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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 273/2024 R.G., posto in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19 marzo 2025, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(Partita I.V.A.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Pt_2
con sede in Messina, Contrada Scoppo s.n.c.,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Marcello Siracusano, (C.F.
[...]
), per procura in atti C.F._1
appellante in riassunzione
contro (P. IVA ) in persona dei legali TR P.IVA_2
rappresentanti dott. e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CP_3
Antonio Barbera (C.F. ), per procura in atti CodiceFiscale_2
e nei confronti di
, nato a [...] l'[...] (C.F. e CP_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), in CP_5 C.F._4
proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Antonino Chiofalo (C.F. ), per procura in atti, C.F._5
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e CP_6 C.F._6
nato Messina il 29.01.1980 (C.F. Controparte_7
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pustorino C.F._7
(C.F. ) per procura in atti C.F._8
nato a [...] P.G. (ME) il 19.08.55 (C.F. CP_8 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Scattareggia (C.F. C.F._9
), per procura in atti CodiceFiscale_10
appellati in riassunzione
e nei confronti di
, (C.F. ), quale erede con beneficio di CP_9 CodiceFiscale_11
inventario del Dott.
[...]
(C.F. ), Persona_2 CodiceFiscale_12
appellati in riassunzione, contumaci Oggetto: appello in riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione
del 10 gennaio 2024 n. 1003 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
non ricomprese nelle altre materie””.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 17settembre 2013, la SI , in Parte_3
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio allora minore , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina CP_4
Contr il (d'ora in poi solo , nonché i Signori Parte_1
, e , CP_8 Persona_2 Persona_2 CP_11
esponendo:
a) di essere eredi del Signor , deceduto in un incidente Persona_1
verificatosi nella tangenziale dell'autostrada Messina – Palermo;
b) che il sinistro si era verificato per ragioni imputabili alla cattiva manutenzione del tratto autostradale ove si era verificato il sinistro, a causa della presenza di barriere di sicurezza vetuste ed inidonee al contenimento di autovetture all'interno della carreggiata autostradale in caso di forte impatto;
Contr c) che i convenuti, responsabili del gestore della tratta autostradale,
unitamente allo stesso , quale responsabile civile, per i fatti Parte_1
suddetti, erano stati condannati con sentenza passata in giudicato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
Ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da lei e dal figlio minore a seguito del decesso del congiunto. Contr 2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, TR
chiedendo di essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, nei limiti della franchigia prevista.
Quest'ultima società, nel costituirsi in giudizio “nei limiti di massimale e di
franchigia”, non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo, eccependo
“la compensazione ai sensi dell'art.1241 e segg. c.c. dell'eventuale debito verso
l'assicurato per l'accoglimento della domanda di garanzia e nei limiti dell'importo
in cui detta garanzia verrà ritenuta operativa con il credito, certo, liquido ed
esigibile nascente dalla sentenza t1967/13 emessa dal Tribunale di Messina 15
ottobre 2013 e depositata il 16 ottobre 2013, passata in. giudicato, che la CP_12
a. la vanta nei confronti del
[...] TR3 [...]
per l'importo di euro 1.845.484 35 oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo e spese legali liquidati per euro 29.114,70 di registrazione
della suddetta sentenza”.
3. Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 2 febbraio 2017, divenuta poi esecutiva, il Tribunale di Messina, ritenuta l'istruttoria conclusa sulla base della condanna definitiva in sede penale, ha condannato in solido le parti convenute
(ivi compresa la compagnia assicuratrice) al pagamento diretto in favore di ciascuno degli attori della somma di € 164.587,50, calcolata al 50% attesa la parziale definizione del giudizio.
4. Avverso quel provvedimento, con atto di appello del 23 settembre 2017,
hanno proposto impugnazione i Signori e (quest'ultimo nelle Pt_3 CP_4 more divenuto maggiorenne), contestando, nella sostanza, l'errata determinazione del quantum debeatur.
A sua volta ha proposto appello incidentale, con il quale TR
(per quel che qui interessa) ha contestato il capo dell'ordinanza con cui il
Tribunale l'aveva condannata in solido con i convenuti, chiedendone la riforma tuttalpiù con la sua eventuale sua condanna a tenere indenne il CAS da quanto avrebbe dovuto pagare ai danneggiati appellanti.
5. Questa Corte, con sentenza n. 686 del 23 settembre 2019:
a) in accoglimento dell'appello principale, ha condannato “in solido il
[...]
, , , e Parte_1 CP_8 Persona_2 Persona_2
al risarcimento dei danni in favore degli appellanti che liquida per CP_11
in complessivi € 656.196,28 e per in complessivi € Parte_3 CP_14
646.779,24, per entrambi al lordo delle somme già eventualmente percepite, oltre
gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
soddisfo”;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, ha rigettato “le domande proposte
dagli appellanti nei confronti di , non avendo gli attori, se TR
non in appello, chiesto l'estensione dell'azione alla società; ha anche rigettato la domanda di manleva del CAS, non avendo quest'ultimo riproposto la stessa nel secondo grado.
6. Avverso la sentenza di questa Corte il CAS ha interposto ricorso per
cassazione, sulla base di otto motivi. I giudici di legittimità, con ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1003, ha rigettato tutti i motivi inerenti l'an della responsabilità ed il conseguente quantum (essendo quindi passata in giudicato la statuizione di condanna al risarcimento dei danni e il conseguente regime delle spese processuali tra gli attori/appellanti, il
[...]
, , , e Parte_1 CP_8 Persona_2 Persona_2
; ha, invece, accolto i motivi quinto, sesto e settimo, relativi al CP_11
rapporto di garanzia con la compagnia assicuratrice, così argomentando
(riportandosi di seguito per sintesi le ragioni della decisione):
“ai fini dell'estensione della responsabilità risarcitoria alla compagnia
assicuratrice, non era necessaria la riproposizione in appello della domanda di
manleva da parte del C.A.S., in quanto già in primo grado la manleva era stata,
almeno implicitamente, riconosciuta, poiché era stata TR
condannata dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater
cod. proc. civ., in solido con i convenuti , e CP_10 Per_2 Per_2 CP_8 CP_11
al risarcimento dei danni. L'obbligo di manleva nei confronti del C.A.S., inoltre, e
a stretto rigore, non risulta essere stato adeguatamente contestato in primo grado
dalla La sentenza della Corte territoriale non è, pertanto, TR
conforme a diritto sul punto dell'esclusione della manleva da parte di
[...]
nei confronti del C.A.S., pur essendo corretto, in astratto, il richiamo CP_1
alla giurisprudenza di questa Corte in punto di necessità di estensione della
domanda: i relativi principi, tuttavia, non si applicano alla fattispecie, appunto
perché non poteva dirsi bisognevole di riproposizione una domanda non solo già
esaminata, ma perfino accolta.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso sono, pertanto, accolti. La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure qui reputate
fondate e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve
essere rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, che, in
aderenza a quanto in questa sede statuito, procederà a rinnovato esame e
provvederà sulle spese di questa fase di legittimità”.
7. Pertanto, con atto di citazione in riassunzione, Il ha chiesto a Parte_1
questa Corte di merito che venga dichiarato che “la società TR
(già è tenuta a manlevare il le TR5 Parte_1
, tenendolo indenne nei limiti della franchigia prevista, da Parte_1
tutte le domande proposte dai Signori e , così CP_5 CP_4
come accolte da Tribunale di Messina e dalla Corte di Appello di Messina con le
sentenze di cui sopra”; ha altresì chiesto di “Condannare la società TR
a rimborsare al , al netto di eventuali
[...] Parte_1
franchigie, tutte le somme da questa già corrisposte, o che corrisponderà, ai
Signori e in esecuzione delle citate sentenze o di Parte_3 CP_4
eventuali ulteriori decisioni giudiziarie, comunque riferite al sinistro per cui è
causa; ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c., o con qualsivoglia diversa
statuizione, condannare a corrispondere al TR [...]
le spese da questo sostenute per resistere alle domande Parte_1
dei danneggiati;
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, da
porre a carico di . TR
Il ricorrente in riassunzione ha poi rappresentato che, nelle more del giudizio di Cassazione, era stato raggiunto un accordo con gli originari attori e con il loro procuratore distrattario in attesa della decisione della Suprema Corte,
raggiungevano separati accordi, secondo cui:
a) l'Avv. Spitale si impegnava ed obbligava a non azionare la sentenza
686/2019 della Corte di Appello di Messina, nella parte concernente le spese legali liquidate al procuratore distrattario, a fronte del pagamento dell'importo liquidato in sentenza per spese legali, di comune accordo quantificato in complessive € 65.078,08, da effettuarsi in due rate di pari importo;
b) i Signori e si impegnavano ed obbligavano a differire Pt_3 CP_4
l'esecuzione della sentenza 686/2019 della Corte di Appello di Messina, a fronte del pagamento di un acconto pari ad € 300.000,00, da versarsi in tre rate mensili di € 100.000,00 ciascuna.
7.1 - Il resistente si è rimesso alla decisione della Corte mentre i signori CP_8
e hanno aderito alle domande del CAS. Pt_3 CP_4
7.2 – Si sono costituiti anche i signori e citati Controparte_7 CP_6
in qualità di eredi di , eccependo la propria carenza di CP_11
legittimazione passiva, e chiedendo di essere estromessi dal giudizio, avendo gli stessi rinunciato all'eredità del de cuius, come da certificato allegato.
7.3 – A sua volta ha contestato le domande del , TR Parte_1
chiedendone il rigetto.
8. Tutto ciò premesso, in questo giudizio di rinvio va intanto dichiarata la
contumacia di e , regolarmente citati e non CP_9 Persona_2
costituitisi. 9. Quanto alla posizione degli eredi di , la Corte ritiene che CP_11
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia fondata, avendo essi documentato di aver rinunciato formalmente all'eredità del de cuius, condannato in primo e secondo grado. In senso conforme va quindi provveduto.
10. Nel merito, va precisato che il residuo thema decidendum è ristretto alla cassazione con rinvio della statuizione di rigetto della domanda di manleva e,
conseguentemente (quali “ulteriori accertamenti di fatto” evidenziati dalla
Suprema Corte), all'accertamento della esistenza ed operatività della garanzia assicurativa della in favore del ricorrente, TR Parte_1
essendo passate in giudicato le altre statuizioni della sentenza di questa Corte n.
686/2019.
10.1 – Osserva il Collegio che, alla luce della chiara e lapidaria statuizione dei giudici di legittimità, non può trovare spazio ed accoglimento ogni ulteriore tentativo, da parte della società assicuratrice in questo giudizio di rinvio, di accertare che “nessuna domanda di garanzia è stata correttamente formulata dal
”, che “nel primo grado del giudizio, iscritto al Parte_1
n.5230/13 Trib Messina, nessuna azione di garanzia è stata esaminata” e che,
pertanto, occorrerebbe confermare la sentenza di questa Corte territoriale di rigetto della domanda di manleva.
Infatti, come prima riportato, è stato affermato dalla Suprema Corte – con statuizione non contrastabile in questa sede - che:
a) la non aveva mai contestato nel merito la domanda di TR
manleva da parte del C.A.S., avendo eccepito solo l'esistenza del massimale e la compensazione con controcredito da essa vantato contro il garantito;
b) quella domanda era stata in primo grado, almeno implicitamente,
riconosciuta dal Tribunale;
c) conseguentemente, non poteva dirsi bisognevole di riproposizione una domanda non solo già esaminata, ma perfino accolta.
Siffatti punti fermi, con tutta evidenza, non possono, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, essere oggetto di quell'ulteriore accertamento di fatto di cui parla la Suprema Corte, che, al contrario, non può che riguardare la concreta operatività nel caso di specie della garanzia assicurativa correttamente azionata dal . Parte_1
10.2 – Al riguardo, tenuto conto della documentazione prodotta, delle concrete difese delle parti interessate, delle summenzionate eccezioni svolte in primo grado dalla e, peraltro, non più riproposte neanche nella fase TR
di appello (ci si riferisce, in particolare, alla eccezione di compensazione,
successivamente non coltivata né documentata), a giudizio della Corte,
premessa l'erroneità della condanna diretta statuita dal Tribunale a carico della società, deve dichiararsi l'obbligo della stessa a manlevare e tenere indenne il
, nei limiti di massimale e franchigia Parte_1
contrattuale, da quanto corrisposto e da corrispondere a e Parte_3 [...]
in esecuzione della sentenza n. 686/2019 di questa Corte (nella parte, CP_4
passata in giudicato, in cui ha liquidato il danno agli originari attori) e di eventuali successivi accordi.
10.3 - In tal senso, va riformata l'ordinanza di primo grado del Tribunale. 10.4 - Né in contrario potrebbe assumersi, come vorrebbe la società resistente,
che la mancata impugnazione del capo dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
del Tribunale sulla condanna in solido, da parte del CAS (meno favorevole rispetto alla manleva) rileverebbe ai fini del rigetto della domanda stessa, alla luce della natura dell''azione di garanzia impropria, che determina l'ingresso nel contenzioso di una diversa autonoma azione contrattuale nei confronti della compagnia assicuratrice, che risponderà solo di questa domanda, impedendo pertanto il formarsi di qualsivoglia rapporto processuale tra chiamato in garanzia ed attore del giudizio;
L'argomento non coglie nel segno, nella misura in cui quel capo è stato impugnato in via incidentale dalla parte interessata (cioè, dalla stessa deducente)
e cassata dalla Corte di appello, mentre ogni altra questione rimane assorbita dalle statuizioni in diritto della Suprema Corte.
11. Quanto alle spese processuali, per le posizioni non coperte da giudicato,
per il principio di soccombenza, essendo stata accolta la domanda di manleva,
la deve essere condannata al loro pagamento nei confronti TR
del CAS, per i vari gradi di giudizio, nella seguente misura sulla base del valore della causa e in valori medi:
a) primo grado: euro 36.145,00 per compensi (fase di studio: euro 5.704,00,
fase introduttiva: euro 3.764,00, fase di trattazione euro 16.757,00,; fase decisoria: euro 9.920,00), comprensivo di maggiorazione per la difesa di due parti, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
b) grado di appello: euro 32.381,00 per compensi (fase di studio: euro
7.064,00, fase introduttiva: euro 4.107,00, fase di trattazione, al minimo, per l'attività concretamente esercitata, euro 6.625,00; fase decisoria: euro 11.746,00)
oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
c) giudizio di cassazione;
euro 18.206,00 per compensi (fase di studio: euro
8.384,00, fase introduttiva: 4.313,00, fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva,.
d) giudizio di rinvio: euro 29.033,00 per compensi (fase di studio: euro
7.418,00, fase introduttiva: 5.509,00, fase di trattazione al minimo, euro 4.969,00;
fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022.
Contr 11.2 – Nel rapporto tra e originari attori, le spese della fase di legittimità
vanno poste a carico del primo, essendo stati rigettati tutti i motivi di ricorso inerenti l'an della responsabilità ed il quantum, nella seguente misura: euro
18.206,00 per compensi (fase di studio: euro 8.384,00, fase introduttiva:
4.313,00, fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
Invece, le spese della presente fase di rinvio vanno compensate, avendo gli stessi attori aderito alla prospettazione del CAS contro le TR
11.3 – Le spese della medesima fase di legittimità vanno invece compensate quanto al rapporto le altre parti ( , e ), in relazione alle CP_8 Per_2 Per_2
rispettive posizioni processuali ed alla loro contumacia.
11.4 – Analogamente, vanno compensate le spese di lite di questa fase di rinvio quanto ai signori e , correttamente CP_6 Controparte_7
convenuti dal ricorrente in riassunzione ed avendo essi documentato solo nella stessa fase il loro difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 273/2024 R.G., in sede di rinvio disposto con ordinanza della Suprema Corte n. 1003/2024, che ha parzialmente cassato la sentenza di questa Corte n. 686/2019, sull'appello proposto da
[...]
contro e Parte_4 TR
nei confronti di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e
[...] CP_8 CP_9 Persona_2
1. Dichiara la contumacia di e;
CP_9 Persona_2
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_6 CP_7
[...]
3. in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 186
quater c.p.c. del 2 febbraio 2017, nella parte in cui non è stata già
irrevocabilmente riformata da App. Messina 686/2019, annullata la condanna diretta di in favore dei danneggiati TR Pt_3
e , condanna la stessa a
[...] CP_4 TR
manlevare e tenere indenne il , nei Parte_1
limiti di massimale e franchigia contrattuale, da quanto corrisposto e da corrispondere a e in esecuzione della citata Parte_3 CP_4
sentenza di secondo grado e di eventuali successivi accordi tra le parti;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in TR
Contr Contr favore del al loro pagamento nei confronti del liquidate: per primo grado in euro 36.145,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva, per il grado di appello in euro 32.381,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il giudizio di cassazione euro 18.206,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il giudizio di rinvio: euro 29.033,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
Contr
5. Condanna il a pagare a e le spese della Parte_3 CP_4
fase di legittimità, liquidate in € 18.206,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,;
6. Compensa tra il predetto CAS e gli originari attori le spese della presente fase di rinvio;
7. compensa le spese del giudizio di legittimità e della fase di rinvio tra tutte le altre parti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Giuseppe Minutoli) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 273/2024 R.G., posto in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19 marzo 2025, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(Partita I.V.A.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Pt_2
con sede in Messina, Contrada Scoppo s.n.c.,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Marcello Siracusano, (C.F.
[...]
), per procura in atti C.F._1
appellante in riassunzione
contro (P. IVA ) in persona dei legali TR P.IVA_2
rappresentanti dott. e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CP_3
Antonio Barbera (C.F. ), per procura in atti CodiceFiscale_2
e nei confronti di
, nato a [...] l'[...] (C.F. e CP_4 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), in CP_5 C.F._4
proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Antonino Chiofalo (C.F. ), per procura in atti, C.F._5
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e CP_6 C.F._6
nato Messina il 29.01.1980 (C.F. Controparte_7
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pustorino C.F._7
(C.F. ) per procura in atti C.F._8
nato a [...] P.G. (ME) il 19.08.55 (C.F. CP_8 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Scattareggia (C.F. C.F._9
), per procura in atti CodiceFiscale_10
appellati in riassunzione
e nei confronti di
, (C.F. ), quale erede con beneficio di CP_9 CodiceFiscale_11
inventario del Dott.
[...]
(C.F. ), Persona_2 CodiceFiscale_12
appellati in riassunzione, contumaci Oggetto: appello in riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione
del 10 gennaio 2024 n. 1003 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
non ricomprese nelle altre materie””.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 17settembre 2013, la SI , in Parte_3
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio allora minore , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina CP_4
Contr il (d'ora in poi solo , nonché i Signori Parte_1
, e , CP_8 Persona_2 Persona_2 CP_11
esponendo:
a) di essere eredi del Signor , deceduto in un incidente Persona_1
verificatosi nella tangenziale dell'autostrada Messina – Palermo;
b) che il sinistro si era verificato per ragioni imputabili alla cattiva manutenzione del tratto autostradale ove si era verificato il sinistro, a causa della presenza di barriere di sicurezza vetuste ed inidonee al contenimento di autovetture all'interno della carreggiata autostradale in caso di forte impatto;
Contr c) che i convenuti, responsabili del gestore della tratta autostradale,
unitamente allo stesso , quale responsabile civile, per i fatti Parte_1
suddetti, erano stati condannati con sentenza passata in giudicato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede;
Ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da lei e dal figlio minore a seguito del decesso del congiunto. Contr 2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, TR
chiedendo di essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, nei limiti della franchigia prevista.
Quest'ultima società, nel costituirsi in giudizio “nei limiti di massimale e di
franchigia”, non ha contestato l'esistenza del rapporto assicurativo, eccependo
“la compensazione ai sensi dell'art.1241 e segg. c.c. dell'eventuale debito verso
l'assicurato per l'accoglimento della domanda di garanzia e nei limiti dell'importo
in cui detta garanzia verrà ritenuta operativa con il credito, certo, liquido ed
esigibile nascente dalla sentenza t1967/13 emessa dal Tribunale di Messina 15
ottobre 2013 e depositata il 16 ottobre 2013, passata in. giudicato, che la CP_12
a. la vanta nei confronti del
[...] TR3 [...]
per l'importo di euro 1.845.484 35 oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo e spese legali liquidati per euro 29.114,70 di registrazione
della suddetta sentenza”.
3. Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 2 febbraio 2017, divenuta poi esecutiva, il Tribunale di Messina, ritenuta l'istruttoria conclusa sulla base della condanna definitiva in sede penale, ha condannato in solido le parti convenute
(ivi compresa la compagnia assicuratrice) al pagamento diretto in favore di ciascuno degli attori della somma di € 164.587,50, calcolata al 50% attesa la parziale definizione del giudizio.
4. Avverso quel provvedimento, con atto di appello del 23 settembre 2017,
hanno proposto impugnazione i Signori e (quest'ultimo nelle Pt_3 CP_4 more divenuto maggiorenne), contestando, nella sostanza, l'errata determinazione del quantum debeatur.
A sua volta ha proposto appello incidentale, con il quale TR
(per quel che qui interessa) ha contestato il capo dell'ordinanza con cui il
Tribunale l'aveva condannata in solido con i convenuti, chiedendone la riforma tuttalpiù con la sua eventuale sua condanna a tenere indenne il CAS da quanto avrebbe dovuto pagare ai danneggiati appellanti.
5. Questa Corte, con sentenza n. 686 del 23 settembre 2019:
a) in accoglimento dell'appello principale, ha condannato “in solido il
[...]
, , , e Parte_1 CP_8 Persona_2 Persona_2
al risarcimento dei danni in favore degli appellanti che liquida per CP_11
in complessivi € 656.196,28 e per in complessivi € Parte_3 CP_14
646.779,24, per entrambi al lordo delle somme già eventualmente percepite, oltre
gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
soddisfo”;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, ha rigettato “le domande proposte
dagli appellanti nei confronti di , non avendo gli attori, se TR
non in appello, chiesto l'estensione dell'azione alla società; ha anche rigettato la domanda di manleva del CAS, non avendo quest'ultimo riproposto la stessa nel secondo grado.
6. Avverso la sentenza di questa Corte il CAS ha interposto ricorso per
cassazione, sulla base di otto motivi. I giudici di legittimità, con ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1003, ha rigettato tutti i motivi inerenti l'an della responsabilità ed il conseguente quantum (essendo quindi passata in giudicato la statuizione di condanna al risarcimento dei danni e il conseguente regime delle spese processuali tra gli attori/appellanti, il
[...]
, , , e Parte_1 CP_8 Persona_2 Persona_2
; ha, invece, accolto i motivi quinto, sesto e settimo, relativi al CP_11
rapporto di garanzia con la compagnia assicuratrice, così argomentando
(riportandosi di seguito per sintesi le ragioni della decisione):
“ai fini dell'estensione della responsabilità risarcitoria alla compagnia
assicuratrice, non era necessaria la riproposizione in appello della domanda di
manleva da parte del C.A.S., in quanto già in primo grado la manleva era stata,
almeno implicitamente, riconosciuta, poiché era stata TR
condannata dal Tribunale di Messina, con l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater
cod. proc. civ., in solido con i convenuti , e CP_10 Per_2 Per_2 CP_8 CP_11
al risarcimento dei danni. L'obbligo di manleva nei confronti del C.A.S., inoltre, e
a stretto rigore, non risulta essere stato adeguatamente contestato in primo grado
dalla La sentenza della Corte territoriale non è, pertanto, TR
conforme a diritto sul punto dell'esclusione della manleva da parte di
[...]
nei confronti del C.A.S., pur essendo corretto, in astratto, il richiamo CP_1
alla giurisprudenza di questa Corte in punto di necessità di estensione della
domanda: i relativi principi, tuttavia, non si applicano alla fattispecie, appunto
perché non poteva dirsi bisognevole di riproposizione una domanda non solo già
esaminata, ma perfino accolta.
Il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso sono, pertanto, accolti. La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure qui reputate
fondate e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve
essere rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, che, in
aderenza a quanto in questa sede statuito, procederà a rinnovato esame e
provvederà sulle spese di questa fase di legittimità”.
7. Pertanto, con atto di citazione in riassunzione, Il ha chiesto a Parte_1
questa Corte di merito che venga dichiarato che “la società TR
(già è tenuta a manlevare il le TR5 Parte_1
, tenendolo indenne nei limiti della franchigia prevista, da Parte_1
tutte le domande proposte dai Signori e , così CP_5 CP_4
come accolte da Tribunale di Messina e dalla Corte di Appello di Messina con le
sentenze di cui sopra”; ha altresì chiesto di “Condannare la società TR
a rimborsare al , al netto di eventuali
[...] Parte_1
franchigie, tutte le somme da questa già corrisposte, o che corrisponderà, ai
Signori e in esecuzione delle citate sentenze o di Parte_3 CP_4
eventuali ulteriori decisioni giudiziarie, comunque riferite al sinistro per cui è
causa; ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c., o con qualsivoglia diversa
statuizione, condannare a corrispondere al TR [...]
le spese da questo sostenute per resistere alle domande Parte_1
dei danneggiati;
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, da
porre a carico di . TR
Il ricorrente in riassunzione ha poi rappresentato che, nelle more del giudizio di Cassazione, era stato raggiunto un accordo con gli originari attori e con il loro procuratore distrattario in attesa della decisione della Suprema Corte,
raggiungevano separati accordi, secondo cui:
a) l'Avv. Spitale si impegnava ed obbligava a non azionare la sentenza
686/2019 della Corte di Appello di Messina, nella parte concernente le spese legali liquidate al procuratore distrattario, a fronte del pagamento dell'importo liquidato in sentenza per spese legali, di comune accordo quantificato in complessive € 65.078,08, da effettuarsi in due rate di pari importo;
b) i Signori e si impegnavano ed obbligavano a differire Pt_3 CP_4
l'esecuzione della sentenza 686/2019 della Corte di Appello di Messina, a fronte del pagamento di un acconto pari ad € 300.000,00, da versarsi in tre rate mensili di € 100.000,00 ciascuna.
7.1 - Il resistente si è rimesso alla decisione della Corte mentre i signori CP_8
e hanno aderito alle domande del CAS. Pt_3 CP_4
7.2 – Si sono costituiti anche i signori e citati Controparte_7 CP_6
in qualità di eredi di , eccependo la propria carenza di CP_11
legittimazione passiva, e chiedendo di essere estromessi dal giudizio, avendo gli stessi rinunciato all'eredità del de cuius, come da certificato allegato.
7.3 – A sua volta ha contestato le domande del , TR Parte_1
chiedendone il rigetto.
8. Tutto ciò premesso, in questo giudizio di rinvio va intanto dichiarata la
contumacia di e , regolarmente citati e non CP_9 Persona_2
costituitisi. 9. Quanto alla posizione degli eredi di , la Corte ritiene che CP_11
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia fondata, avendo essi documentato di aver rinunciato formalmente all'eredità del de cuius, condannato in primo e secondo grado. In senso conforme va quindi provveduto.
10. Nel merito, va precisato che il residuo thema decidendum è ristretto alla cassazione con rinvio della statuizione di rigetto della domanda di manleva e,
conseguentemente (quali “ulteriori accertamenti di fatto” evidenziati dalla
Suprema Corte), all'accertamento della esistenza ed operatività della garanzia assicurativa della in favore del ricorrente, TR Parte_1
essendo passate in giudicato le altre statuizioni della sentenza di questa Corte n.
686/2019.
10.1 – Osserva il Collegio che, alla luce della chiara e lapidaria statuizione dei giudici di legittimità, non può trovare spazio ed accoglimento ogni ulteriore tentativo, da parte della società assicuratrice in questo giudizio di rinvio, di accertare che “nessuna domanda di garanzia è stata correttamente formulata dal
”, che “nel primo grado del giudizio, iscritto al Parte_1
n.5230/13 Trib Messina, nessuna azione di garanzia è stata esaminata” e che,
pertanto, occorrerebbe confermare la sentenza di questa Corte territoriale di rigetto della domanda di manleva.
Infatti, come prima riportato, è stato affermato dalla Suprema Corte – con statuizione non contrastabile in questa sede - che:
a) la non aveva mai contestato nel merito la domanda di TR
manleva da parte del C.A.S., avendo eccepito solo l'esistenza del massimale e la compensazione con controcredito da essa vantato contro il garantito;
b) quella domanda era stata in primo grado, almeno implicitamente,
riconosciuta dal Tribunale;
c) conseguentemente, non poteva dirsi bisognevole di riproposizione una domanda non solo già esaminata, ma perfino accolta.
Siffatti punti fermi, con tutta evidenza, non possono, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, essere oggetto di quell'ulteriore accertamento di fatto di cui parla la Suprema Corte, che, al contrario, non può che riguardare la concreta operatività nel caso di specie della garanzia assicurativa correttamente azionata dal . Parte_1
10.2 – Al riguardo, tenuto conto della documentazione prodotta, delle concrete difese delle parti interessate, delle summenzionate eccezioni svolte in primo grado dalla e, peraltro, non più riproposte neanche nella fase TR
di appello (ci si riferisce, in particolare, alla eccezione di compensazione,
successivamente non coltivata né documentata), a giudizio della Corte,
premessa l'erroneità della condanna diretta statuita dal Tribunale a carico della società, deve dichiararsi l'obbligo della stessa a manlevare e tenere indenne il
, nei limiti di massimale e franchigia Parte_1
contrattuale, da quanto corrisposto e da corrispondere a e Parte_3 [...]
in esecuzione della sentenza n. 686/2019 di questa Corte (nella parte, CP_4
passata in giudicato, in cui ha liquidato il danno agli originari attori) e di eventuali successivi accordi.
10.3 - In tal senso, va riformata l'ordinanza di primo grado del Tribunale. 10.4 - Né in contrario potrebbe assumersi, come vorrebbe la società resistente,
che la mancata impugnazione del capo dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
del Tribunale sulla condanna in solido, da parte del CAS (meno favorevole rispetto alla manleva) rileverebbe ai fini del rigetto della domanda stessa, alla luce della natura dell''azione di garanzia impropria, che determina l'ingresso nel contenzioso di una diversa autonoma azione contrattuale nei confronti della compagnia assicuratrice, che risponderà solo di questa domanda, impedendo pertanto il formarsi di qualsivoglia rapporto processuale tra chiamato in garanzia ed attore del giudizio;
L'argomento non coglie nel segno, nella misura in cui quel capo è stato impugnato in via incidentale dalla parte interessata (cioè, dalla stessa deducente)
e cassata dalla Corte di appello, mentre ogni altra questione rimane assorbita dalle statuizioni in diritto della Suprema Corte.
11. Quanto alle spese processuali, per le posizioni non coperte da giudicato,
per il principio di soccombenza, essendo stata accolta la domanda di manleva,
la deve essere condannata al loro pagamento nei confronti TR
del CAS, per i vari gradi di giudizio, nella seguente misura sulla base del valore della causa e in valori medi:
a) primo grado: euro 36.145,00 per compensi (fase di studio: euro 5.704,00,
fase introduttiva: euro 3.764,00, fase di trattazione euro 16.757,00,; fase decisoria: euro 9.920,00), comprensivo di maggiorazione per la difesa di due parti, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
b) grado di appello: euro 32.381,00 per compensi (fase di studio: euro
7.064,00, fase introduttiva: euro 4.107,00, fase di trattazione, al minimo, per l'attività concretamente esercitata, euro 6.625,00; fase decisoria: euro 11.746,00)
oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
c) giudizio di cassazione;
euro 18.206,00 per compensi (fase di studio: euro
8.384,00, fase introduttiva: 4.313,00, fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva,.
d) giudizio di rinvio: euro 29.033,00 per compensi (fase di studio: euro
7.418,00, fase introduttiva: 5.509,00, fase di trattazione al minimo, euro 4.969,00;
fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n.
147/2022.
Contr 11.2 – Nel rapporto tra e originari attori, le spese della fase di legittimità
vanno poste a carico del primo, essendo stati rigettati tutti i motivi di ricorso inerenti l'an della responsabilità ed il quantum, nella seguente misura: euro
18.206,00 per compensi (fase di studio: euro 8.384,00, fase introduttiva:
4.313,00, fase decisoria: 4.313,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva,
Invece, le spese della presente fase di rinvio vanno compensate, avendo gli stessi attori aderito alla prospettazione del CAS contro le TR
11.3 – Le spese della medesima fase di legittimità vanno invece compensate quanto al rapporto le altre parti ( , e ), in relazione alle CP_8 Per_2 Per_2
rispettive posizioni processuali ed alla loro contumacia.
11.4 – Analogamente, vanno compensate le spese di lite di questa fase di rinvio quanto ai signori e , correttamente CP_6 Controparte_7
convenuti dal ricorrente in riassunzione ed avendo essi documentato solo nella stessa fase il loro difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 273/2024 R.G., in sede di rinvio disposto con ordinanza della Suprema Corte n. 1003/2024, che ha parzialmente cassato la sentenza di questa Corte n. 686/2019, sull'appello proposto da
[...]
contro e Parte_4 TR
nei confronti di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e
[...] CP_8 CP_9 Persona_2
1. Dichiara la contumacia di e;
CP_9 Persona_2
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_6 CP_7
[...]
3. in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Messina ex art. 186
quater c.p.c. del 2 febbraio 2017, nella parte in cui non è stata già
irrevocabilmente riformata da App. Messina 686/2019, annullata la condanna diretta di in favore dei danneggiati TR Pt_3
e , condanna la stessa a
[...] CP_4 TR
manlevare e tenere indenne il , nei Parte_1
limiti di massimale e franchigia contrattuale, da quanto corrisposto e da corrispondere a e in esecuzione della citata Parte_3 CP_4
sentenza di secondo grado e di eventuali successivi accordi tra le parti;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in TR
Contr Contr favore del al loro pagamento nei confronti del liquidate: per primo grado in euro 36.145,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva, per il grado di appello in euro 32.381,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il giudizio di cassazione euro 18.206,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, per il giudizio di rinvio: euro 29.033,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
Contr
5. Condanna il a pagare a e le spese della Parte_3 CP_4
fase di legittimità, liquidate in € 18.206,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva,;
6. Compensa tra il predetto CAS e gli originari attori le spese della presente fase di rinvio;
7. compensa le spese del giudizio di legittimità e della fase di rinvio tra tutte le altre parti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Giuseppe Minutoli) (dott.ssa Vincenza Randazzo)