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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 78/2024 r.g. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto verbale di accertamento violazione, vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Crotone, alla via G. Manna, n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Amoruso (pec: , che lo rappresen- Email_1
ta e difende per mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Crotone, in persona del Comandante, legale rappresentante p.t., co- stituita a mezzo proprio funzionario, pec: t;
Email_2
- resistente–
AVVERSO: l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 78/2023, notificata il 21.12.2023, avente ad oggetto verbale di accertamento e contestazione d'infrazione amministrativa n. 08/70/2023, ai sensi della legge
24/11/1981 n. 689, violazione di cui al combinato disposto dell'art. 6 bis comma
1 D. Lgs 196/2005 e dell'art. 10 comma 1 lettera m de D. Lgs. N. 4 del
1 09/01/2012.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso depositato il 22.1.2024 ha proposto Parte_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrati- va n. 78/2023, notificata il 21.12.2023 ed avente ad oggetto il pagamento della sanzione di € 2.000,00, per la violazione dell'art. 6 bis co. 1 d.lgs. n. 196/2005 e dell'art. 10 co. 1 lett. m d.lgs. n. 4 del 9.1.2012, in quanto in data 23.8.2023, alle ore 14,30 circa, durante il controllo da remoto sul regolare funzionamento del dispositivo di localizzazione e monitoraggio del traffico relativi ai pescherecci iscritti presso il Compartimento marittimo di Crotone, si riscontrava che il si- stema AIS del Motopesca di Capo Colonna CR 1018 risultava spento e Per_1
non visibile, avendo verificato che lo stesso si trovava in navigazione, verifican- do altresì che il sistema era spento dal 25.5.2021.
Quali motivi di ricorso ha esposto: che il sistema AIS montato sul suo pe- schereccio era stato ispezionato con esito positivo, e l'ispezione era stata esegui- ta dall'Ispettore della Capitaneria di Porto in data 12.2.2022; che Persona_2
nessuna anomalia era stata segnalata. Tanto premesso, ha chiesto la sospensio- ne dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e nel merito l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
I.2.- La Capitaneria di Porto di Crotone, costituitasi con propria memo- ria, ha esposto: che il verbale di accertamento e contestazione n. 08/70/2023 era stato predisposto in data 24.8.2023 da personale della Capitaneria di Porto e, dopo la notifica, il ricevimento delle osservazioni e l'audizione del era Pt_1
stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta;
che, sulla base della normativa
2 vigente, era stato emesso dapprima il verbale e poi l'ordinanza ingiunzione, in quanto era stato accertato che il proprio del proprio motopescherec- Pt_1
cio navigava in data 23.8.2023 con il dispositivo AIS spento;
che nel ricorso non vi erano elementi idonei a mettere in dubbio quanto accertato dagli accertatori in quanto anche se il sistema era stato ispezionato, in ogni caso lo stesso era ri- sultato spento. Ha chiesto, pertanto il rigetto dell'opposizione con condanna del ricorrente alla refusione delle spese vive.
I.3.- Nel corso dell'istruttoria processuale, sono stati sentiti ES
[...
, ufficiale accertatore della Capitaneria di Porto di Crotone e l'ispettore
[...]
, Direttore provinciale della Dipendenza di Messina del Ministero del- Per_3
le Imprese e Made in Italy.
I.4.- All'udienza del 9.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte.
* * *
II.- La domanda formulata dall'opponente risulta infondata e deve esse- re rigettata.
Nel caso di specie l'opponente deduce in merito alla illegittimità dell'ordinanza opposta, che avrebbe, con riferimento al verbale di accertamen- to, dato per assodata una vicenda fattuale che in realtà si sarebbe connotata di- versamente.
Nei procedimenti come quello in esame, tuttavia, sono ammesse la con- testazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla viola- zione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
mentre, com'è noto, il processo verbale di accertamento, costituendo atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dello stesso p.u e delle
3 dichiarazioni delle parti;
cosicchè, in mancanza di specifica domanda rivolta a demolire l'efficacia probatoria privilegiata di tale atto (querela di falso), la do- manda di annullamento deve ritenersi infondata (così Corte App. Bari, Sez. I,
19.12.2012, n. 1376; Trib. Salerno, Sez. I, 10.2.2014, n. 447).
Sono, quindi, riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussi- stono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass., 14.2.2013, n. 3705).
In concreto, nella specie, il ricorrente ha meramente allegato, senza pro- porre querela di falso e senza provarla, la circostanza di non aver posto in esse- re il comportamento sanzionato, dichiarando che il sistema AIS installato sul suo motopeschereccio era perfettamente funzionante, in quanto vi era stata una verifica da parte di funzionario ministeriale nel 2022.
In effetti, l'ispettore , sentito dal giudice, ha dichiarato che al- Persona_2
la data dell'ispezione sul sistema AIS installato, nel 2022, l'imbarcazione era in perfetto stato, le apparecchiature erano nuove. “Per quanto riguarda l'AIS, che non è un'apparecchiatura destinata alla sicurezza, ma serve per verificare la po- sizione della nave, io ho verificato che l'apparato funzionasse ed in effetti fun- zionava ed era acceso. Questo AIS manda dei segnali e li manda con una certa temporizzazione, non è un segnale continuo. Quando io sono salito e l'ho acce- so io (perché l'imbarcazione era in porto e in porto non si può accendere nulla) ho fatto le prove, funzionava e poi ho fatto le prove e sono andato via.
Un'eventuale anomalia del dispositivo non avrebbe comportato una riduzione dell'imbarcazione ai fini della sicurezza” (cfr. verbale del 30.9.2024).
Tuttavia, tale elemento non vale di certo ad escludere che al momento dell'accertamento il dispositivo AIS fosse spento.
Il funzionario della Capitaneria di Porto di Crotone Castrignano Mario,
4 infatti, sentito all'udienza del 24.6.2024, ha dichiarato che, in qualità di ufficiale accertatore del verbale prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, ha effet- tuato un controllo da remoto su due sistemi, uno della Capitaneria che si chia- ma PELAGUS, e poi attraverso un sito open source “finalizzato a verificare che tutte le unità ricadenti nel compartimento di Crotone avessero l'AIS acceso.
Emergeva che l'unità in questione aveva l'AIS spento dal 25.5.2021; pertanto contattavamo il comandante e l'armatore dell'unità i quali una volta rientrata l'unità in porto, venivano presso i nostri uffici riferendo che poteva essersi trat- tato di un malfunzionamento, che nel giro di mezz'ora veniva risolto sostituen- do a loro dire un cavo difettoso. Poi loro hanno fatto presente che c'era stata la visita, ma la tipologia di illecito è istantaneo” (cfr. verbale del 24.6.2024).
Evidentemente, l'opponente non ha potuto fornire la prova di non aver commesso l'illecito addebitato.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
III. Non possono essere liquidate in favore dell'Amministrazione resi- stente le spese di lite, in ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione se- condo il quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento san- zionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funziona- rio appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge
24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvoca- to, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giu- dizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché ri- sultino da apposita nota” (Cass. Sez. Un. n. 9900/2021).
Nella fattispecie in esame l'Amministrazione convenuta, pur avendo nel- le conclusioni anticipato di intendere richiedere il rimborso delle spese vive so- stenute con apposita nota, da depositare successivamente, non ha depositato al- cunchè.
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P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 78/2023, notificata il 21.12.2023, aven- te ad oggetto verbale di accertamento e contestazione d'infrazione amministra- tiva n. 08/70/2023, ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689, violazione di cui al combinato disposto dell'art. 6 bis comma 1 D. Lgs 196/2005 e dell'art. 10 com- ma 1 lettera m de D. Lgs. N. 4 del 09/01/2012., instaurata con ricorso depositato da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra- C.F._2
sporti - Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, in persona del
Comandante, legale rappresentante p.t.,, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Crotone, il 25 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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