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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
LEGROTTAGLIE CATERINA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia resistente
oggetto: pagamento indennità di accompagnamento
1
Con ricorso depositato il 17/01/2024 parte ricorrente, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con verbale della Commissione medica del 27/03/2023, ha concluso per la condanna di al pagamento di quanto dovuto, essendo CP_1 invano trascorsi 120 giorni dalla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuti in data 08/03/2023. costituendosi in giudizio, ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data
01.03.2024. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass.
13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che CP_1 abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775).
Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto al CP_1 pagamento della prestazione richiesta in data 01.03.2024, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data
24.01.2024.
Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_1 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 – scaglione controversie da
1101,00 a 5200,00 euro, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione dovuta sino alla data di presentazione del ricorso.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 17.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 886,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Brindisi, 11/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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