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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7010/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7010/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/12/1964, con il patrocinio dell'avv. GABBANI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GABBANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Desio n. 56, parte II, serie B, anno 1996 mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio a far data dal mese di Persona_1
Maggio 2023; 3) disporre che la casa coniugale di proprietà della Sig.ra sita in Lissone, in Parte_1
Via Mameli, 52, resterà nella disponibilità di quest'ultima dove rimarrà a vivere con i due figli Per_
ed ; Per_1 4) disporre che i coniugi, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, provvederanno al proprio personale mantenimento.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 30.03.2023. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 24/10/2024 , così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Desio (MB) in data 29/06/1996 (atto n. 58, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7010/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/12/1964, con il patrocinio dell'avv. GABBANI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GABBANI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Desio n. 56, parte II, serie B, anno 1996 mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio a far data dal mese di Persona_1
Maggio 2023; 3) disporre che la casa coniugale di proprietà della Sig.ra sita in Lissone, in Parte_1
Via Mameli, 52, resterà nella disponibilità di quest'ultima dove rimarrà a vivere con i due figli Per_
ed ; Per_1 4) disporre che i coniugi, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, provvederanno al proprio personale mantenimento.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 30.03.2023. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 24/10/2024 , così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
Desio (MB) in data 29/06/1996 (atto n. 58, Parte II, Serie
[...] Parte_2
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona