Provvedimento: […] A tale conclusione si perviene considerando che gli art. 10, 11, e 12 della legge n. 520 del 1961, secondo i quali il personale che svolge prestazioni saltuarie, utilizzato per esigenze particolari e temporanee, non ha diritto a trattamenti di previdenza, di quiescenza e all'indennità di licenziamento, sono stati giudicati legittimi dalla Corte costituzionale solo nella parte in cui presuppongono l'autonomia dei rapporti di lavoro (sentenza n. 121 del 1993; cfr. anche Corte cost. n. 115 del 1994, di cui appresso al n. 7.4).
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