Decreto cautelare 3 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Decreto cautelare 2 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
Sentenza 10 maggio 2024
Decreto cautelare 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/04/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03136/2025REG.PROV.COLL.
N. 03963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2024, proposto da
Antico Forno Gransole s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 370/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di GL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto che gli avvocati Andrea Ippoliti e Francesca Frau hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Antico Forno Gransole s.r.l. proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo per la Sardegna avverso la determinazione dirigenziale n. 4192 del 4.7.2023, con la quale il Comune di GL aveva disposto “ l’annullamento in autotutela della determinazione n. 4011 del 28.6.2023 per errore materiale e riadozione del provvedimento di chiusura del procedimento per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18 lett. C) del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto, a servizio dell’attività commerciale artigianale e per attività occasionali, approvato con deliberazione C.C. n. 72/2018 e successive modifiche e integrazioni ”. Con il provvedimento veniva applicata la sanzione della sospensione dall’1.11.2023 al 30.11.2023 della concessione di suolo pubblico per l’esercizio delle attività di ristoro all’aperto, e comminata la sanzione della decadenza della concessione a partire dall’1.13.2023, con l’impossibilità di ottenere una nuova concessione per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione.
La ricorrente domandava, con il ricorso introduttivo, anche la disapplicazione e/o l’annullamento, nei limiti di interesse, dell’art. 18, commi 2, 11 e 14 del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all’aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018 e ss.mm.ii., da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 26.7.2022 (in seguito anche solo Regolamento).
La società riferiva che, in data 28 aprile 2023, alcuni agenti della Polizia locale avevano eseguito un controllo presso il proprio locale denominato ‘Antico Forno Gransole s.r.l.’, situato nella via Barcellona n. 9 in GL.
All’atto dell’accertamento, veniva riscontrata l’occupazione dell’area antistante il pubblico esercizio mediante sedie, tavoli e un ombrello per una superficie di mq 20 in lungo, di mq 11,40, autorizzati con atto n. 1609 del 15.3.2023, in violazione dell’art. 20, commi 1 e 4 del Codice della strada, pertanto veniva elevato il verbale n. 820234.
Con nota del 24 maggio 2023, il servizio SUAPE comunicava alla società l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sospensione per trenta giorni della concessione di suolo pubblico.
In relazione al contenuto di tale comunicazione, l’Antico Forno Gransole s.r.l. presentava le proprie deduzioni, che non venivano condivise dal Servizio competente, il quale, con determinazione n. 4001 del 28.6.2023, applicava la sanzione di cui all’art. 18, commi 2, lett. c), 4 e 10 del Regolamento, consistente nella sospensione della concessione di suolo pubblico rilasciata alla ricorrente.
Tenuto conto che, con determinazione n. 3496 dell’8 giugno 2022, era già stata disposta a carico della ricorrente la sospensione per trenta giorni della concessione di suolo pubblico, con cumulo di oltre 40 giorni di sospensione nell’arco di ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 18, comma 11, del Regolamento, l’Amministrazione disponeva la decadenza dalla concessione.
Il suddetto provvedimento, oggetto di annullamento in autotutela, veniva sostituito con altro del medesimo contenuto, previa modifica dei riferimenti temporali della sospensione e degli effetti: inizialmente, infatti, era stata prevista la sospensione dal 4.7.2023 al 2.8.2023 e dal 3.8.2023 la decadenza, e l’impossibilità di ottenere una nuova concessione per 18 mesi calcolati dal 28.4.2023, laddove, invece, con il nuovo provvedimento, la sospensione veniva prevista dal 1 al 30 novembre, dichiarandosi altresì la decadenza della concessione dal 1.12.2023, con impossibilità di ottenere una nuova concessione per 18 mesi dalla data di irrogazione della sanzione.
2. Secondo la società Antico Forno Gransole s.r.l., non erano ravvisabili i presupposti per l’emissione del primo provvedimento, in quanto i tavoli interni erano collocati momentaneamente all’esterno per operazioni pulizia ed erano privi di apparecchiatura, stoviglieria, posate, in assenza di avventori.
Inoltre, la disposta sospensione temporanea dell’occupazione di suolo pubblico violava l’art. 8 della legge n. 689 del 1981, perché si fondava sull’assunto della ‘reiterazione di violazioni’, ossia, nello specifico, sulla commissione di due ‘violazioni’ nell’arco di 24 mesi (c.d. recidiva) che, nel caso di specie, era stata erroneamente applicata, poiché sussistevano i presupposti di applicabilità dell’art. 8 della L. n. 689/1981 per sospendere gli effetti conseguenti alla reiterazione, atteso che la seconda sanzione era stata contestata e, quindi, non era definitiva.
L’esponente precisava che, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il provvedimento impugnato costituiva giusta applicazione dei presupposti regolamentari, doveva eccepirsi l’illegittimità di questi ultimi, essendo stato violato il principio di proporzionalità di cui all’art. 18, commi 2, 11 e 14 del Regolamento che, a fronte di due isolati episodi di occupazione eccedente il perimetro concessorio posti in essere nell’arco di 24 mesi, giungeva ad irrogare dapprima la sospensione per 30 giorni della concessione e poi la sua decadenza, con impossibilità di chiedere la concessione per 18 mesi dalla data della seconda violazione.
La sanzione, ad avviso della società, doveva considerarsi abnorme, dovendosi dare rilievo al fatto che la L. n. 77 del 1997 puniva l’eccedenza abusiva di occupazione di suolo pubblico autorizzata solamente con al massimo 3 giorni di chiusura dell’esercizio.
3. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 370 del 2024, respingeva il ricorso, assumendo, quanto al primo motivo, che era stata effettivamente provata la circostanza dell’occupazione perpetrata dalla società ricorrente, non potendosi ritenere che i tavolini fossero collocati all’esterno momentaneamente per esigenze di pulizie interne del locale, come risultava dalla documentazione fotografica e dai rilievi effettuati dalla Polizia locale.
Con il riferimento al secondo motivo di ricorso, il Collegio di prima istanza evidenziava che la contestazione della recidiva non coglieva nel segno, in quanto la precedente violazione, risalente al 2022, era stata accertata definitivamente con determinazione n. 3496 ed era stata già disposta la sanzione della sospensione della concessione di suolo pubblico per trenta giorni.
Il T.A.R. respingeva, altresì, anche la censura relativa alla legittimità, sotto il profilo del difetto di proporzionalità, dell’apparato sanzionatorio predisposto dal Regolamento comunale in materia di concessione di suolo pubblico, all’art. 18, commi 2, 11 e 14, applicati al caso di specie, posto che la suddetta disposizione, nel contenuto, non appariva contraria al principio di proporzionalità, avendo il Comune graduato in misura precisa le sanzioni da irrogare, semplicemente identificando, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, una percentuale di occupazione di suolo pubblico al superamento della quale si era ritenuto di applicare una data sanzione temporale di sospensione in misura fissa.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società Antico Forno Gransole s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1) Erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell’art. 18 del Regolamento per la concessione del suolo pubblico del Comune di GL (D.C.C. 72/2018); eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 2) Erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell’art. 18 del regolamento per la concessione del suolo pubblico del comune di GL (D.C.C. 72/2018 e ss.mm.ii.); violazione dell’art. 8 della L. 689/1981; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; 3) Erroneità ed omessa pronuncia: illegittimità in via propria e derivata dall’illegittimità dell’art. 18, II comma, XI comma e XIV comma del regolamento per la concessione del suolo pubblico del Comune di GL (D.C.C. 72/2018 e ss.mm.ii.); violazione dell’art. 6 della L. 77/1997; eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi di stretta necessità ed adeguatezza, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta; 4) Sul capo delle spese di lite”.
5. Il Comune di GL si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Le parti con successive memorie hanno precisato le proprie difese.
7. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha ritenuto provato il fatto materiale dell’illegittima occupazione del suolo pubblico, sulla base della descrizione della situazione di fatto contenuta nel verbale di accertamento redatto dagli agenti della Polizia locale intervenuti in loco, disattendendo la tesi secondo cui i tavolini sarebbero stati all’esterno solo al fine di procedere alla pulizia degli ambienti interni.
8.1. La critica non può trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene che il Tribunale di prima istanza abbia correttamente interpretato le emergenze processuali, così come accertate dalla documentazione fotografica e dai rilievi effettuati dalla Polizia locale. E’, infatti, risultato che l’occupazione ha ecceduto di quasi il doppio quella assentita (20 mq a fronte di 11, 4 mq autorizzati) e che anche la disposizione dei tavoli e delle sedie non è stata certamente casuale né temporanea, ma che gli arredi sono stati posizionati regolarmente, con ordine e a ridosso del locale.
La tesi sostenuta dall’appellante, al fine di escludere la contestata occupazione abusiva, secondo cui l’apposizione all’esterno dei tavolini sia stata solo temporanea e funzionale alla pulizia degli interni, si scontra con gli accertamenti eseguiti dagli agenti della Polizia locale, che fanno piena prova, fino a querela di falso.
Invero, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, viene attribuita fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Corte di Cassazione, n. 25842 del 2008; id. n. 23800 del 2014; id. n. 29320 del 2022; id. n. 10376 del 2024).
Come precisato dal Comune di GL con memoria, laddove la società avesse voluto contestare il travisamento dei presupposti di fatto e le circostanze riportate nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale, nonché i rilievi fotografici allegati, avrebbe dovuto proporre querela di falso dinanzi alla autorità giudiziaria munita di giurisdizione, tenuto conto che il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
9. Con la seconda doglianza, l’appellante censura la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale di prima istanza avrebbe errato nel non rilevare l’assenza dei presupposti perché potesse ritenersi integrata la recidiva, dal momento che non era ancora divenuto definitivo il provvedimento che irrogava la sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada, relativa all’occupazione di suolo pubblico avvenuta in data 16 aprile 2022.
9.1. La critica non può trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non merita censura, avendo il Giudice del merito evidenziato che la precedente violazione risale al 2022, accertata definitivamente con la determinazione n. 3496 a cui è conseguita la sanzione della sospensione della concessione di suolo pubblico per trenta giorni, con la conseguenza che la contestazione della recidiva non coglie nel segno. Né assume rilievo il richiamo all’art. 8 della l. n. 689 del 1981.
La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha precisato che la norma in esame, prevedendo l’applicabilità del c.d. ‘cumulo giuridico’ tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un’unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di ‘concorso materiale’, in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni.
Essa, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l’art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. civ., sez.VI, 3 maggio 2017, n. 10775; id. n. 21203 del 2011). Secondo la giurisprudenza, la disciplina di cui al citato art. 8, del resto, non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2 (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. civ. sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434).
Invero, nella specie, la società appellante ha violato con più e diverse azioni le disposizioni di legge, sicché la disposizione invocata non può trovare applicazione.
Nel caso di specie, inoltre, quanto alla definitività, la sanzione conseguente alla violazione precedente commessa è stata parzialmente convertita, su istanza di parte, in sanzione pecuniaria con Determinazione n. 3496 dell’8 giugno 2022, ossia in data antecedente alla commissione della seconda violazione, in relazione alla quale è stata correttamente contestata la recidiva.
10. Con terzo motivo di appello, la società Antico Forno Gransole s.r.l. denuncia l’illegittimità dell’art. 18, commi 2, 11 e 14 del Regolamento, assumendo che il provvedimento sanzionatorio sarebbe viziato da illegittimità derivata, il quale sarebbe invalido nella parte in cui non differenzia la risposta sanzionatoria alle occupazioni di suolo pubblico eccedenti in misura superiore al 30 per cento di quanto concesso, prevedendo la sospensione dalla concessione per 30 giorni a seguito della prima violazione e la decadenza dalla stessa nel caso di nuova violazione nel corso del biennio, con impossibilità di conseguire una nuova concessione per 18 mesi, a causa del superamento di 40 giornate complessive di sospensione.
10.1. La doglianza non merita apprezzamento.
L’art.18, comma 2, lett. c) del Regolamento prevede che: “ la violazione rientrante nella tipologia dell’occupazione in eccedenza rispetto alla superficie di suolo concessa comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata (…) per estensione superiori al 30% rispetto al limite assegnato: trenta giorni”.
Considerato che l’appellante è incorso nella suddetta violazione, l’Amministrazione ha applicato le seguenti sanzioni, ai sensi del comma 11 e del comma 14, secondo cui: “ il cumulo di oltre 40 giornate di sospensione nell’arco di 24 mesi, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni commesse, comporta la decadenza della concessione in corso di validità”, in ragione del già intervenuta sanzione della sospensione del 2022, pertanto: “ ai soggetti che hanno subito la sanzione della decadenza della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione. Tale disposizione di applica anche ai soggetti che, nell’arco di 24 mesi, hanno subito la sanzione per la recidiva nell’occupazione di suolo totalmente abusiva o per la recidiva nell’occupazione di suolo successiva alla presentazione dell’istanza ma precedente al rilascio della concessione”.
L’appellante sostiene la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, ai sensi dell’art. 18, i casi di estensioni non superiori al 15% e non superiori al 30% hanno gradazioni, pertanto i giorni di sospensione variano di accertamento in accertamento, sicché solo nel caso di estensioni superiori al 30%, quale è il caso contestato alla ricorrente, sussisterebbe, senza una logica, l’imposizione di trenta giorni di sospensione in ogni caso.
La tesi non può trovare condivisione.
Come precisato dal T.A.R., dalla piana lettura della disposizione emerge una precisa gradazione delle sanzioni da irrogare ‘ semplicemente identificando, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, una percentuale di occupazione di suolo pubblico al superamento della quale si è ritenuto di applicare una data sanzione temporale di sospensione in misura fissa ’.
La disposizione regolamentare va esaminata nella sua globalità e non con esclusivo riferimento alla sanzione applicabile in ipotesi di superamento del 30% dell’occupazione abusiva, in relazione alla quale, in ragione della gravità della condotta, il Comune, nell’esercizio della propria attività discrezionale, ha individuato una sanzione in misura fissa, ossia di 30 giorni di sospensione, con la conseguenza che il principio di proporzionalità è stato rispettato.
A tale riguardo, va richiamato il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 95 del 2022, secondo cui, in tema di proporzionalità delle sanzioni amministrative rispetto alla gravità dell’illecito, ha precisato che “ anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale le compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata”.
Il principio di uguaglianza è quindi la chiave di volta che permette l’applicazione del principio di proporzionalità anche alle sanzioni amministrative, in quanto evita l’applicazione diretta dello statuto costituzionale della pena, che resta estraneo al diritto amministrativo.
Il suddetto principio esige che la sanzione sia proporzionale al disvalore del fatto illecito commesso in modo tale che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo la funzione di difesa sociale e quella di tutela delle posizioni individuali.
La giurisprudenza della Consulta ha osservato che, in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra le misure più appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte costituzionale sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018).
La tesi sostenuta dall’appellante si scontra con la ragionevolezza della disposizione, e con il fatto che la sanzione risulta appropriata a fronte della violazione accertata.
Come precisato dal T.A.R., la critica sostenuta dalla ricorrente ‘ condurrebbe all’irragionevole esito per cui il Comune sarebbe tenuto a determinare un numero di sanzioni eventualmente pari anche a una infinita possibile sequenza percentuale di occupazioni abusive oltre il 30% ma fino a un valore appunto indeterminato: ma non è questo il significato da attribuirsi al principio di proporzionalità che, nel caso di specie, è invece proprio rispettato dall’aver graduato le sanzioni per le violazioni minori e che, raggiunta una data soglia, impone l’applicazione di una sanzione di sospensione fissa, peraltro di carattere, anche in astratto, non particolarmente afflittiva’.
In ragione di siffatti rilievi, appaiono gravemente depotenziate le denunce avverso i commi 11 e 14 dell’art. 18 del Regolamento, tenuto conto che la sanzione della decadenza, in ipotesi di recidiva derivante dal cumulo di sanzioni in un determinato arco temporale (24 mesi), risponde al principio di ragionevolezza, non venendo meno il rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato (Corte cost. n. 185 del 2021).
Ciò in quanto, come risulta dai fatti di causa, la concessionaria ha violato in più occasioni gli obblighi derivanti dal titolo abilitativo relativi all’uso del suolo pubblico, e l’Amministrazione ha provveduto a diffidare la società dal perseverare nell’abuso, pertanto ha dato luogo al provvedimento di ritiro del titolo concessorio stante il perdurare del comportamento inadempiente.
Parimenti infondata la violazione del principio di proporzionalità della disposizione che impone il divieto di rilascio di nuova concessione per 18 mesi in caso di decadenza, dovendosi dare rilievo al fatto che l’Amministrazione ha il dovere di tutelare l’interesse pubblico ad un corretto utilizzo del bene pubblico, e quindi non può non censurare, in ipotesi di inadempimento degli obblighi che un privato concessionario è tenuto ad ottemperare, il comportamento abusivo dello stesso.
Se fosse possibile per l’ex concessionario, ormai decaduto, conseguire una nuova concessione immediatamente dopo la pronuncia di decadenza, tale sanzione perderebbe ogni capacità disincentivante, risolvendosi in una punizione meno grave della sospensione irrogata a seguito della commissione del primo illecito.
Va, inoltre, rammentato che la presenza di un interesse pubblico che si aggiunge alla finalità punitiva costituisce il proprium della sanzione amministrativa. Essa non è volta infatti solo a perseguire finalità general preventive, ma anche a soddisfare gli interessi pubblici di cui costituisce presidio.
In questo contesto, appare ampiamente rispettata ‘ l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di contiguità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata’ (Corte cost. sent. n. 185 del 2021), in relazione al fatto che è stato contestato.
Va, invero, precisata quale è la specifica funzione della sanzione, come declinata dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in più occasioni, secondo cui: la “ sanzione, in coerenza con la finalità che le è propria, deve essere idonea a fungere da strumento di deterrenza rispetto alla commissione di condotte collusive ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 1159 del 2023 in materia di antitrust).
L’argomentare in astratto sulla possibile sanzione alternativa a quella predisposta dal Comune di GL non coglie nel segno, non essendo una deduzione difensiva idonea a condurre alla illegittimità del Regolamento comunale, e quindi, in via derivata, dei provvedimenti impugnati, trattandosi infatti di valutazioni soggettive che non consentono di superare la valutazione discrezionale correttamente effettuata dall’Amministrazione.
11. Con il quarto mezzo, l’appellante censura il capo della sentenza che ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, assumendo che tale statuizione non sarebbe corretta in quanto il provvedimento originariamente impugnato era stato annullato in autotutela dalla stessa Amministrazione.
Il motivo va respinto, atteso che la valutazione espressa dal giudice in tema di liquidazione delle spese di lite va riferita all’intero giudizio, così come impostato dal ricorrente nei propri scritti difensivi, pertanto l’Antico Forno Gransole s.r.l. non può dolersi della compensazione delle spese di lite effettuata dal T.A.R. in un giudizio in cui è risultato soccombente.
Per ragioni di completezza va, altresì, rammentato che la carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere non impongono al giudice di condannare alle spese la parte virtualmente soccombente, ben potendo il Collegio disporre la compensazione se ricorrono giusti motivi.
12. In definitiva, l’appello va respinto ed ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
13. La peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO