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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°3478/2022 R.G.; tra:
c.f. ) in persona del legale PA P.IVA_1
rappr. pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. MARINOZZI MASSIMILIANO;
appellante contro
(c.f. ); CP_1 C.F._1
rapp. e dif. dagli avv.ti CAFORIO VIVIANA e ARGESE ANGELO;
appellato
Oggetto: appello in materia di risarcimento del danno da errata segnalazione a sistemi di informazione creditizia.
Precisazione delle conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.12.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009. ha interposto gravame avverso la sentenza PA
n.442/2022 emessa dal G.d.P. di Brindisi il 19.12.2021 e depositata in cancelleria il 31.03.2022, con la quale il primo Giudice ha accolto la domanda attorea e condannato l'odierna appellante al risarcimento dei danni in favore del sig. per la somma di €.2.500,00 oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo nonché alle spese di lite.
Va premesso che aveva evocato in giudizio CP_1 PA chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta colposa della società convenuta consistita nella segnalazione ai due sistemi di informazione creditizia IF e Experian, operata a causa di un errore di contabilizzazione del pagamento della rata del mese di maggio 2018 del contratto di finanziamento n.652339 sottoscritto il 6.8.2015.
L'attore aveva quindi chiesto la condanna della al risarcimento PA dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima segnalazione ammontanti ad €.5.000,00 (in particolare a ristoro dei danni morale, all'immagine, alla reputazione della persona e alla libertà di iniziativa economica).
Va altresì premesso che, a fondamento della sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha addotto che “dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti è risultato in modo abbastanza evidente che la società finanziatrice per mero errore contabile nell'accredito di una rata mensile ha iscritto il nome dell'attore nelle banche dati IF e ER” ed ha ritenuto che la condotta di “ha provocato indubbi danni all'attore, si patrimoniali, non avendo PA
potuto provvedere nell'immediato alla surroga del mutuo, con interessi da pagare certamente inferiori e rate mensili ridotte in funzione delle disponibilità economiche, che non patrimoniali per i disagi conseguenti oltre che per il danno all'immagine del cittadino. Né l'istituto di finanziamento ha rispettato i termini di legge relativi al preavviso della iscrizione del debitore in tali banche dati.
Tali danni, il cui verificarsi è certo ed è dimostrato anche dalla prova orale espletata in giudizio, proprio per la difficoltà di quantificarli esattamente possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., tenuto conto della durata del pregiudizio e delle conseguenze subite”.
Tanto premesso, l'appellante ha affidato il proprio gravame al seguente unico motivo di impugnazione:
1: “palese violazione da parte del Giudice di Pace delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c.
(laddove ha ritenuto provata una domanda sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio e finanche senza che la parte avesse previamente assolto all'onere di allegazione), 1226 c.c. (laddove ha quantificato il danno in via equitativa), 132, n 4, c.p.c. (laddove ha reso una motivazione del tutto lacunosa), nonché 115 e 116 c.p.c. (laddove ha erroneamente valutato il compendio probatorio acquisito agli atti)”.
Nel presente grado, ritualmente costituitosi, ha, in via preliminare e pregiudiziale, CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi di appello nonché delle parti della sentenza che intende appellare, mentre nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
In difetto di alcuna richiesta istruttoria, all'udienza del 21.12.2023 la causa è stata riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'appello parzialmente fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
Vanno in primo luogo rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
Premesso che l'appello, pur a seguito della novella dell'art. 342 c.p.c., operata dal Decreto-legge n.
83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non è una impugnazione a critica vincolata (Cass. civile sez. II, 09.01.2019, n.305), la necessaria specificità dei motivi, non implica l'uso di particolari forme sacramentali, laddove l'atto di impugnazione deve contenere “a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Peraltro, la specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., può anche sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. II, 12.02.2021, n.3679 ), tenuto conto del fatto che la specificità dei motivi di appello, non può che essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cassazione civile sez. VI, 26.07.2021, n.21401).
Nel caso di specie la sentenza impugnata, pur condivisibile nel decisum, è tuttavia caratterizzata da una motivazione meramente assertiva in ordine alla tipologia dei danni riconosciuti ed alle prove valutate , onde per cui era inevitabile che, attraverso il gravame, l'appellante ribadisse le ragioni dedotte ed eccepite in primo grado, non potendo desumere dalla predetta motivazione una ratio decidendi contraria alle proprie difese, da sottoporre a critica.
Passando al merito, risulta pacifico tra le parti l'illegittimo trattamento del dato personale e segnatamente l'illegittima erronea iscrizione nelle banche dati IF e ER (peraltro riconosciuta come sussistente dal giudice di prime cure e non oggetto del presente gravame), con l'unico motivo di appello la società appellante ritiene di dovere censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il G.d.P. ha riconosciuto il risarcimento del danno pur in difetto di prova della sussistenza di un danno sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale.
In diritto si richiama l'orientamento consolidato di legittimità secondo il quale “in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato” (Cass.
Civ. n.207 del 8.01.2019).
Nel caso di specie, con l'atto introduttivo in primo grado, il IG. ha lamentato il danno “sia CP_1
con riguardo alla sua immagine e alla sua reputazione (quali interessi costituzionalmente garantiti ex artt. 2, 3, e 41 Cost., che possono essere misurati equitativamente) sia con riferimento ad un danno immediato e diretto nella sfera della gestione concreta degli interessi economici e finanziari cui il soggetto leso – che è un consumatore – deve necessariamente rinunciare” sostenendo altresì che
“l'impossibilità di ottenere entro breve termine un nuovo credito diviene fonte del pregiudizio patrimoniale” sia sotto il profilo del danno emergente sia del lucro cessante.
Tuttavia, a fronte di quanto dedotto, l'attore in primo grado ha provato, attraverso l'escussione del teste IG.ra all'udienza del 8.11.2021, che la pratica di surroga del mutuo intestato al Tes_1
IG. era stata rigettata dalla banca BNL S.p.A. proprio a causa ed in conseguenza dell'erronea CP_1
iscrizione del IG. nelle predette banche dati. CP_1
Tes_ In particolare, la IG.ra , dipendente di BNL S.p.A., ha dichiarato quanto segue: “ho proceduto ad interrogare il IF per verificare se sussistono i presupposti per accedere alla richiesta […] il risultato delle ricerche è stato ostativo giacché risultava un insoluto relativo al rapporto con
[...]
Ricordo che gli altri requisiti per l'accesso al mutuo erano tutti sussistenti, ad PA
esempio la sussistenza familiare ed il rapporto rata-reddito. Preciso, dunque, che qualora il IF non avesse evidenziato il problema sopra detto, la BNL avrebbe concesso regolarmente il mutuo”.
Orbene, se da un lato deve convenirsi con l'odierno appellante sulla totale mancanza di prova in primo grado in ordine al danno di natura patrimoniale ( viceversa liquidato dal giudice di prime cure , sia pur indistintamente dal danno non patrimoniale ), deve tuttavia ritenersi provato il danno non patrimoniale sub specie di danno alla reputazione finanziaria.
Peraltro, in tema di errata segnalazione alla IF, pur non essendo configurabile – neanche - il danno non patrimoniale in re ipsa, il giudice può far ricorso alle presunzioni valorizzando i dati di comune esperienza, laddove si ritengano lesi diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost. quali sono il diritto alla reputazione ( anche finanziaria ) ed all'onore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il danno non patrimoniale da segnalazione indebita ad una banca dati inerente al merito creditizio può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (così, in motivazione, Cass., sez. 1,
09.07.2014, n.15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass., sez. 3, 10.02.2020, n.3133). Ed invero, pacifica l'erronea iscrizione negativa ai due sistemi di informazione creditizia IF e
Experian, e costituendo tale iscrizione un illecito attribuibile alla negligenza della società finanziaria, attraverso il predetto teste dipendente di BNL S.p.A., l'odierno appellato ha Tes_1 CP_1
fornito la prova del fatto che tale illegittima iscrizione, aveva subito una divulgazione ed in particolare era stata vista dalla banca BNL S.p.A. in occasione della pratica di surroga di mutuo la quale, si era determinata al rigetto della predetta istanza di surroga, proprio a causa della cattiva reputazione finanziaria che l'iscrizione negativa aveva comportato in danno dell'attore.
Pertanto, anche a prescindere dall'esistenza di pur lamentati danni patrimoniali di cui non vi è prova, deve in ogni caso ritenersi congruamente quantificato in via equitativa in €.2.500,00 il danno da lesione alla reputazione finanziaria dell'attore.
Per tutte le considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata sia pure corretta nella motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014 e ss. modif., dell'effettivo valore della domanda e delle fasi processuali effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappr. pro tempore nei confronti di PA
, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.442/2022 emessa dal G.d.P. di Brindisi il
19.12.2021 e depositata in cancelleria il 31.03.2022;
2. condanna al pagamento in favore di PA
delle spese processuali per il presente grado di giudizio che si liquidano in CP_1
€.1.701,00 per compensi, oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA;
3. sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
Così deciso in Brindisi in data 11.03.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.