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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2025 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Luca Cattinelli che la rappresenta e difende per procura in atti,
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. degli Avv.ti Controparte_1
MA RO e UN NI, e Email_1
che la rappresentano e difendono per procura in atti. Email_2
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti sopra dedotti il promosso appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino,
Sezione III civile, in persona del Tribunale Dott. Luca Martinat, a conclusione del procedimento R.G. n. 18001/23, pubblicata in data 03.04.25 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, e quindi
Nel merito, respingere l'opposizione della controparte opponente e dichiarare tenuta
e condannare la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante della
1 cifra di euro 10.721,71 oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole scadenze all'effettivo saldo ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la predetta appellata al pagamento della cifra in oggetto oltre interessi di mora così come richiesti sopra.
Con vittoria di spese e competenze di ctu e di assitenza legale di primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede:
- Ammettersi i capi di prova per testi sopra tenorizzati, con i testi indicati;
- ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado del Tribunale;
- riesame delle istanze istruttorie”.
PER PARTE APPELLATA:
“voglia l'On. Corte d'Appello adita, previo ogni incombente di rito:
1) rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata;
2) in caso, rigettare le domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
3) egualmente in tutti i casi condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio grado giudizio, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge;
nonché in via istruttoria, ammettere le seguenti produzioni documentali in grado d'appello:
appello - 01 - procura alle liti;
appello - 02 - appello principale notificato;
appello - 03 - messaggio p.e.c. recante notificazione appello;
appello - 04 - copia sentenza appellata;
appello - 05.1 - messaggio p.e.c. recante notificazione sentenza;
appello – 05.2 -Relata do notifica sentenza appellata
appello – 06 – sentenza n. 2206/2024 dell'11.4.2024
appello – 07 CTU a firma Ing. Per_1
- ammettere la produzione di tutti gli atti e documentazione già acquisiti al fascicolo di primo grado di cui se ne chiede l'acquisizione.
- ammettere prova testimoniale contraria rispetto ad eventuali capitoli di prova dell'appellante che dovessero essere ammessi, con gli stessi testi avversari e con in più quelli sopra indicati”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.5.2025, Parte_1
impugna la sentenza n. 1672/25, emessa dal Tribunale di Torino in data 3.4.2025.
Il giudizio di primo grado è scaturito dall'opposizione proposta da Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 4940/2023, emesso in favore di sulla base delle Pt_1
fatture n. 46, 47 e 48 del 10.5.2023 (cfr. doc.
1-3 del fascicolo monitorio), per un totale di € 19.151,05 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dell'attività professionale ivi indicata e nello specifico:
- la fattura n. 46 attiene a “spese professionali relative alle lavorazioni eseguite in fabbricato residenziale in via L. Einaudi 5 – 10024 Moncalieri (TO) […] –
SuperBonus 110%”, per un importo di € 16.097,34;
- la fattura n. 47 è riferita a “spese professionali relative alle lavorazioni eseguite in fabbricato residenziale in via L. Einaudi 5 – 10024 Moncalieri (TO) […] –ai sensi della lege 296/2006 art. 1 comma 344, 347 e s.m.i. Ecobonus 50%” per un importo di €. 2.344,63;
- la fattura n. 48 riguarda “operazioni di aperture posizioni Sismabonus su piattaforma bancaria riferite all'unità immobiliare sita in Moncalieri (TO), via
Einaudi n. 5, proprietà Carnovale Michele”, per un importo di € 749,08.
Dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato, il Giudice di primo grado con ordinanza 10.4.2024: ha rigettato i mezzi di prova orali dedotti dall'opposta perché ritenuti inammissibili e irrilevanti;
ha dichiarato inammissibili
(perché tardivamente prodotti) i documenti depositati da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.; ha disposto CTU al fine di accertare
“la congruità del compenso riconoscibile alla convenuta in forza della normativa applicabile o, in assenza, in forza dei prezzi ordinari di mercato per le attività riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1, tenendo in considerazione la somma già pacificamente corrisposta da parte attrice”.
Dopo aver esaminato i documenti prodotti nei termini di legge, il consulente non ha ritenuto provata l'esecuzione delle attività professionali vantate dall'opposta. In seguito, peraltro, il CTU ha esaminato ulteriori documenti, non presenti in atti ma da lui reperiti a mezzo dei CTP, sulla base dei quali ha accertato le prestazioni professionali svolte da e ha eseguito il ricalcolo del compenso ad essa Pt_1
3 spettante, giungendo ad accertare un credito per la convenuta di € 10.721,71, al netto del pagamento già ricevuto dall'opponente (pari ad €. 4.880,00, somma oggetto della fattura n. 95 del 23.9.2022 richiamata sul foglio di calcolo allegato alla fattura n.
46 del 10.5.2023).
Al riguardo, il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di nullità parziale della
CTU, tempestivamente sollevata dall'opponente nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (depositate il 10.12.2024), per aver introdotto nel giudizio documentazione non prodotta da nei termini di decadenza previsti nell'ambito del rito Pt_1
semplificato di cognizione.
Pertanto, con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che la convenuta opposta non fosse riuscita a provare in giudizio:
- l'esistenza del contratto intercorso tra le parti, considerato che la si è Pt_1
limitata ad allegare la mail con cui aveva inviato alla le tre proposte CP_1
di contratto (cfr. doc. 10 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) e le fatture relative alle prestazioni non pagate, le quali tuttavia non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la stipulazione del contratto;
- né l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture allegate, dal momento che i documenti prodotti da nel giudizio di primo grado entro i termini Pt_1
di legge non sono stati ritenuti utilizzabili per i motivi anzidetti.
Parte appellante censura tale sentenza in base ad un unico articolato motivo di gravame e in particolare:
- evidenzia che il Giudice di prime cure ha errato nello stabilire la ripartizione dell'onere della prova, in quanto essendo creditore di , sarebbe Pt_1 CP_1
stata onerata di provare esclusivamente la fonte negoziale del rapporto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore onerato di provare il pagamento del corrispettivo dovuto;
- afferma che il Giudice ha illegittimamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla (sui quali insiste in appello) finalizzati a dimostrare Pt_1
l'esistenza del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- afferma che “il pagamento di un acconto vale comunque come confessione di un contratto intercorso tra le parti la (pag. 12 dell'atto di appello); Pt_1
- ritiene che l'operato del CTU (consistito nell'aver acquisito documenti disponibili in pubblici uffici anche se non erano stati prodotti nel giudizio di primo grado da
, rientrasse nei limiti del quesito formulato dal Giudice di primo grado;
Pt_1
4 - ritiene contraddittoria la motivazione, in quanto il Giudice ha incaricato il CTU di valutare la congruità dell'importo del corrispettivo richiesto dall'appellante, al netto degli importi già pagati dalla , il che presuppone l'esistenza del contratto tra CP_1
le parti, salvo poi stabilire in sentenza che non avrebbe dato prova della Pt_1
stipulazione del contratto stesso;
- in ogni caso, ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni in via presuntiva, valorizzando i risultati della CTU unitamente ad altri elementi di fatto, tra cui il pagamento dell'acconto e i documenti prodotti, quali indizi gravi, precisi, concordanti.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in ragione dell'omessa contestazione della ratio decidendi della sentenza appellata e chiedendo il rigetto nel merito, considerata la mancata produzione dei documenti contrattuali e degli atti progettuali che avrebbero dovuto dimostrare in concreto l'attività professionale resa dal presunto creditore.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 13.11.2025.
2. Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata è stata già implicitamente ritenuta infondata da questa Corte d'Appello, nel momento in cui è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Al riguardo, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva” (ex multis, Cass.
19.7.2016 n. 1496).
3. Nel merito, l'appello è infondato.
Richiamando il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, nel richiedere il Pt_1
pagamento delle prestazioni svolte in favore di , ha posto a fondamento CP_1
della propria pretesa tre fatture, le n. 46, 47 e 48 del 10.5.2023, sopra descritte.
5 A fronte delle contestazioni specifiche svolte in sede di opposizione (cfr. pag. 3, 4 e 6 della citazione) relativamente all'inesistenza del contratto e all'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture prodotte dalla era onere di Pt_1 quest'ultima fornire prova, innanzitutto delle pattuizioni e poi anche dell'adempimento delle proprie asserite obbligazioni (cfr. Cass. SU 30.10.2001 n. 13533 e Cass.
19.5.2025 n. 13211).
Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto che l'odierna appellante non ha assolto all'onere della prova entro i termini di legge, né dell'esistenza dei contratti stipulati per ciascuna delle tipologie di prestazioni professionali fatturate, né dell'esecuzione delle prestazioni fatturate. sostiene che le avrebbe conferito l'incarico di svolgere attività Pt_1 CP_1
professionali correlate ai lavori da eseguire nel fabbricato residenziale sito in
Moncalieri, in Via L. Einaudi n. 5, e nello specifico (cfr. pag.
4-6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) di:
- predisporre tutti i documenti da allegare alla e necessari ad ottenere Pt_2
l'agevolazione fiscale c.d. “Superecobonus con detrazione al 110%” e in particolare: lo studio di fattibilità completo di quadro economico;
la relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici ex L 10/91 e relativi calcoli allegati;
il computo metrico;
l'attestato di prestazione energetica precedente e successivo all'intervento e il computo metrico estimativo dell'opera;
- redigere il relativo computo metrico e il progetto del pavimento radiante del piano sottotetto, al fine di accedere all'agevolazione fiscale c.d. “Ecobonus con detrazione al 50%”;
- “aprire le posizioni amministrative sulle piattaforme telematiche dell'Advisor bancario Deloitte, al fine di presentare ed inviare tutti i documenti necessari alla cessione del credito all'istituto di credito IT CO (per il
Superecobonus, Ecobonus e Sismabonus)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Sostiene l'appellante che il conferimento di tali incarichi professionali sarebbe comprovato da una e-mail inviata da a (cfr. doc. 10 della Pt_1 CP_1
comparsa di risposta in primo grado) in cui si fa riferimento a tre proposte contrattuali riferite al cantiere di Via L. Einaudi n. 5 a Moncalieri.
6 sostiene inoltre di aver svolto tutte le prestazioni oggetto dell'incarico e ciò Pt_1
sarebbe dimostrato sulla base delle fatture sopra indicate o comunque dimostrabile con le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Parte appellante, peraltro, non ha specificamente censurato la decisione del
Tribunale di ritenere tardive (e quindi inammissibili e inutilizzabili) le produzioni effettuate solo con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c..
3.1 Osserva il Collegio, in primo luogo, che non ha provato il titolo a Pt_1
fondamento del credito azionato in monitorio, ossia i contratti asseritamente sottoscritti da o comunque l'affidamento ad essa degli incarichi CP_1
professionali indicati nelle fatture emesse (e rifiutate, come si vedrà infra).
Al riguardo, l'appellante afferma di aver dimostrato l'esistenza del (contestato) conferimento dell'incarico in forza della citata e-mail del 15.6.2022 di cui al doc. 10 prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado: tuttavia, l'appellante in quella sede non ha depositato gli allegati indicati nella missiva, cioè le proposte contrattuali inviate a , che sono stati depositati tardivamente con la CP_1
memoria ex art. 281 duodecies n. 2 c.p.c., né ha fornito prova che la abbia CP_1
effettivamente accettato e sottoscritto tali proposte o vi abbia acconsentito per facta concludentia.
Nessun elemento indiziario in tal senso si rinviene neppure nella corrispondenza tempestivamente prodotta e che, come ha rilevato anche il CTU a pag. 8 della sua relazione, ha contenuto “del tutto estraneo alla materia del contendere” e quindi non apporta “alcun elemento utile” in relazione a quanto indicato nelle tre fatture azionate in sede monitoria.
L'appellante afferma che avrebbe potuto adempiere al proprio onere probatorio mediante la richiesta prova testimoniale che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato e sulla quale insiste in appello.
In particolare, l'appellante fa riferimento ai capp. 9), 16), 17) e 18), così formulati:
- “tra la e la opponente è intercorso un rapporto Parte_1 contrattuale in forza del quale quest'ultima era General Contractor in base alla legge per le prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione”;
- “Al fine di poter ottemperare alle richieste della piattaforma dell'Advisor bancario, era necessario redigere dei contratti specifici per tutte le attività svolte dalla A tale scopo e dietro richiesta di , Parte_3 Parte_3 la ha provveduto a stilare tre contratti specifici: • Per le opere Pt_1
7 ricedenti nelle attività del superecobonus con detrazione del 110% • Per le opere ricadenti nelle attività del ecobonus con detrazione del 50%; • Per le opere ricadenti nelle attività del sismabonus con detrazione al 110%”;
- “I documenti, dopo essere stati concordati e condivisi con il , sono Parte_3 stati inviati direttamente al Beneficiario per le relative firme”.
- “La ha incaricato la di aprire le posizioni Pt_3 CP_1 Pt_1 amministrative sulle piattaforme telematiche dell'Advisor bancario Deloitte al fine di presentare ed inviare tutti i documenti necessari alla cessione del credito all'istituto di credito IT CO (per il Superecobonus, Ecobonus e
Sismabonus)”.
Tale censura è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
Invero, l'appellante omette di censurare la ratio decidendi che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del rigetto delle prove orali richieste dalla Pt_1 ossia la genericità dei capitoli di prova e il tentativo dell'appellante di provare per testimoni circostanze che avrebbe dovuto dimostrare mediante la produzione di documenti di cui era in possesso.
In ogni caso, la censura è infondata nel merito, considerato che, sebbene l'appalto sia un contratto che non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per fatti concludenti e potendo darsi prova della stipula anche mediante le dichiarazioni testimoniali (ex multis Cass.
6.6.2003 n. 9077), va rilevato che tutti i capitoli di prova testimoniale richiesti dall'appellante, come correttamente evidenziato dal Tribunale, sono inammissibili in quanto generici e/o valutativi, nonché in parte anche irrilevanti, ove non descrivono nel dettaglio l'oggetto del rapporto contrattuale e risultano non conducenti ai fini del decidere.
L'appellante ritiene inoltre che l'esistenza del contratto risulti provata presuntivamente in ragione del pagamento della somma pari ad €. 5.000,00 da parte di , che andrebbe qualificata come acconto del corrispettivo pattuito. CP_1
Tale affermazione è infondata. Va preso atto che l'odierna appellata non ha mai qualificato il versamento di €. 5.000,00 quale mero acconto per le prestazioni descritte nelle fatture che pone a fondamento della pretesa: piuttosto, Pt_1 CP_1
lo ha espressamente ritenuto un “compenso per quella modesta attività,
[...]
tipicamente e funzionalmente riconducibile alle capacità professionali del perito industriale, consistita nell'analisi e progettazione dell'impiantistica termica e relativi
8 componenti, fra le quali la certificazione APE” (pag. 1 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. opponente).
In altri termini, tale pagamento è stato espressamente identificato dalla CP_1 come corrispettivo per le prestazioni svolte da nell'ambito di un contratto Pt_1 avente un oggetto diverso, cioè uno studio preliminare (di “prefattibilità”) delle pratiche volte all'ottenimento dei benefici fiscali sopra citati, certamente più limitato rispetto alle prestazioni di cui l'odierna appellante pretende il pagamento e da esse ben distinto.
Sul punto nulla ha compiutamente allegato e provato, in modo da Pt_1
specificamente smentire una simile ricostruzione dei fatti.
Inoltre, aveva da subito negato di avere rivestito il ruolo di General CP_1
Contractor e aveva affermato che le prestazioni per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto erano state svolte da professionisti incaricati direttamente dalla proprietà o da essa opponente (cfr. memoria 11.3.2024) per poi aggiungere ad abundantiam, che non ha mai dimostrato in giudizio di essere in possesso Pt_1
dei requisiti necessari per svolgere le prestazioni di cui pretende il pagamento, trattandosi di attività riservate a soggetti iscritti ad albi professionali (cfr. pag. 19 costituzione in appello).
3.2 Per le medesime carenze rilevate, oltre a non aver provato il conferimento dell'incarico, l'appellante non ha dimostrato neppure di aver effettivamente eseguito le prestazioni di cui pretende il compenso. Invero, non possono rappresentare una prova dell'adempimento le fatture prodotte dalla considerato che, come Pt_1 correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, seppure “la fattura commerciale
[…] può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass.
8.2.2024 n.
3581), tuttavia, nel caso di specie è documentato che le fatture erano state tempestivamente contestate da (cfr. doc. 3 opponente) e CP_1
conseguentemente non sono state registrate nei libri contabili (cfr. estratto del libro contabile di a far data dell'esercizio 2022, depositato con la memoria ex CP_1
art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.), per cui le fatture emesse in via unilaterale non possono in alcun modo provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
3.3 L'appellante censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità parziale della CTU per aver esaminato documenti non presenti in
9 atti, da lui reperiti a mezzo dei CTP presso l'
[...]
e il Controparte_2 Controparte_3
sostenendo che il consulente non avrebbe compiuto attività esorbitanti rispetto all'incarico conferito.
Al riguardo, a fronte di una tempestiva eccezione dell'opponente, il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può supplire alla mancata prova di fatti costitutivi che le parti hanno l'onere di dedurre e provare (cfr. ex multis Cass. 28.2.2022 n. 6500).
Nel caso in esame, il mandato conferito dal Giudice era specificamente limitato all'accertamento della congruità del compenso preteso da “alla luce della Pt_1 documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1”.
Nella propria consulenza il CTU ha dichiarato che “procedeva quindi alla puntuale disamina delle fatture n° 46 del 10/5/2023, n° 47 del 10/5/2023 e n° 48 del 10/5/2023, costituenti l'unica documentazione, prodotta da parte convenuta, riconducibile alle prestazioni professionali da quest'ultima svolte nell'ambito del cantiere sito in
Moncalieri, via Einaudi 5 (vedi verbale del 1 / 7/2024). Poiché le fatture di cui sopra - quantunque riconducibili alle prestazioni professionali svolte dalla Società Pt_1
- non erano supportate da documentazione, prodotta in atti, attestante Parte_1
l'avvenuta esecuzione, ad opera della suddetta Società, delle attività in esse descritte” (pag. 4 della consulenza del 19.11.2024).
In altri termini, il consulente ha affermato in modo univoco che non ha Pt_1 tempestivamente prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture allegate.
Pertanto, le operazioni svolte dal CTU, consistenti nella ricerca di ulteriori documenti comprovanti i fatti costituitivi delle prestazioni rese da devono ritenersi Pt_1
esorbitanti rispetto al mandato conferito dal Giudice di primo grado, espressamente limitato all'analisi della documentazione prodotta “entro la memoria n. 1” di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. .
3.4 L'appellante sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe contradditoria in quanto il Giudice ha dapprima disposto la CTU al fine di valutare la congruità del corrispettivo preteso da salvo poi statuire che quest'ultima non ha fornito Pt_1
prova della stipula del contratto posto a fondamento della pretesa.
In altri termini, l'appellante ritiene che l'aver incaricato il CTU per valutare la congruità del corrispettivo presupponga, quale antecedente logico-giuridico,
10 l'avvenuto accertamento della stipula del contratto, ove è stato pattuito il corrispettivo preteso.
Tale ricostruzione è infondata, in quanto la motivazione fornita nella sentenza gravata deve ritenersi logica e consequenziale, in quanto:
- in primo luogo, il Giudice di primo grado ha accertato che non ha Pt_1 provato in giudizio l'esistenza del contratto in forza del quale avrebbe svolto le prestazioni descritte nelle fatture allegate e di cui pretende il pagamento;
in effetti, ben prima di disporre la CTU il Giudice aveva evidenziato le carenze probatorie insite nella ricostruzione attorea, e ciò emerge sia motivato rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. in data 9.2.2024, sia dalla motivazione dell'ordinanza del 10.4.2024 di rigetto delle prove orali e di dichiarata inutilizzabilità delle produzioni documentali tardive;
- in secondo luogo, il Giudice ha incaricato il CTU al fine di verificare la congruità del compenso preteso da tenuto conto delle “attività Pt_1
riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1” (pag. 4 della sentenza) e ciò in via prudenziale, al fine di verificare con l'ausilio di un tecnico, se qualche utile elemento probatorio potesse in ogni caso essere rinvenibile nelle numerose mail prodotte tempestivamente;
come sopra esposto, peraltro, all'esito della
CTU è emerso, invece, che quanto prodotto entro i termini di legge non costituiva documentazione idonea a provare in modo specifico pattuizioni o esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture prodotte.
Pertanto, il conferimento dell'incarico al CTU non presupponeva il riconoscimento dell'esistenza del contratto, ma rappresentava lo strumento ritenuto necessario per verificare tecnicamente la correttezza delle gravi carenze probatorie già rilevate nelle ordinanze emesse.
3.5 Infine, l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture sulla base di presunzioni, in quanto avrebbe dovuto valorizzare i risultati della CTU (sebbene inutilizzabili per i motivi sopra esposti) quali elementi fattuali che, unitamente ad altre circostanze, tra cui il pagamento dell'acconto da parte di e allo scambio di mail CP_1
documentato da avrebbero potuto rappresentare indizi gravi, precisi e Pt_1 concordati dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni in quesitone.
11 La censura non è fondata.
Va ricordato in diritto che le presunzioni semplici sono legate al ragionamento probatorio del giudice e poggiano su una valutazione dello svolgimento dei fatti secondo regole di esperienza: non sono quindi configurabili come un esonero dall'onere della prova a carico di chi agisce in giudizio ma partono dalla dimostrazione del fatto base noto (secondario) da cui è possibile inferire il fatto ignoto (principale costitutivo). Poiché la presunzione è essenzialmente un ragionamento logico-induttivo, la base del ragionamento deve poggiare su dati specifici ed individuati, non incerti o meramente ipotetici: “la precisione indiziaria è sintagma che sembra deporre nel senso della necessità che il fatto storico da cui muove il ragionamento inferenziale sia certo, e non soltanto probabile o possibile”
(Cass. 27.6.2023 n. 18327, in senso conforme cfr. Cass. 16.11.2005 n. 23079).
Nel caso in esame, come già ampiamente descritto, agli atti del giudizio non v'è alcuna traccia documentale comprovante, anche solo in via presuntiva, né la (valida) stipula degli asseriti contratti, né l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture prodotte.
Né può essere valorizzato a tal fine quanto emerso dalla CTU, dichiarata nulla in parte qua, in quanto l'utilizzo delle risultanze di tale consulenza, in mancanza di altri elementi posti a fondamento della domanda, avrebbe una finalità elusiva di ciò e pertanto inammissibile (cfr. ex multis Cass. 14.2.2006 n. 319, Cass.
5.7.2007 n.
15219, Cass.
8.2.2011 n. 3130).
4. L'appello deve pertanto essere rigettato e alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
12 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1672/2025 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 3.4.2025, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta con il contributo del M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2025 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Luca Cattinelli che la rappresenta e difende per procura in atti,
- PARTE APPELLANTE - contro
elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. degli Avv.ti Controparte_1
MA RO e UN NI, e Email_1
che la rappresentano e difendono per procura in atti. Email_2
- PARTE APPELLATA -
Rimessione in decisione del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti sopra dedotti il promosso appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino,
Sezione III civile, in persona del Tribunale Dott. Luca Martinat, a conclusione del procedimento R.G. n. 18001/23, pubblicata in data 03.04.25 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado, e quindi
Nel merito, respingere l'opposizione della controparte opponente e dichiarare tenuta
e condannare la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante della
1 cifra di euro 10.721,71 oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole scadenze all'effettivo saldo ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la predetta appellata al pagamento della cifra in oggetto oltre interessi di mora così come richiesti sopra.
Con vittoria di spese e competenze di ctu e di assitenza legale di primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede:
- Ammettersi i capi di prova per testi sopra tenorizzati, con i testi indicati;
- ai sensi dell'art. 347, ultimo comma c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado del Tribunale;
- riesame delle istanze istruttorie”.
PER PARTE APPELLATA:
“voglia l'On. Corte d'Appello adita, previo ogni incombente di rito:
1) rigettare l'appello e confermare la sentenza appellata;
2) in caso, rigettare le domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
3) egualmente in tutti i casi condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio grado giudizio, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge;
nonché in via istruttoria, ammettere le seguenti produzioni documentali in grado d'appello:
appello - 01 - procura alle liti;
appello - 02 - appello principale notificato;
appello - 03 - messaggio p.e.c. recante notificazione appello;
appello - 04 - copia sentenza appellata;
appello - 05.1 - messaggio p.e.c. recante notificazione sentenza;
appello – 05.2 -Relata do notifica sentenza appellata
appello – 06 – sentenza n. 2206/2024 dell'11.4.2024
appello – 07 CTU a firma Ing. Per_1
- ammettere la produzione di tutti gli atti e documentazione già acquisiti al fascicolo di primo grado di cui se ne chiede l'acquisizione.
- ammettere prova testimoniale contraria rispetto ad eventuali capitoli di prova dell'appellante che dovessero essere ammessi, con gli stessi testi avversari e con in più quelli sopra indicati”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.5.2025, Parte_1
impugna la sentenza n. 1672/25, emessa dal Tribunale di Torino in data 3.4.2025.
Il giudizio di primo grado è scaturito dall'opposizione proposta da Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 4940/2023, emesso in favore di sulla base delle Pt_1
fatture n. 46, 47 e 48 del 10.5.2023 (cfr. doc.
1-3 del fascicolo monitorio), per un totale di € 19.151,05 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dell'attività professionale ivi indicata e nello specifico:
- la fattura n. 46 attiene a “spese professionali relative alle lavorazioni eseguite in fabbricato residenziale in via L. Einaudi 5 – 10024 Moncalieri (TO) […] –
SuperBonus 110%”, per un importo di € 16.097,34;
- la fattura n. 47 è riferita a “spese professionali relative alle lavorazioni eseguite in fabbricato residenziale in via L. Einaudi 5 – 10024 Moncalieri (TO) […] –ai sensi della lege 296/2006 art. 1 comma 344, 347 e s.m.i. Ecobonus 50%” per un importo di €. 2.344,63;
- la fattura n. 48 riguarda “operazioni di aperture posizioni Sismabonus su piattaforma bancaria riferite all'unità immobiliare sita in Moncalieri (TO), via
Einaudi n. 5, proprietà Carnovale Michele”, per un importo di € 749,08.
Dopo aver disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato, il Giudice di primo grado con ordinanza 10.4.2024: ha rigettato i mezzi di prova orali dedotti dall'opposta perché ritenuti inammissibili e irrilevanti;
ha dichiarato inammissibili
(perché tardivamente prodotti) i documenti depositati da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.; ha disposto CTU al fine di accertare
“la congruità del compenso riconoscibile alla convenuta in forza della normativa applicabile o, in assenza, in forza dei prezzi ordinari di mercato per le attività riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1, tenendo in considerazione la somma già pacificamente corrisposta da parte attrice”.
Dopo aver esaminato i documenti prodotti nei termini di legge, il consulente non ha ritenuto provata l'esecuzione delle attività professionali vantate dall'opposta. In seguito, peraltro, il CTU ha esaminato ulteriori documenti, non presenti in atti ma da lui reperiti a mezzo dei CTP, sulla base dei quali ha accertato le prestazioni professionali svolte da e ha eseguito il ricalcolo del compenso ad essa Pt_1
3 spettante, giungendo ad accertare un credito per la convenuta di € 10.721,71, al netto del pagamento già ricevuto dall'opponente (pari ad €. 4.880,00, somma oggetto della fattura n. 95 del 23.9.2022 richiamata sul foglio di calcolo allegato alla fattura n.
46 del 10.5.2023).
Al riguardo, il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di nullità parziale della
CTU, tempestivamente sollevata dall'opponente nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (depositate il 10.12.2024), per aver introdotto nel giudizio documentazione non prodotta da nei termini di decadenza previsti nell'ambito del rito Pt_1
semplificato di cognizione.
Pertanto, con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo che la convenuta opposta non fosse riuscita a provare in giudizio:
- l'esistenza del contratto intercorso tra le parti, considerato che la si è Pt_1
limitata ad allegare la mail con cui aveva inviato alla le tre proposte CP_1
di contratto (cfr. doc. 10 comparsa di costituzione e risposta in primo grado) e le fatture relative alle prestazioni non pagate, le quali tuttavia non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la stipulazione del contratto;
- né l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture allegate, dal momento che i documenti prodotti da nel giudizio di primo grado entro i termini Pt_1
di legge non sono stati ritenuti utilizzabili per i motivi anzidetti.
Parte appellante censura tale sentenza in base ad un unico articolato motivo di gravame e in particolare:
- evidenzia che il Giudice di prime cure ha errato nello stabilire la ripartizione dell'onere della prova, in quanto essendo creditore di , sarebbe Pt_1 CP_1
stata onerata di provare esclusivamente la fonte negoziale del rapporto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore onerato di provare il pagamento del corrispettivo dovuto;
- afferma che il Giudice ha illegittimamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla (sui quali insiste in appello) finalizzati a dimostrare Pt_1
l'esistenza del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- afferma che “il pagamento di un acconto vale comunque come confessione di un contratto intercorso tra le parti la (pag. 12 dell'atto di appello); Pt_1
- ritiene che l'operato del CTU (consistito nell'aver acquisito documenti disponibili in pubblici uffici anche se non erano stati prodotti nel giudizio di primo grado da
, rientrasse nei limiti del quesito formulato dal Giudice di primo grado;
Pt_1
4 - ritiene contraddittoria la motivazione, in quanto il Giudice ha incaricato il CTU di valutare la congruità dell'importo del corrispettivo richiesto dall'appellante, al netto degli importi già pagati dalla , il che presuppone l'esistenza del contratto tra CP_1
le parti, salvo poi stabilire in sentenza che non avrebbe dato prova della Pt_1
stipulazione del contratto stesso;
- in ogni caso, ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni in via presuntiva, valorizzando i risultati della CTU unitamente ad altri elementi di fatto, tra cui il pagamento dell'acconto e i documenti prodotti, quali indizi gravi, precisi, concordanti.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in ragione dell'omessa contestazione della ratio decidendi della sentenza appellata e chiedendo il rigetto nel merito, considerata la mancata produzione dei documenti contrattuali e degli atti progettuali che avrebbero dovuto dimostrare in concreto l'attività professionale resa dal presunto creditore.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 13.11.2025.
2. Preliminarmente, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art. 348 bis c.p.c. da parte dell'appellata è stata già implicitamente ritenuta infondata da questa Corte d'Appello, nel momento in cui è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Al riguardo, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva” (ex multis, Cass.
19.7.2016 n. 1496).
3. Nel merito, l'appello è infondato.
Richiamando il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, nel richiedere il Pt_1
pagamento delle prestazioni svolte in favore di , ha posto a fondamento CP_1
della propria pretesa tre fatture, le n. 46, 47 e 48 del 10.5.2023, sopra descritte.
5 A fronte delle contestazioni specifiche svolte in sede di opposizione (cfr. pag. 3, 4 e 6 della citazione) relativamente all'inesistenza del contratto e all'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture prodotte dalla era onere di Pt_1 quest'ultima fornire prova, innanzitutto delle pattuizioni e poi anche dell'adempimento delle proprie asserite obbligazioni (cfr. Cass. SU 30.10.2001 n. 13533 e Cass.
19.5.2025 n. 13211).
Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto che l'odierna appellante non ha assolto all'onere della prova entro i termini di legge, né dell'esistenza dei contratti stipulati per ciascuna delle tipologie di prestazioni professionali fatturate, né dell'esecuzione delle prestazioni fatturate. sostiene che le avrebbe conferito l'incarico di svolgere attività Pt_1 CP_1
professionali correlate ai lavori da eseguire nel fabbricato residenziale sito in
Moncalieri, in Via L. Einaudi n. 5, e nello specifico (cfr. pag.
4-6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) di:
- predisporre tutti i documenti da allegare alla e necessari ad ottenere Pt_2
l'agevolazione fiscale c.d. “Superecobonus con detrazione al 110%” e in particolare: lo studio di fattibilità completo di quadro economico;
la relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici ex L 10/91 e relativi calcoli allegati;
il computo metrico;
l'attestato di prestazione energetica precedente e successivo all'intervento e il computo metrico estimativo dell'opera;
- redigere il relativo computo metrico e il progetto del pavimento radiante del piano sottotetto, al fine di accedere all'agevolazione fiscale c.d. “Ecobonus con detrazione al 50%”;
- “aprire le posizioni amministrative sulle piattaforme telematiche dell'Advisor bancario Deloitte, al fine di presentare ed inviare tutti i documenti necessari alla cessione del credito all'istituto di credito IT CO (per il
Superecobonus, Ecobonus e Sismabonus)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Sostiene l'appellante che il conferimento di tali incarichi professionali sarebbe comprovato da una e-mail inviata da a (cfr. doc. 10 della Pt_1 CP_1
comparsa di risposta in primo grado) in cui si fa riferimento a tre proposte contrattuali riferite al cantiere di Via L. Einaudi n. 5 a Moncalieri.
6 sostiene inoltre di aver svolto tutte le prestazioni oggetto dell'incarico e ciò Pt_1
sarebbe dimostrato sulla base delle fatture sopra indicate o comunque dimostrabile con le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Parte appellante, peraltro, non ha specificamente censurato la decisione del
Tribunale di ritenere tardive (e quindi inammissibili e inutilizzabili) le produzioni effettuate solo con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c..
3.1 Osserva il Collegio, in primo luogo, che non ha provato il titolo a Pt_1
fondamento del credito azionato in monitorio, ossia i contratti asseritamente sottoscritti da o comunque l'affidamento ad essa degli incarichi CP_1
professionali indicati nelle fatture emesse (e rifiutate, come si vedrà infra).
Al riguardo, l'appellante afferma di aver dimostrato l'esistenza del (contestato) conferimento dell'incarico in forza della citata e-mail del 15.6.2022 di cui al doc. 10 prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado: tuttavia, l'appellante in quella sede non ha depositato gli allegati indicati nella missiva, cioè le proposte contrattuali inviate a , che sono stati depositati tardivamente con la CP_1
memoria ex art. 281 duodecies n. 2 c.p.c., né ha fornito prova che la abbia CP_1
effettivamente accettato e sottoscritto tali proposte o vi abbia acconsentito per facta concludentia.
Nessun elemento indiziario in tal senso si rinviene neppure nella corrispondenza tempestivamente prodotta e che, come ha rilevato anche il CTU a pag. 8 della sua relazione, ha contenuto “del tutto estraneo alla materia del contendere” e quindi non apporta “alcun elemento utile” in relazione a quanto indicato nelle tre fatture azionate in sede monitoria.
L'appellante afferma che avrebbe potuto adempiere al proprio onere probatorio mediante la richiesta prova testimoniale che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato e sulla quale insiste in appello.
In particolare, l'appellante fa riferimento ai capp. 9), 16), 17) e 18), così formulati:
- “tra la e la opponente è intercorso un rapporto Parte_1 contrattuale in forza del quale quest'ultima era General Contractor in base alla legge per le prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione”;
- “Al fine di poter ottemperare alle richieste della piattaforma dell'Advisor bancario, era necessario redigere dei contratti specifici per tutte le attività svolte dalla A tale scopo e dietro richiesta di , Parte_3 Parte_3 la ha provveduto a stilare tre contratti specifici: • Per le opere Pt_1
7 ricedenti nelle attività del superecobonus con detrazione del 110% • Per le opere ricadenti nelle attività del ecobonus con detrazione del 50%; • Per le opere ricadenti nelle attività del sismabonus con detrazione al 110%”;
- “I documenti, dopo essere stati concordati e condivisi con il , sono Parte_3 stati inviati direttamente al Beneficiario per le relative firme”.
- “La ha incaricato la di aprire le posizioni Pt_3 CP_1 Pt_1 amministrative sulle piattaforme telematiche dell'Advisor bancario Deloitte al fine di presentare ed inviare tutti i documenti necessari alla cessione del credito all'istituto di credito IT CO (per il Superecobonus, Ecobonus e
Sismabonus)”.
Tale censura è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
Invero, l'appellante omette di censurare la ratio decidendi che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del rigetto delle prove orali richieste dalla Pt_1 ossia la genericità dei capitoli di prova e il tentativo dell'appellante di provare per testimoni circostanze che avrebbe dovuto dimostrare mediante la produzione di documenti di cui era in possesso.
In ogni caso, la censura è infondata nel merito, considerato che, sebbene l'appalto sia un contratto che non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per fatti concludenti e potendo darsi prova della stipula anche mediante le dichiarazioni testimoniali (ex multis Cass.
6.6.2003 n. 9077), va rilevato che tutti i capitoli di prova testimoniale richiesti dall'appellante, come correttamente evidenziato dal Tribunale, sono inammissibili in quanto generici e/o valutativi, nonché in parte anche irrilevanti, ove non descrivono nel dettaglio l'oggetto del rapporto contrattuale e risultano non conducenti ai fini del decidere.
L'appellante ritiene inoltre che l'esistenza del contratto risulti provata presuntivamente in ragione del pagamento della somma pari ad €. 5.000,00 da parte di , che andrebbe qualificata come acconto del corrispettivo pattuito. CP_1
Tale affermazione è infondata. Va preso atto che l'odierna appellata non ha mai qualificato il versamento di €. 5.000,00 quale mero acconto per le prestazioni descritte nelle fatture che pone a fondamento della pretesa: piuttosto, Pt_1 CP_1
lo ha espressamente ritenuto un “compenso per quella modesta attività,
[...]
tipicamente e funzionalmente riconducibile alle capacità professionali del perito industriale, consistita nell'analisi e progettazione dell'impiantistica termica e relativi
8 componenti, fra le quali la certificazione APE” (pag. 1 prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. opponente).
In altri termini, tale pagamento è stato espressamente identificato dalla CP_1 come corrispettivo per le prestazioni svolte da nell'ambito di un contratto Pt_1 avente un oggetto diverso, cioè uno studio preliminare (di “prefattibilità”) delle pratiche volte all'ottenimento dei benefici fiscali sopra citati, certamente più limitato rispetto alle prestazioni di cui l'odierna appellante pretende il pagamento e da esse ben distinto.
Sul punto nulla ha compiutamente allegato e provato, in modo da Pt_1
specificamente smentire una simile ricostruzione dei fatti.
Inoltre, aveva da subito negato di avere rivestito il ruolo di General CP_1
Contractor e aveva affermato che le prestazioni per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto erano state svolte da professionisti incaricati direttamente dalla proprietà o da essa opponente (cfr. memoria 11.3.2024) per poi aggiungere ad abundantiam, che non ha mai dimostrato in giudizio di essere in possesso Pt_1
dei requisiti necessari per svolgere le prestazioni di cui pretende il pagamento, trattandosi di attività riservate a soggetti iscritti ad albi professionali (cfr. pag. 19 costituzione in appello).
3.2 Per le medesime carenze rilevate, oltre a non aver provato il conferimento dell'incarico, l'appellante non ha dimostrato neppure di aver effettivamente eseguito le prestazioni di cui pretende il compenso. Invero, non possono rappresentare una prova dell'adempimento le fatture prodotte dalla considerato che, come Pt_1 correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, seppure “la fattura commerciale
[…] può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass.
8.2.2024 n.
3581), tuttavia, nel caso di specie è documentato che le fatture erano state tempestivamente contestate da (cfr. doc. 3 opponente) e CP_1
conseguentemente non sono state registrate nei libri contabili (cfr. estratto del libro contabile di a far data dell'esercizio 2022, depositato con la memoria ex CP_1
art. 281 duodecies n. 1 c.p.c.), per cui le fatture emesse in via unilaterale non possono in alcun modo provare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
3.3 L'appellante censura altresì la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità parziale della CTU per aver esaminato documenti non presenti in
9 atti, da lui reperiti a mezzo dei CTP presso l'
[...]
e il Controparte_2 Controparte_3
sostenendo che il consulente non avrebbe compiuto attività esorbitanti rispetto all'incarico conferito.
Al riguardo, a fronte di una tempestiva eccezione dell'opponente, il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può supplire alla mancata prova di fatti costitutivi che le parti hanno l'onere di dedurre e provare (cfr. ex multis Cass. 28.2.2022 n. 6500).
Nel caso in esame, il mandato conferito dal Giudice era specificamente limitato all'accertamento della congruità del compenso preteso da “alla luce della Pt_1 documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1”.
Nella propria consulenza il CTU ha dichiarato che “procedeva quindi alla puntuale disamina delle fatture n° 46 del 10/5/2023, n° 47 del 10/5/2023 e n° 48 del 10/5/2023, costituenti l'unica documentazione, prodotta da parte convenuta, riconducibile alle prestazioni professionali da quest'ultima svolte nell'ambito del cantiere sito in
Moncalieri, via Einaudi 5 (vedi verbale del 1 / 7/2024). Poiché le fatture di cui sopra - quantunque riconducibili alle prestazioni professionali svolte dalla Società Pt_1
- non erano supportate da documentazione, prodotta in atti, attestante Parte_1
l'avvenuta esecuzione, ad opera della suddetta Società, delle attività in esse descritte” (pag. 4 della consulenza del 19.11.2024).
In altri termini, il consulente ha affermato in modo univoco che non ha Pt_1 tempestivamente prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture allegate.
Pertanto, le operazioni svolte dal CTU, consistenti nella ricerca di ulteriori documenti comprovanti i fatti costituitivi delle prestazioni rese da devono ritenersi Pt_1
esorbitanti rispetto al mandato conferito dal Giudice di primo grado, espressamente limitato all'analisi della documentazione prodotta “entro la memoria n. 1” di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. .
3.4 L'appellante sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe contradditoria in quanto il Giudice ha dapprima disposto la CTU al fine di valutare la congruità del corrispettivo preteso da salvo poi statuire che quest'ultima non ha fornito Pt_1
prova della stipula del contratto posto a fondamento della pretesa.
In altri termini, l'appellante ritiene che l'aver incaricato il CTU per valutare la congruità del corrispettivo presupponga, quale antecedente logico-giuridico,
10 l'avvenuto accertamento della stipula del contratto, ove è stato pattuito il corrispettivo preteso.
Tale ricostruzione è infondata, in quanto la motivazione fornita nella sentenza gravata deve ritenersi logica e consequenziale, in quanto:
- in primo luogo, il Giudice di primo grado ha accertato che non ha Pt_1 provato in giudizio l'esistenza del contratto in forza del quale avrebbe svolto le prestazioni descritte nelle fatture allegate e di cui pretende il pagamento;
in effetti, ben prima di disporre la CTU il Giudice aveva evidenziato le carenze probatorie insite nella ricostruzione attorea, e ciò emerge sia motivato rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. in data 9.2.2024, sia dalla motivazione dell'ordinanza del 10.4.2024 di rigetto delle prove orali e di dichiarata inutilizzabilità delle produzioni documentali tardive;
- in secondo luogo, il Giudice ha incaricato il CTU al fine di verificare la congruità del compenso preteso da tenuto conto delle “attività Pt_1
riconosciute come eseguite da parte attrice e per quelle accertabili come effettivamente eseguite alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta entro la memoria n. 1” (pag. 4 della sentenza) e ciò in via prudenziale, al fine di verificare con l'ausilio di un tecnico, se qualche utile elemento probatorio potesse in ogni caso essere rinvenibile nelle numerose mail prodotte tempestivamente;
come sopra esposto, peraltro, all'esito della
CTU è emerso, invece, che quanto prodotto entro i termini di legge non costituiva documentazione idonea a provare in modo specifico pattuizioni o esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture prodotte.
Pertanto, il conferimento dell'incarico al CTU non presupponeva il riconoscimento dell'esistenza del contratto, ma rappresentava lo strumento ritenuto necessario per verificare tecnicamente la correttezza delle gravi carenze probatorie già rilevate nelle ordinanze emesse.
3.5 Infine, l'appellante afferma che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture sulla base di presunzioni, in quanto avrebbe dovuto valorizzare i risultati della CTU (sebbene inutilizzabili per i motivi sopra esposti) quali elementi fattuali che, unitamente ad altre circostanze, tra cui il pagamento dell'acconto da parte di e allo scambio di mail CP_1
documentato da avrebbero potuto rappresentare indizi gravi, precisi e Pt_1 concordati dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni in quesitone.
11 La censura non è fondata.
Va ricordato in diritto che le presunzioni semplici sono legate al ragionamento probatorio del giudice e poggiano su una valutazione dello svolgimento dei fatti secondo regole di esperienza: non sono quindi configurabili come un esonero dall'onere della prova a carico di chi agisce in giudizio ma partono dalla dimostrazione del fatto base noto (secondario) da cui è possibile inferire il fatto ignoto (principale costitutivo). Poiché la presunzione è essenzialmente un ragionamento logico-induttivo, la base del ragionamento deve poggiare su dati specifici ed individuati, non incerti o meramente ipotetici: “la precisione indiziaria è sintagma che sembra deporre nel senso della necessità che il fatto storico da cui muove il ragionamento inferenziale sia certo, e non soltanto probabile o possibile”
(Cass. 27.6.2023 n. 18327, in senso conforme cfr. Cass. 16.11.2005 n. 23079).
Nel caso in esame, come già ampiamente descritto, agli atti del giudizio non v'è alcuna traccia documentale comprovante, anche solo in via presuntiva, né la (valida) stipula degli asseriti contratti, né l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture prodotte.
Né può essere valorizzato a tal fine quanto emerso dalla CTU, dichiarata nulla in parte qua, in quanto l'utilizzo delle risultanze di tale consulenza, in mancanza di altri elementi posti a fondamento della domanda, avrebbe una finalità elusiva di ciò e pertanto inammissibile (cfr. ex multis Cass. 14.2.2006 n. 319, Cass.
5.7.2007 n.
15219, Cass.
8.2.2011 n. 3130).
4. L'appello deve pertanto essere rigettato e alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
12 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1672/2025 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 3.4.2025, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta con il contributo del M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
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