva stipulato il contratto di appalto con la ASL
BR di Brindisi, per l'importo complessivo di € 552.571,84, di cui € 29.548,51 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA (doc. n. 1 prod. ricorrente);
- con nota del 09/11/2010, prot. n. 162/2010 (doc. n.2 e 3 prod. ricorrente), la capogruppo e la al fine di eseguire in Controparte_6 Controparte_1 piena autonomia le opere, definivano le rispettiva quote dei lavori oggetto del contratto di appalto, attribuendo alla prima i lavori riguardanti il Padiglione
Centrale 2° piano corpi A-B-C per un importo a corpo pari ad € 301.770,21 oltre oneri per la sicurezza, ed alla SVED i lavori riguardanti la Palazzina Uffici, l'ex
Ortopedia ed il 3° piano Padiglione Controparte_7
per un importo a corpo pari ad € 245.876,66 oltre
[...] oneri per la sicurezza;
- a seguito della consegna parziale dei lavori oggetto del più volte citato contratto di appalto, veniva emesso il primo “Stato di Avanzamento dei Lavori” (SAL) e, conseguentemente, riscosse dalla capogruppo le somme da;
veniva Pt_2 riconosciuta a la quota netta ad essa spettante, pari ad € 43.074,24 CP_1 oltre IVA e comprensiva di oneri di sicurezza;
- detto importo non comprendeva la contabilizzazione di lavori già realizzati ma per i quali era necessaria l'approvazione di apposita perizia di variante che, redatta e sottoposta alla committente, veniva approvata con determina dell'08/10/2013 n. 525, Codice Cifr. 064/DIR/2013/00525 (doc. n. 5 prod. ricorrente);
- successivamente, ASL BR provvedeva ad attestare il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 19/11/2013 (doc. n. 6 prod. ricorrente), elaborando pagina 2 di 12 altresì il computo metrico dei lavori di ristrutturazione eseguiti (doc. n. 7 prod. ricorrente);
- a seguito di tanto, ASL BR emetteva in data 27/03/2014 il certificato di pagamento N.2°, a mezzo del quale certificava che poteva procedersi al pagamento della somma di € 150.100,50 in favore dell'ATI, ottenendo il nulla osta dall'Assessorato Opera Pubbliche della in data 18/04/2014 CP_8
(doc. n. 8);
- con determina del 03/07/2014 N.04/92 Reg. Determinazioni, la ASL BR disponeva il pagamento della predetta somma di € 150.100,50 comprensiva di
IVA in favore della capogruppo IT RA VA, per quanto eseguito e riportato nel 2° SAL innanzi menzionato (doc. n. 9 prod. ricorrente);
- successivamente la capogruppo, quale unico soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute a seguito della esecuzione del contratto di appalto (allegato A doc. n.1), in virtù del conferimento del mandato speciale contestualmente alla costituzione dell'associazione temporanea d'impresa, riscuoteva la detta somma in data 08/07/2014 presso la competente tesoreria
(doc. n.8);
- con sentenza del 04/11/2013 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della
R.F. 170/2013, nominando curatore l'Avv. Massimiliano Giannini il Controparte_1 quale, esaminata la documentazione consegnatagli dalla fallita, chiedeva alla
IT AN VA di eseguire il pagamento in favore della curatela della quota parte spettante alla fallita, dovuta in virtù di quanto pattuito a mezzo dell'atto di costituzione dell' nonché degli accordi sottoscritti in data 9/11/2010 e CP_5
2/07/2012 (doc. n. 2, 3 e 4);
- rimasta priva di riscontro la menzionata missiva, a seguito del deposito di relazione ed istanza di nomina del difensore da parte del curatore, il G.D. autorizzava, con provvedimento del 27.06.2018, lo svolgimento dell'azione volta al recupero della somma dovuta, in danno della capogruppo IT Persona_1
(doc. n. 11 prod. ricorrente);
- con lettera raccomandata inviata a mezzo PEC del 12/07/2018 era richiesto alla ditta il pagamento della somma di € 108.539,34 dovuta alla Persona_1
pagina 3 di 12 curatela, oltre interessi di mora ex D.M. n. 145 del 19/04/2000 (doc. n. 12 prod. ricorrente), ma la missiva rimaneva priva di riscontro;
- la somma richiesta risultava documentalmente dovuta per effetto dell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla per i quali aveva ricevuto, a CP_1 seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento n.1 del 18/07/2011 (doc.
n.13) la somma di € 43.074,24, rimanendo creditrice della residua somma di €
108.539,34 come specificata dal coadiutore nominato dal G.D. del fallimento
, Ing. (doc. n. 14 prod. ricorrente): CP_1 Persona_3
- il titolare della capogruppo ditta individuale RA VA (doc. n. 15 prod. ricorrente) è deceduto in data 02/10/2018 (doc. n. 16 prod. ricorrente), e a quest'ultimo sono succedute, quali legittime eredi, la moglie Controparte_4 nata a [...] il [...] (doc. n.17) e le figlie , nata a [...] il CP_2
14/09/1980 (doc. n.18) e nata a [...] il [...] (doc. n. 19); CP_3
- è rimasta senza riscontro altresì la lettera raccomandata a.r. del 25/03/2019 con cui la curatela ricorrente, nel rendere edotte le predette eredi delle circostanze innanzi illustrate, ha formulato richiesta di pagamento delle somme dovute innanzi specificate, ai sensi dell'art. 754 c.c., dal de cuius quale titolare della ditta (doc. n. 20 prod. ricorrente). Persona_1
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la ricorrente ha dunque chiesto la condanna delle controparti, nella loro qualità in atti, al pagamento della somma di euro 108.539,34, oltre interessi, dovuta dalla impresa mandataria in forza degli obblighi assunti in virtù dell'atto di costituzione di raggruppamento di imprese, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza e ad incassare somma del 03/05/2010, rep. N.23975, racc. n.13583, a rogito notaio di Toritto, Per_2 registrato a Bari in pari data sotto il N.8753 serie 1T (sub lett. C all. n.1), nonché delle pattuizioni intercorse tra le imprese raggruppate in data 09/11/2010 (doc.
n.2), in data 11/11/2010 (doc. n.3) e 02/07/2012 (doc. n.4), ove sono espressamente indicate le quote in percentuale spettanti a ciascuna impresa facente parte della costituita a seguito della emissione dei mandati di CP_5 pagamento da parte della stazione appaltante.
pagina 4 di 12 Disposto il mutamento del rito, nella contumacia delle resistenti, la causa – istruita a mezzo di indagine peritale affidata al C.T.U. ing. (relazione C.T.U. Per_4 depositata il 28/06/2024) – è infine pervenuta all'udienza del 04/12/2024, nella quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II. – La controversia in esame verte intorno a rapporti interni di un'associazione temporanea di imprese.
Può ritenersi documentalmente provato (come altresì ricostruito dal C.T.U. in sede peritale) che:
- con atto per notaio del 03/05/2010 rep. n.23975 raccolta Persona_2
n.13583, registrato a Bari 2 al n.8753 serie 1T in data 03/05/2010, l'impresa
“ con sede in Bari alla via Nicola Ruffo n.25-27-27/a e la ditta Persona_1
“ con sede in Bari alla via San Tommaso d'Aquino n.8/b, si CP_1 costituivano in Associazione Temporanea di Imprese, al fine della stipula del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex p.o “A
Di Summa” di Brindisi per realizzare la cittadella della salute, essendo risultate aggiudicatarie della gara, mediante procedura aperta, indetta dall'azienda
Sanitaria Locale di Brindisi, con partecipazione al suddetto appalto, rispettivamente nella misura del 51% per l'impresa “ e del 49% Persona_1 per la ditta “ ; Controparte_1
- nel succitato Atto costitutivo veniva altresì designata quale impresa capogruppo la ditta mandataria “ con conferimento alla stessa di mandato Persona_1 con rappresentanza esclusiva, affinché per nome e per conto di se stessa e della ditta mandante “ , potesse compiere tutto quanto richiesto in Controparte_1 relazione all'oggetto dell'A.T.I. ivi compreso, tra l'altro, stipulare tutti gli atti contrattuali conseguenziali all'aggiudicazione della gara e quietanzare ed incassare somme in qualsiasi modo dovute sia in acconto, sia a saldo, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa impresa mandataria;
Persona_1
- l'atto costitutivo veniva dunque allegato al contratto d'appalto, stipulato il
16/09/2010, (rep. 279 registrato in data 6/10/2010 al n.4220 serie 3 presso pagina 5 di 12 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brindisi), tra l' Controparte_9
e la costituita , in qualità di
[...] Controparte_10 appaltatore dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali presso l'ex p.o. “A Di
Summa” di Brindisi per realizzare la cittadella della salute, per un importo lordo del progetto pari ad € 738.712,66 per lavori soggetto a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 29.548,51 non soggetto a ribasso, per un importo contrattuale netto complessivo di € 581.120,35 di cui:
• € 552.571,84 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,198% e
• € 29.548,51 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre I.V.A.;
- nel contratto veniva confermato che i pagamenti sarebbero stati effettuati su conto corrente intestato alla ditta “ ; Persona_1
- Con note n.162/2010 del 9 e 11 novembre 2010 le imprese costituite nell'ATI precisavano la ripartizione dei lavori e dei relativi corrispettivi, in accordo con quanto stabilito nell'atto costitutivo dell'ATI medesima di cui innanzi e, precisamente, concordavano quanto di seguito indicato:
IT costituita Ripartizione dei lavori di Ripartizione dei in ATI ristrutturazione di alcuni corrispettivi locali presso l'ex P.O. “A di Summa”
Assegnataria Aree di competenza Importi Sicurezza lavori 5,34%
Padiglione Centrale 2° piano
€
€ 16.114,53 Per_1 NI corpi A-B-C 301.770,21
Palazzina Uffici piano terra;
€
€ 13.129,81 CP_1 Padiglione piano terzo NIAT;
245.876,66 Ex Padiglione ortopedico ora guardia medica
Totale €
€ 29.244,34 547.646,87
- successivamente, in data 02/07/2012, intercorrevano ulteriori accordi in parte modificativi, tra la ditta e la con i quali si stabiliva Persona_1 Controparte_1 che:
pagina 6 di 12 1) la si impegnava a riconoscere in favore della ditta Controparte_1 [...] il rimborso della somma pari a € 10.000 per la direzione tecnica del Per_1 geom. fino a tutto il S.A.L. n.2; CP_11
2) la non si sarebbe più occupata dei lavori relativi al piano terra, Controparte_1 passando di competenza alla ditta mentre restavano di Persona_1 competenza di i lavori nel reparto NIAT (Neuropsichiatria infantile e Controparte_1 dell'adolescenza territoriale) e del reparto Ortopedia;
- in data 11/11/2010 veniva dato il via ai lavori mediante verbale di consegna parziale dei lavori;
gli stessi venivano sospesi in data 11/01/2011 e ripresi parzialmente in data 03/03/2011 e nuovamente sospesi in data 18/07/2011 poiché era sorta la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante;
in pari data del 18/07/2011, per i lavori già eseguiti e non rientranti in quelli eseguiti ma oggetto di perizia di variante, veniva emesso dalla ASL di
Brindisi, in favore dell'ATI, il certificato di pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 di € 130.235,00 relativo al S.A.L. n.1 del 27.05.2011 per un totale di €
143.258,50 al netto delle ritenute, come riportato nel certificato di pagamento n.1; alla ditta veniva riconosciuta e riversata la somma di € Controparte_1
43.074,24 oltre iva;
- l'iter della redazione della perizia suppletiva e di variante, il cui avvio era avvenuto mediante atto deliberativo ASL n.1412 del 18/05/2011, si concludeva con l'approvazione mediante atto deliberativo ASL n.1591 del 10/09(2013 e successivamente con l'approvazione da parte della del nuovo CP_8 quadro economico;
- con determina n. 525 dell'8/10/2013, il Dirigente dell'Ufficio CP_12
della approvava la perizia suppletiva e di variante
[...] CP_8 redatta dall' per un importo contrattuale netto complessivo di € Parte_3
673.823,62 di cui, € 644.275,11 per lavori al netto del ribasso d'asta del
25,198% e € 29.548,51 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso oltre
I.V.A;
- i lavori venivano ripresi in data 25/10/2013;
pagina 7 di 12 - per i lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013 veniva emesso dalla ASL di Brindisi, in data 27/03/2014, il certificato di pagamento n.2 per il pagamento della rata n.2 di € 136.455,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 150.100,50 al netto delle ritenute – relativa al S.A.L. n.2 ammontante alla somma complessiva di € 256.220,09 per lavori e € 11.751,07 per oneri della sicurezza a cui veniva detratto l'importo già liquidato relativo al certificato di pagamento n.1;
- con Determina della ASL di Brindisi n. 04/92 del 03/07/2014 veniva dunque liquidato in favore della ditta la suindicata somma complessiva Persona_1 di € 150.100,50 relativa al certificato di pagamento n. 2.
Ciò detto, deve evidenziarsi che per effetto della costituzione dell' la CP_5 impresa e la in bonis conclusero tra loro un Persona_1 Controparte_1 contratto di mandato con rappresentanza (ai sensi dell'art. 13 legge n. 104/1994
s.m.i.), in virtù del quale la seconda, in qualità di mandataria (e capogruppo dell' ) si obbligava a compiere per conto della prima (la mandante) i CP_10 diversi atti giuridici, anche di carattere processuale, relativi alla gara d'appalto indetta dall' Parte_3
Orbene, l' associazione temporanea di imprese, come noto, è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad una altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino alla estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (v. Cass., 11/05/1998 n.
4728).
La costituzione di un A.T.I. lascia impregiudicato l'assetto dei rapporti interni fra le imprese riunite, i quali dunque continuano ad essere disciplinati secondo le regole generali del mandato.
Ne discende che, nel caso in cui la mandante di un'A.T.I. agisca in giudizio nei confronti della mandataria per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal mandato (fra i quali, vi rientra anche quello di rimetterle le somme pagina 8 di 12 incassate in qualità di capogruppo) essa mandante deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi sulla mandataria, presunta debitrice, l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. Cass. SS.UU n 2001 n. 13533).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in primo luogo la realizzazione dei lavori da parte della mandante risulta provata documentalmente, sulla scorta dei S.A.L. sottoscritti dalla stessa mandataria e dai certificati di pagamento emessi dalla stazione appaltante.
La documentazione prodotta costituisce una valida prova del rapporto contrattuale e dell'esecuzione dei lavori oggetto della pretesa creditoria.
Il C.T.U. incaricato ha poi ricostruito, sulla scorta della documentazione ex actis, i pagamenti eseguiti dalla committente alla capogruppo IT
[...]
evidenziando che “il Committente dei lavori per il contratto di appalto Per_1 in questione e fino al SAL n.2 qui di interesse, aveva erogato in favore dalla mandataria capogruppo dell'ATI, ditta le seguenti somme: Persona_1
• Certificato di pagamento n.1 € 130.235,00 oltre I.V.A. al 10%
• Certificato di pagamento n.2 € 136.455,00 oltre I.V.A. al 10%
Per un totale € 266.690,00 oltre I.V.A. al 10%
Al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% complessivamente pari a €
1.281,10 - corrispondente a un totale progressivo contabilizzato nel S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013 pari a € 267.971,16 di cui:
• € 256.220,09 per lavori
• € 11.751,07 per oneri della sicurezza”.
L'ausiliario giudiziale ha poi quantificato l'ammontare delle somme dovute dalla capofila dell' alla curatela attrice della ditta Controparte_13
sulla scorta di quanto contabilizzato nel S.A.L. n.2 per i lavori Controparte_1 eseguiti dall' determinando le somme di spettanza della ricorrente, in base CP_5 ai lavori eseguiti e di competenza della fino al momento “del S.A.L. Controparte_1
n.2 e, precisamente, i lavori relativi al Padiglione Centrale così come CP_7 stabilito dagli accordi inziali, nonché come modificati con successivo accordo del
pagina 9 di 12 2/7/2012 (…) estrapolando le relative somme di corrispettivo dal Sal n.2 del
20/11/2013, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Controparte_14 relativo all'importo progressivo per i lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013, afferenti al Padiglione centrale ”, detratte la somma già riversata in favore della ditta CP_7 in occasione del primo S.A.L. pari a € 43.074,24 oltre iva, la Controparte_1 trattenuta per infortuni operata dalla Committenza sull'importo del S.A.L. (pari allo 0,5%) e l'ulteriore importo di € 10.000 - conseguente all'accordo del
02/07/2012 intercorso tra la ditta e la ditta - Persona_1 Controparte_1 inerente al rimborso della somma da parte della ditta in favore Controparte_1 della ditta per la direzione tecnica effettuata dal geom. Persona_1 [...] fino a tutto il S.A.L. n. 2. CP_11
All'esito di tale analitico conteggio, il C.T.U. è pervenuto alla seguente conclusione: “l'importo dovuto dalla capofila dell'ATI alla Controparte_6 curatela attrice della ditta - per i lavori effettuati dalla a CP_1 CP_1 tutto il 19/11/2013, come contabilizzati nel S.A.L. n.2, riguardanti il padiglione
NIAT del contratto di appalto in questione, come stabilito dagli accordi inziali dell'ATI, nonché come modificati con accordo del 2/7/2012 e tenendo conto di quanto già riversato alla in occasione del S.a.l. n.
1 - ammonta a: € CP_1
108.576,12 (iva al 10% inclusa)” (cfr. relazione C.T.U. ing. del Per_4
28/06/2024).
Ora, ritiene il Tribunale che le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. siano del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un'indagine tecnica condotta in modo accurato e analitico basata sull'esame della documentazione disponibile, fornendo precisa risposta a tutti gli aspetti del quesito formulato dal giudice: non vi è dunque ragione di discostarsi dalle valutazioni dell'ausiliario giudiziale, logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori (cfr. in argomento Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015,
Cass. n. n. 4850/2009, Cass. n. 282/2009).
pagina 10 di 12 A fronte della domanda attorea supportata da una adeguata produzione documentale comprovante l'esecuzione delle prestazioni elencate di cui l'attrice chiede il pagamento, nessun fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa è stato allegato dalla parte convenuta.
Per tutte le suesposte ragioni, alla parte attrice deve essere dunque corrisposta da parte della convenuta la somma richiesta di € 108.576,12, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. (non trovando applicazione la normativa ex D.M.
n. 145/2000 non trattandosi di ritardato pagamento da parte della stazione appaltante).
In difetto di puntale allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224
c.c., non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, avendo la domanda ad oggetto un debito di valuta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale in ragione dell'entità delle questioni trattate e del carattere documentale della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, ND , e nella loro CP_2 Controparte_4 CP_3 rispettiva qualità in atti, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€ 108.576,12, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- ND le convenute al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, liquidate in € 786 per esborsi e in € 9.142 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente le spese di C.T.U., come separatamente liquidate, a carico delle convenute, con obbligo di rifondere l'attrice di quanto eventuale corrisposto a tale titolo.
pagina 11 di 12 Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 12 di 12