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4 ottobre 1967
4 ottobre 1967
Art. 3.
Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.
Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5614Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE N. 8469/2022 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 8469/2022 R.G. promossa da: Parte_1 (c.f. C.F._1 ), con l'avv. SICCHIERO GIANLUCA, attore, contro Controparte_1 , contumace convenuto, e con l'intervento Controparte_2 [...] , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, terzo intervenuto, In punto: risarcimento del danno. CONCLUSIONI pagina 1 di 15 Conclusioni della parte attrice: “1 nel merito, accertata la decadenza di tutte le parti convenute dalle eccezioni non rilevabili …Leggi di più...
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