Articolo 12 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 luglio 1961
Art. 12.
Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961
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