Articolo 1 della Legge 23 giugno 1932, n. 964
Versione
18 agosto 1932
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276 , concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Societa' anonima di navigazione aerea «Transadriatica» per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Societa' aerea mediterranea.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Balbo - Mosconi - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Entrata in vigore il 18 agosto 1932