TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3289/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3289/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania Via Quieta n. 16, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato FALLETTA MARIA GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania Via Malta n. 3, presso lo studio dell'avvocato TIMPANARO
LIDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 27/02/2023 - Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con a Ragusa in data 19/10/2002, Controparte_1
unione dalla quale è nata la figlia (il 20/02/2007) - ha adito questo Tribunale Persona_1
per sentire pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che i coniugi vivono separati per avere il marito abbandonato la casa coniugale il 04/10/2015, a seguito di un intervento al seno per carcinoma a cui la stessa è stata sottoposta, e ha chiesto, pertanto la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dei coniugi – a sé per Controparte_1
vivervi stabilmente con la figlia;
l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva nel ricorso;
la corresponsione a carico di a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento della figlia della somma mensile di € 600,00 o altra somma ritenuta equa dal Giudice;
di disporre a carico di il pagamento integrale delle restanti rate Controparte_1
di mutuo.
si è costituito in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione legale dei Controparte_1
coniugi con addebito alla moglie;
previo ascolto della figlia minore sedicenne, l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, regolando i tempi di permanenza con la madre, come indicato in comparsa di costituzione e risposta,
compatibilmente agli impegni della minore;
la corresponsione a carico della madre del contributo al mantenimento della figlia minore, in misura di € 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente al
2 convenuto entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, necessarie od utili per la minore, in misura del 50%; in subordine, il collocamento alternato con tempi paritetici della figlia minore presso entrambi i genitori (per periodi di permanenza di 15 giorni consecutivi presso ciascuno di loro), con mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza e con obbligo per gli stessi di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie e/o utili per la figlia;
il rigetto di ogni altra domanda formulata da parte ricorrente.
All'udienza presidenziale del 25/05/2023 sono state sentite le parti personalmente presenti ed,
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente ha invitato le parti a raggiungere una soluzione concordata e ha fissato l'ascolto della figlia minore . Per_1
Tenutosi l'ascolto della minore alla successiva udienza del 27/06/2023, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art 708 c.p.c. del 04/07/2023, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e segnatamente: ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con permanenza con la madre come in parte motiva (“una settimana un pomeriggio infrasettimanale a scelta della minore dall'uscita da scuola alle ore
20:00 e il sabato o la domenica intera giornata senza pernottamento dalle ore 10:00 della mattina alle ore 20:00;
nella settimana successiva un pomeriggio infrasettimanale a scelta della minore dall'uscita da scuola alle ore 20:00 e
dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ora 20:00 con pernottamento la notte del sabato;
nel periodo estivo per
15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto;
con riferimento alle festività per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì; dell'Angelo, nel periodo pasquale;
con
3 alternanza nei giorni festivi;
ad anni alterni per il giorno del compleanno o se preferito dai minori mezza giornata
con l'uno e mezza giornata con l'altro genitore comprensivo del pranzo o della cena;
festa della mamma/papà e
compleanno di mamma/papà con i rispettivi genitori. Nell'attuazione del predetto calendario dovranno tenersi in
Per_ considerazione il gradimento della minore e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dalla stessa manifestate
ai genitori.”); ha posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 30% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito dell'ordinanza; ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale della ricorrente;
ha disposto la presa in carico delle parti - con il consenso delle stesse - per un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità volto a migliorare le comunicazioni tra i genitori nella gestione della minore dopo la separazione presso il Consultorio
territorialmente competente per il Comune di Catania, con termine per relazionare all'Autorità
giudiziaria entro il 20 febbraio 2024; ha disposto la presa in carico – previa verifica del consenso della minore – di da parte della Neuropsichiatria infantile territorialmente Persona_1
competente per il Comune di Catania, con termine per relazionare all'Autorità giudiziaria entro il
20 febbraio 2024.
Acquisita nelle more del giudizio la relazione dell'ente incaricato, all'udienza del 09/12/2024, il procuratore di parte convenuta ha insistito nella richiesta di emissione della sentenza non definiva,
con rinuncia a termini per scritti conclusivi, il procuratore di parte ricorrente non si è opposto alla richiesta, quindi il Giudice Istruttore, previa assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. -
richiesti dal procuratore di parte ricorrente - con decorrenza dalla data dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status, senza termini.
4 Il Pubblico Ministero con parere del 22.01.2025 si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Giova precisare che la pronuncia non definitiva sullo status può essere emessa anche indipendentemente dalla declaratoria sull'addebito quando quest'ultima richieda lo svolgimento di attività istruttoria (così Cass. civ. n. 5173/2012; Cass civ. n. ord n. 12057/2020).
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3289/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
14/02/1973 a GELA (CL), e nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Ragusa in data 19/10/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Ragusa al N. 152, Parte 2, Serie A, Anno 2002;
5 DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3289/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania Via Quieta n. 16, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato FALLETTA MARIA GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Catania Via Malta n. 3, presso lo studio dell'avvocato TIMPANARO
LIDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 27/02/2023 - Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con a Ragusa in data 19/10/2002, Controparte_1
unione dalla quale è nata la figlia (il 20/02/2007) - ha adito questo Tribunale Persona_1
per sentire pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che i coniugi vivono separati per avere il marito abbandonato la casa coniugale il 04/10/2015, a seguito di un intervento al seno per carcinoma a cui la stessa è stata sottoposta, e ha chiesto, pertanto la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà dei coniugi – a sé per Controparte_1
vivervi stabilmente con la figlia;
l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre come indicato in parte motiva nel ricorso;
la corresponsione a carico di a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento della figlia della somma mensile di € 600,00 o altra somma ritenuta equa dal Giudice;
di disporre a carico di il pagamento integrale delle restanti rate Controparte_1
di mutuo.
si è costituito in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione legale dei Controparte_1
coniugi con addebito alla moglie;
previo ascolto della figlia minore sedicenne, l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, regolando i tempi di permanenza con la madre, come indicato in comparsa di costituzione e risposta,
compatibilmente agli impegni della minore;
la corresponsione a carico della madre del contributo al mantenimento della figlia minore, in misura di € 300,00 mensili, da versarsi anticipatamente al
2 convenuto entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, necessarie od utili per la minore, in misura del 50%; in subordine, il collocamento alternato con tempi paritetici della figlia minore presso entrambi i genitori (per periodi di permanenza di 15 giorni consecutivi presso ciascuno di loro), con mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza e con obbligo per gli stessi di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie e/o utili per la figlia;
il rigetto di ogni altra domanda formulata da parte ricorrente.
All'udienza presidenziale del 25/05/2023 sono state sentite le parti personalmente presenti ed,
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente ha invitato le parti a raggiungere una soluzione concordata e ha fissato l'ascolto della figlia minore . Per_1
Tenutosi l'ascolto della minore alla successiva udienza del 27/06/2023, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art 708 c.p.c. del 04/07/2023, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e segnatamente: ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con permanenza con la madre come in parte motiva (“una settimana un pomeriggio infrasettimanale a scelta della minore dall'uscita da scuola alle ore
20:00 e il sabato o la domenica intera giornata senza pernottamento dalle ore 10:00 della mattina alle ore 20:00;
nella settimana successiva un pomeriggio infrasettimanale a scelta della minore dall'uscita da scuola alle ore 20:00 e
dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ora 20:00 con pernottamento la notte del sabato;
nel periodo estivo per
15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto;
con riferimento alle festività per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì; dell'Angelo, nel periodo pasquale;
con
3 alternanza nei giorni festivi;
ad anni alterni per il giorno del compleanno o se preferito dai minori mezza giornata
con l'uno e mezza giornata con l'altro genitore comprensivo del pranzo o della cena;
festa della mamma/papà e
compleanno di mamma/papà con i rispettivi genitori. Nell'attuazione del predetto calendario dovranno tenersi in
Per_ considerazione il gradimento della minore e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dalla stessa manifestate
ai genitori.”); ha posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 30% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito dell'ordinanza; ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale della ricorrente;
ha disposto la presa in carico delle parti - con il consenso delle stesse - per un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità volto a migliorare le comunicazioni tra i genitori nella gestione della minore dopo la separazione presso il Consultorio
territorialmente competente per il Comune di Catania, con termine per relazionare all'Autorità
giudiziaria entro il 20 febbraio 2024; ha disposto la presa in carico – previa verifica del consenso della minore – di da parte della Neuropsichiatria infantile territorialmente Persona_1
competente per il Comune di Catania, con termine per relazionare all'Autorità giudiziaria entro il
20 febbraio 2024.
Acquisita nelle more del giudizio la relazione dell'ente incaricato, all'udienza del 09/12/2024, il procuratore di parte convenuta ha insistito nella richiesta di emissione della sentenza non definiva,
con rinuncia a termini per scritti conclusivi, il procuratore di parte ricorrente non si è opposto alla richiesta, quindi il Giudice Istruttore, previa assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. -
richiesti dal procuratore di parte ricorrente - con decorrenza dalla data dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status, senza termini.
4 Il Pubblico Ministero con parere del 22.01.2025 si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Giova precisare che la pronuncia non definitiva sullo status può essere emessa anche indipendentemente dalla declaratoria sull'addebito quando quest'ultima richieda lo svolgimento di attività istruttoria (così Cass. civ. n. 5173/2012; Cass civ. n. ord n. 12057/2020).
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3289/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
14/02/1973 a GELA (CL), e nato il [...] a [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Ragusa in data 19/10/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Ragusa al N. 152, Parte 2, Serie A, Anno 2002;
5 DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
6