Articolo 2 della Legge 25 maggio 1970, n. 375
Articolo 1
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7 luglio 1970
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 luglio 1970