Decreto cautelare 14 aprile 2021
Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01767/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2021, proposto da
OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, n.72;
contro
Provincia di OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva anche con decreto presidenziale inaudita altera parte ,
del provvedimento dirigenziale OM dell’1/4/2021, comunicato in data 2/4/2021, della Provincia di OM che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche e l'immediata cessazione della stessa attività, della nota di comunicazione prot. OM del 2/4/2021 e della nota prot. OM del 22/7/2020 della Provincia di OM, ove occorra, della nota Provincia di OM prot. OMOM del 28/12/2020 e del parere formulato con nota prot. OM del 09/03/2021, entrambi non conosciuti nel contenuto, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Leuci e avv.to T. Ascesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso notificato il 12/04/2021 e depositato in pari data, impugna: il provvedimento dirigenziale OM del 1/4/2021, comunicato in data 2/4/2021, della Provincia di OM che dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche e l’immediata cessazione della stessa attività; le note prot. OM del 2/4/2021 e prot. OM del 22/7/2020 della Provincia di OM; ove occorra, la nota della Provincia di OM prot. OMOM del 28.12.2020 e il parere formulato con nota prot. OM del 09/03/2021, nonchè tutti gli atti connessi presupposti e/o conseguenziali.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE ART.2 COMMA 2 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMI 3 E 4 L. 11/1994. VIOLAZIONE DELL’ART.3 COMMA 2 L. 264/1991. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART.9 L. 264/1991. ASSENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. ARBITRARIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
2) ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. 9 E DELL’ART.10 L.264/1991. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
3) INCOMPETENZA. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART.9 E DELL’ART.10 L. 264/1991. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE CONTENUTE NELLA NOTA n. 26494 DEL 4/10/2013 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIV.5. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. IN FATTO E DIRITTO. CONTRADDITTORIETA’.
4) ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3, 9 E 10 L. 264/1991. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AUTOTUTELA. ASSENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO. CONTRADDITTORIETA’.
5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990. VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE.
Con decreto cautelare n. 190 del 14 Aprile 2021, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato provvedimento di revoca, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 27 Aprile 2021, previa abbreviazione alla metà dei termini processuali ai sensi dell’art. 53 c.p.a., con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), posto che l’impugnato provvedimento di revoca adottato dalla Provincia di OM inibisce immediatamente l’esercizio dell’attività di agenzia di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche svolta da lungo tempo dal ricorrente e che costituisce per il predetto l’unica fonte di reddito per il sostentamento suo e della propria famiglia, appare sussistente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione ”.
Il 20/04/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto dell’istanza cautelare nella Camera di Consiglio del 27/4/2021.
Il 24/04/2021, si è costituita in giudizio la Provincia di OM, depositando una memoria difensiva per impugnare e contestare tutto quanto l’ ex adverso dedotto e contestato, richiedendo l’integrale rigetto del ricorso introduttivo perché infondato in fatto e diritto.
In pari data 24/04/2021, anche il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per chiedere l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare proposta.
Ad esito della Camera di Consiglio del 27/04/2021, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 235 del 28/04/2021, ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso – essenzialmente – che il gravato provvedimento dirigenziale OM dell’1/4/2021 della Provincia di OM di “revoca” dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche appare essere un provvedimento doveroso per la P.A. riconducibile all’istituto della c.d. rimozione o decadenza o revoca sanzionatoria (a cui non si applicano gli artt. artt. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/990), basato non solo e non tanto sulla revoca del certificato di idoneità professionale ex art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 264 rilasciato dalla Provincia di Livorno, quanto piuttosto sull’assenza dei requisiti generali/morali di cui all’art. 3 lett. c) della L. n. 264/1991 in capo al ricorrente, che (come confermato con la sentenza OM932/2020 del 07/10/2020 del Consiglio di Stato richiamata nel provvedimento impugnato) risulta essere stato condannato (con sentenza passata in giudicato) specificamente (anche) per delitti contro la fede pubblica e nello specifico per i reati previsti dagli artt. 477 e 483 del codice penale, nel mentre non risulta essere intervenuta nei confronti dello stesso alcuna sentenza di riabilitazione penale (nemmeno richiesta per le condanne subite in relazione ai reati contro la fede pubblica in questione) come previsto dal predetto art. 3 lett. c) della L. n. 264/1991; sicchè (vertendosi in un caso di assenza dei requisiti generali/morali) anche l’impugnato divieto di esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto appare legittimo e doveroso, non essendo, peraltro, possibile supplire alla mancanza dei predetti requisiti generali/morali con la cessione/voltura a terzi dell’attività. ”
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare OM963 del 31/05/2021, ha accolto l'appello avverso l’ordinanza cautelare n. 235 del 28/04/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la seguente motivazione: “ Considerato che, ai fini dell’esame della domanda cautelare appare dominante, nella fattispecie, il profilo del periculum in mora rappresentato dall’esigenza di non interrompere l’attività professionale dell’appellante, in attesa della definizione del merito;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali della presente fase cautelare ”.
Il 09/08/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, in cui ha rappresentato che “ con determinazione OM del 2/5/2022 (che si allega alla presente) la Provincia di OM ha accolto l’istanza 24/4/2021 trasmessa a mezzo pec alla Provincia di OM (All.2 del 24/4/2021), con cui il ricorrente ha comunicato la costituzione di società a responsabilità limitata con denominazione AgenziaOMe la nomina di OM (comunicata alla CCIAA di OM, All.3), titolare del Certificato D’Idoneità Professionale rilasciato il 23/12/2016 n.122 prot. OM1359 della Provincia di OM, quale Amministratore unico della stessa società, chiedendo contestualmente la prosecuzione dell’attività con voltura in favore della società dell’autorizzazione oggi in capo al geom. OM. L’autorizzazione di cui alla determina OM del 2/5/2022 della Provincia di OM consente la prosecuzione con la nuova società dell’attività di cui al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Da ciò la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere. ”, chiedendo, quindi, di dichiarare “ l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessata materia del contendere ”.
Il 20/09/2022, la Provincia di OM ha depositato in giudizio un atto di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del precedente, insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi.
Nella pubblica udienza del 12/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 09/08/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha chiesto di dichiarare “ l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessata materia del contendere ” a seguito dell’adozione della determinazione dirigenziale OM del 2/5/2022, con cui la Provincia di OM ha assentito l’istanza presentata il 24/04/2021 di voltura dell’autorizzazione (già) in capo all’odierno ricorrente, con prosecuzione dell’attività di cui al provvedimento impugnato con la società Agenzia OM S.r.l..
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente corroborata, peraltro, dalla documentazione versata in atti - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione dell’esito del presente giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.