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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12495/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 18/07/2025, promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato Laura Rosa, come da mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Teresa Petrucci, come da mandato in atti
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, già titolare di assegno di invalidità ex L.222/84 a decorrere dal 1 dicembre 2013, prima revocato e successivamente ripristinato dal dicembre 2015 dal Tribunale Civile di Lecce sez. lavoro, con decreto di omologa n. 13840/2016 del 12.02.2018, con ricorso ai sensi dell'art. 445- bis comma 6 c.p.c., depositato in data 11/11/2023, adiva nuovamente il
Tribunale in epigrafe, chiedendo l'accertamento e il ripristino del diritto all'assegno ordinario di invalidità, nuovamente revocato dall' CP_2 resistente, ed a decorrere dalla revoca, disposta dall in data CP_2
20.05.2021 a seguito di revisione, nonché la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il medesimo, sin dal momento della revoca, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del
2 consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della L. 224/84 si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta
3 in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Orbene, il CTU Dott. nominato in questa fase Persona_1 procedimentale, nella relazione tecnica depositata il 10.06.2025 ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da giugno 2024.
Il CTU infatti ,a conclusione dell'elaborato peritale, dopo aver dato atto che il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa di commerciante ambulante con mansioni lavorative medio-pesanti, afferma che il medesimo è affetto da “OBESITÀ IN SOGGETTO CON ESITI DI FRATTURE
MULTIPLE LOMBOARTROSI ASMA BRONCHIALE ALLERGICO IN
SOGGETTO CON OSAS CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA” e conclude che “Si ritiene il Sig. invalido ai sensi della Parte_1 legge 222/84 avendo riscontrato i requisiti fisio-patologici necessari a decorrere dal giugno del 2024 per la compromissione dell'apparato osteoarticolare riscontrato durante la visita peritale legata alla degenerazione artrosica del rachide sia ad una degenerazione post- traumatica delle articolazioni interessate dai pregressi processi fratturativi”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, nonché attraverso la considerazione della attività lavorativa del ricorrente, stante anche l'esauriente risposta fornita dal medesimo C.T.U. alle osservazioni formulate dal C.P. in merito alla decorrenza Persona_2 dello stato invalidante.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge ai fini del riconoscimento del diritto all'Assegno ordinario di invalidità da Giugno
2024.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché
4 di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del
1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed alla data di presentazione del presente ricorso giudiziario, le spese di giudizio tra ricorrente e vanno regolamentate come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi CP_1 definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto del ricorrente in epigrafe ad Assegno Ordinario di Invalidità con decorrenza da Giugno 2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Lecce, li 18 Luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
La presente sentenza è stata elaborata e redatta con la collaborazione del
Dott. Tommaso Mogavero, Magistrato in Tirocinio Ordinario
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