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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'AN Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Petrarca n. 6 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE AMMININSTRATORERE DI SOSTEGNO Controparte_1
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'abogado LA Controparte_2 C.F._1
IO e dall'Avv. Silvia Prandi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via
Tadino n. 51, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: in via pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulla ex art. 161 cpc la sentenza Controparte_2 impugnata;
nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1188/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, II sez. civile, in data 07.11.2024, pubblicata il 08.11.2024 e notificata in data 11.11.2024,
- accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via principale nel merito: accertare la natura sociosanitaria delle prestazioni erogate nei confronti di e per Controparte_2
l'effetto rigettare tutte le domande introdotte nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo dichiarando dovute tutte le somme richieste dalla a titolo di retta e ordinarne il pagamento da parte di Parte_1 CP_1
tanto in qualità di ADS di che in proprio”; - mandare assolta l'appellante
[...] Controparte_2 da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti Parte_1 dall'appellato; - condannare, per l'effetto, l'appellato al pagamento della somma di €.15.808,00 oltre interessi moratori dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo, dovuta a titolo di rette non versate, nonché a restituire tutto quanto versato da in Parte_1 adempimento della sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudiziO.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025; In via pregiudiziale: respingere integralmente, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025, il motivo di appello ex adverso proposto in via pregiudiziale e per l'effetto dichiarare che la sentenza n. 1188/2024, pubblicata pagina 2 di 12 in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta
Riva, è valida ed efficace a tutti gli effetti di legge, così come il giudizio di primo grado.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi ut supra esposti e confermare la sentenza impugnata n. 1188/2024 del 07/11/2024, pubblicata in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata 1188/2024 del 07/11/2024, pubblicata in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di
Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, condannare Parte_1 alla restituzione al sig. della somma di €. 2.300,00, oltre agli interessi legali dalla data
[...] CP_1 di versamento alla restituzione, dallo stesso versata a titolo di cauzione, stante il decesso della sig.ra
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa IVA CP_2
e CPA. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: vero che la sig.ra è affetta da demenza frontotemporale, come da documenti n. 02 e Controparte_2
08, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che la demenza fronto-temporale è una malattia neurodegenerativa a carattere cronico-degenerativo; 3) vero che la sig.ra è tutt'ora ospite presso la Struttura dal Controparte_2 Parte_1
14/02/2018, come da documento n. 01, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
4) vero che la sig.ra soffre, oltre alla demenza fronto-temporale, anche di Controparte_2 coliciste acuta, patologie vascolari, patologie respiratorie, patologie gastroenteriche, patologie urinarie, apatia, insonnia, anemia e lesioni da decubito, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C, 08D, 08E e
08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
5) vero che la
[...]
è portatrice dall'08/02/2018 di PEG, come da documenti n. 02 e 08, 08A, 08B, 08C, 08D, CP_2
08F e 08G, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
6) vero che la sig.ra soffre di incontinenza doppia ed indossa appositi presidi, come da documenti Controparte_2
n. 02, 08B, 08D e 08E fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
7) vero che la sig.ra dall'ingresso in ad oggi, Controparte_2 Parte_1 assume, su prescrizione medica, terapia farmacologica che viene, di volta in volta, modificata in funzione dello stato di salute della stessa, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C e 08F fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
8) vero che la sig.ra Controparte_2
pagina 3 di 12 per le proprie patologie assume, giornalmente, farmaci prescritti, di volta in volta dal medico di come da documenti n. 02 08, 08B, 08C e 08F fascicolo di parte Parte_1 attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
9) vero che la sig.ra è Controparte_2 dotata il catetere vescicale, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C, 08D, 08E e 08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
10) vero che in data 19/04/2018 veniva riscontrata la presenza di alvo diarroico sulla sig.ra come da documento n. 08B, Controparte_2 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
11) vero che in data
30/05/2018 il Dott. medico presso Persona_1 Parte_1 prescriveva l'utilizzo per la paziente, sig.ra della cintura pelvica a letto onde Controparte_2 prevenire le cadute della stessa, come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
12) vero che la sig.ra viene visitata periodicamente dai Controparte_2 medici della struttura, come da documenti n.. 02, 08B, 08C, 08D e 08F fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
13) vero che in data 12/06/2018 il Dott.
[...]
medico presso dava atto che la sig.ra Persona_1 Parte_1 [...] era “totalmente dipendente nelle ADQ”, come da documento n 08B, fascicolo di parte attrice CP_2 opponente che mi si rammostra e che confermo;
14) che in data 19/06/2018 su proposta del Dott.
[...]
veniva sostituito il presidio di sicurezza per la paziente, sig.ra della Persona_1 Controparte_2 fascia pelvica con la fascia addominale come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
15) vero che la sig.ra trascorre le giornate Controparte_2 presso in carrozzina o a letto, come da documento n. 08B, 08C e Parte_1
08D, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
16) vero che in data Con 19/03/2019 alla sig.ra veniva sostituita la Peg con dispositivo a pallone, come da CP_2 documenti n. 08B e 08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
17) vero che in data 10/08/2019 veniva sostituita la Peg alla sig.ra per Controparte_2 deterioramento, come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
18) vero che in data 16/01/2020 veniva riscontrata sulla paziente, sig.ra
[...]
“edema cutaneo in zona lombare”, curato con farmaci, come da documento n. 08C, fascicolo CP_2 di parte attrice;
opponente che mi si rammostra e che confermo;
19) vero che in data 26/03/2020 veniva riscontrato sulla paziente, sig.ra “prolasso emorroidario”, come da documento n. Controparte_2
08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
20) vero che in data
01/05/2020 veniva riscontrata sulla paziente, sig.ra “una lesione lombare in Controparte_2
pagina 4 di 12 peggioramento” come da documento n. 08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
21) vero che in data 18/05/2020 veniva effettuata alla sig.ra visita Controparte_2 dermatologica e prescritta cura, come da documento n. 08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
22) vero che in data 10/04/2019 ed il 10/01/2020 il Dott. Tes_1
medico presso Fondazione Ca' D'Insustria sulla paziente, sig.ra dichiara
[...] Controparte_2
“…A causa della grave patologia neurodegenerativa, presenta tuttavia sempre dipendenza in tutte la
ADL, nella igiene personale, nella vestizione e nella mobilizzazione…viene mobilizzata in carrozzina quotidianamente, esegue mobilizzazione passiva e controllo posturale”, come da documenti n. 02 e
08D, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo. Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 22: - sig.ra Via Masaccio n. 22, Como - sig. Testimone_2 [...]
, Via Col di Lana n. 10, Como;
Tes_3
- Dott. presso Via Brambilla n. 61, Como;
- Testimone_1 Parte_1
Dott. presso Via Brambilla n. 61, Como”. Persona_1 Parte_1
Le sottoscritte Abg. LA IO ed Avv. Silvia Prandi, per sig. , dichiarano sinora di Controparte_1 non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove che verranno formulate e/o precisate da parte appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale
, in proprio e nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della moglie, Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como la CP_2 Parte_1 per sentire dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il decreto era stato emesso nei suoi confronti in proprio e non quale amministratore di sostegno, con conseguente rigetto di ogni domanda di controparte.
Nel merito chiedeva in ogni caso di dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c. dell'impegno assunto di provvedere al pagamento della retta giornaliera della moglie, per essere la stessa affetta da demenza fronto-temporale di grado severo e comunque invalida al 100%, con la conseguenza che la retta era integralmente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 12 Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Como solo nei confronti di in proprio e non nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Controparte_1 moglie.
Esaminava, in ogni caso, la domanda di parte opponente nel merito, ritenendola fondata, in quanto dagli atti di causa era emerso che la degente, era affetta da demenza fronte Controparte_2 temporale in stadio avanzato, “ossia una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e causa anormalità nel comportamento, della personalità e del movimento, fino a determinare il decesso del paziente”.
Ciò premesso, osservava che si trattava di una patologia che comportava, per il paziente che ne risultava affetto, ricoverato in una RSA, la necessità di un continuo ed assiduo monitoraggio sanitario, per sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza, sicché si rendeva indispensabile erogare prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, correlate ad “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, ex art. 3 terzo comma DPCM 14/02/2001, con intensità assistenziale per fase temporale estensiva, “caratterizzata da una minore intensità terapeutica
(rispetto alla fase intensiva), tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito” ex art.
2. quarto comma lettera b) del medesimo D.P.C.M 14/02/2001” (così pag. 5 sentenza impugnata).
Sulla base di tali presupposti, il Giudice di prime cure riteneva che il finanziamento del servizio dovesse essere posto integralmente a carico del , secondo quanto già Controparte_3 affermato dall'orientamento espresso della giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Cass. 22 febbraio 2024 n. 4752).
La ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 saranno di seguito esaminati ed ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 settembre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza, per non aver il Giudice di prime cure rilevato la carenza di legittimazione ad agire in capo alla sig.ra per tramite del Controparte_4 proprio amministratore di sostegno, in difetto della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare all'instaurazione del giudizio di opposizione.
In ogni caso lamenta l'erroneità della sentenza, per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva di in proprio, avendo egli sottoscritto il contratto di ospitalità senza specificare di agire Controparte_1 nella sua qualità di amministratore di sostegno.
Con il secondo motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ravvisato la nullità del credito per difetto di causa, per aver omesso di considerare che la normativa regionale, in conformità ai principi di cui al DPCM 29.11.2001, con d.g.r. n. 1046 del
17/12/2018, prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%.
Rileva in particolare che non è pertinente il richiamo all'art. 30 della legge n. 730 del 1983 effettuato dal Giudice di prime cure, in quanto il principio della gratuità degli interventi senza limiti di spesa e razionalizzazione di cui alla l. 833/1978 si scontra con il problema della limitatezza delle risorse e dei mezzi di finanziamento del sistema sanitario, come del resto recepito anche dalla Corte Costituzionale nelle pronunce rese in tema di “condizionamento finanziario” del diritto alla tutela della salute e degli interventi sanitari pubblici (sentenze nn. 455/1990 e 267/2017).
Osserva poi che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il criterio di finanziamento delle prestazioni garantite nelle RSA, in quanto le prestazioni ivi erogate rientrano nella fase di lungo assistenza, i cui costi sono ripartiti, secondo il DPCM 14.2.2001, al 50% tra SSN e utente/Comune.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le prestazioni erogate alla sign.ra dovessero essere poste a carico integrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché tale CP_2 statuizione si pone in contrasto con le conclusioni cui era pervenuta la CTU espletata in corso di causa, la quale aveva escluso che le prestazioni erogate durante la degenza presso l'Istituto Geriatrico
Fondazione Ca' d'Industria fossero ad elevata integrazione sanitaria, evidenziano che si trattava “di prestazioni sociosanitarie fornite, in fase di lungoassistenza, ad un soggetto totalmente dipendente
pagina 7 di 12 nelle attività di vita quotidiana a causa della severa patologia neuro-degenerativa da cui è afflitto, patologia che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta suscettibile di guarigione”
Con il quarto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione a favore di della somma di Euro 19.246,00, somma dallo stesso Controparte_1 precedentemente sborsata per la degenza ed assistenza di presso la RSA Fondazione, Controparte_2 in quanto l'impegno al pagamento della retta risulta conforme alla normativa vigente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
L'eccezione di nullità della sentenza per difetto della previa autorizzazione del Giudice Tutelare all'instaurazione del giudizio è infondata, in quanto – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità
(così Cass. sentenza n. 6518/2019) – “all'amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art.374 n. 5 c.c., che prevede che il tutore non possa, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizi. Tale previsione è, con orientamento consolidato, intesa come non operante nelle ipotesi di difesa passiva all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione dell'interesse del rappresentato”, ipotesi ricorrente anche nel caso di specie, nella quale l'amministratore di sostegno ha promosso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine resistere all'azione intrapresa con il procedimento monitorio.
La pronuncia di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di in proprio: infatti, dall'esame del contratto di ospitalità Controparte_1 stipulato in data 12-02-2018 si evince che l'appellato ha sottoscritto il contratto assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta per il ricovero della moglie e non nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore;
pertanto, essendosi egli obbligato in proprio al pagamento della retta, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei suoi confronti.
Passando all'esame delle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato, con un'ulteriore ratio decidendi, la nullità del credito azionato in via monitoria, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia n. 4558/2012 la Corte di legittimità ha affermato come “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del , ai sensi dell'art. 30 della Controparte_3 legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle pagina 8 di 12 seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino”.
In senso analogo si è poi espressa la Cassazione con la pronuncia n. 22776/2016, statuendo che “in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha CP_5 menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario
e, pertanto di competenza del CP_5
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo Con sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto – come qui del resto ha fatto il decidente – della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie;
dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN” (così Cass. pronuncia n.
4752/2024, che richiama le pronunce della Cass. Sez. I, 4/09/2023, n. 25660 e Cass., Sez. III,
11/12/2023, n. 34590).
Esaminando le doglianze di parte appellante alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui esposto, si osserva quanto segue.
La normativa che disciplina la materia in esame è rappresentata dall'art. 30 L. 833/1978, il quale prevede espressamente che sono a carico del servizio sanitario nazionale “le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” e dal DPCM 14.02.2001, il quale a sua volta dispone che pagina 9 di 12 hanno natura gratuita “le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3 comma 1 D.P.C.M.
14/02/2001) e quelle a carattere “socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3 comma 3).
Da ciò si desume, quindi, che le disposizioni in esame non possono essere derogate dalla normativa regionale, che prevede invece la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%, sicché le doglianze svolte con il primo motivo d'appello debbono essere respinte.
Dovendo poi valutare, nel caso concreto, se le prestazioni di natura assistenziale, erogate dalla RSA alla signora , non potessero essere eseguite se non congiuntamente alle attività di Controparte_2 natura socio-assistenziale, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione medica, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che la
Sig.ra era “affetta da severa patologia cronica neuro-degenerativa non suscettibile di Controparte_2 guarigione in base alle attuali conoscenze scientifiche” che la rendevano “totalmente dipendente nelle attività di vita quotidiana”.
Dall'esame poi dei Piani Assistenziali individuali redatti dagli operatori della si evince che Parte_1 la signora aveva la necessità di prestazioni di carattere sanitario e infermieristico, consistenti in CP_2
“visite mediche bimestrali o secondo necessità; somministrazione quotidiana di terapia farmacologica;
impostazione della nutrizione enterale e dell'idratazione; esami laboratoristici periodici ed al bisogno;
ECG periodici;
prevenzione e cura delle lesioni da decubito;
adozione delle misure di sicurezza”
(spondine al letto, fascia pelvica, fascia magnetica)” che, per la loro natura, non potevano essere effettuate presso la sua abitazione, oltre a prestazioni di carattere assistenziale (“igiene personale quotidiana;
mobilizzazione quotidiana a letto ed in carrozzina basculante;
gestione della PEG;
gestione del catetere vescicale;
gestione dell'incontinenza fecale”) e di carattere riabilitativo
(“controllo posturale e mobilizzazione passiva arti superiori ed inferiori per prevenire danni terziari;
controllo del corretto uso dei presidi di posizionamento e dei cuscini antidecubito”).
Di conseguenza, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le prestazioni di carattere assistenziale debbono ritenersi strettamente connesse a quelle socio-sanitarie, perché entrambe necessarie, al fine di contenere l'esito degenerativo, sia pure irreversibile della patologia e contribuire a sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente.
Quanto alle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado per essersi discostata dalle conclusioni del
CTU, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le valutazioni compiute dal pagina 10 di 12 consulente tecnico d'ufficio, in quanto ha interpretato il D.P.C.M. 14.02.2001, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, innanzi richiamato.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di retta.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1188/2024 pubblicata l'08/11/2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 Controparte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI D'AN
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'AN Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3542/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Luca Degani e Marco Ubezio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Petrarca n. 6 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE AMMININSTRATORERE DI SOSTEGNO Controparte_1
DI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'abogado LA Controparte_2 C.F._1
IO e dall'Avv. Silvia Prandi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via
Tadino n. 51, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: in via pregiudiziale, accertato il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nulla ex art. 161 cpc la sentenza Controparte_2 impugnata;
nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1188/2024, pronunciata dal Tribunale di Como, II sez. civile, in data 07.11.2024, pubblicata il 08.11.2024 e notificata in data 11.11.2024,
- accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via principale nel merito: accertare la natura sociosanitaria delle prestazioni erogate nei confronti di e per Controparte_2
l'effetto rigettare tutte le domande introdotte nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo dichiarando dovute tutte le somme richieste dalla a titolo di retta e ordinarne il pagamento da parte di Parte_1 CP_1
tanto in qualità di ADS di che in proprio”; - mandare assolta l'appellante
[...] Controparte_2 da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti Parte_1 dall'appellato; - condannare, per l'effetto, l'appellato al pagamento della somma di €.15.808,00 oltre interessi moratori dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo, dovuta a titolo di rette non versate, nonché a restituire tutto quanto versato da in Parte_1 adempimento della sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudiziO.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025; In via pregiudiziale: respingere integralmente, per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta del 19/05/2025, il motivo di appello ex adverso proposto in via pregiudiziale e per l'effetto dichiarare che la sentenza n. 1188/2024, pubblicata pagina 2 di 12 in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta
Riva, è valida ed efficace a tutti gli effetti di legge, così come il giudizio di primo grado.
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante per i motivi ut supra esposti e confermare la sentenza impugnata n. 1188/2024 del 07/11/2024, pubblicata in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata 1188/2024 del 07/11/2024, pubblicata in data 08/11/2024, emessa dal Tribunale di
Como, Seconda Sezione Civile, Giudice D.ssa Nicoletta Riva, condannare Parte_1 alla restituzione al sig. della somma di €. 2.300,00, oltre agli interessi legali dalla data
[...] CP_1 di versamento alla restituzione, dallo stesso versata a titolo di cauzione, stante il decesso della sig.ra
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa IVA CP_2
e CPA. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e, nello specifico, si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: vero che la sig.ra è affetta da demenza frontotemporale, come da documenti n. 02 e Controparte_2
08, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
2) vero che la demenza fronto-temporale è una malattia neurodegenerativa a carattere cronico-degenerativo; 3) vero che la sig.ra è tutt'ora ospite presso la Struttura dal Controparte_2 Parte_1
14/02/2018, come da documento n. 01, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
4) vero che la sig.ra soffre, oltre alla demenza fronto-temporale, anche di Controparte_2 coliciste acuta, patologie vascolari, patologie respiratorie, patologie gastroenteriche, patologie urinarie, apatia, insonnia, anemia e lesioni da decubito, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C, 08D, 08E e
08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
5) vero che la
[...]
è portatrice dall'08/02/2018 di PEG, come da documenti n. 02 e 08, 08A, 08B, 08C, 08D, CP_2
08F e 08G, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
6) vero che la sig.ra soffre di incontinenza doppia ed indossa appositi presidi, come da documenti Controparte_2
n. 02, 08B, 08D e 08E fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
7) vero che la sig.ra dall'ingresso in ad oggi, Controparte_2 Parte_1 assume, su prescrizione medica, terapia farmacologica che viene, di volta in volta, modificata in funzione dello stato di salute della stessa, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C e 08F fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
8) vero che la sig.ra Controparte_2
pagina 3 di 12 per le proprie patologie assume, giornalmente, farmaci prescritti, di volta in volta dal medico di come da documenti n. 02 08, 08B, 08C e 08F fascicolo di parte Parte_1 attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
9) vero che la sig.ra è Controparte_2 dotata il catetere vescicale, come da documenti n. 02, 08, 08B, 08C, 08D, 08E e 08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
10) vero che in data 19/04/2018 veniva riscontrata la presenza di alvo diarroico sulla sig.ra come da documento n. 08B, Controparte_2 fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
11) vero che in data
30/05/2018 il Dott. medico presso Persona_1 Parte_1 prescriveva l'utilizzo per la paziente, sig.ra della cintura pelvica a letto onde Controparte_2 prevenire le cadute della stessa, come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
12) vero che la sig.ra viene visitata periodicamente dai Controparte_2 medici della struttura, come da documenti n.. 02, 08B, 08C, 08D e 08F fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
13) vero che in data 12/06/2018 il Dott.
[...]
medico presso dava atto che la sig.ra Persona_1 Parte_1 [...] era “totalmente dipendente nelle ADQ”, come da documento n 08B, fascicolo di parte attrice CP_2 opponente che mi si rammostra e che confermo;
14) che in data 19/06/2018 su proposta del Dott.
[...]
veniva sostituito il presidio di sicurezza per la paziente, sig.ra della Persona_1 Controparte_2 fascia pelvica con la fascia addominale come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
15) vero che la sig.ra trascorre le giornate Controparte_2 presso in carrozzina o a letto, come da documento n. 08B, 08C e Parte_1
08D, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
16) vero che in data Con 19/03/2019 alla sig.ra veniva sostituita la Peg con dispositivo a pallone, come da CP_2 documenti n. 08B e 08F, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo;
17) vero che in data 10/08/2019 veniva sostituita la Peg alla sig.ra per Controparte_2 deterioramento, come da documento n. 08B, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
18) vero che in data 16/01/2020 veniva riscontrata sulla paziente, sig.ra
[...]
“edema cutaneo in zona lombare”, curato con farmaci, come da documento n. 08C, fascicolo CP_2 di parte attrice;
opponente che mi si rammostra e che confermo;
19) vero che in data 26/03/2020 veniva riscontrato sulla paziente, sig.ra “prolasso emorroidario”, come da documento n. Controparte_2
08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
20) vero che in data
01/05/2020 veniva riscontrata sulla paziente, sig.ra “una lesione lombare in Controparte_2
pagina 4 di 12 peggioramento” come da documento n. 08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
21) vero che in data 18/05/2020 veniva effettuata alla sig.ra visita Controparte_2 dermatologica e prescritta cura, come da documento n. 08C, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostra e che confermo;
22) vero che in data 10/04/2019 ed il 10/01/2020 il Dott. Tes_1
medico presso Fondazione Ca' D'Insustria sulla paziente, sig.ra dichiara
[...] Controparte_2
“…A causa della grave patologia neurodegenerativa, presenta tuttavia sempre dipendenza in tutte la
ADL, nella igiene personale, nella vestizione e nella mobilizzazione…viene mobilizzata in carrozzina quotidianamente, esegue mobilizzazione passiva e controllo posturale”, come da documenti n. 02 e
08D, fascicolo di parte attrice opponente che mi si rammostrano e che confermo. Si indicano a testi sui capitoli da n. 01 a n. 22: - sig.ra Via Masaccio n. 22, Como - sig. Testimone_2 [...]
, Via Col di Lana n. 10, Como;
Tes_3
- Dott. presso Via Brambilla n. 61, Como;
- Testimone_1 Parte_1
Dott. presso Via Brambilla n. 61, Como”. Persona_1 Parte_1
Le sottoscritte Abg. LA IO ed Avv. Silvia Prandi, per sig. , dichiarano sinora di Controparte_1 non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove che verranno formulate e/o precisate da parte appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale
, in proprio e nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della moglie, Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como la CP_2 Parte_1 per sentire dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto il decreto era stato emesso nei suoi confronti in proprio e non quale amministratore di sostegno, con conseguente rigetto di ogni domanda di controparte.
Nel merito chiedeva in ogni caso di dichiarare la nullità per mancanza di causa e comunque perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c. dell'impegno assunto di provvedere al pagamento della retta giornaliera della moglie, per essere la stessa affetta da demenza fronto-temporale di grado severo e comunque invalida al 100%, con la conseguenza che la retta era integralmente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e Parte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 12 Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Como solo nei confronti di in proprio e non nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della Controparte_1 moglie.
Esaminava, in ogni caso, la domanda di parte opponente nel merito, ritenendola fondata, in quanto dagli atti di causa era emerso che la degente, era affetta da demenza fronte Controparte_2 temporale in stadio avanzato, “ossia una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e causa anormalità nel comportamento, della personalità e del movimento, fino a determinare il decesso del paziente”.
Ciò premesso, osservava che si trattava di una patologia che comportava, per il paziente che ne risultava affetto, ricoverato in una RSA, la necessità di un continuo ed assiduo monitoraggio sanitario, per sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza, sicché si rendeva indispensabile erogare prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, correlate ad “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, ex art. 3 terzo comma DPCM 14/02/2001, con intensità assistenziale per fase temporale estensiva, “caratterizzata da una minore intensità terapeutica
(rispetto alla fase intensiva), tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito” ex art.
2. quarto comma lettera b) del medesimo D.P.C.M 14/02/2001” (così pag. 5 sentenza impugnata).
Sulla base di tali presupposti, il Giudice di prime cure riteneva che il finanziamento del servizio dovesse essere posto integralmente a carico del , secondo quanto già Controparte_3 affermato dall'orientamento espresso della giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Cass. 22 febbraio 2024 n. 4752).
La ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1 saranno di seguito esaminati ed ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte appellata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 23 settembre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza, per non aver il Giudice di prime cure rilevato la carenza di legittimazione ad agire in capo alla sig.ra per tramite del Controparte_4 proprio amministratore di sostegno, in difetto della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare all'instaurazione del giudizio di opposizione.
In ogni caso lamenta l'erroneità della sentenza, per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva di in proprio, avendo egli sottoscritto il contratto di ospitalità senza specificare di agire Controparte_1 nella sua qualità di amministratore di sostegno.
Con il secondo motivo la lamenta l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha ravvisato la nullità del credito per difetto di causa, per aver omesso di considerare che la normativa regionale, in conformità ai principi di cui al DPCM 29.11.2001, con d.g.r. n. 1046 del
17/12/2018, prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%.
Rileva in particolare che non è pertinente il richiamo all'art. 30 della legge n. 730 del 1983 effettuato dal Giudice di prime cure, in quanto il principio della gratuità degli interventi senza limiti di spesa e razionalizzazione di cui alla l. 833/1978 si scontra con il problema della limitatezza delle risorse e dei mezzi di finanziamento del sistema sanitario, come del resto recepito anche dalla Corte Costituzionale nelle pronunce rese in tema di “condizionamento finanziario” del diritto alla tutela della salute e degli interventi sanitari pubblici (sentenze nn. 455/1990 e 267/2017).
Osserva poi che il Giudice di prime cure ha errato nell'individuare il criterio di finanziamento delle prestazioni garantite nelle RSA, in quanto le prestazioni ivi erogate rientrano nella fase di lungo assistenza, i cui costi sono ripartiti, secondo il DPCM 14.2.2001, al 50% tra SSN e utente/Comune.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le prestazioni erogate alla sign.ra dovessero essere poste a carico integrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché tale CP_2 statuizione si pone in contrasto con le conclusioni cui era pervenuta la CTU espletata in corso di causa, la quale aveva escluso che le prestazioni erogate durante la degenza presso l'Istituto Geriatrico
Fondazione Ca' d'Industria fossero ad elevata integrazione sanitaria, evidenziano che si trattava “di prestazioni sociosanitarie fornite, in fase di lungoassistenza, ad un soggetto totalmente dipendente
pagina 7 di 12 nelle attività di vita quotidiana a causa della severa patologia neuro-degenerativa da cui è afflitto, patologia che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta suscettibile di guarigione”
Con il quarto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione a favore di della somma di Euro 19.246,00, somma dallo stesso Controparte_1 precedentemente sborsata per la degenza ed assistenza di presso la RSA Fondazione, Controparte_2 in quanto l'impegno al pagamento della retta risulta conforme alla normativa vigente.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
L'eccezione di nullità della sentenza per difetto della previa autorizzazione del Giudice Tutelare all'instaurazione del giudizio è infondata, in quanto – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità
(così Cass. sentenza n. 6518/2019) – “all'amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art.374 n. 5 c.c., che prevede che il tutore non possa, senza autorizzazione del giudice tutelare, promuovere giudizi. Tale previsione è, con orientamento consolidato, intesa come non operante nelle ipotesi di difesa passiva all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione dell'interesse del rappresentato”, ipotesi ricorrente anche nel caso di specie, nella quale l'amministratore di sostegno ha promosso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine resistere all'azione intrapresa con il procedimento monitorio.
La pronuncia di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di in proprio: infatti, dall'esame del contratto di ospitalità Controparte_1 stipulato in data 12-02-2018 si evince che l'appellato ha sottoscritto il contratto assumendo in proprio l'obbligazione di pagamento della retta per il ricovero della moglie e non nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore;
pertanto, essendosi egli obbligato in proprio al pagamento della retta, il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei suoi confronti.
Passando all'esame delle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ravvisato, con un'ulteriore ratio decidendi, la nullità del credito azionato in via monitoria, si osserva quanto segue.
Con la pronuncia n. 4558/2012 la Corte di legittimità ha affermato come “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del , ai sensi dell'art. 30 della Controparte_3 legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle pagina 8 di 12 seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino”.
In senso analogo si è poi espressa la Cassazione con la pronuncia n. 22776/2016, statuendo che “in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha CP_5 menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario
e, pertanto di competenza del CP_5
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “le prestazioni socio-assistenziali di rilievo Con sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto – come qui del resto ha fatto il decidente – della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. Non rileva, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie;
dunque nessun contributo può essere posto a carico del paziente, in via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN” (così Cass. pronuncia n.
4752/2024, che richiama le pronunce della Cass. Sez. I, 4/09/2023, n. 25660 e Cass., Sez. III,
11/12/2023, n. 34590).
Esaminando le doglianze di parte appellante alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui esposto, si osserva quanto segue.
La normativa che disciplina la materia in esame è rappresentata dall'art. 30 L. 833/1978, il quale prevede espressamente che sono a carico del servizio sanitario nazionale “le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” e dal DPCM 14.02.2001, il quale a sua volta dispone che pagina 9 di 12 hanno natura gratuita “le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3 comma 1 D.P.C.M.
14/02/2001) e quelle a carattere “socio sanitario ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3 comma 3).
Da ciò si desume, quindi, che le disposizioni in esame non possono essere derogate dalla normativa regionale, che prevede invece la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50%, sicché le doglianze svolte con il primo motivo d'appello debbono essere respinte.
Dovendo poi valutare, nel caso concreto, se le prestazioni di natura assistenziale, erogate dalla RSA alla signora , non potessero essere eseguite se non congiuntamente alle attività di Controparte_2 natura socio-assistenziale, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione medica, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, è emerso che la
Sig.ra era “affetta da severa patologia cronica neuro-degenerativa non suscettibile di Controparte_2 guarigione in base alle attuali conoscenze scientifiche” che la rendevano “totalmente dipendente nelle attività di vita quotidiana”.
Dall'esame poi dei Piani Assistenziali individuali redatti dagli operatori della si evince che Parte_1 la signora aveva la necessità di prestazioni di carattere sanitario e infermieristico, consistenti in CP_2
“visite mediche bimestrali o secondo necessità; somministrazione quotidiana di terapia farmacologica;
impostazione della nutrizione enterale e dell'idratazione; esami laboratoristici periodici ed al bisogno;
ECG periodici;
prevenzione e cura delle lesioni da decubito;
adozione delle misure di sicurezza”
(spondine al letto, fascia pelvica, fascia magnetica)” che, per la loro natura, non potevano essere effettuate presso la sua abitazione, oltre a prestazioni di carattere assistenziale (“igiene personale quotidiana;
mobilizzazione quotidiana a letto ed in carrozzina basculante;
gestione della PEG;
gestione del catetere vescicale;
gestione dell'incontinenza fecale”) e di carattere riabilitativo
(“controllo posturale e mobilizzazione passiva arti superiori ed inferiori per prevenire danni terziari;
controllo del corretto uso dei presidi di posizionamento e dei cuscini antidecubito”).
Di conseguenza, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le prestazioni di carattere assistenziale debbono ritenersi strettamente connesse a quelle socio-sanitarie, perché entrambe necessarie, al fine di contenere l'esito degenerativo, sia pure irreversibile della patologia e contribuire a sostenere al meglio possibile le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente.
Quanto alle doglianze mosse alla pronuncia di primo grado per essersi discostata dalle conclusioni del
CTU, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso le valutazioni compiute dal pagina 10 di 12 consulente tecnico d'ufficio, in quanto ha interpretato il D.P.C.M. 14.02.2001, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, innanzi richiamato.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto delle censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di retta.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1188/2024 pubblicata l'08/11/2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 Controparte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI D'AN
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